• Non ci sono risultati.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SCHEMA DI ACCORDO QUADRO"

Copied!
17
0
0

Testo completo

(1)

Risorse Umane

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Oggetto: Accordo Quadro per l’acquisizione da parte di Techno Sky di prodotti tecnologici finalizzati alla realizzazione di Reti Dati

C.I.G.

ODA

_________________________________________________________________________

La scrivente Techno Sky S.r.l., (di seguito denominata, per brevità, “Techno Sky” oppure

“Committente”) Società con Socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di ENAV S.p.A., con sede legale in Roma, Via del Casale Cavallari n. 200, Capitale Sociale € 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00) i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 08428031002, REA 1093534, in persona di ………, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri di rappresentanza

premesso che:

A. Techno Sky ha la necessità di approvvigionare prodotti tecnologici finalizzati alla realizzazione di Reti Dati da contestualizzare nell’ambito delle soluzioni ingegneristiche definite per i Programmi di Investimento affidatigli e, ad oggi, in corso di avanzata esecuzione;

B. in tale contesto, è stata, pertanto, bandita dalla Controllante ENAV una apposita procedura di gara aperta a rilevanza comunitaria;

C. il Soggetto nel proseguo citato quale “Appaltatore” è risultato aggiudicatario della procedura di gara a rilevanza comunitaria di cui sopra;

D. l’”Appaltatore”, a seguito della richiesta prot. n° __________del ___________, ha presentato la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo Quadro;

con la presente affida, alle condizioni e con le modalità di seguito specificate, l’Accordo Quadro per la Fornitura in oggetto nel rispetto delle condizioni e dei termini di seguito indicati:

alla Società ………..., (di seguito denominata, come detto, “Appaltatore”) con sede legale in

……., ………, Capitale Sociale € ………, P. IVA n. ………. e Codice Fiscale n. …….., iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ……. R.E.A. n. …….., in persona del suo legale rappresentante ……….., nato a … il …….., domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto riportato nei seguenti articoli contrattuali.

1. Oggetto dell’Accordo Quadro

(2)

Techno Sky affida all’Appaltatore, che accetta incondizionatamente, la Fornitura, mediante il presente Accordo Quadro, degli specifici apparati funzionali alla realizzazione di Reti Dati indicati nell’Allegato 1 delle Specifiche Tecniche di Gara e nella Offerta Economica del Appaltatore ai prezzi unitari ivi indicati. Si rappresenta, in tal senso, che la Fornitura nel suo complesso dovrà essere eseguita conformemente alle prescrizioni contenute nella su citata Offerta dell’Appaltatore, nelle Specifiche Tecniche di cui sopra (di seguito, per brevità, Specifiche Tecniche) ed in base alle condizioni e termini previsti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati (di seguito, per brevità, Contratto). Con riferimento alle modalità di esecuzione delle Attività contrattuali, l’Appaltatore prende atto che:

A. il presente Accordo Quadro troverà concreta attuazione, nel corso della vigenza contrattuale di seguito indicata, tramite apposite Lettere d’Ordine di Acquisto (di seguito, per brevità, LOA);

B. i corrispettivi economici delle singole LOA verranno determinati, alla luce dei prezzi unitari contrattualizzati per i singoli prodotti oggetto di approvvigionamento, in ragione dei prodotti ordinati per le relative quantità richieste nell’ambito delle citate LOA;

C. detto Accordo Quadro avrà un minimo garantito pari al 30% del valore complessivo del presente Atto negoziale e, pertanto, Techno Sky si impegna a rilasciare all’Appaltatore ordini per un ammontare totale pari al 30% del valore contrattuale;

D. oltre il suddetto minimo garantito non è prevista alcuna esclusiva, in capo all’Appaltatore, con riferimento agli oggetti di Fornitura contrattualizzati.

Resta in ogni caso bene inteso che la descrizione analitica della fornitura richiesta nonché delle modalità e dei termini di consegna è riportata nelle Specifiche Tecniche di Gara e nell’Offerta dell’

Appaltatore.

Nel caso in cui Techno Sky avesse l’esigenza di acquisire ulteriori prodotti funzionali alla realizzazione di Reti Dati rispetto a quelli contrattualizzati, l’Appaltatore si impegna a quotare, per i prodotti in argomento, prezzi assimilabili a quelli offerti per la presente Procedura. Detti prezzi, in ogni caso, dovranno essere oggetto di preventiva approvazione da parte di Techno Sky e pertanto, potranno essere ordinati mediante il presente Accordo Quadro solo ed esclusivamente dopo la menzionata approvazione.

2. Durata dell’Accordo Quadro

Con riferimento alla durata contrattuale, si rappresenta che le LOA, che daranno corso al presente Accordo Quadro, potranno essere emesse solo ed esclusivamente nei 36 mesi di vigenza contrattuale dell’Accordo Quadro. Di converso, la durata del periodo di Garanzia degli oggetti di fornitura contrattualizzati sarà, invece, di 24 mesi a far data dal positivo accertamento di regolare esecuzione degli stessi: ciò posto, se ne deduce, quindi, che la durata massima contrattuale del citato periodo sarà, invece, di 24 mesi a far data dal positivo accertamento di regolare esecuzione dell’ultimo apparato/prodotto oggetto del citato accertamento. Detto Contratto dovrà comunque intendersi esaurito al momento del raggiungimento del suo importo massimo contrattualizzabile

(3)

indicato nel successivo articolo 3.

3. Importo massimo contrattualizzabile dell’Accordo Quadro

L’importo massimo contrattualizzabile del presente Contratto, per tutta la sua vigenza contrattuale, è pari ad Euro ___________________ (_________________________/00), iva esclusa di cui costi

della Sicurezza pari ad Euro ____________________________

(__________________________/00), da intendersi comprensivo delle attività di trasporto, consegna, manutenzione, garanzia, aggiornamento tecnologico e di ogni altro onere e spesa necessario per il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

L’importo di cui sopra deve essere inteso come “importo corrispettivo massimo” derivante dalla somma degli importi di cui alle singole LOA emesse nel corso della vigenza contrattuale da parte di Techno Sky. Si ribadisce, in tal senso, che i corrispettivi delle singole LOA verranno determinati, come detto, alla luce dei prezzi unitari contrattualizzati per i singoli prodotti oggetto di approvvigionamento, in ragione dei prodotti ordinati per le relative quantità richieste nell’ambito delle citate Lettera d’ordine.

Se al termine della scadenza contrattuale, l’importo massimo contrattualizzabile di cui sopra non risulti completamente esaurito, il contratto perderà comunque efficacia senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi, indennità o rimborsi di sorta. In tal senso ed in ogni caso, l’Appaltatore sarà tenuto a comunicare a Techno Sky l’avvenuto raggiungimento dell’importo contrattuale.

Eventuali forniture in eccedenza all’importo massimo si intendono avvenute a totale rischio e carico dell’Appaltatore.

Si manifesta che il listino dei prezzi unitari dei singoli oggetti di fornitura contrattualizzati, indicato dall’Appaltatore nella propria Offerta Economica, viene riportato in un apposito allegato contrattuale nomenclato “Dettaglio Fornitura e Prezzi”. Con riferimento ai su citati prezzi unitari si rappresenta che non è ammessa nessuna forma di revisione del prezzo contrattuale che si intende, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la vigenza contrattuale.

Techno Sky si riserva di avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di acquistare beni e servizi o importare beni senza l’applicazione dell’IVA ai sensi del DPR 633/72.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze risulta pari a zero. Qualora in corso di esecuzione intervenissero rischi da interferenze attualmente non prevedibili, i relativi costi ed oneri saranno a carico di Techno Sky.

4. Consegna dei prodotti

Con riferimento a ciascun oggetto di Fornitura richiesto da Techno Sky mediante le su menzionate LOA, l’Appaltatore si obbliga ad effettuare, a sue spese e sotto la propria responsabilità, il servizio

(4)

di consegna, attraverso personale specializzato, presso il sito indicato da Techno Sky nell’ambito delle citate LOA. La consegna dei singoli oggetti di fornitura richiesti mediante le LOA e le attività ad essa legate devono avvenire nel rispetto dei termini di consegna indicati nella Specifica Tecnica e cioè entro 20 gg. naturali e consecutivi a far data dall’emissione della relativa LOA.

Pur essendo indicati nelle Specifiche Tecniche di Gara i siti oggetto di consegna, si rappresenta che, ai fini della consegna degli oggetti di Fornitura, dovranno essere presi a riferimento solo ed esclusivamente il Sito/i Siti indicato/i nella singole LOA attraverso le quali vengono ordinati i menzionati oggetti di Fornitura. Nell’ambito delle attività di consegna sono previsti tutti gli oneri afferenti i servizi di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano strada.

Gli oggetti di Fornitura dovranno essere consegnati unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e software e dichiarazione CE) ed al software necessario al corretto funzionamento.

L’Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere durante la fase di consegna, a proprio esclusivo onere ad acquisire la disponibilità di mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare le apparecchiature nei siti richiesti.

5. Norme Regolatrici del Contratto L’esecuzione del presente contratto è regolata:

A. dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra Techno Sky e l’Appaltatore, relativamente alle prestazioni di cui allo stesso contratto e integrato dai seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, tutti indicati di seguito più brevemente anche come “Contratto”:

§ Specifica Tecnica (All. 1);

§ Offerta Economica (All. 2);

§ “Dettaglio Fornitura e Prezzi” (All.3);

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da ENAV prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate da ENAV;

B. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente punto A), nonche’

dalle norme sulla sicurezza dei siti di Techno Sky, nella parte di specifico interesse.

In caso di contrasto fra le norme dei punti A) e B) l’ordine di elencazione delle norme A) e B), anche all’interno dello stesso punto, limitatamente alle norme derogabili per accordo delle parti, rappresenta anche l’ordine di prevalenza fra di esse.

(5)

Per quanto non regolato dai punti precedenti, l’esecuzione del contratto ed il rapporto contrattuale con l’Appaltatore sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile (B), così come previsto dall’art. 30, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

6. Responsabilità dell’Appaltatore

L’Appaltatore sarà responsabile della perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali, della puntuale ottemperanza a tutte le disposizioni di legge, di regolamento, nonché di quelle contenute nel presente Contratto e relativi Allegati. Per tali effetti l’Appaltatore non potrà invocare, a sollievo delle proprie responsabilità, la vigilanza da parte di Techno Sky o eventuali inadempienze da parte di subfornitori e/o di terzi in genere della cui opera si dovesse avvalere.

7. Adempimenti a carico di Techno Sky e compiti del Responsabile Contrattuale Techno Sky provvederà, anche con le modalità prescritte nei successivi punti, a:

- approvare eventuali variazioni richieste al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

- mettere a disposizione del personale designato dell’Appaltatore, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione ed i dati in possesso necessari per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;

- erogare i pagamenti dovuti, secondo quanto previsto dalle prescrizioni contrattuali.

Il Responsabile Contrattuale, sig. ………..., verificherà la corretta esecuzione del contratto effettuando, tra l’altro, le seguenti attività:

- verificare la correttezza e la completezza della documentazione prodotta;

- elevare tutte le contestazioni sulle eventuali violazioni inerenti la puntuale esecuzione delle prestazioni e degli obblighi contrattuali;

- emettere particolari prescrizioni nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- verbalizzare le operazioni e gli adempimenti inerenti la sospensione e la ripresa delle prestazioni;

- a valle della consegna degli oggetti di fornitura richiesti, emettere il benestare tecnico attestante l’esatto adempimento delle operazioni richieste;

- emettere il benestare alla fatturazione;

- rilevare eventuali inadempimenti dell’Aggiudicatario e computare le eventuali penali.

8. Ulteriori obblighi essenziali a carico dell’Appaltatore Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi essenziali:

(6)

- nominare un Responsabile Unico delle attività contrattuali/Fornitura nel suo complesso, denominato Capo Commessa;

- effettuare l’adempimento delle prestazioni contrattuali puntualmente ed a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto delle vigenti normative, senza poter invocare ad esonero delle proprie responsabilità né l’approvazione né la vigilanza effettuata sulle prestazioni da Techno Sky;

- apportare variazioni e/o modifiche che Techno Sky potrà richiedere senza alcun rimborso o compenso aggiuntivo, salvo che le variazioni e/o le modifiche ordinate comportino l'esecuzione di ulteriori prestazioni;

- ottemperare a tutte le norme vigenti in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa;

- provvedere al risarcimento di eventuali danni, che in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni fossero arrecati a:

a) beni e personale di Techno Sky;

b) proprietà pubbliche o private;

c) terzi.

- non effettuare alcuna cessione del presente contratto salvo quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

- consegnare solo ed esclusivamente gli oggetti di fornitura indicati in Offerta. La violazione di detta prescrizione, se non concordata con il Committente, costituisce un obbligo essenziale.

Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, nel caso in cui vi siano aggiornamenti tecnologici dovuti ad obsolescenza dei beni contrattualizzati, l’Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, la nuova descrizione con eventuale part number degli item o dell’item oggetto di sostituzione, fermo restando che il costo stabilito non subisca variazioni in aumento. A tale scopo l’aggiornamento tecnologico del listino contenente la descrizione aggiornata delle componenti hardware e software ordinabili sarà sottoposto ad approvazione di Techno Sky per il tramite del Responsabile Contrattuale. Solo dopo tale approvazione, le vecchie componenti hardware e software ordinabili potranno essere sostituite con le nuove indicate nel Report di aggiornamento tecnologico. L’aggiornamento tecnologico, dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno solare a partire dalla data di scadenza del mese cui fa riferimento il Report stesso e dovrà contenere anche una sintesi degli Oggetti di Fornitura già ordinati e quelli che mancano al completamento dell’ordinativo totale.

Techno Sky, in ogni caso, si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, ad effettuare verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. In tale contesto, l’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, Techno Sky, fermo il risarcimento del danno, è in facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

(7)

9. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L’Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate, un regolare rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni economiche, normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contatto, e alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale impiegato dall’’Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Techno Sky, la quale si limiterà a fornire al responsabile dell’Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo e segnalerà allo stesso eventuali atti o fatti del personale da lui impiegato che possano comportare conseguenze di natura disciplinare.

Fermo quanto sopra, Techno Sky potrà, comunque, richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei propri locali e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e l’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.

Resta, inoltre, inteso che l’Appaltatore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne Techno Sky da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Techno Sky potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto di cui allo specifico articolo.

10. Garanzia e manutenzione software

L’Appaltatore si impegna a garantire a propria cura e spese che per ciascun oggetto di Fornitura contrattualizzato e richiesto da Techno Sky sarà prevista la garanzia ed anche l’eventuale manutenzione del relativo software (es: firmware, S.O., patch) per la durata indicata nell’ambito della Specifica Tecnica e cioè per un periodo di 2 anni a far data dal suo positivo accertamento di

(8)

regolare esecuzione. Durante il periodo di garanzia, l’Appaltatore dovrà riparare e/o sostituire l’apparato danneggiato entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di intervento.

Per le componenti che presentano caratteristiche di riservatezza (es: HDD) la sostituzione dovrà essere effettuata senza resa del pezzo ammalorato.

11. Accertamento di esatto adempimento e regolare esecuzione

L’accertamento dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuata dalle figure preposte al controllo ed alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previa verifica dell’assolvimento da parte dell’appaltatore degli adempimenti contrattuali e di legge. Nello specifico, il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali verrà certificato mediante accertamento di regolare esecuzione da parte del Responsabile Contrattuale. Si rappresenta, in tal senso, che l’Appaltatore, ai fini dell’accertamento della su citata regolare esecuzione, dovrà effettuare insieme al personale Techno Sky preposto la verifica dell’aderenza del materiale consegnato rispetto a quanto ordinato nell’ambito delle Lettere d’Ordine Acquisto.

12. Cauzione definitiva e Polizza Responsabilità Civile

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali l’Appaltatore, ha prodotto la Cauzione Definitiva n……….del………pari a ………..

Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e, più precisamente, del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

Ai sensi dell’art. 93, comma 7°, del D.Lgs. 50/16, l’importo della garanzia è stato ridotto del ______ per cento in quanto l’Appaltatore è in possesso delle seguenti Certificazioni ……….

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di Techno Sky.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di Techno Sky qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In

(9)

caso di inadempimento a tale obbligo, Techno Sky ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del Contratto e avere, comunque, efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Techno Sky, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del Contratto.

Il deposito cauzionale definitivo, essendo costituito a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi nonché del rimborso delle somme pagate in più da Techno Sky a causa dell'inadempienza del soggetto aggiudicatario - salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi di Techno Sky - sarà restituito al termine del rapporto contrattuale previo accertamento dell'avvenuto, puntuale e completo adempimento, da parte dell’Appaltatore, di tutti gli obblighi contrattuali.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a rilasciare una idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia, per Responsabilità Civile Terzi e Rc Prestatori di lavoro derivante dall'esercizio della propria attività. La suddetta polizza dovrà avere un massimale unico non inferiore ad Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro e dovrà essere attiva per tutta la durata contrattuale (comprese le eventuali proroghe).

Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Detta copertura dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori.

13. Tracciabilità Finanziaria

L’Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la Legge 136/2010. L’Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta, ad inserire nei subcontratti un’apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Techno Sky e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ________ dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

14. Fatturazione

L’Appaltatore, stante le attività contrattuali e le modalità di esecuzione dell’Accordo Quadro, potrà emettere fattura posticipata con riferimento alle singole Lettere d’’Ordine d’acquisto, una volta accertato, da parte del Soggetto deputato al controllo in argomento (mediante il Benestare Tecnico ed Economico), la corrispondenza, di quanto consegnato da parte dell’Appaltatore con quanto ordinato, relativamente a ciascun oggetto di fornitura di cui alla menzionata Lettera d’Ordine di Acquisto.

(10)

L’Appaltatore potrà procedere alla fatturazione solo in seguito all'emissione del benestare Tecnico e del Benestare Economico da parte dei soggetti designati da Techno Sky.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le fatture, così come i relativi “Benestare alla fatturazione”, riporteranno in calce il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. _____________.

L’Appaltatore è tenuto altresì ad indicare nella fatturazione sia la base imponibile che l’IVA, evidenziando, a tale riguardo, il richiamo alla normativa “Scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art.

17ter del D.P.R. n. 633/1972. Le fatture prive delle indicazioni su evidenziate non potranno essere oggetto di liquidazione.

Per effetto delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 127/2015, la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, incluse le operazioni rivolte verso privati consumatori. Nel rispetto delle citate disposizioni, le fatture dovranno essere emesse nei confronti di Techno Sky S.r.l. (Via del Casale Cavallari n. 200 – 00156 Roma) esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI), secondo il formato XML e le modalità previste dalle disposizioni tecniche di riferimento, emanate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Al fine di consentire la corretta trasmissione delle fatture si comunica l’indirizzo specifico di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le stesse saranno recapitate in modalità elettronica:

− PEC: : fornitori@technosky.postecert.it

− Codice Destinatario: “0000000”

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

L’Appaltatore in ordine all’incombenza di comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle operazioni relative agli appalti pubblici e delle persone abilitate ad operare sullo/sugli stesso/i ha indicato il seguente conto corrente IBAN IT____________________________, acceso presso _______________); la persona delegata ad operare sul conto è _____________________________.

Ogni variazione dei dati su riportati deve essere tempestivamente comunicata alla Struttura

“Administration and Control” ed alla Struttura Project Sourcing di Techno Sky S.r.l..

(11)

15. Pagamenti

I pagamenti saranno eseguiti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, previa dichiarazione di esatto adempimento da parte del Responsabile Contrattuale, su uno dei conti correnti bancari/postali all’uopo dedicati (ex L.136/2010) e dichiarati dall’Appaltatore.

Ferma restando la corretta e regolare esecuzione della prestazione, la U.O. Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) secondo quanto disposto dalle vigenti normative e regolamentazioni.

I pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00 saranno subordinati al rispetto degli adempimenti di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, secondo le modalità riportate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 e successivi aggiornamenti.

16. Divieto di Cessione del Credito

Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualunque cessione di credito che non sia stata previamente autorizzata da Techno Sky. A tale scopo, l’Appaltatore deve inviare una richiesta scritta a Techno Sky - Funzione Amministrazione, Via del Casale Cavallari, 200 - 00156 Roma, per la preventiva autorizzazione alla cessione di fatture emesse nei confronti di Techno Sky con l’indicazione del dettaglio delle fatture che si intende cedere, con numero e data di emissione delle fatture, il contratto di riferimento, il numero di OdA e il CIG.

17. Impegno di Riservatezza

L’Appaltatore si impegna a non rilevare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione della presente lettera d’ordine, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine etc., che vengano messe a sua disposizione da Techno Sky o di cui venga, comunque, a conoscenza durante l’esecuzione del presente Contratto.

L’Appaltatore è vincolato all’obbligo di segretezza per tutta la durata dell’esecuzione del presente Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali sia venuta eventualmente a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L’Appaltatore è responsabile nei confronti di Techno Sky per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai precedenti commi del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri contraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.

E’ fatto divieto all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle prestazioni da eseguire o eseguite.

(12)

E’, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni di Techno Sky senza prima aver ottenuto il benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione di quanto previsto nella presente lettera d’ordine.

18. Ritardi nell’esecuzione del Contratto

Qualora Techno Sky constati che nel corso del contratto, si proceda in ritardo per negligenza o comunque per fatto imputabile all’Appaltatore, e riconosca la necessità di assicurare il compimento dello stesso in un termine stabilito, assegna detto termine, di natura perentoria, fornendo nel contempo eventuali necessarie prescrizioni. Scaduto il termine assegnato, le figure preposte al controllo ed alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali verificheranno in contraddittorio con l’Appaltatore o, in sua mancanza con l'assistenza di due testimoni, se la fornitura è stata completata.

A seconda dei risultati Techno Sky disporrà, ove sia il caso, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto.

19. Penali

Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., in caso di gravi e reiterate inadempienze o ritardo nell’espletamento delle attività contrattuali, Techno Sky si riserva la facoltà di interrompere le stesse, affidando queste ultime ad altra Società, fermo restando in ogni caso l’esperimento da parte di Techno Sky di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Ciò posto si rappresenta che nel caso in cui l’Appaltatore non espleti correttamente le attività contrattuali entro le scadenze temporali contrattualmente convenute, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Techno Sky una penale pari allo 0,5 per cento dell’importo di ciascuna Lettera d’ordine di Acquisto, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti nella stessa ordinati, rispetto ai termini indicati nell’articolo 4 del presente contratto.

Secondo i principi generali, l’applicazione della penale avverrà solo qualora il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta da parte di Techno Sky verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

Nel caso in cui la sommatoria delle suddette penali applicate sui singoli ordini raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’importo massimo attivato del presente Contratto, Techno Sky si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso.

L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente paragrafo non preclude il diritto di Techno Sky di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

(13)

Techno Sky, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

20. Modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia

Nel corso dell’esecuzione contrattuale, Techno Sky si riserva il diritto di introdurre variazioni quantitative in aumento o in diminuzione alle prestazioni specificatamente previste e quotate nel contratto con l’obbligo dell’Appaltatore ad assoggettarvisi alle stesse condizioni del contratto, sino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale. Techno Sky, inoltre, nel corso della vigenza contrattuale si riserva la facoltà di apportare ulteriori variazioni in aumento fino ad un importo massimo pari ad un ulteriore 30% (o minore del 30%) alle condizioni concordate con l’Appaltatore.

21. Forza maggiore

Costituisce causa di forza maggiore qualsiasi evento esterno avente effetti ostativi sull’esecuzione del Contratto, di natura eccezionale, non prevedibile ed imputabile alle parti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, incendi, avverse condizioni meteorologiche, terremoti, alluvioni, ecc.).

A tale fine l’Appaltatore è tenuto entro 7 (sette) giorni lavorativi dal verificarsi di tali eventi, a formulare a Techno Sky apposita richiesta di proroga contenente:

• numero del Contratto;

• natura dell'evento;

• documentazione rilasciata dalle competenti Autorità attestante gli effetti ostativi (qualora la disponibilità di detta documentazione sia successiva al predetto termine, l’Appaltatore si impegna a trasmetterla a Techno Sky non appena in suo possesso);

• presumibile durata dell’effetto ostativo.

22. Subappalto

Non ammissibile stante la tipologia delle attività contrattuali.

23. Recesso

Techno Sky, ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. 50/16, si riserva, a suo insindacabile giudizio e per ragioni di mera opportunità, di recedere, in tutto o in parte dal contratto, senza fornire giustificazione alcuna all’Appaltatore, mediante raccomandata r.r., indipendentemente dallo stato

(14)

di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto a far data dal quindicesimo giorno successivo dalla data di ricezione della suddetta raccomandata r.r.; resta ben inteso che, a partire dal sopraindicato termine, l’Appaltatore è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

All’Appaltatore verrà corrisposto il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento del recesso e delle spese sostenute comprovate da regolare fattura antecedente la data del recesso medesimo. È escluso, inoltre, il diritto dell’Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso e/o indennizzo di sorta anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

24. Risoluzione del Contratto

Techno Sky si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso da parte dell’Appaltatore.

Per grave inadempimento deve intendersi la violazione degli obblighi essenziali del contratto.

Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque l’Appaltatore, anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si avvalga per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non appena venuta a conoscenza di una violazione del suddetto tipo, Techno Sky provvederà a farne tempestiva comunicazione all’Appaltatore, a mezzo lettera raccomandata.

L’Appaltatore, entro il termine assegnato nella lettera di contestazione, potrà addurre le giustificazioni che riterrà al riguardo esimenti o, qualora possibile, eliminare le cause dell’addebito contestato.

Techno Sky si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto Techno Sky è comunque tenuta al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall’Appaltatore ad insindacabile giudizio di Techno Sky medesima.

Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto di Techno Sky di applicare le penali previste dal contratto, compreso l'incameramento della cauzione prestata, nonché di compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, anche in assenza dei requisiti di omogeneità, liquidità ed esigibilità, gli importi pretesi a titolo di risarcimento con eventuali crediti dell’Appaltatore anche dipendenti da altri contratti o titoli diversi, oltre a chiedere il risarcimento del maggior danno subito.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto in tutti i casi in cui:

a) non sia stata adempiuta una determinata obbligazione, oggetto di clausola risolutiva espressa, specificatamente inserita nel contratto;

b) la violazione di obblighi attinenti al contratto configuri un illecito penalmente perseguibile;

c) l’Appaltatore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione;

d) sia scaduto il termine per l'esecuzione delle prestazioni e Techno Sky ritenga di non avere

(15)

più interesse alle prestazioni medesime;

e) sia stato riscontrato un inadempimento delle obbligazioni retributive, previdenziali ed assicurative da parte dell’Appaltatore;

f) in caso di fallimento dell’Appaltatore.

Resta impregiudicato il diritto di Techno Sky, in caso di risoluzione del contratto, a procedere, per la parte di contratto non ancora eseguita, all'esecuzione in danno dell’Appaltatore, qualora il parziale o totale completamento delle prestazioni oggetto del contratto risolto comporti, nel caso di nuovo contratto, oneri finanziari aggiuntivi e/o superiori per Techno Sky.

Nel caso in cui il contratto si risolva di diritto, resteranno sempre e comunque impregiudicati i diritti di Techno Sky con le implicazioni sopra evidenziate.

Per tutti gli altri casi di risoluzione del contratto, e per tutto quanto qui non espressamente previsto, si applicheranno le norme del Codice Civile.

25. Controversie, Osservazioni e Riserve dell’Appaltatore

Le eventuali contestazioni dell’Appaltatore avverso atti di Techno Sky dovranno essere notificate per iscritto al Responsabile Contrattuale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto contestato.

Il Responsabile Contrattuale medesimo deciderà sulla contestazione entro 10 giorni dal ricevimento della sua notifica.

Tutti i termini sopra previsti a carico dell’Appaltatore sono perentori e pertanto, trascorsi tali termini, l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque tempo le proprie eccezioni sulle suddette decisioni.

26. GDPR PRIVACY

Ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (di seguito la

“Normativa sulla Privacy”), le parti:

- dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all’esecuzione del presente contratto e all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti;

- si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possano comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa sulla Privacy, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto il profilo della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

27. D.Lgs. N. 231/01 e Codice Etico

(16)

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che dal Codice Etico di Techno Sky, i cui testi aggiornati sono riportati sul sito www.TechnoSky.it .

Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti di Techno Sky, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, l’Appaltatore si impegna a:

1. rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico ed a tenere una condotta in linea con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e comunque tale da non esporre Techno Sky al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n.

231/2001;

2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di Techno Sky a violare i principi del Codice Etico o a tenere una condotta non conforme al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In caso di mancata osservanza di tali principi il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto di diritto, salvo il diritto di Techno Sky al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento.

28. Foro Competente

Per tutte le controversie oggetto del Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Per Techno Sky S.r.l.

Firma

Il presente Contratto, viene sottoscritto da Techno Sky e dall’Appaltatore con Firma digitale, rilasciata da Ente Certificatore autorizzato.

Per accettazione, lì ________________________

(Firma del Rappresentante Legale dell’Appaltatore o suo Procuratore speciale)

firma

(17)

Dopo averle attentamente considerate, si approvano specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole contrattuali:

Artt. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27

Per accettazione, lì ________________________

(Firma del Rappresentante Legale dell’Appaltatore o suo Procuratore speciale)

firma

Riferimenti

Documenti correlati

L’esecutore nell’esecuzione degli eventuali singoli contratti applicativi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale

Infatti il ricorrente richiede una diversa valutazione della natura essenziale del termine a stipulare contenuta nella scrittura del settembre 1986, una valutazione della

- che per tutto quanto non previsto e indicato in maniera specifica nel presente contratto esecutivo si rinvia a quanto prescritto nell’Accordo Quadro e nel

L’Operatore Economico ______ a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art.. L’Operatore Economico ______ a garanzia

1 In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto, solo se ciò determina il mancato mantenimento dell’Accordo approvato ai sensi del bando citato

La Stazione Appaltante, AgID e le Amministrazioni beneficiarie si impegnano a non espletare eventuali procedure di appalto commerciale relative ai risultati della

c) informare la Stazione Appaltante, non appena ne venisse a conoscenza, di eventuali problemi che dovessero sorgere con riferimento al Progetto. In ogni caso,

− il presente Contratto deve intendersi regolato dalle condizioni, modalità e termini stabiliti nel Contratto di Accordo Quadro sotto scritto dalla Azienda Ospedaliera e