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SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione) 24 febbraio 1988 *

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SENTENZA DELLA C O R T E (prima sezione) 24 febbraio 1988 *

Nel procedimento 8/87,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Polymeles Protodikeio (tribunale colle- giale di prima istanza) di Atene, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Associazione di produttori di cotone « Omada Paragogon Vamvakiou Andrianou- Gizinou & Sia Thiva/EGA », società (agricola) di diritto greco, con sede in Atene,

e

Repubblica ellenica, rappresentata dal ministro delle finanze,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4 e 5 del regolamento del Consi- glio 15 febbraio 1982, n. 389, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone,

LA C O R T E (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, R. Joliét e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini cancelliere: B. Pastor, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per l'associazione di produttori di cotone « Omada Paragogon Vamvakiou An- drianou-Gizinou & Sia Thiva/EGA », attrice nella causa principale, dagli a w . ti Arvanitis, Tsiokas e Stamulis nel corso della fase scritta;

* Lingua processuale: il greco.

(2)

— per la Repubblica ellenica, convenuta nella causa principale, dai sigg. Stavropu- los, Laios e Spathopulos nel corso della fase scritta e dal sig. Laios nella fase orale;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Yataganas,

vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 18 novembre 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 9 febbraio 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 30 giugno 1986, giunta alla Corte il 15 gennaio 1987, il Polymeles Protodikeio (tribunale collegiale di prima istanza) di Atene ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpreta- zione del regolamento del Consiglio 15 febbraio 1982, n. 389, concernente le asso- ciazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone (GU L 51, pag. 1).

2 Le questioni sono state sollevate in occasione di una lite tra l'associazione di pro- duttori di cotone « Omada Paragogon Vamvakiou Andrianou-Gizinou & Sia Thiva/EGA » (in prosieguo: l'« associazione ») e la Repubblica ellenica, in merito al diniego delle autorità greche di concedere un aiuto all'investimento.

3 Dall'ordinanza di rinvio emerge che l'associazione è stata riconosciuta dalle auto- rità greche in conformità all'art. 2 del regolamento n. 389/82, ove si dispone che gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori e le relative unioni che rispondano a determinate condizioni.

(3)

4 A norma dell'art. 5, n. 1, del regolamento, gli Stati concedono alle associazioni di produttori e alle unioni aiuti per determinati investimenti, che le autorità greche includevano nel programma nazionale di sviluppo e di razionalizzazione della pro- duzione approvato dalla Commissione. Dato che, nel complesso, gli investimenti programmati superavano l'importo del programma, la Repubblica ellenica conce- deva gli aiuti in via preferenziale alle associazioni organizzate in forma coopera- tiva.

5 Adito dall'associazione con ricorso inteso a far condannare la Repubblica ellenica al pagamento dell'aiuto, il Polymeles Protodikeio di Atene ha sospeso il procedi- mento e sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se, a norma degli arti. 4 e 5 del regolamento n. 389/82, sia obbligatorio per ciascuno Stato membro il pagamento dell'aiuto ad un'associazione ricono- sciuta di produttori, per quanto riguarda gli investimenti effettuati nell'ambito degli scopi perseguiti da dette disposizioni, qualora gli investimenti siano stati approvati ed inclusi nel programma di aiuto economico annuale dello Stato membro;

2) Se lo Stato membro, in caso di approvazione e di inclusione dell'investimento nel programma nazionale di aiuto economico e di effettuazione dell'investi- mento stesso da parte di detta associazione riconosciuta di produttori, in forza di disposizioni nazionali connesse allo scopo per il quale è stato adot- tato il regolamento di cui sopra, in seguito ad una scelta ed a carico di un'as- sociazione che non sia costituita in forma cooperativa, possa versare l'aiuto ad altra associazione, la quale sia nel contempo costituita in forma cooperativa ».

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragio- namento della Corte.

7 Per risolvere la prima questione occorre analizzare l'art. 5 nel contesto generale del regolamento n. 389/82 e delle finalità da questo perseguite.

(4)

8 A termini degli artt. 2 e 3 del regolamento, spetta agli Stati membri riconoscere le associazioni di produttori e le relative unioni che rispondano a determinate condi- zioni di natura giuridica ed economica stabilite dal regolamento, nonché comuni- care alla Commissione la decisione in merito al riconoscimento.

9 A termini degli artt. 6-8, gli Stati membri elaborano programmi volti allo sviluppo ed alla razionalizzazione della produzione e dello smercio del cotone che si appli- cano ad una parte o all'insieme del loro territorio. Spetta alla Commissione, cui tali programmi sono trasmessi, decidere in merito alla loro approvazione, presup- posto indispensabile per l'attribuzione di sovvenzioni da parte del FEAOG, sezione

« orientamento ».

io L'art. 5 dispone che, al fine di contribuire al miglioramento delle strutture a livello dell'offerta e della commercializzazione e alla standardizzazione e al migliora- mento della qualità, gli Stati membri concedono alle associazioni di produttori e alle unioni, costituite a norma dell'art. 2, aiuti agli investimenti, tra l'altro, se tali investimenti si inseriscono in programmi approvati dalla Commissione.

ii Si desume dall'analisi di tali norme che, allorché un investimento di un'associa- zione di produttori, riconosciuta ai sensi dell'art. 2, si inserisce in un programma nazionale approvato dalla Commissione, lo Stato membro non ha alcuna discrezio- nalità che gli consenta di negare un aiuto all'investimento.

i2 Pertanto, la prima questione va risolta nel senso che l'art. 5 del regolamento n.

389/82 va interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a concedere gli aiuti agli investimenti ad associazioni di produttori riconosciute in forza dell'art. 2 qualora gli investimenti facciano parte di programmi nazionali di sviluppo e di razionalizzazione della produzione e del commercio approvati dalla Commissione.

1 3 Per risolvere la seconda questione occorre rilevare che il regolamento si applica, secondo il disposto dell'art. 1, a qualsiasi associazione di produttori intesa come organizzazione di produttori di cotone in massa, senza che venga precisata la forma giuridica che l'organizzazione deve rivestire.

(5)

M L'art. 2 dispone che le associazioni di produttori, per essere riconosciute, rispon- dano a taluni requisiti di tipo giuridico, ma non contiene alcuna prescrizione atti- nente alla loro forma giuridica.

is Stando così le cose, uno Stato membro non può negare la concessione di aiuti agli investimenti che si inseriscano in un programma approvato dalla Commissione ad un'associazione di produttori riconosciuta per il fatto che essa non è costituita in una determinata forma giuridica.

i6 Non solo una siffatta disparità di trattamento non trova fondamento alcuno nel regolamento, ma essa sarebbe pure contraria, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 18 dicembre 1986 (causa 312/85, Villa Banfi, Race. 1986, pag. 4039), al principio di non discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, del trattato, che gli Stati membri sono tenuti a rispettare nell'attuazione della politica agricola comune.

i7 Pertanto, la seconda questione va risolta dichiarando che il combinato disposto degli artt. 2 e 5 del regolamento n. 389/82 va interpretato nel senso che uno Stato membro non può negare ad un'associazione riconosciuta la concessione di aiuti agli investimenti, che facciano parte di un programma approvato dalla Commis- sione, per il motivo che detta associazione non è costituita in una determinata forma giuridica.

Sulle spese

is Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

(6)

Per questi motivi,

LA C O R T E (prima sezione),

pronunciandosi sulle questione sottopostele dal Polymeles Protodikeio di Atene, con ordinanza 30 giugno 1986, dichiara:

1) L'art. 5 del regolamento del Consiglio 15 febbraio 1982, n. 389, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone, va interpre- tato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a concedere gli aiuti agli investi- menti ad associazioni di produttori riconosciute in forza dell'art. 2 qualora gli investimenti facciano parte di programmi nazionali di sviluppo e di razionalizza- zione della produzione e del commercio approvati dalla Commissione.

2) Il combinato disposto degli artt. 2 e 5 del regolamento n. 389/82 va interpretato nel senso che uno Stato membro non può negare ad un'associazione riconosciuta la concessione di aiuti agli investimenti che facciano parte di un programma approvato dalla Commissione per il motivo che detta associazione non è costi- tuita in una determinata forma giuridica.

Bosco Joliét Schockweiler

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 febbraio 1988.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della prima sezione

G. Bosco

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