MORATORIA
MUTUO PRIMA CASA E PMI
ART.54 E 49 DL 18 /2020
MORATORIA PMI - BENEFICIARI
Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di
pubblicazione del decreto “Cura Italia” (cioè al 18.03.2020), classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
N.B. Si considerano deteriorate, in particolare:
• le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate – esposizioni che sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità;
• le inadempienze probabili o "unlikely to pay", sono crediti per i quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie. Quando si parla di non adempienze ci si riferisce sia al capitale che agli interessi (o a entrambi); solitamente si tratta di crediti di aziende finite in difficoltà. Tuttavia questa categoria di esposizioni possono ancora essere riportati in bonis, grazie a interventi mirati.
• le sofferenze - tutte le attività che la banca vanta verso soggetti debitori che si trovano in stato d'insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali
previsioni di perdita formulate dalla banca. Non è necessario che questo status di non solvibilità sia accertato giudizialmente.
MORATORIA PMI – SOGGETTI ESCLUSI
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali, danneggiate, le imprese, possono avvalersi in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di:
• banche,
• di intermediari finanziari
• e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, delle seguenti misure di sostegno finanziario:
per le aperture di creditoa revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
NOTA BENE - Per quanto riguarda le aperture di credito “sino a revoca” e gli anticipi su crediti, la moratoria è valida sia per la parte utilizzata, che per quella non ancora utilizzata.
peri prestiti non rateali con scadenza contrattualeprima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30
settembre 2020 alle medesime condizioni;
per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30
settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per
entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.