• Non ci sono risultati.

79/CV/2019 Nomina e conferma dei consiglieri onorari minorili della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in BOLZANO, per il triennio ai sensi della Circolare consiliare prot

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "79/CV/2019 Nomina e conferma dei consiglieri onorari minorili della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in BOLZANO, per il triennio ai sensi della Circolare consiliare prot"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

1

OGGETTO: Pratica num. 79/CV/2019 Nomina e conferma dei consiglieri onorari minorili della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in BOLZANO, per il triennio 2020- 2022, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-12132/2018 del 12 luglio 2018.

(delibera 16 ottobre 2019)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 4, 54 e 58 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visti gli artt. 2, 5 e 6 del R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni";

- vista la Circolare consiliare P-12133/2018 del 12 luglio 2018 e l'allegato bando relativi ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022;

- considerato che la pianta organica dei consiglieri onorari della Sezione per i minorenni della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano è stata fissata in otto unità con delibera Consiliare del 5 ottobre 2016;

- rilevato, pertanto, che occorre procedere alla conferma e nomina di otto consiglieri onorari minorili;

- considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del bando allegato alla Circolare consiliare, la Commissione di valutazione propone, anche in deroga all'ordine della graduatoria, la conferma e/o la nomina dei candidati le cui attitudini, competenze ed esperienze professionali meglio rispondono alle specifiche esigenze dell'ufficio al fine di coniugare, da un lato, l'esigenza di non disperdere la qualificata esperienza acquisita dagli aspiranti che hanno già svolto le funzioni di consigliere onorario minorile con quella di avvicendare competenze e sensibilità nuove, ex art. 3, comma 2, del bando allegato alla citata Circolare;

- vista la proposta formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario minorile della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano, per il triennio 2020-2022, di cui al verbale della seduta tenutasi in data 7 marzo 2019;

- visto il parere formulato in data 18 aprile 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trento;

- esaminate prioritariamente le domande di conferma nell'incarico;

- visto il rapporto informativo in data 7 marzo 2019 del Presidente della Sezione per i minorenni della sezione della Corte di Appello di Trento in Bolzano, riguardante i magistrati onorari in servizio, redatto ai sensi dell'art. 6, comma 4, del bando allegato alla Circolare consiliare;

- ritenuto che l'aspirante VIDALE Silvia, che sta espletando il primo triennio, può essere confermata nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del bando allegato alla Circolare consiliare non essendo emersi profili di demerito nell'esercizio delle funzioni onorarie, in conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario minorile della Sezione per i minorenni della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trento in data 18 aprile 2019;

- ritenuto che l'aspirante GHEDINA Alessandra che sta espletando il quarto triennio, non può essere confermata nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del bando allegato alla citata Circolare consiliare, atteso che nella valutazione comparativa con i nuovi aspiranti non si rileva la sussistenza di circostanze eccezionali, dipendenti dalla peculiare competenza professionale del predetto magistrato onorario, sulla base delle competenze e dei titoli extragiudiziari acquisiti, tenuto conto della necessità di privilegiare nuove nomine e dell'opportunità di differenziare le competenze

(2)

2

professionali nel quadro dell'organico complessivo, in conformità alla valutazione formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano (verbale del 7 marzo 2019), condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bolzano in data 18 aprile 2019, che qui si intendono integralmente riportate;

- considerato, pertanto, che occorre procedere alla nomina di setteconsiglieri onorari minorili;

- ritenuta l'inammissibilità della domanda dell'aspirante BOBOTIS Johanna, ai sensi dell'art. 4, comma 12, del bando allegato alla citata Circolare consiliare, il quale prevede che l'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione della domanda determina l'inammissibilità della stessa. Il predetto candidato, infatti, completata la fase di registrazione dei dati, non ha provveduto ad effettuare l'upload del file della domanda e dei documenti richiesti, ex art. 4, comma 3, del medesimo bando, in conformità alla valutazione formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano (verbale del 7 marzo 2019) e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trento in data 18 aprile 2019;

- rilevato che la domanda dell'aspirante FELDERER Irmgard non può essere presa in considerazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g) del citato bando, ove si fa riferimento alla

“conoscenza della lingua italiana e tedesca”, alla luce delle informazioni acquisite agli atti, in conformità alla valutazione della Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario minorile della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano, nella parte in cui si evince che l'aspirante “ha dichiarato di essere in possesso unicamente dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera di concetto, mentre il bando prevede il predetto attestato di conoscenza riferito al titolo di studio diploma di laurea”

(verbale del 7 marzo 2019) e condivisa deal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trento in data 18 aprile 2019, di conseguenza il predetto candidato è escluso per violazione dell'art.

4, comma 6, lett. u del bando;

- preso atto che l'aspirante LEMAYR Franz ha prodotto in data 30 settembre 2019 dichiarazione di rinuncia alla nomina nella sede in esame;

- considerato, infine, che gli aspiranti PEZZI Elisabetta, CARDINALETTI Carla, SACCO Luca, PLIEGER Christian, LANZINER Alice, PERIN Sandra, STANGL Laura vantano un profilo professionale ed una esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati e tenuto conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche, delle attitudini e qualifiche professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria ex art 6, comma 5 lettera c) del bando di selezione alla citata Circolare;

- riservata la decisione in ordine alla domanda di nomina dell’aspirante PLIEGER Christian atteso che lo stesso ha proposto di conferma per giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Bolzano;

d e l i b e r a

a) di fissare l'organico dei consiglieri onorari minorili della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in BOLZANO in otto unità;

b) di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Trento in BOLZANO, per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:

1. VIDALE Silvia;

c) di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Trento in BOLZANO, i seguenti aspiranti:

1. PERIN Sandra;

2. PEZZI Elisabetta;

3. CARDINALETTI Carla;

4. SACCO Luca;

(3)

3 5. LANZINER Alice;

6. STANGL Laura

d) di non confermare, al termine del quarto triennio, consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in BOLZANO, per il triennio 2020- 2022, l'aspirante:

1. GHEDINA Alessandra, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del bando allegato alla Circolare consiliare, in quanto non ricorrono circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario, sulla base delle competenze e dei titoli extragiudiziari acquisiti, tenendo peraltro conto tenuto conto della necessità di privilegiare nuove nomine e dell'opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo;

e) di dichiarare inammissibili, per le ragioni esposte in motivazione, le domande dei seguenti aspiranti:

1. BOBOTIS Joahanna;

2. FELDERER Irmgard.

Riferimenti

Documenti correlati

6, punto 8, della suddetta circolare consiliare il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario,

- considerato, pertanto, che l'aspirante CAPPELLETTI Sara, prima delle aspiranti donne in ordine di graduatoria in posizione utile per la nomina, a parità di punteggio con

- vista la nota in data 16 ottobre 2019 del Presidente della Corte di Appello di Bologna con cui si trasmette il verbale della riunione della Commissione per la valutazione

- vista la nota pervenuta in data 18 maggio 2020 del Presidente della Corte di Appello di Perugia con cui si trasmette il verbale della riunione della Commissione per la

- premesso che con delibera del 6 novembre 2019 si provvedeva alla conferma e nomina dei consiglieri onorari della Sezione per i minorenni della Corte di Appello

Marco Detoni, non sarebbe possibile comporre il Collegio; Rilevato che tale eventualità è altamente probabile e che, in tal caso, non si potrebbe intervenire

6, punto 8, della suddetta circolare consiliare il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario,

- ritenuta l'inammissibilità della domanda dell'aspirante ALTAMURA Francesco, sia ai sensi dell'art. 4, comma 12, del bando allegato alla predetta circolare, in quanto