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Regolamento per l attribuzione delle competenze ed il funzionamento degli organi e degli uffici

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Academic year: 2022

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Regolamento per l’attribuzione delle competenze ed il funzionamento degli organi e degli uffici

Approvato con atto consiliare n. 71 del 22/6/1992 Modificato con atto consiliare n. 145 del 18/12/1995 Modificato con atto consiliare n. 28 del 11/3/1996

Modificato con atto di Giunta comunale n. 101 del 31/8/2009 Modificato con atto di Giunta comunale n. 102 del 31/8/2009 Modificato con atto di Giunta comunale n. 125 del 27/10/2009 Modificato con atto di Giunta comunale n. 184 del 20/12/2010 Modificato con atto di Giunta comunale n. 47 del 21/03/2011 Modificato con atto di giunta comunale n. 56 del 26/11/2013 Modificato con atto di giunta comunale n. 3 del 26/01/2016 Modificato con atto di Giunta comunale n. 82 del 03/07/2018 Modificato con atto di Giunta comunale n. 88 del 23/07/2018 Modificato con atto di Giunta comunale n. 155 del 18/12/2018 Modificato con atto di Giunta comunale n. 71 del 9/7/2019 Modificato con atto di Giunta comunale n. 102 del 17/9/2019 Modificato con atto di Giunta comunale n. 157 del 17/12/2019 Modificato con atto di Giunta comunale n. 38 del 19/05/2020 Modificato con atto di Giunta comunale n. 8 del 26/01/2021

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CAPO I PRINCIPI

Art. 1

Principi fondamentali

1. L'attività comunale si informa al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti.

2. Gli uffici e i servizi devono essere organizzati secondo criteri di funzionalità ed economicità assumendo quali principi ed obiettivi l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed il buon andamento dell'amministrazione.

3. Il Segretario generale e i Dirigenti sono responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

4. La Giunta Comunale impartisce, per iscritto se richiesto, tramite il Segretario generale o il direttore generale, se nominato, alla Conferenza dei dirigenti le direttive relative alla realizzazione dei programmi e progetti approvati.

CAPO II

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI

Art. 2

Attribuzioni del Consiglio comunale

1. In relazione alle funzioni assegnategli dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale adotta gli atti fondamentali di cui agli artt. 8 e 9 dello Statuto. Spetta, in particolare al Consiglio Comunale:

a) l'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e delle relative variazioni, l'approvazione dei conti consuntivi, dei programmi e dei relativi atti finanziari, dei piani particolareggiati e dei piani di recupero, dei progetti preliminari e degli indirizzi generali;

b) la designazione dei rappresentanti del Consiglio Comunale nelle Commissioni, negli Enti, Istituti, ecc.;

c) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

d) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

e) la deliberazione delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi con esclusione di quelle relative alla competenza della Giunta comunale;

f) l'esame delle relazioni e delle proposte del difensore civico e l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti;

g) l'approvazione dei piani urbanistici, le deroghe agli strumenti urbanistici, le relative convenzioni e gli schemi di atti unilaterali d'obbligo;

h) l'espressione del consenso agli accordi di programma.

Art. 3

Attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta attua gli indirizzi generali formulati dal Consiglio Comunale, svolgendo nei

confronti dello stesso attività propositiva e di impulso.

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2. Spettano alla Giunta Comunale:

a) la deliberazione delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi relativamente a materie di competenza della Giunta;

b) la pianificazione dell'attività amministrativa e la formulazione delle direttive alla Conferenza dei dirigenti;

c) l'adozione degli atti che non sono specificatamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto al Consiglio, al Sindaco, al Segretario Generale, ai Dirigenti e Responsabili dei servizi;

d) abrogato

e) l'approvazione dei progetti finanziati con spese in conto capitale e la determinazione degli ambiti operativi del Segretario Generale, del Direttore Generale se nominato e dei Dirigenti nella gestione tecnico-amministrativa;

abrogato parzialmente

f) la predisposizione del bilancio e degli altri atti di programmazione di competenza del Consiglio;

g) l'adozione di provvedimenti di programmazione concernenti le assunzioni del personale;

abrogato parzialmente h) abrogato

i) l'accettazione e la rinunzia di eredità, legati o donazioni; abrogato parzialmente

l) l'assegnazione di aree comprese nei piani economici e popolari con adozione di tutti gli atti conseguenti, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari;

m)abrogato

n) la predisposizione della relazione annuale sull'attività economica e gestionale;

o) la determinazione della misura delle imposte, tasse, tariffe fino al limite del raggiungimento, nel caso di introiti finalizzati, dell'equilibrio costi-ricavi;

p) abrogato q) abrogato Art. 4

Attribuzioni del Sindaco

1. Le funzioni e le competenze del Sindaco sono individuate nell'art. 22 dello Statuto e negli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 Testo Unico degli Enti Locali.

2. Compete inoltre al Sindaco:

a)impartire, sulla base del programma amministrativo approvato dalla Giunta Comunale, le direttive al segretario generale o dal direttore generale se nominato ed ai dirigenti, per lo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente;

b) nominare e revocare i dirigenti;

c) verificare la corretta esecuzione delle deliberazioni di giunta e di consiglio;

d) coordinare lo svolgimento delle funzioni degli assessori;

e) delegare gli assessori, quando occorre, a rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni, etc.;

f)) rappresentare in giudizio gli interessi generali e diffusi della popolazione;

g) convocare le assemblee per il raggiungimento di accordi di programma e la loro sottoscrizione;

g) stralciato h) stralciato

i) adottare degli atti con cui l’ente decide di agire o resiste in giudizio, comprensivi del

conferimento della relativa difesa e dell’autorizzazione alle transazioni.

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Art. 5

Attribuzioni degli Assessori

1. Il Sindaco, in relazione a determinate materie ed a funzioni comunali o statali, può delegare agli Assessori le proprie competenze.

2. Gli Assessori delegati dal Sindaco sovrintendono, nell'ambito delle branche di attività specificatamente definite nella delega, al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti, rappresentano il Comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni, etc.

Art 6

Uffici di supporto agli organi di direzione politica.

1 Il Sindaco può istituire un ufficio posto alle sue dirette dipendenze. Il personale addetto è individuato sulla base di un rapporto fiduciario.

2. Agli uffici di cui al comma 1 possono essere preposti dipendenti dell'Ente o collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, in presenza dei presupposti di cui all’art. 90 del D.Lgs. 267/2000.

3. Il contratto stipulato con i collaboratori di cui al comma 2 non può avere durata superiore a quella residuale del mandato del sindaco in carica.

4. I collaboratori di supporto al Sindaco sono scelti con decreto del Sindaco. La scelta è effettuata su base fiduciaria e i collaboratori devono essere in possesso almeno del diploma di laurea breve del nuovo ordinamento. I conseguenti atti gestionali sono adottati dal dirigente dell’ufficio personale.

5. Gli uffici di cui al comma 1 possono collaborare solo ed esclusivamente con gli organi di direzione politica di cui all’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, esclusa ogni diretta competenza gestionale.

CAPO III

ATTRIBUZIONI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

(Nuovo testo approvato con atto di Giunta comunale n. 3 del 26/01/2016)

Art. 7

Attribuzioni del Segretario generale

1.Il Segretario Generale del Comune è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto con criteri fiduciari nell’apposito albo dei segretari comunali e provinciali con le modalità previste dalla legge, previa pubblicizzazione della vacanza della sede.

2. La durata dell’incarico non può superare quella del mandato del Sindaco e le modalità per la sua sostituzione o conferma sono previste dalla legge nazionale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale del Comune, in caso di

assenza o di impedimento, è prevista la funzione di vice-segretario che il Sindaco può

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nominare nell’ambito delle figure apicali del Comune, nel rispetto della previsione dell’art.

30, comma 11 dello Statuto. La funzione di vice-segretario può essere determinata temporalmente e non può superare il mandato del Sindaco.

5. Il segretario generale ha le seguenti competenze:

a) presta consulenza giuridica agli organi del Comune, al Consiglio Comunale e agli uffici. La consulenza giuridica al Consiglio è riservata al presidente del Consiglio comunale e ai capigruppo; partecipa alla riunioni della Giunta, del Consiglio e della Commissione Statuto, ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione Statuto;

b) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, su autorizzazione del Sindaco, anche a quelle esterne;

c) se richiesto, formula pareri ed esprime giudizi di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli uffici e alle commissioni consiliari;

d) può rogare i contratti del Comune nei quali l’ente è parte;

e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle strutture organizzative e ne coordina l’attività;

f) è titolare dell’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per tutti i procedimenti a carico di dipendenti del Comune i quali possano comportare l’applicazione di sanzioni diverse dal rimprovero verbale avvalendosi a tal fine, per l’attività istruttoria, dell’ufficio preposto alla gestione del personale; in caso di accertata incompatibilità o di altro impedimento è sostituito dal vice segretario o, in ipotesi di mancanza ovvero di impedimento di quest’ultimo, da altro responsabile di settore nominato dal Sindaco.

6. Il Sindaco assicura al Segretario Generale gli uffici e le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle sue autonome competenze.

7. La competenza per la approvazione di eventuali convenzioni per la gestione della segreteria comunale con altri comuni spetta al Consiglio Comunale.

8. In quanto designato quale responsabile della prevenzione della corruzione (L.190/2012):

a) verifica l’efficace attuazione del piano per la prevenzione della corruzione;

b) verifica, d’intesa con il funzionario responsabile competente, l’effettiva rotazione degli incarichi;

c) individua il personale da inserire nei programmi di formazione.

Art. 8

Struttura organizzativa.

1. L’assetto organizzativo va attuato mediante la razionalizzazione delle strutture, la riduzione delle dotazioni organiche e, in particolare, il superamento del ruolo dirigenziale attraverso le procedure previste e consentite dalla legge. A regime, quindi, la struttura organizzativa del comune (ferme restando le attribuzioni del Segretario generale come disciplinate dall’art.7) sarà articolata in Settori quali unità organizzative di massima dimensione, retti da responsabili appartenenti alla categoria D dell’ordinamento professionale per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 107 del Tuel. Il Settore potrà essere articolato in Servizi ed uffici (unità operative) secondo le disposizioni che seguono.

Art. 9

I settori. Nomina e revoca dei responsabili.

1. I settori costituiscono elemento minimo e necessario della struttura organizzativa ovvero

la struttura di massima dimensione prevista; i servizi/uffici sono elementi facoltativi. I

settori sono individuati dalla Giunta comunale con proprio provvedimento deliberativo.

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2. L’apicalità delle strutture organizzative dell’ente (settori) è fissata al livello della categoria D dell’ordinamento professionale.

3. Le strutture organizzative di massima dimensione sono affidate a personale appartenente alla categoria D, fatte comunque salve le facoltà consentite dal TUEL e dalla contrattazione collettiva in materia di personale.

4. I responsabili dei settori sono nominati dal Sindaco tra i dipendenti dell’ente nell’ambito del personale appartenente alla categoria D.

5. La nomina dei responsabili, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, avviene con provvedimento motivato secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo ed alle funzioni ed attività ascritte alla competenza del singolo settore, tenuto conto dei requisiti culturali, delle attitudini e capacità professionali nonché dell’esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

Prima della scadenza l’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

5 bis. Per i settori di nuova istituzione, a seguito di mutamento organizzativo, ovvero nei casi di mancato rinnovo alla scadenza dell’incarico di responsabile di uno o più settori, si effettua una selezione interna finalizzata all’individuazione della persona con il profilo di competenza professionale più adeguato al quale affidare l’incarico di responsabile.

I requisiti minimi necessari per poter partecipare alla selezione sono il possesso del diploma di laurea o di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e l’appartenenza alla categoria contrattuale D).

Verranno inoltre valutati:

 i titoli formativi e culturali;

 le competenze tecniche e organizzative sviluppate;

 l’esperienza professionale maturata.

La metodologia ed i parametri di valutazione sono stabiliti nell’allegato “B” al presente regolamento.

E’ pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente un avviso interno - da comunicare, con un preavviso di almeno sette giorni, a tutti i dipendenti di categoria D) in servizio ai rispettivi indirizzi di posta elettronica istituzionali – nel quale sono individuati i settori interessati nonché i requisiti di accesso ed il termine di presentazione delle domande.

Ogni dipendente che vorrà presentare domanda per uno o più settori può farlo, con istanze diverse, allegando il proprio curriculum formativo e professionale nonché una breve esposizione delle motivazioni personali, a supporto di ogni singola domanda.

Tenuto conto della valutazione effettuata dal Segretario generale in base alla metodologia di cui all’allegato, eventualmente dopo avere effettuato uno o più colloqui per approfondire le aspettative e le motivazioni di singoli candidati, il Sindaco procede all’individuazione della persona incaricata per ciascun settore.

6. La durata dell’incarico è di regola annuale e comunque non può essere superiore a tre anni; ciascun incarico alla scadenza può essere rinnovato con provvedimento motivato del Sindaco.

6bis. La graduazione delle posizioni organizzative, corrispondenti ai singoli settori, istituite nell’Ente è effettuata sulla base della metodologia e dei parametri di valutazione riportati nell’allegato “C”, i quali tengono conto della complessità e rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun settore.

La Giunta Comunale, in applicazione della metodologia suddetta, stabilisce l’importo annuo lordo della retribuzione di posizione di ciascun settore da corrispondersi per tredici mensilità.

La graduazione o valutazione del peso della singola posizione organizzativa può mutare

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durante l’espletamento dell’incarico qualora si verifichi una variazione non irrilevante in uno degli ambiti oggetto di valutazione ai fini della graduazione.

7. Le decisioni relative all’organizzazione interna dei settori, nonché le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, dai responsabili competenti secondo il presente regolamento, in relazione alla tipologia specifica degli interventi da porre in essere.

Art.10

Attribuzioni dei responsabili dei settori

1. Il responsabile di Settore, nell’ambito delle competenze della rispettiva struttura e della responsabilità complessiva degli obiettivi alla stessa assegnati, esercita i seguenti compiti, secondo quanto stabilito dall’art. 107 e dall’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000:

a)

adotta gli atti amministrativi di natura dirigenziale in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

b)

assiste, con il proprio apporto di conoscenze specialistiche e gestionali, gli organi di direzione politica;

c)

collabora con gli organi di governo alla stesura dei documenti di programmazione;

d)

provvede alla costituzione, modifica o soppressione di servizi/uffici interni al Settore;

e)

promuove l’integrazione dell’attività delle diverse strutture in cui è articolato il settore;

f)

esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione di singoli atti da parte dei responsabili di servizio/ufficio, quali responsabili di procedimento;

g)

assegna il personale ai servizi/uffici e alle altre eventuali strutture organizzative che abbiano diretto riferimento al settore, in coerenza con gli obiettivi assegnati ed individua i responsabili dei procedimenti amministrativi nell’ambito della propria struttura;

h)

sottoscrive le proposte di deliberazione, attestando la coerenza dell’atto con la relazione previsionale e programmatica e con gli strumenti di indirizzo dell’Amministrazione;

i)

effettua la valutazione della performance individuale dei dipendenti assegnati alla propria area;

j)

promuove e attua le misure idonee a migliorare la funzionalità del settore con verifica periodica delle produttività e dei carichi di lavoro;

k)

convoca e presiede le riunioni dello staff di settore;

l)

impartisce direttive ai responsabili di servizi/uffici;

m) garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della

performance riferita alle attività e ai servizi ad esso specificatamente assegnati.

2. In caso di conflitto di competenza fra i responsabili dei settori, il Segretario Generale provvede ad assegnare le funzioni di cui sopra sulla base delle competenze proprie di ciascun settore.

3. La funzione di Vice Segretario può essere assegnata stabilmente o temporaneamente, su indicazione del Segretario generale, al responsabile di un settore con atto di nomina del Sindaco.

4. I pareri sulle proposte di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali vengono di norma espressi dai responsabili dei settori.

5. In caso di assenza o impedimento dei responsabili dei settori il Segretario Generale,

provvede direttamente o attribuisce funzioni e competenze ad altri responsabili dei settori.

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Art. 11 Servizi/uffici

1.I settori, quali strutture di vertice dell’ente, ricomprendono uno o più servizi/uffici, in considerazione delle relative necessità di programmazione e organizzazione del personale addetto, nonché tenendo conto degli obiettivi di funzionalità e di controllo gestionale dei servizi/uffici medesimi.

2. I servizi/uffici, unità organizzative dotate di autonomia organizzativa e gestionale, sono caratterizzati da un complesso omogeneo di funzioni, e sono raggruppati o comunque ricompresi nei settori.

3. ciascun servizio/ufficio può essere assegnato:

- alla responsabilità procedimentale di un dipendente, nel qual caso all’adozione degli atti amministrativi di natura dirigenziale provvede il responsabile di settore al cui interno l’ufficio è costituito;

- Alla diretta responsabilità del responsabile di settore, anche in conseguenza della trasversalità della funzione svolta

4.la Giunta comunale definisce il funzionigramma, intendendosi come tale la descrizione delle competenze assegnate a ciascun settore, mentre le competenze dei servizi/uffici sono definite dal responsabile di settore competente

5. l’istituzione, la modifica e la soppressione dei servizi/uffici è attuata, per motivate esigenze organizzative, con provvedimento del competente responsabile di settore

6. il responsabile dei servizi/uffici è designato dal responsabile del settore

7. l’incarico del responsabile di servizio/ufficio ha la durata stabilita dal responsabile di settore e può essere rinnovato alla scadenza nonché revocato in qualsiasi momento

Art 12

Corpo di Polizia Locale

1. Nell’ambito della macrostruttura organizzativa dell’Ente è individuato, quale Struttura equiparata al settore, il Corpo di polizia locale che in virtù delle sue peculiari funzioni è disciplinato - oltre che dal presente regolamento – da un apposito regolamento del Corpo.

2. Il Corpo è unitario e la sua suddivisione in ulteriori strutture interne è strumentale solo all’ottimizzazione dell’organizzazione delle attività dello stesso. Le caratteristiche di tali strutture e le funzioni dei loro responsabili sono definite all’interno del regolamento del Corpo.

3. Il comandante del Corpo dipende direttamente dal Sindaco e svolge, oltre alle funzioni stabilite dalla specifica normativa di settore, gli stessi compiti e ha le medesime responsabilità dei Responsabili di settore.

Art.13

Comitato di direzione.

1. Il Comitato di direzione è presieduto dal Segretario generale ed è composto dai responsabili di settore e dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

2. Il Comitato di direzione esercita le seguenti funzioni:

a) assicura la rispondenza complessiva dell’attività dell’Amministrazione comunale agli obiettivi, ai programmi e alle direttive della Giunta comunale, operando per il coordinamento delle strutture organizzative e per il miglioramento, la semplificazione e la trasparenza delle procedure di gestione amministrativa e finanziaria;

b) verifica periodicamente lo stato di avanzamento di obiettivi che, per loro natura,

necessitano interventi di settori diversi, provvedendo alla supervisione ed al

coordinamento dei settori interessati.

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c) provvede all’impostazione ed alla verifica tecnica dei documenti di pianificazione strategica;

d) esamina, esprimendo un parere obbligatorio alla Giunta, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio annuale e pluriennale, il programma pluriennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, il piano esecutivo di gestione, la programmazione triennale dei fabbisogni di personale ed il piano annuale delle assunzioni, le proposte di regolamento o le proposte di atti di indirizzo da adottarsi da parte del Consiglio e le proposte di direttiva da adottarsi da parte della Giunta, nonchè tutte le proposte di successiva variazione ai predetti strumenti. Il Comitato esamina inoltre ogni altra questione o provvedimento per il quale, a giudizio del Segretario Comunale, sia utile una valutazione collegiale;

3. Il Comitato di direzione viene convocato dal Segretario Generale, anche su proposta dei Responsabili di Settore.

4. Il Sindaco può sempre convocare il Comitato, nel qual caso lo presiede. Alle riunioni del Comitato possono intervenire i componenti della Giunta. In rapporto agli argomenti trattati possono essere invitati i funzionari e/o dipendenti dell’ente.

5. Delle riunioni del Comitato viene redatto apposito verbale, ove le decisioni prese abbiano rilievo procedimentale.

Art. 14

Incarichi a tempo determinato

1.Come previsto dallo Statuto, il Comune può procedere al conferimento di incarichi esterni a contratto, di diritto pubblico o privato, a tempo determinato, ai sensi dell’art.110 del D.lgs. 267/2000, alle condizioni, nei limiti e con le procedure indicate nel presente regolamento, e nei limiti fissati dalla legge.

2.Il conferimento degli incarichi a contratto deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza amministrativa di cui al D.lgs..33/2013, mediante la pubblicazione di cui all’art.15 dell’indicato decreto.

3.il conferimento di incarichi a contratto per la copertura di posti di responsabili di servizio previsti in dotazione organica (art.110 comma 1) può avvenire nella quota non superiore a quella stabilita dalla legge e comunque per almeno una unità.

4.il conferimento di incarichi di funzionari dell’area direttiva (responsabili dei settori) con contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica (art.110 comma 2 ) può avvenire, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore a quella stabilita dalla legge.

5.Gli incarichi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco intendendosi per tale il termine sostanziale e concreto del mandato dello stesso anche se anticipato rispetto a quello naturale.

6. Il trattamento economico spettante per la qualifica può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta comunale, con un indennità “ad personam”

commisurata alla specifica qualifica professionale e culturale, entro i limiti stabiliti dallo Statuto.

7.Per obiettivi determinati e con convenzione a termine possono essere conferite

collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità (art.110 comma 6). Il

corrispettivo viene determinato dal Sindaco sentita la Giunta comunale.

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Art. 15

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi a contratto

1. Per gli incarichi a contratto valgono le regole di inconferibilità, incompatibilità e sospensione fissate dal D.lgs. 39/2013 e successive ii.mm., e in particolare dagli artt. 1 comma 2 lett.g), 2 comma 2 , 3 comma 1 lett.e).

2 Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalle succitate disposizioni di legge, non possono essere conferiti incarichi di cui ai precedenti articoli :

a. ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile o affini fino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;

b. ai rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune;

c. ai dipendenti del comune e delle sue aziende anche se collocati in aspettativa;

d. ai soci di società aventi per legge o contratto societario la legale rappresentanza delle stesse o il controllo della società medesima mediante la detenzione di rilevanti quote di capitale, nonché ai direttori tecnici di dette società a cui il comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di diversa natura, che siano in esecuzione al momento dell’affidamento dell’incarico.

Art. 16

Norme a garanzia della continuità dell'azione amministrativa

1. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle strutture organizzative dell'ente, alla scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi di responsabile di settore sono automaticamente prorogati per 3. mesi, fatta comunque salva la facoltà del Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale termine.

2. Per le stesse motivazioni, nel caso dei responsabili assunti con contratto a tempo determinato - secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel D.lgs. n.

267/2000 - è facoltà del Sindaco neoeletto, di disporre affinché con gli stessi, purché sussistano le relative disponibilità finanziarie, venga stipulato un contratto temporaneo per la continuazione dello svolgimento del loro precedente incarico per un massimo di 3 mesi.

Art.16 bis

Struttura organizzativa. Norma finale

1.In tutte le disposizioni regolamentari nelle quali viene fatto riferimento al “dirigente” e/o alla “funzione dirigenziale”, tali espressioni devono intendersi sostituite rispettivamente da quella di “responsabile del settore” e da quella di “funzione apicale” .

CAPO IV

Attività di valutazione Art. 17

Nucleo di valutazione.

1. Il nucleo di valutazione è lo strumento organizzativo cui è demandato il compito di misurazione e valutazione delle performance della struttura amministrativa nel suo complesso e dei Responsabili di Settore.

2. Il nucleo di valutazione tiene luogo, ad ogni effetto, all’organismo indipendente di valutazione delle performance di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

3. In quanto si tratta di organismo indipendente, non possono far parte del nucleo di valutazione dipendenti del Comune nonché soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti

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politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4.Per quanto riguarda la misurazione e la valutazione della performance il nucleo di valutazione opera avvalendosi del supporto tecnico e metodologico del Dipartimento della Funzione Pubblica che ai sensi dell’articolo 12 lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009 fornisce indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema, avente valenza di linee guida per gli enti locali.

5. La valutazione delle performance dei Responsabili di Settore (incaricati di posizione organizzativa) si effettua, in linea di principio, articolandosi secondo i seguenti tre parametri di prestazione:

a) risultato degli obiettivi di PEG – performance organizzativa del settore;

b) comportamento organizzativo (come i risultati sono stati raggiunti);

c) capacità di differenziare la valutazione dei propri collaboratori.

Art. 18

Composizione e nomina del nucleo di valutazione.

1. Il nucleo di valutazione è monocratico ed è composto da un esperto esterno all’apparato amministrativo dell’ente.

Il soggetto da incaricare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o dell’Unione europea;

b) Possesso della laurea;

c)

Elevata professionalità, con esperienza di almeno cinque anni presso enti pubblici o aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero possesso di un’esperienza giuridico-organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.

2. Il componente del Nucleo è nominato dal Sindaco; gli spetta un compenso annuo determinato con l’atto di nomina.

3. L'incarico è conferito per la durata massima di tre anni, ed è rinnovabile per una sola volta.

4. Per la revoca nonché per la cessazione della carica per qualsiasi altro motivo, si applica la disciplina prevista per l’organo di revisione contabile, dall’art.235 del T.U. 18.08.2000, n. 267.

5. Il nucleo di valutazione può essere costituito, previa stipulazione di apposita convenzione, in forma associata, con altri enti del comparto delle autonomie locali.

Art. 19

Compiti del nucleo di valutazione.

1. Al nucleo di valutazione sono demandati i seguenti compiti:

- formulare la valutazione dei responsabili di settore secondo le disposizioni del precedente articolo 17 monitorando la performance individuale e organizzativa nelle seguenti fasi:

a) fase di monitoraggio intermedio, preordinata ad apportare le eventuali correzioni ed integrazioni che si rendono necessarie;

b) fase di valutazione finale, preordinata a verificare i risultati raggiunti dai responsabili e dalla struttura in rapporto agli obiettivi gestionali assegnati, sulla base di apposita rendicontazione (performance report);

- proporre al Sindaco l’attribuzione della retribuzione di risultato ai responsabili, in relazione alla misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa;

- dare supporto ai responsabili, se richiesto, per l’applicazione di sistemi di valutazione del personale non apicale correlati al merito e alla verifica del raggiungimento di obiettivi assegnati alla struttura e/o individuali;

- validare la relazione sulla performance dell’Ente;

- proporre alla Giunta il sistema di misurazione e valutazione della performance e le sue modifiche periodiche, o comunque esprimere il suo parere sulle stesse;

- monitorare, in generale, il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e della trasparenza dell’Ente, comunicando agli organi di indirizzo politico-amministrativo le eventuali criticità riscontrate;

- vigilare sulla corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione

(13)

(ANAC) se e in quanto applicabili all’Ente;

- promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità dei controlli interni, compreso l’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione esterna della performance individuale dei responsabili ed organizzativa, mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, ai fini di comunicazione pubblica agli utenti dei servizi e, in generale, ai cittadini;

- attestare, anche ai fini dell’applicazione degli istituti contrattuali vigenti, le economie di gestione conseguite e la loro eventuale

d

estinazione al miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi.

2. Il nucleo di valutazione esercita, altresì, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge vigente nel tempo all’organismo di valutazione della performance istituito nel Comune.

Art. 20

Funzionamento del nucleo di valutazione.

1. Il nucleo di valutazione svolge la sua attività in forma monocratica e risponde direttamente al sindaco.

Nell’esercizio delle sue funzioni, può richiedere, agli uffici, informazioni e/o atti; può effettuare verifiche.

Riferisce almeno tre volte all’anno agli organi di indirizzo politico-amministrativo con riferimento ai parametri di posizione indicati nel precedente art. 17 c. 5.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il nucleo si avvale del supporto dell’ufficio servizi del personale.

CAPO V

Norme in materia di procedimento amministrativo e di responsabilità

Art.21

Principi

1. L'azione amministrativa adotta il principio della programmazione e si conforma a criteri di produttività, economicità, efficacia, efficienza ed imparzialità.

2. Per ogni procedimento amministrativo viene individuato il responsabile del procedimento, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, ed il termine entro il quale deve essere concluso indicato nelle tabelle.

3 Per i procedimenti per i quali Il Comune non ha previsto il termine o la legge non stabilisca diversamente, il termine per la conclusione è di trenta giorni.

4. Le norme del presente capo disciplinano inoltre le modalità della partecipazione dei soggetti interessati ai diversi procedimenti.

5. Ogni provvedimento adottato, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa e le valutazioni nei pubblici concorsi, deve essere motivato.

6. Il Consiglio e la Giunta secondo le proprie competenze provvedono a delineare, per tutte le attività comunali, quadri normativi di riferimento rispettivamente mediante Regolamenti e mediante disposizioni interne, che prescrivano norme di comportamento e modalità di azione.

Art. 22

Ambito di efficacia

1. Le norme del presente capo si applicano ai procedimenti amministrativi che si

concludono con un provvedimento finale di competenza del Comune. Il regolamento si

(14)

applica, altresì, sia ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia ai procedimenti promossi d'ufficio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n.

241/1990.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni regolamentari:

- i procedimenti per i quali sia già disposto per legge il termine di conclusione;

- le ordinanze del Sindaco;

- le segnalazioni, i reclami e le denunce;

- le ordinanze-ingiunzione relative ad illeciti di competenza diversi da quelli previsti dal Codice della strada, il termine per l’emanazione delle quali è fissato in centottanta giorni, decorrente dal giorno di scadenza del termine utile per presentare memorie difensive o richiesta di audizione da parte del trasgressore.

Art. 23

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data del primo documento, con data certa, dal quale risulti che il responsabile del procedimento ha avuto notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.

Articolo 24

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad istanza di parte

1. Per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, ivi compresi altri soggetti pubblici, il termine iniziale decorre dal giorno in cui viene presentata la domanda, che può essere consegnata all’ufficio protocollo o ad altro ufficio comunale.

2.Ogni ufficio comunale, se richiesto, rilascia ricevuta della documentazione presentata.

3. Salva diversa disposizione di legge o di regolamento, le domande possono essere presentate anche a mezzo del servizio postale o per via telematica, con data di inizio del procedimento decorrente dalla data di arrivo nel Comune.

4. Nei casi in cui sia prevista una scadenza di termini, ove non diversamente stabilito, le domande si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla base della data di spedizione mediante plico raccomandato, che sono state consegnate all’ufficio postale entro i termini previsti.

5. La decorrenza non ha luogo in caso di istanza presentata in maniera incompleta ovvero priva della necessaria documentazione. In tal caso viene data, entro 10 giorni, comunicazione all’interessato dell’incompletezza dell’istanza ed il termine avrà decorrenza dalla data in cui perverrà all’amministrazione la documentazione o l’istanza regolarizzata.

6. Nel caso in cui il Comune non provveda alla comunicazione di cui al precedente comma, il termine del procedimento decorre dal ricevimento della domanda.

7. Nel caso di istanze ripetitive di altre presentate dallo stesso soggetto e per le quali risulta già comunicato il motivato provvedimento definitivo, il responsabile del procedimento non è tenuto a dare riscontro.

Art. 25

Comunicazione di avvio del procedimento

1. L’avvio del procedimento, attivato d’ufficio o ad istanza di parte, viene reso noto

mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento

finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti che devono intervenirvi per legge e ai

soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possono derivare pregiudizi

dall’emanazione del provvedimento.

(15)

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento deve rendere noti gli elementi da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, specificando nell’atto le esigenze che motivano le particolari forme di comunicazione.

3. La comunicazione di avvio del procedimento può essere anche telegrafica, mediante fax, telefonica o telematica.

4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte valere, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge 241/1990, dai soggetti interessati, con esposto al dirigente preposto all'area competente, il quale è tenuto a fornire chiarimenti entro il termine massimo di venti giorni, anche con comunicazioni telegrafiche, telefoniche, telematiche o via fax.

Art. 26

Diritti di partecipazione al procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

2. I soggetti a cui è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi del precedente articolo 25 e quelli intervenuti ai sensi del precedente comma 1 hanno diritto:

a) di conoscere lo stato del procedimento;

b) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

c) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

3. In relazione ai procedimenti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati attivando adeguate modalità di informazione anche attraverso il potenziamento di quelle previste dalle specifiche discipline di settore.

4. In riferimento ai singoli procedimenti di cui al comma 1 l'amministrazione definisce le concrete modalità di partecipazione, anche individuando percorsi a carattere sperimentale, in modo che risulti sempre garantita ai cittadini la possibilità di contribuire alla definizione delle scelte attraverso la formulazione di osservazioni e proposte.

5. L'Amministrazione tiene nella dovuta considerazione le osservazioni e proposte dei cittadini, recependone il contenuto o motivando sulle ragioni di massima che non ne rendono possibile od opportuno l'accoglimento.

Art. 27

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, predispone e cura la comunicazione tempestiva agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. La comunicazione è sottoscritta dal responsabile del provvedimento. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

2. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato di dieci giorni.

3. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella

(16)

motivazione del provvedimento finale.

4.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

Art. 28

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 26, il responsabile del provvedimento può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile di area può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

3. Gli accordi cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

6. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

Art. 29

Termine finale del procedimento amministrativo

1. Nelle tabelle allegate sub A è indicato, per categorie di procedimenti, il termine entro il quale dovrà essere emanato il provvedimento finale.

2. I procedimenti non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate al presente provvedimento, devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Il termine di conclusione del procedimento corrisponde alla data di adozione del relativo provvedimento; nel caso di provvedimenti recettizi, il termini si riferiscono alla data di notificazione o di comunicazione all’interessato

4. Il termine di conclusione deve considerarsi quale termine massimo, comprensivo anche delle fasi intermedie, interne al Comune, necessarie per l’espletamento dell’istruttoria.

5. Ai fini di garantire il corretto andamento gestionale e un congruo tempo istruttorio, le istanze di parte intese ad ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni o assensi di vario genere non rientranti nella disciplina del successivo articolo 38 relativo alla SCIA si intendono tacitamente denegate se non sono pervenute prima di 10 giorni dall’evento a cui, in dette istanze, si fa riferimento.

6. La mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti, potendo comportare per

l’Ente l’obbligo del risarcimento del danno ingiusto causato a seguito dell’inosservanza

dolosa o colposa del termine del procedimento, costituisce elemento di valutazione sia ai

fini della corresponsione della retribuzione di risultato dei dirigenti sia ai fini della

responsabilità dirigenziale.

(17)

Art. 30

Interruzione e sospensione dei termini

1. In conformità al principio di celerità, di non aggravamento del procedimento e di buon andamento dell’azione amministrativa, le ipotesi di sospensione e di interruzione dei termini sono tassative.

2. Quando si verifica una delle di ipotesi interruzione, cessata tale causa, il termine di conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere, senza computare il termine trascorso.

3. Quando si verifica una delle ipotesi di sospensione, il periodo in cui dura la causa di sospensione non viene computato e si deve sommare il tempo trascorso prima della sospensione con quello decorso dopo la fine della stessa.

4. Per le istruttorie ad istanza di parte con documentazione incompleta o irregolare si applica quanto previsto dal precedente articolo 24 commi 5 e 6.

5. Per le procedure di controllo della SCIA si applicano le disposizioni del’art. 19 della Legge n. 241/1990;

6. Causano, altresì, l’interruzione dei termini i seguenti atti:

- la comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza di cui al precedente articolo 27;

- la rappresentazione di esigenze istruttorie formulate dai soggetti incaricati ad esprimere un parere ai sensi dell’articolo 16 comma 4 della Legge n. 241/90;

- l’acquisizione di valutazioni tecniche, ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della Legge n.

241/90.

7. Causano la sospensione dei termini, l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati, qualità non attestati in documenti già in possesso del Comune e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La sospensione può avvenire per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni.

8. In applicazione del disposto di cui all’art. 57 del codice dell’amministrazione digitale l’Amministrazione non può richiedere ai cittadini informazioni o documenti diversi e/o ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari e pertinenti all’adozione dei singoli provvedimenti amministrativi, evidenziati nelle

apposite informative comunicate ai sensi dell’art. 54 del codice stesso.

9. Sono fatte salve ipotesi di interruzione o sospensione previste da altre disposizioni normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Art. 31

Pareri obbligatori

1. Qualora si richiedano pareri obbligatori, gli organi /uffici consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo/ufficio adito abbia presentato esigenze istruttorie, è in facoltà del responsabile del procedimento richiedente di procedere indipendentemente dalla espressione del parere dell’organo o dell’Ufficio interessato.

3. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è trasmesso con mezzi telematici; il parere è, altresì, trasmesso possibilmente e preferibilmente con mezzi telematici in tutti gli altri casi.

4. Nel caso in cui l’organo/ufficio adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine

può essere interrotto per una volta sola e il parere deve essere reso definitivamente entro

quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte del richiedente dell’organo o

dell’Ufficio interessato.

(18)

5. Il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione del parere, salvo il caso di omessa richiesta del parere.

Art. 32

Pareri facoltativi

1. Qualora si richiedano pareri facoltativi, gli organi/uffici consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni /uffici richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso che comunque non può superare i venti giorni dalla richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo/ufficio adito abbia presentato esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento procede indipendentemente dall’espressione del parere.

3. Nel caso in cui l’organo/ufficio adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine può essere interrotto per una volta sola e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte del richiedente dell’organo o dell’Ufficio interessato.

4. Il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione del parere, salvo il caso di omessa richiesta del parere.

Art. 33

Valutazioni tecniche

1. Nel caso in cui sia previsto da una disposizione di legge o di regolamento che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti a ciò preposti, queste devono essere rese entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine stabilito da normative speciali.

2. Nel caso di decorrenza di tale termine senza che tali organi od enti provvedano, il responsabile del procedimento deve richiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad altri enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

3. Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il soggetto competente all’adozione del provvedimento finale procede comunque all’adozione del provvedimento.

4. Nel caso in cui l’organo o l’ente adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine entro cui devono essere rilasciati le valutazioni può essere interrotto, per una volta, e la valutazione deve essere resa definitivamente entro quindici giorni dalla comunicazione degli elementi istruttori da parte del responsabile del procedimento.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

6. Il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche, salvo il caso di omessa richiesta delle medesime.

Art. 34

Responsabile del procedimento

1. Il dirigente del servizio competente per materia assegna, con proprio atto, la

responsabilità del procedimento ad un operatore di settore avente adeguata

professionalità. Nel caso di non assegnazione la responsabilità del procedimento rimane

(19)

in capo al dirigente del servizio.

2. Con la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti indicati ai sensi del precedente art. 25 viene indicato il nominativo del responsabile del procedimento, il termine per la sua conclusione e ogni altra informazione per legge opportuna .

3. L’attribuzione della responsabilità dell’istruttoria o dell’intero procedimento può essere riassunta dal conferente in qualsiasi momento.

4. Nel caso di assenza del titolare la responsabilità del procedimento è riferita al soggetto che lo sostituisce secondo la disciplina della vicendevole supplenza.

5. L'individuazione del dipendente quale responsabile del procedimento deve avvenire sulla base della titolarità dell'attività istruttoria prevalente.

Art. 35

Obbligo di provvedere

1. Tutti i procedimenti di competenza dell’Amministrazione comunale conseguenti ad una istanza ovvero iniziati d’ufficio devono concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato. Sono fatti salvi i casi in cui sia possibile ricorrere alla SCIA secondo la disciplina di cui ai successivi articoli 38 e seguenti.

2. abrogato

3.Tutti i provvedimenti, esclusi gli atti normativi e quelli a contenuto generale, devono essere motivati, esplicitando compiutamente:

a) gli elementi istruttori, nel rispetto della sequenza valutativa degli stessi;

b) gli elementi illustrativi della ponderazione degli interessi pubblici e privati;

c) gli elementi illustrativi della decisione dell’amministrazione.

4. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalla risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, se non indicandone le motivazioni nel provvedimento finale.

5. Il provvedimento emanato a conclusione del procedimento deve essere comunicato all’interessato con atto indicante il termine e l’autorità alla quale sia possibile proporre ricorso.

CAPO VI

Disciplina delle attivita' private di cui agli artt. 19 e 20 della legge 241/1990

Art. 36

Classificazione dei procedimenti amministrativi

1. I procedimenti amministrativi di competenza comunale sono individuati:

a) nelle tabelle classificatorie allegate al presente regolamento;

b) in specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

2. L’amministrazione provvede ad aggiornare periodicamente i procedimenti assoggettati a SCIA secondo la disciplina di cui al successivo art. 37.

3.Fatta salva l'applicazione della SCIA, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio

di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di

accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la stessa

amministrazione non comunica all'interessato, entro il termine di conclusione stabilito per il

procedimento, il provvedimento di diniego, oppure non procede ad indire, entro trenta

giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, anche tenendo conto

delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

(20)

2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e dall’articolo 37 del presente regolamento sull’atto di assenso illegittimamente formatosi.

3. L’amministrazione individua con apposito atto i procedimenti amministrativi che, per profili di complessità e per rilevanza degli interessi pubblici trattati, possono essere esclusi dall’applicazione del silenzio-assenso.

4. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all'emanazione di un provvedimento, questi vanno corrisposti successivamente alla formazione del silenzio assenso. L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di procedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonché di accessori per interessi, soprattasse, maggiorazioni, penalità o sanzioni pecuniarie. Il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.

Art. 37

Segnalazione certificata di inizio attività (art. 19, comma 1, legge 241/1990)

1. L’amministrazione semplifica i rapporti con i soggetti interessati allo svolgimento di particolari attività mediante il ricorso alla segnalazione certificata di inizio attività-SCIA.

2. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato.

3. La segnalazione deve essere corredata dalla seguente documentazione originale e attuale:

a) dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché

b) dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione, ovvero c) dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo

38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al precedente comma 2.

4. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Art. 38

Effetto della SCIA

(art. 19, comma 2, legge 241/1990)

1. Le attività oggetto della segnalazione indicate nell’allego B) possono essere iniziate dalla data stessa della presentazione della segnalazione al Comune.

2. Ai fini archivistici e di trasparenza interna l’ufficio competente dà atto della conclusione

favorevole dei controlli nei termini prescritti con un apposito provvedimento.

(21)

Art. 39

Controlli sulla SCIA (art. 19, comma 3, legge 241/1990)

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti essenziali, specificatamente indicati nella informativa istituzionale sui singoli procedimenti e sulla relativa modulistica proposta, ai sensi dell’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione il responsabile del procedimento adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. A meno che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro e non oltre i trenta giorni successivi alla segnalazione nelle forme previste dall’art. 37.

Art. 40

Falsità e mendacio nella SCIA (art. 19, comma 3, legge 241/1990)

1. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci nel contesto della SCIA, il dirigente responsabile del servizio segnala il fatto alla Procura della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dispone il divieto di prosecuzione dell’attività nonché la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Art. 41

Provvedimenti successivi (art. 19, comma 4, legge 241/1990)

1. Decorsi i sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, l’amministrazione può disporre il divieto di prosecuzione dell’attività nonché la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

Art. 42

Revoca del provvedimento (art. 21 quinquies, legge 241/1990)

1. A fronte di situazioni particolari che evidenzino sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate in un procedimento o ancora a fronte della necessaria nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il responsabile del provvedimento può revocare un provvedimento amministrativo già emesso.

2. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti, e se comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

Art. 43

Misure di autotutela (art. 21 nonies, legge 241/1990) 1. Il responsabile del provvedimento amministrativo può:

- ritirare un provvedimento quando considerazioni di opportunità in ordine agli effetti

dello stesso ne consiglino la revisione o la sostituzione con un nuovo provvedimento;

- procedere all’annullamento d’ufficio di un provvedimento quando siano rilevati nello

stesso profili di illegittimità;

- convalidare un provvedimento annullabile, quando sussistano ragioni di interesse

pubblico che lo consentano e quando ciò sia possibile in un termine ragionevole.

(22)

Art. 44

Silenzio assenso (art. 20 legge 241/1990)

1. Fatti salvi gli ambiti di applicazione della SCIA, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se il responsabile del procedimento non comunica all'interessato, entro il termine di conclusione stabilito per il procedimento, il provvedimento di diniego, oppure non procede a indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, il responsabile del provvedimento può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 43-44.

Art. 45 Modulistica

2. Gli Uffici comunali competenti predispongono la modulistica relativa alla SCIA o alla domanda completa con l’indicazione degli elementi e della documentazione istruttoria da produrre.

Art. 46

Formalizzazione dei provvedimenti amministrativi

1. L’amministrazione, salvo quanto previsto per la SCIA, formalizza le decisioni elaborate nell’ambito del procedimento amministrativo con un provvedimento espresso.

2. Ogni provvedimento illustra lo svolgimento dell’attività amministrativa, evidenziando i presupposti di fatto e di diritto della decisione.

Art. 47

Utilizzo della posta elettronica certificata – PEC

1. Allo scopo di corrispondere ai criteri di economicità e celerità nello svolgimento dell’azione amministrativa, semplificandone le procedure tanto dal lato dell’amministrazione comunale quanto da lato del cittadino, l’interessato comunica con la domanda o la SCIA il proprio indirizzo di posta elettronica certificata-PEC presso il quale l’ufficio competente invia le eventuali successive comunicazioni inerenti al procedimento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di natura concorsuale sia per il reclutamento del personale a qualsiasi titolo sia per la partecipazione a bandi e gare.

3. Al cittadino è comunque data la facoltà di richiedere all’Amministrazione che le

comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo avvengano in maniera

tradizionale ossia senza l’utilizzo di strumentazione informatica. Le comunicazioni

secondo questa modalità si affiancano ma non sostituiscono quelle elettroniche

delle quali costituiscono mera riproduzione.

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