• Non ci sono risultati.

64 o anno Comunicazioni e informazioni 20 dicembre 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "64 o anno Comunicazioni e informazioni 20 dicembre 2021"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 512

Edizione in lingua italiana

64o anno

Comunicazioni e informazioni

20 dicembre 2021

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 512/01 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10358 — ADVENT INTERNATIONAL / EURAZEO / PLANET PAYMENT GROUP) (1). . . 1 2021/C 512/02 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10513 — ACCIAIERIA ARVEDI

/ FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T) (1). . . 2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 512/03 Tassi di cambio dell’euro — 17 dicembre 2021 . . . 3

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2021/C 512/04 Invito a presentare candidature «Capitali europee della cultura» — EAC/A04/2021. . . 4

IT

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(2)

Commissione europea

2021/C 512/05 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10422 — WMG/BlackRock Group/Influence Media/The Initial Fund) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (1). . . 5

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(3)

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10358 — ADVENT INTERNATIONAL / EURAZEO / PLANET PAYMENT GROUP)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2021/C 512/01)

Il 22 settembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10358. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

20.12.2021 C 512/1

(4)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10513 — ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2021/C 512/02)

Il 14 dicembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10513. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(5)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell’euro (1) 17 dicembre 2021

(2021/C 512/03)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,1330

JPY yen giapponesi 128,28

DKK corone danesi 7,4364

GBP sterline inglesi 0,85208

SEK corone svedesi 10,2753

CHF franchi svizzeri 1,0409

ISK corone islandesi 146,20

NOK corone norvegesi 10,1783

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 25,255

HUF fiorini ungheresi 367,57

PLN zloty polacchi 4,6336

RON leu rumeni 4,9501

TRY lire turche 19,1155

AUD dollari australiani 1,5815

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,4527

HKD dollari di Hong Kong 8,8388

NZD dollari neozelandesi 1,6738

SGD dollari di Singapore 1,5459

KRW won sudcoreani 1 342,76

ZAR rand sudafricani 17,9280

CNY renminbi Yuan cinese 7,2234

HRK kuna croata 7,5223

IDR rupia indonesiana 16 268,73

MYR ringgit malese 4,7807

PHP peso filippino 56,621

RUB rublo russo 83,6856

THB baht thailandese 37,706

BRL real brasiliano 6,4648

MXN peso messicano 23,5473

INR rupia indiana 86,0640

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

20.12.2021 C 512/3

(6)

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a presentare candidature «Capitali europee della cultura» — EAC/A04/2021

(2021/C 512/04)

1. Conformemente alla decisione n. 445/2014/UE, modificata dalla decisione (UE) 2017/1545, ulteriormente modificata dalla decisione (UE) 2020/2229, la direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura della Commissione bandisce un invito a presentare candidature per l’azione dell’Unione «Capitali europee della cultura» per l’anno 2028 rivolto alle città dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati o potenziali candidati che partecipano al programma Europa creativa alla data di pubblicazione del presente invito.

2. L’invito ha come obiettivo la designazione di una di queste città come capitale europea della cultura per il 2028.

3. Gli obiettivi dell’azione «Capitali europee della cultura» sono tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa, valorizzare le loro caratteristiche comuni, accrescere il senso di appartenenza dei cittadini a un’area culturale comune e promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città. Le attività sviluppate dalla città designata capitale europea della cultura saranno orientate a migliorare l’ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell’offerta culturale, ampliare l’accesso e la partecipazione alla cultura, rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi collegamenti con altri settori e aumentare la visibilità della città a livello internazionale mediante la cultura.

4. Informazioni dettagliate, condizioni di finanziamento e modulo di candidatura sono disponibili nel testo integrale dell’invito: https://ec.europa.eu/culture/calls/ecoc-2028

Il testo integrale fornisce una panoramica dei criteri di ammissibilità, di esclusione e di aggiudicazione che saranno applicati per la valutazione delle candidature, nonché informazioni sulla procedura di selezione. Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni figuranti nel testo integrale dell’invito.

5. Le candidature devono essere inviate all’indirizzo indicato nel testo integrale dell’invito entro l’11 novembre 2022.

(7)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10422 — WMG/BlackRock Group/Influence Media/The Initial Fund) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2021/C 512/05)

1. In data 9 dicembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Warner Music Inc. (Stati Uniti), controllata al 100 % da Warner Music Group Corp. e dalle sue controllate consolidate (collettivamente «WMG», Stati Uniti), controllata esclusivamente da Access Industries LLC e dalle sue affiliate («Access», Stati Uniti),

— BlackRock Financial Management, Inc. («BFM», Stati Uniti), appartenente al gruppo BlackRock (Stati Uniti),

— IMP GP, LLC («Influence Media», Stati Uniti), e

— Influence x Music Fund II, L.P. («The Initial Fund», Cayman Islands), controllata congiuntamente da Influence Media e da BFM.

WMG, Influence Media e BFM acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di The Initial Fund. La concentrazione è effettuata mediante la concessione di diritti di controllo su The Initial Fund in forza di una serie di contratti (collettivamente «i documenti riguardanti l’operazione»).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Warner Music Inc.: impresa mondiale di intrattenimento musicale con attività o distributori/licenziatari in quasi tutti gli Stati membri del SEE e attività nelle imprese di musica registrata ed editoria musicale;

— BFM: società che offre servizi di costruzione di portafoglio, gestione di attivi e servizi di consulenza in materia di investimenti. BFM controlla e gestisce le decisioni di investimento di alcuni soci accomandatari di The Initial Fund,

— Influence Media: consulente di fondi di investimento costituiti per investire capitale di terzi nell’acquisizione di diritti di royalty musicali, principalmente per la pubblicazione di diritti d’autore e/o di registrazioni originali, che opera nella gestione strategica dei portafogli di tali fondi di investimento, e

— The Initial Fund: partnership finalizzata ad investire in beni musicali, in particolare diritti di registrazione e diritti di edizione musicale.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

20.12.2021 C 512/5

(8)

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10422 — WMG/BlackRock Group/Influence Media/The Initial Fund

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: [email protected] Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(9)
(10)

IT

Riferimenti

Documenti correlati

L'Unione partecipa al secondo partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici ("programma EDCTP2" o "EDCTP2"), avviato congiuntamente da ▌

Ogni proge0o ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando verrà so0oposto a controllo documentale da parte della Regione Marche sui requisi dichiara

Il medico dovrebbe spiegarti come vengono trattati i dati sanitari personali a livello transfrontaliero e potrebbe inoltre richiederti il consenso per accedere

La strategia di intervento della Regione Siciliana a sostegno della politica di coesione è indirizzata al perseguimento degli obiettivi di crescita inclusiva, intelligente

(2) L'Italia ha notificato alla Commissione diverse nuove segnalazioni della presenza del piccolo coleottero dell'alveare in Calabria nella seconda metà del 2018

e) la Confederazione elvetica, sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con questo paese. Le azioni di cui ai punti 2.1, 2.2 e 3 dell'allegato sono aperte

mano immediatamente la Commissione. Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma degli articoli

In deroga all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/59/CE, i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un