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PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI

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PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI

Prot. Generale N. 0124646 / 2013 Atto N. 5542

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA per demolizione di edifici esistenti e ricostruzione di edificio bifamiliare ai sensi della L.R.49/2009, in Via dei Caduti / Cà Centanaro nel Comune di Leivi, su terreno catastalmente identificato con i mappali 2131 e 2137 del foglio 6, Pratica:

872/2013 Beneficiario: SOLARI Silvano

In data 05/12/2013 il/la sottoscritto/a TRAVERSO MARIA ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n.

267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI (Art. 31 Regolamento Contabilità)

S Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP

E Codice Cap Azione N Anno N Anno N Anno Note

TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARIT

À

CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).

Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000

GENOVA, lì 05 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO O SUO DELEGATO

(2)

Visto l’art. 146 del Decreto Legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

Vista la Legge Regionale 21.8.1991 n. 20, Capo II, con la quale sono sub delegate alle Province le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche disciplinate dalla parte terza del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, relative agli interventi edilizi ed alle opere di cui all'art. 6 - 1° comma, lett. b) punti 1 e 2 -, nell'ambito dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in modificazione di quanto disposto con le precedenti Leggi Regionali n. 15/1980 e n. 44/1982;

Vista la legge regionale 5 giugno 2009 n.22 “attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni”;

Vista la richiesta pervenuta l’8.08.2013 assunta al prot.82863 del 5.08.2013, successivamente integrata in data 11.09.2013, con cui il signor Solari Silvano, ha chiesto l’autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione degli interventi e delle opere in oggetto sinteticamente indicati, con allegati i seguenti elaborati:

Relazione di compatibilità paesaggistica e relazione tecnico descrittiva;

Documentazione fotografica;

Tavola 1 : Inquadramento cartografico;

Tavola 2 : Stato attuale Planimetria;

Tavola 3 : Stato attuale Sezioni del terreno;

Tavola 4 : Stato attuale Piante - prospetti;

Tavola 5 : Stato attuale Calcolo volume;

Tavola 6 : Progetto Planimetria;

Tavola 7 : Progetto Planimetria, Distanze;

Tavola 8 : Progetto Sezioni del terreno;

Tavola 9 : Raffronto Planimetria;

Tavola 10 : Raffronto Sezioni del terreno;

Tavola 11 : Progetto Pianta piano terra, P. Primo;

Tavola 12 : Progetto Sezioni – Prospetti;

Tavola 13 : Progetto Calcolo volume;

Tavola 14 : Raffronto Piante- Prospetti

Atteso che, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’art.149, comma1, del citato D.Lgs. 42/2004, relativo agli interventi non soggetti ad autorizzazione, con nota n.84811 del 9.08.2013, è stato comunicato al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi degli art. 7-8 della L.241/1990;

Esaminati gli elaborati progettuali di cui sopra e ritenuti gli stessi sufficienti alla definizione dell’istruttoria paesistica in relazione all'intervento da effettuare;

Premesso che in precedenza la Provincia dei Genova, a seguito dell’unica istanza del 9.08.2012 per la demolizione dei manufatti incongrui e costruzione di due edifici (denominati 1 e 2) aveva rilasciato i seguenti provvedimenti:

- n.1818/2013 di autorizzazione paesaggistica con prescrizioni per la demolizione dei manufatti incongrui e costruzione del fabbricato n.2;

- n. 2964/2013 di diniego di autorizzazione alla costruzione del fabbricato n.1

Considerato che il progetto propone una nuova soluzione progettuale volta alla ricomposizione della volumetria demolita, in applicazione degli artt.6-7 della L.R.49/2009, per la costruzione di un edificio bifamiliare in luogo dell’edificio n.2 sopra autorizzato ed in particolare:

- la nuova costruzione si compone di due corpi di fabbrica di due piani affiancati tramite un elemento di collegamento ad un piano, il primo con copertura a capanna con colmo ortogonale alle curve di livello, conserva le murature portanti dell’edificio preesistente, il secondo corpo con copertura a capanna disposta in senso contrario; i due edifici si differenziano anche per la finitura esterna, uno in pietra a vista con ampia apertura centrale su entrambi i piani a ricordo del preesistente fienile, l’atra con fronti intonacate tripartite con tre portafinestre per piano e pergolato per tutto lo sviluppo del prospetto sud;

- le finiture prevedono inoltre coperture con sporto di gronda e manto di ardesia, pluviali e canali di gronda in rame, persiane tinteggiate in grigio, ringhiera e recinzioni in ferro tinteggiata in colore grigio scuro, pietra a vista per le opere di sistemazione esterna

- le aree a parcheggio sono ricavate una ad ovest dell’edificio per un posto auto, l’altra ad est per due posti auto, tramite la realizzazione di un terrapieno in avanzamento rispetto alla morfologia esistente con muri di altezza superiore ai tre metri.

(3)

Rilevato che il Comune di Leivi, sull’intervento in oggetto, con nota prot.4419 del 4/09/2013, pervenuta in data 11.09.2013 ed assunta al prot.92375 in pari data, ha attestato la conformità dell’intervento in oggetto ai requisiti/parametri definiti dalla L.R. 49/2009 e s.m.i..

Considerati, ai fini della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, i seguenti elementi:

- la zona di intervento risulta soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1, lettera c) del D.lgs n° 42 del 22.01.2004, in quanto in quanto ricompresa nella fascia di mt. 150 da un corso d’acqua vincolato.

- il livello locale del PTCP, sub assetto insediativo, individua l’area d’intervento come ambito IS MA disciplinato dall’art. 49 delle relative Norme di Attuazione, il cui obiettivo è quello di mantenere ,le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno. Sono ammessi interventi di nuova edificazione ed interventi sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa;

- La Disciplina Paesistica di livello puntuale vigente ricomprende la zona nel Sub Ambito “B”, Unità Insediativa di Crinale “I” e Unità insediativa e tessuti di cornice “II”; la cui normativa fornisce indicazioni e prescrizioni normative che sostanzialmente confermano le scelte del P.T.C.P., in particolare, per quanto concerne la zona ZAPSA del P. di F..

- l’intervento si colloca in un contesto collinare di mezza costa ove sono presenti aggregati di insediamenti residenziali a carattere sparso, inseriti fra fasce terrazzate coltivate ad ulivo nelle immediate vicinanze degli edifici e presenza di una fitta copertura arborea nella parte non insediata.

-

Visto e fatto proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, acquisito ai sensi dell’art. 2 della L.R.22/2009 nella seduta del 27.09.2013, così formulato:

Parere favorevole con condizioni. Si ritiene l’intervento compatibile agli effetti paesaggistici alle seguenti condizioni volte a limitare le modifiche alla morfologia del terreno in un contesto particolarmente delicato e percepibile dalle visuali pubbliche:

- il sedime del corpo più grande sia arretrato verso monte e posizionato in modo da evitare riporti di terreno a valle dello stesso;

- sia modificata in riduzione la nuova area a parcheggio ad una forma pressoché triangolare al fine di raccordarla linearmente alla strada carrabile, senza elementi murari sporgenti e muri di altezza superiore a tre metri, eventualmente modificando la scala di collegamento con l’abitazione;

Tale parere è condizionato alla positiva verifica della legittimità dello stato dei luoghi visibile nella documentazione fotografica

Preso atto che in data 24.10.2013 prot.109112 il richiedente ha trasmesso gli elaborati modificati in conformità alla stato dei luoghi come risulta dall’autorizzazione paesaggistica n.12 del 31/12/2009 rilasciata dal Comune di Leivi, nonché in parte adeguati al parere della commissione locale per il paesaggio per quanto concerne la prima condizione;

Rilevato che con nota prot.110051 del 28.10.2013 è stato richiesto il parere vincolante ai sensi dal c.5 dell’art.

146 del d.lgs 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria con notifica degli atti avvenuta il 30.10.2013;

Acquisito il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria prot. n.34328 del 25.11.2013 pervenuto in data 29.11.2013, formulato ai sensi dell’art. 146, comma 5, del Codice con le seguenti prescrizioni:

- al fine di mantenere il valore testimoniale tipologico e materico dell’edificio esistente con tipologia a fienile, la muratura del prospetto nord non venga ricucita, ma rimanga la bucatura con le medesime dimensioni dello stato attuale e la tamponatura venga realizzata con trattamento esterno identico a quello degli altri prospetti;

- l’edificio con tipologia a fienile non venga demolito e la muratura venga conservata nell’aspetto esterno come nello stato attuale evitando la realizzazione di nuove intonacature e/0 la rimozione di malte al fine di riportarla a pietra a vista;

- le previste pavimentazioni siano del tipo permeabile;

- le fasce vengano piantumate con essenze locali e vengano previste essenze discendenti e rampicanti a mitigare la realizzazione dei muri

Ritenuto pertanto che l'intervento in oggetto sia assentibile, subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni indicate nel dispositivo, con la precisazione che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai fini ed agli effetti dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio;

(4)

DISPONE

1.

il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, al signor Solari Silvano per demolizione di edifici esistenti e ricostruzione di edificio bifamiliare ai sensi della L.R.49/2009, in Via dei Caduti / Cà Centanaro nel Comune di Leivi, su terreno catastalmente identificato con i mappali 2131 e 2137 del foglio 6, con le seguenti prescrizioni:

al fine di mantenere il valore testimoniale tipologico e materico dell’edificio esistente con tipologia a fienile, la muratura del prospetto nord non venga ricucita, ma rimanga la bucatura con le medesime dimensioni dello stato attuale e la tamponatura venga realizzata con trattamento esterno identico a quello degli altri prospetti;

l’edificio con tipologia a fienile non venga demolito e la muratura venga conservata nell’aspetto esterno come nello stato attuale evitando la realizzazione di nuove intonacature e/0 la rimozione di malte al fine di riportarla a pietra a vista;

sia modificata in riduzione la nuova area a parcheggio ad una forma pressoché triangolare al fine di raccordarla linearmente alla strada carrabile, senza elementi murari sporgenti e muri di altezza superiore a tre metri, eventualmente modificando la scala di collegamento con l’abitazione

le previste pavimentazioni siano del tipo permeabile;

le fasce vengano piantumate con essenze locali e vengano previste essenze discendenti e rampicanti a mitigare la realizzazione dei muri

2.

che gli allegati agli atti del presente provvedimento sono composti dai seguenti elaborati:

Relazione di compatibilità paesaggistica e relazione tecnico descrittiva;

Documentazione fotografica;

Tavola 1 : Inquadramento cartografico;

Tavola 2 : Stato attuale Planimetria;

Tavola 3 : Stato attuale Sezioni del terreno;

Tavola 4 : Stato attuale Piante - prospetti;

Tavola 5 : Stato attuale Calcolo volume;

Tavola 6 : Progetto Planimetria;

Tavola 7 : Progetto Planimetria, Distanze;

Tavola 8 : Progetto Sezioni del terreno;

Tavola 9 : Raffronto Planimetria;

Tavola 10 : Raffronto Sezioni del terreno;

Tavola 11 : Progetto Pianta piano terra, P. Primo;

Tavola 12 : Progetto Sezioni – Prospetti;

Tavola 13 : Progetto Calcolo volume;

Tavola 14 : Raffronto Piante- Prospetti

3.

che la presente Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del comma 4 dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004, è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2.07.2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n° 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Si applicano altresì le ulteriori statuizioni di cui all’art.146, comma 12, del D.lgs 42/2004.

IL DIRIGENTE Dott.ssa Maria Traverso

(5)

M:\direzione3\ServizioCGT\UfficioTP\2.4.1 procedimento ordinario\2013\PROVVEDIMENTI\Leivi\29_872-2013 Solari Silvano cp.doc

(6)

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici e

dei servizi, dal 05 dicembre 2013

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 05 dicembre 2013

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal

09 dicembre 2013

al

24 dicembre 2013

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