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PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI

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PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI

Prot. Generale N. 0105860 / 2013 Atto N. 4686

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA per ampliamento volumetrico, ai sensi della L.R. 49/2009, di edificio residenziale sito in Località Canivella, nel Comune di Cicagna, catastalmente identificato con il mappale 131 del foglio 13. Richiedenti : Bertoli Antonio e Andreani Maria Pratica : 892/2013

In data 16/10/2013 il/la sottoscritto/a TRAVERSO MARIA ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n.

267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI (Art. 31 Regolamento Contabilità)

S Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP

E Codice Cap Azione N Anno N Anno N Anno Note

TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARIT

À

CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).

Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000

GENOVA, lì 16 ottobre 2013

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO O SUO DELEGATO

(2)

Visto l’art. 146 del Decreto Legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

Vista la Legge Regionale 21.8.1991 n. 20, Capo II, con la quale sono sub delegate alle Province le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche disciplinate dalla parte terza del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, relative agli interventi edilizi ed alle opere di cui all'art. 6 - 1° comma, lett. b) punti 1 e 2 -, nell'ambito dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in modificazione di quanto disposto con le precedenti Leggi Regionali n. 15/1980 e n. 44/1982;

Vista la legge regionale 5 giugno 2009 n.22 “attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni”;

Vista la richiesta pervenuta il 07.08.2013 assunta al prot. 85388 del 12.08.2013, con cui i signori Bertoli Antonio e Andreani Maria, hanno chiesto l’autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione degli interventi e delle opere in oggetto sinteticamente indicati, con allegati i seguenti elaborati:

Documentazione fotografica;

Relazione paesaggistica;

Relazione tecnica;

Estratti cartografici;

Tavola unica : Stato attuale, progetto e raffronto;

Tavola sinottica;

Atteso che, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’art.149, comma1, del citato D.Lgs. 42/2004, relativo agli interventi non soggetti ad autorizzazione, con nota n. 86629 del 19.08.2013, è stato comunicato al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi degli art. 7-8 della L.241/1990;

Esaminati gli elaborati progettuali di cui sopra e ritenuti gli stessi sufficienti alla definizione dell’istruttoria paesistica in relazione all'intervento da effettuare;

Premesso che per l’edificio di cui all’oggetto era stata presentata una proposta di ampliamento, successivamente ritirata, sulla quale la CLP aveva formulato un parere negativo in quanto:

“L’intervento non risulta compatibile con la tutela del vincolo, né conforme con la disciplina paesistica regionale in quanto gli ampliamenti previsti prevedono nel loro complesso la formazione di volumi di tipologie edilizie improprie che accentuano i ‘difetti costruttivi’ dell’edificio esistente, in particolare:

- il porticato risulta avanzare sia rispetto al filo della facciata dell’edificio vicino esistente, sia rispetto al filo dell’edificio di proprietà;

- la nuova copertura inclinata prevista per l’ampliamento del piano primo e la sopraelevazione del piano secondo, aumentano la disorganicità delle coperture presenti nel complesso immobiliare ove sono già presenti superfetazioni e volumi con tipologie edilizie improprie.

Può essere valutata positivamente una diversa soluzione progettuale finalizzata all’eliminazione delle superfetazioni con accorpamenti dei volumi edilizi esistenti nel rispetto degli allineamenti dei fronti e delle coperture.”

Considerato che il progetto in esame propone una nuova soluzione volta al superamento dei rilievi formulati dalla Commissione Locale del Paesaggio sopra riportati, in particolare:

- in applicazione delle disposizioni della L.R. 49/2009, prevede l’ampliamento volumetrico di un edificio residenziale esistente attualmente costituito da due corpi di fabbrica posti in aderenza e compressi tra altri due edifici residenziali; il primo corpo risulta organizzato su tre piani, (terra, primo e secondo), e concluso con una coperture a due acque, mentre il secondo corpo risulta organizzato su due piani, (terra e primo) e concluso con una copertura a due acque aventi stessa pendenza del primo corpo;

- la realizzazione di un portico al piano terra sul prospetto est e un nuovo volume al piano primo sempre sul prospetto est, con una copertura piana ad uso terrazzo e la sopraelevazione della copertura del piano secondo di circa cm. 75, mantenendo inalterata la pendenza delle falde;

Considerati, ai fini della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, i seguenti elementi:

- la zona di intervento risulta soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 comma 1 lett.d) del D.Lgs42/2004 per effetto del DM 24.04.1985 rettificato con DM 29.04.1992 che ha dichiarato di notevole interesse pubblico il “Complesso della vallata della val Fontanabuona, percorsa dal torrente Lavagna, con ricca vegetazione boschiva e percorsi interni panoramici, caratteristici abitati quali Castellaro Villa Oneto e Certenoli” in quanto “presenta per ampi tratti un paesaggio ancora incontaminato con zone ricche di valori ambientali rappresentati, soprattutto nel versante meridionale, dalla rigogliosa e varia vegetazioned boschiva che dal corso d’acqua risale e si espande sulle alture creando scenari naturalistici di singolare bellezza”;

(3)

- il livello locale del PTCP, sub assetto insediativo, individua l’area d’intervento come ambito IS MA, disciplinato dall’art. 49 delle relative Norme di Attuazione, ove sono ammessi interventi di nuova edificazione ed interventi sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa;

- l’intervento si colloca sul versante collinare che dalla sponda destra del torrente Lavagna risale sino alla località Cotù, nella zona più vicina al Capoluogo di Cicagna, in un contesto paesaggistico caratterizzato da terrazzamenti a ciglioni naturali ricchi di vegetazione a medio ed alto fusto;

Visto e fatto proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, acquisito ai sensi dell’art. 2 della L.R.22/2009 nella seduta del 12.09.2013, così formulato:

“Parere favorevole con condizione. L’intervento risulta compatibile con la tutela del vincolo e conforme con la disciplina paesistica regionale in quanto è proposta una ricomposizione volumetrica che elimina le superfetazioni e rispetta gli allineamenti esistenti superando il precedente parere non favorevole a condizione che in luogo degli scuri siano installate persiane alla genovese di colore verde scuro”;

Rilevato che con nota prot. 92640 del 12.09.2013 è stato richiesto il parere vincolante ai sensi dal c.5 dell’art.

146 del d.lgs 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria con notifica degli atti avvenuta il 13.09.2013;

Acquisito il parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria prot. n. 28800 del 02.10.2013, pervenuto in data 10.10.2013, così formulato “Limitatamente agli interventi descritti nella relazione illustrativa e negli allegati elaborati progettuali, il parere di competenza favorevole ai sensi dell’art. 146, comma 5, del Codice, alle condizioni e prescrizioni espresse dalla Commissione Locale del Paesaggio”;

Ritenuto pertanto che l'intervento in oggetto sia assentibile, subordinatamente all’ottemperanza della prescrizione indicata nel dispositivo, con la precisazione che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai fini ed agli effetti dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio;

DISPONE

1.

il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, ai signori Bertoli Antonio e Andreani Maria per ampliamento volumetrico, ai sensi della L.R. 49/2009, di edificio residenziale sito in Località Canivella, nel Comune di Cicagna, catastalmente identificato con il mappale 131 del foglio 13 con la prescrizione che in luogo degli scuri siano installate persiane alla genovese di colore verde scuro.

2.

che gli allegati agli atti del presente provvedimento sono composti dai seguenti elaborati:

Documentazione fotografica;

Relazione paesaggistica;

Relazione tecnica;

Estratti cartografici;

Tavola unica : Stato attuale, progetto e raffronto;

Tavola sinottica.

3.

che la presente Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del comma 4 dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004, è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2.07.2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n° 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Si applicano altresì le ulteriori statuizioni di cui all’art.146, comma 12, del D.lgs 42/2004.

IL DIRIGENTE Dott.ssa Maria Traverso

(4)

M:\direzione3\ServizioCGT\UfficioTP\2.4.1 procedimento ordinario\2013\PROVVEDIMENTI\Cicagna\16_892-2013 Bertoli RA.doc

(5)

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici e

dei servizi, dal 16 ottobre 2013

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 16 ottobre 2013

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal

17 ottobre 2013

al

01 novembre 2013

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