• Non ci sono risultati.

S.I.Ve.M.P TAR Benevento Sentenza 9 gennaio 2007 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "S.I.Ve.M.P TAR Benevento Sentenza 9 gennaio 2007 1"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

S.I.Ve.M.P TAR Benevento Sentenza 9 gennaio 2007

1 Tribunale di Benevento, Sent. del 09 gennaio 2007

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 18.01.2006 la parte ricorrente esponeva di svolgere attività di Direttore Responsabile della U.O. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. XXX; che, ai sensi dell'art. 17 del CCNL, in quanto dirigente di struttura complessa, effettuava un orario flessibile articolato non nel rispetto di orari ma finalizzato al raggiungimento degli obiettivi; che nei giorni 03.08.2002, 24.08.2002, 31.08.2002 effettuava attività di aggiornamento presso strutture ospedaliere; che, nella retribuzione del mese di marzo 2003 gli veniva applicata una decurtazione dello stipendio relativa ai giorni corrispondenti e che gli venivano detratti Euro 337,80; che tale decurtazione era illegittima.

Concludeva chiedendo accertarsi il diritto allo svolgimento dell'orario flessibile, accertarsi l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio marzo 2003 con condanna dell'ASL al pagamento di Euro 337,80 o della somma a determinarsi oltre interessi, rivalutazione e spese di lite con distrazione.

Regolarmente costituitasi l'A.S.L. si opponeva al ricorso chiedendone il rigetto. All'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente illustrava le conclusioni come sopra evidenziate. All'esito il Giudice decideva la causa come da dispositivo di cui veniva data lettura in aula.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

Dalla lettura dell'art. 17 CCNL 98/2001 emerge, con riferimento all'orario di lavoro dei dirigenti di struttura complessa, "... i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in modo

(2)

S.I.Ve.M.P TAR Benevento Sentenza 9 gennaio 2007

2 flessibile il relativo orario per correlarlo alle esigenze di struttura cui sono preposti, all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare... nonché per lo svolgimento dell'attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata".

Tale previsione contrattuale ha modificato quanto precedentemente previsto per i dirigenti medici di I e II livello, ove testualmente veniva indicato l'orario di lavoro, sia pure flessibile, in 38 ore settimanali. Dalla lettura comparata delle due previsioni contrattuali emerge, senza dubbio, la volontà di eliminare qualunque vincolo di orario a carico dei Dirigenti di struttura complessa ancorandosi la loro attività unicamente al raggiungimento degli obiettivi ed allo svolgimento di attività di aggiornamento professionale, didattica o ricerca.

Ciò detto, deve concludersi che in capo all'odierno ricorrente non sussistesse alcun vincolo di orario di presenza giornaliera, rimanendo in capo all'Ente non già un potere di controllo sul rispetto dell'orario 8 come detto insussistente) ma esclusivamente un dovere di verifica della funzionalità della struttura sottoposta alla direzione del B. ed una valutazione dei risultati raggiunti.

Peraltro, nella specie, le assenze imputate al ricorrente erano dovute proprio all'attività di aggiornamento prevista nella norma contrattuale e, pertanto, totalmente giustificate. Difatti, dalla certificazione redatta dalla clinica xxx, emerge che, nei giorni 03.08.2002, 24.08.2002, 31.08.2002, il B. effettuava un aggiornamento in Endoscopia Ginecologiva.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta e, per l'effetto, l'A.S.L., dev'essere condannata al pagamento, a titolo di restituzione somme indebitamente trattenute, di Euro 337,80 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.

Per il principio della soccombenza la A.S.L. dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo. La presente sentenza è esecutiva per legge.

(3)

S.I.Ve.M.P TAR Benevento Sentenza 9 gennaio 2007

3 P.Q.M.

Il Giudice Unico del Lavoro Dott.ssa C.C. definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da B.A. in data 19.09.2003 nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Benevento xxx, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la A.S.L. Benevento xxx al pagamento, a titolo di restituzione somme indebitamente trattenute, di Euro 337,80 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo in favore della parte ricorrente;

2) Condanna la A.S.L. xxx al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi Euro 2500 di cui Euro 1300 a titolo di onorari oltre rimb. forf., I.V.A.

e C.A.P., con distrazione.

Così deciso in Benevento l'8 gennaio 2007.

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2007.

Riferimenti

Documenti correlati

Di minor rilievo sono invece le innovazioni proposte in tema di prescrizione dei reati nei rapporti con il processo, perché si riconosce efficacia interruttiva della

É stata, invece, affermata la devoluzione al giudice amministrativo della domanda di risarcimento dei danni subiti dal candidato a causa della decisione di una

5.1 Esecuzione: a) Sospensione dell’esecuzione nei confronti di condannati per reati- fine dell’associazione per delinquere (117); b) La sospensione condizionale della pena in

(barrare la voce che non interessa).. - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile

In particolare è da notare che, ancorché il Sindacato ricorrente agisca per informarsi circa la corretta applicazione delle regole contrattuali sulla mobilità dei medici

Con il provvedimento impugnato, l'AUSL BR/X (che, a far tempo dall'1.1.2007 ha assunto la denominazione di AUSL BR, a seguito della riforma del SSR di cui alle LL.RR. 39/2006)

Detta Associazione dichiara altresì che, con il decreto 31 maggio 2004 (pubbli-cato nella G.U. 135 del 2 luglio 2004), il Ministro della salute ha disciplinato i re-quisiti che

- Peraltro, ritiene il Collegio che la scelta di un uso letterale del solo termine “medico” senza altra aggiunta o specificazione, non è utile di per se ad escludere che