• Non ci sono risultati.

Commissione per l’organizzazione degli Uffici giudiziari

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Commissione per l’organizzazione degli Uffici giudiziari "

Copied!
34
0
0

Testo completo

(1)

Settima Commissione

Commissione per l’organizzazione degli Uffici giudiziari

Incontro con i referenti distrettuali per l’informatica (RID) ed i magistrati di riferimento (MAGRIF) – sessione penale

Roma, Ergife Palace Hotel 19-20 maggio 2016

Terza sessione:

I fondamenti normativi del processo penale telematico

Valeria Bove

Mag.Rif Tribunale di Napoli

1 Nel presente contributo sono stati attivati collegamenti ipertestuali che consentono, andando con il mouse sulle parti sottolineate e cliccando contestualmente il tasto Ctrl presente sulla tastiera ed il tasto sinistro (clic) del mouse, di accedere alla pagina di interesse: quelli presenti nel sommario, consentono l’accesso ai paragrafi;

quelli presenti nei paragrafi permettono di accedere al testo normativo riportato in allegato o direttamente al link della pagina web di normattiva (www.normattiva.it ) contenente l’atto normativo di interesse.

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

1

(2)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

2 SOMMARIO

1 Il 15 dicembre 2014 2

2 Il quadro normativo di riferimento 3

3 Le questioni giuridiche più problematiche: quali soluzioni? 7

3.1 La mancata adozione dei decreti ministeriali 7

3.2 Ambito applicativo: solo notificazioni? 10

3.3 I destinatari delle notifiche telematiche: i difensori 12 3.4 La PEC è la forma esclusiva di notificazione o un’alternativa privilegiata? 14 3.5 Può la parte privata trasmettere atti alla A.G. con PEC? 16 4 Notifiche penali telematiche: l’avvio con il Sistema Notifiche Telematiche (SNT) 18

5 Vantaggi e svantaggi di S.N.T. 21

6 Il ricorso alla PEC TIAP: casi, termini e modalità 24

7 Le norme di riferimento 26

1 Il 15 dicembre 2014

E’ dal 15 dicembre 2014 che le notificazioni penali a persona diversa dall’imputato si effettuano per via telematica. La data segna un momento di svolta nel processo penale: per la prima volta, infatti, il telematico entra nel procedimento penale.

Non che non si sia fatto ricorso, già in passato, al telematico: esistevano (ed esistono tuttora) applicativi informatici che gestiscono il processo penale e d’altronde, in un’epoca quale quella attuale, sarebbe stato anacronistico decidere di lasciare l’informatizzazione e l’innovazione fuori dal processo penale. Per la prima volta però - ed è questa la grande novità, che rende la data del 15 dicembre 2014 un vero e proprio spartiacque – è il legislatore che prevede di ricorrere diffusamente ed in modo massivo al telematico, per disciplinare un settore del procedimento penale, per altro fondamentale e delicato, ossia quello delle notificazioni, che già nel codice di rito, al fine di annullare puri formalismi ed in un’ottica di efficienza del sistema delle notificazioni, aveva conosciuto l’impiego di mezzi tecnici di notifica, diversi da quelli tradizionali, idonei ad assicurare lo scopo di conoscenza degli atti processuali (in questo senso, le disposizioni di cui agli artt. 148 co. 2 bis, 149 e 150 c.p.p.).

Rinviando ai contributi che analizzano l’evoluzione normativa in tema di notificazioni penali telematiche2, ciò che rileva in questa sede, e da cui occorre partire, è l’attuale fonte normativa di riferimento, ossia l’art. 16 del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17.11.2012, n. 221 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”).

Essa - nel prevedere che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria siano effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta

2 Sul punto, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 14.10.2015 su Verifica dello stato di informatizzazione del processo penale nonché la relazione riepilogativa redatta dalla S.T.O.su Notifiche penale telematiche; L. Petrucci, Il tormentato avvio delle notifiche telematiche nel processo penale, in www.questionegiustizia.it , 30.01.2015; e se consentito V. Bove, Notifiche penali telematiche ed S.N.T.: un primo bilancio a circa tre mesi dal 15 dicembre 2014, in Gazzetta Forense, n. 2, Napoli, 2015, p. 257- 263; V.

Bove, Notificazioni telematiche nel procedimento penale questioni giuridiche e problematiche applicative, in www.penalecontemporaneo.it, 9.11.2015

(3)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

3 elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - ha stabilito che allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, precisando che la relazione di notificazione viene redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

La norma, come si sa, va letta in uno alla legge di stabilità del 2013 (l. 28 dicembre 2012, n. 228) che, all’art. 1, comma 19, lettera a), ha introdotto la lettera c-bis) dell'art. 16, comma 9 ed ha modificato l'art. 16, comma 9, lettera d), cit., così espressamente prevedendo che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2 del codice di procedura penale, vanno eseguite attraverso lo strumento della posta elettronica certificata (di seguito, PEC), nei procedimenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello.

Ecco che allora la data del 15 dicembre 2014 diventa lo spartiacque: prima di allora solo gli uffici giudiziari di Torino erano stati interessati da una sperimentazione3 ed effettuavano dal 1° ottobre 2012 notificazioni che, in virtù del D.M.12 settembre 2012, avevano valore legale; dal 15 dicembre 2014 le notificazioni nel procedimento penale si effettuano per legge – e con i limiti oggettivi e soggettivi che sin da subito sono stati evidenziati4 – per via telematica.

La PEC, da mezzo tecnico idoneo - con il quale vengono fornite al mittente le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, che attestano, rispettivamente, la trasmissione e la consegna del documento informatico e che hanno entrambe valore legale - diventa, per le sue caratteristiche di certezza, celerità e sicurezza, lo strumento attraverso il quale vanno effettuate (anche) nel procedimento penale (pur se con i limiti oggettivi e soggettivi che si analizzeranno) le notificazioni, definite, appunto, “telematiche”.

Ciò non significa che è consentito formare un atto nativo digitale, che nasca cioè in forma informatica, e procedere alla sua notificazione a mezzo PEC: l’atto da notificare continua, infatti, a nascere in forma cartacea e ad essere sottoscritto a norma dell’art. 110 co. 2 c.p.p.; si è però permesso di impiegare, per la notifica, uno strumento tecnico idoneo che dà valore legale all’invio ed alla consegna e, ad un tempo, assicura la conoscenza dell’atto.

2 Il quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento non ha subito variazioni rispetto al dicembre 2014.

La principale disposizione normativa continua ad essere l’art. 16 del d.l. 18.10.2012, n.

179, convertito con modificazioni dalla l. 17.11.2012, n. 221 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”)5 cosi come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28 dicembre 2012, n. 228) che,

3 Sulla sperimentazione effettuata a Torino, A. Salvadori e S. Castellani, Il sistema notifiche telematiche (SNT), in www.innovazioneperarea.it, 21.02.2011

4 Cfr Circolare ministeriale 11.12.2014 a firma congiunta del Direttore Generale della Giustizia Penale e del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati; quindi la delibera CSM 14.10.2015 cit. e, se consentito, V. Bove, Notificazioni telematiche nel procedimento penale questioni giuridiche e problematiche applicative, cit.

5 Con la disposizione indicata è stato abrogato l’art. 51del d.l. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 («Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

(4)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

4 come visto, ha indicato nel 15 dicembre 2014 la data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2 del codice di procedura penale, si effettuino con PEC.

Tale disposizione va letta in uno alle norme che regolamentano l’utilizzo della PEC ed a quelle contenute nel codice dell’amministrazione digitale.

Sono infatti attualmente in vigore sia le norme del d.p.r. 11.02.2005, n. 68 (“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata”)6 che regolamentano il sistema, già adottato nel processo civile e nelle comunicazioni tra amministrazioni, che il legislatore ha previsto per le trasmissioni di comunicazioni telematiche, ossia la PEC; sia le disposizioni contenute nel decreto adottato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 2.11.2005 che, ai sensi dell’art. 17 del regolamento, ha definito le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della PEC.

A monte, quale presupposto per rendere operativo il sistema, l’obbligo per gli avvocati – in quanto professionisti iscritti in albo istituito con legge dello Stato – di munirsi di PEC, imposto dall’art. 16 d.l. 29.11.2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 27.

Il d.lgs.7.03.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, di seguito c.a.d.) e successive modificazioni costituisce l’ulteriore tassello normativo di riferimento.

In questo senso la disposizione normativa di cui all’art. 48 c.a.d. e succ. modif., secondo la quale la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed essa equivale, nei casi consentiti dalla legge (rectius: salvo che la legge disponga

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»)., che, a sua volta era stato modificato dall’art. 4 del d.l. 29.12.2009, n. 193, conv. con modif. in l. 22.02.2010, n. 24. : per la prima volta era stato espressamente previsto, come per il processo civile, che negli uffici giudiziari individuati nei decreti del Ministro della giustizia aventi natura non regolamentare ed a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale dovessero essere effettuate per via telematica all’indirizzo di PEC. A norma dell’art. 51 d.l. cit, veniva quindi emesso il d.m.g. 21.02.2011 nr. 44 («Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»), entrato in vigore il 18.05.2011

6 Continua ad essere in vigore anche l’art. 16, co. 4 del d.p.r. n. 68/2005 cit. a norma del quale “le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative”: si tratta di una disposizione che - coordinando tra loro le norme attualmente in vigore ed interpretando le fonti normative di pari livello che disciplinano il sistema delle notificazioni nel processo penale alla luce della ratio legis e degli interventi innovativi succedutisi nel tempo – è destinata a regredire rispetto alle altre norme, adottate successivamente, che hanno esteso il sistema anche alle notificazioni (lex posterior derogat priori).

7 Per la registrazione dei soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici da parte di ordini professionali cfr la scheda su https://pst.giustizia.it/PST/en/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1&contentId=SPR395

(5)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

5 diversamente8), alla notificazione per mezzo della posta, nella quale tanto la data quanto l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi.

Fin qui gli atti di normazione primaria cui fare riferimento.

Il discorso sulle notifiche telematiche non può però prescindere dagli atti di normazione secondaria adottati nelle more, comprensivi dei decreti ministeriali che individuano le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal c.a.d., e dal regolamento per l’utilizzo della PEC.

In questo senso, fondamentale è il d.m.g. 21.02.2011 nr. 44 («Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n.

24»), entrato in vigore il 18.05.2011, che ha disciplinato, tra l’altro, i sistemi informatici del dominio giustizia; la trasmissione di atti e di documenti informatici, distinguendo tra modalità di comunicazione e modalità di notificazione e prevedendo una disciplina apposita per le comunicazioni nella fase delle indagini preliminari; il “Portale dei servizi telematici”, ossia il sito dell’amministrazione sul quale vengono messi a disposizione degli utenti privati i documenti; il cd. Reginde – ossia il registro generale degli indirizzi elettronici dei soggetti abilitati esterni, avvocati, consulenti, etc9

Di rilievo sono anche i provvedimenti contenenti le specifiche tecniche previste dall’art.

34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.: il riferimento è al provvedimento del 16.04.2014 emesso dalla D.G.S.I.A, (che sostituiva il provvedimento del 18.07.2011 della DGSIA), di recente modificato dal decreto 28.12.2015 che ha adottato nuove specifiche tecniche.

Tali provvedimenti vanno comunque letti in uno alla circolare ministeriale 11.12.2014 a firma congiunta del Direttore Generale della Giustizia Penale e del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati che, a ridosso del 15.12.2014, ha avuto ad oggetto proprio l’Avvio del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT) e che ha fornito una serie di indicazioni specifiche non solo sulla normativa di riferimento, ma anche

8 In questo senso la modifica apportata dall’art. 33 del d.lgs 30.12.2010, n. 235

9 Alcune disposizioni del d.m. 21.02.2011 nr. 44 («Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»), entrato in vigore il 18.05.2011 e che per altro fissa anche disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari, sono state in parte modificate dal d.m. 3.4.2013 n. 48 e dal d.m. 15.10.2012, n. 209: si tratta essenzialmente di alcune disposizioni relative però al solo processo civile.

(6)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

6 sulle caratteristiche e connotazioni del sistema informatico ministeriale adottato per le notificazioni telematiche nel processo penale. E’ del 14.06.2015 l’ulteriore circolare adottata solo dalla D.G.S.I.A. in cui sono state comunicate agli uffici di sorveglianza (tribunale e magistrato di sorveglianza) ed ai tribunali per i minorenni, nonché alle procure presso i tribunali per i minorenni, le modalità per richiedere il decreto ministeriale non regolamentare autorizzativo per notificazioni telematiche10.

Il cerchio si chiude, allo stato, con la delibera del 14.10.2015 adottata dal Consiglio superiore della magistratura sulla verifica dello stato di informatizzazione del processo penale11, che alle notifiche telematiche dedica un’apposita ed ampia sezione, nella quale si è tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio disposto con la delibera consiliare del 5.11.2014 che ha evidenziato “…quanto, alle notifiche telematiche, la sussistenza di plurimi problemi d’interpretazione delle norme, criticità ricollegabili alla “immaturità tecnica”

dell’applicativo ministeriale destinato alle notifiche telematiche e, specificatamente, all’assenza di qualsiasi collegamento con i registri informatici, una significativa carenza di formazione e di mezzi (soprattutto con riferimento al limitato numero di soggetti abilitati a firmare digitalmente)”.

All’analisi di queste problematiche è dedicato il presente contributo, nella consapevolezza che solo se si conoscono i problemi si può cercare di trovare possibili soluzioni, tenendo presente che se, da un lato, “L’obiettivo di ogni intervento – normativo, di organizzazione e tecnico – in materia penale deve avere quale inevitabile riferimento primario il modello del giusto processo richiesto dal sistema costituzione nel suo complesso e con specifico riferimento all’art. 11 e 112 della Cost. in termini di ragionevole durata, trasparenza, possibilità di accesso alla giustizia, obbligatorietà dell’azione e parità fra accusa e difesa dinanzi al giudice terzo e imparziale”12, dall’altro “Sincronizzare gli applicativi, metterli in rete, assicurare la qualità del dato, generare sistemi capaci di estrarre informazioni ed elaborarle aiuta gli uffici giudiziari a gestire e programmare le attività processuali e dunque assicurare un servizio miglio ed in grado di creare le migliori condizioni per la concretizzazione del giusto processo…”13.

In un’ottica di programmazione futura, i presupposti perché si possa arrivare ad un sistema penale telematico uniforme ed integrato e così realizzare il processo penale telematico, non potranno che essere “l’adozione del documento nativamente digitale (e quindi della firma digitale) quale standard nella gestione dei documenti del processo penale e la trasmissione telematica degli atti quale standard per tutte le notificazioni e comunicazioni.

Tale scelta deve essere sorretta, innanzitutto, da una copertura normativa “affidabile” la cui elaborazione deve precedere e non seguire la realizzazione dei sistemi informativi: ossia

10 Al momento in cui si scrive sono stati già autorizzati con D.M. 19 tribunali per i minorenni; 14 procure minorili; 15 tribunali di sorveglianza e 21 uffici di sorveglianza.

11 La delibera del Consiglio superiore della magistratura citata segue la delibera del 5.11.2014 in cui si disponeva procedersi a un monitoraggio con raccolta di informazioni presso gli uffici giudiziari, avente ad oggetto proprio la verifica dello stato di informatizzazione del processo penale e recepisce la relazione riepilogativa delle attività e dell’analisi di sistema effettuata dalla S.T.O.

12 In questo senso la delibera del CSM del 14.10.2015 cit. p. 2

13 In questo senso la delibera del CSM del 14.10.2015 cit. p. 2

(7)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

7 vanno previsti interventi a livello di normativa primaria (codice procedura penale) e secondaria, evitando i problemi sorti in ambito civile”14.

3 Le questioni giuridiche più problematiche: quali soluzioni?

All’indomani dell’ingresso del telematico nel processo penale – ossia dopo il 15.12.2014 – emersero alcune problematiche, che in parte incidevano sull’organizzazione degli uffici giudiziari, ed in altra parte riguardavano l’interpretazione da dare alle nuove disposizioni normative15.

In questa sede esse verranno ripercorse, per verificare se e quali siano state le soluzioni, organizzative adottate, quanto meno nell’ambito del Tribunale di Napoli, e quali quelle giuridiche, con uno sguardo mirato ai principi espressi dai giudici di legittimità.

3.1 La mancata adozione dei decreti ministeriali

Una delle più evidenti questioni giuridiche, emerse all’indomani della riforma, ha riguardato i commi 9 e 10 dell’art. 16 d.l. cit., caratterizzati da un evidente, mancato raccordo.

Se infatti a norma della lettera c-bis) dell'art. 16, co. 9 cit. (come modificato dall’art. 1 comma 19, n. 1), lett. a) della l. 24 dicembre 2012, n. 228) le disposizioni relative alle notificazioni da effettuarsi per via telematica a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2 del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello acquistano efficacia «a decorrere dal 15 dicembre 2014», il successivo comma 10 (non interessato dalla modifica apportata con la legge di stabilità) in evidente contrasto, continua a richiedere anche in tali casi (oltre a quelli riguardanti uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello) l’adozione del decreto del Ministro della giustizia avente natura non regolamentare, emesso dopo aver sentito l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, nel quale vengono appunto individuati gli uffici giudiziari in cui operano le disposizioni per le notificazioni penali telematiche ai destinatari sopra menzionati.

Il problema riguardava tutti gli uffici giudiziari italiani, perché con la sola eccezione degli uffici giudiziari di Torino (Tribunale e Procura della Repubblica), per nessun altro ufficio è stato emesso il decreto ministeriale attuativo avente natura regolamentare previsto dall’art. 16, co. 10 del d.l. cit.

Sul punto si erano delineati due differenti – e contrastanti – orientamenti: accanto a chi propendeva per una interpretazione letterale della (sola) disposizione di cui al comma 10 lett b) cit. e quindi per la necessità dell’emanazione, in ogni caso, del decreto ministeriale non

14 In questo senso la delibera del CSM del 14.10.2015 cit. p. 22

15 Se consentito, V. Bove, Notifiche penali telematiche ed S.N.T.: un primo bilancio a circa tre mesi dal 15 dicembre 2014, in Gazzetta Forense, n. 2, Napoli, 2015, p. 257- 263; V. Bove, Notificazioni telematiche nel procedimento penale questioni giuridiche e problematiche applicative, in www.penalecontemporaneo.it, 9.11.2015

(8)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

8 regolamentare16, tutti gli uffici giudiziari si orientarono ritenendo non necessaria l’emanazione dei decreti ministeriali, in linea con l’interpretazione data dalle due Direzioni Generali ministeriali nella circolare dell’11.12.2014 cit.

Premesso che i decreti ministeriali aventi natura regolamentare non sono stati di fatto adottati, ad oggi sembra essere ancora questa l’interpretazione maggioritaria, che tra l’altro ha di recente trovato l’avallo anche della Suprema Corte.

Inizialmente il giudice di legittimità si era infatti occupato a più riprese delle problematiche connesse agli uffici giudiziari di Torino17 e quindi a ben vedere della (diversa) questione relativa alla mancanza, per essi, di una norma transitoria.

Occorrerà aspettare la fine del 2015 perché la Corte esprima, in ordine alla problematica in esame, il seguente principio di diritto: In tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., consente la notifica " con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n.179.”18

Tale principio è stato di recente ribadito anche dalla Seconda Sezione della Corte con la sentenza n. 16622/16 del 31.03.2016 (dep. il 21.04.2016)19.

In linea con la Circolare ministeriale 11.12.2014 cit e con le citate sentenze, può dunque fondatamente sostenersi che malgrado non si sia proceduto, in sede di adozione della legge di stabilità, a raccordare tra loro la (nuova) lettera c) bis del comma 9 ed il comma 10, tale ultima disposizione normativa deve intendersi derogata dalla successiva modifica legislativa del comma 9 così come introdotta con la l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha individuato una data certa che ha reso obbligatorie nei tribunali e corti di appello le suddette notificazioni.

In altri termini, la disposizione normativa successiva (la lettera c) bis del co. 9 cit.), essendo anch’essa fonte primaria, di pari grado rispetto a quella che aveva introdotto il co.10 cit. ma ad essa successiva, deve ritenersi prevalente (lex posterior derogat priori) rispetto alla

16 P. Silvestri, Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, settore penale in Rel. n. 66-14 Roma, 16.12.2014, p.

18 e segg

17 La Corte si è infatti occupata della diversa questione relativa alla mancanza di una disciplina transitoria relativamente a quegli uffici – nella specie quelli di Torino – già autorizzati a disporre, a far data dal 1° ottobre 2012, le notifiche via PEC e per i quali occorreva chiedersi se fosse necessario in ogni caso attendere la data del 15.12.2014 per procedere alle notifiche telematiche: la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite che si è espressa nel senso della validità di quelle notifiche, avendo affermato che “Anche dopo l'entrata in vigore del d.l.

18 ottobre 2012, n. 179, e relativa conversione in legge, sono valide le notificazioni a persona diversa dall'imputato o indagato eseguite per via telematica, ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conversione in legge, dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 dal Ministro della Giustizia”; prima di allora, ma prevalentemente con riferimento agli uffici giudiziari di Torino, Sez. 2, n. 32430 del 09/07/2014 - dep. 22/07/2014, Nedzvetskyi, Rv. 260243; Cass. Sez. VI, Sentenza. n. 24482/2015, del 12 dicembre 2014- dep., ric. Cutrì; Sez. 2, ord. 16634 del 10/04/2015 – dep 21/04/2015, Nedzvetskyi; Cass. pen., sez. un. sent. 26 giugno 2015 (dep. 22 luglio 2015), n. 32243, Pres. Santacroce, Rel. Fumo, Ric. Nedzvetskyi

18 Sez. 2, n. 50316 del 16/09/2015 - dep. 22/12/2015, Gullotta, Rv. 265394

19 La Corte si è così espressa: “Questa Corte di legittimità, ha già avuto modo di precisare che, in tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., consente la notifica "con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n.179 (così sez. 2, n. 50316 del 16.9.2015, Gullotta, rv.

265394).

(9)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

9 prima, avendo previsto una data certa in luogo dell’adozione di un atto amministrativo (il decreto del Ministro della giustizia) che, in base alla disposizione preesistente, integrava un elemento costitutivo necessario per l’entrata in vigore della disciplina.

La data certa diviene, dunque, il nuovo elemento costitutivo necessario per l’entrata in vigore della disciplina.

Permane, e sul punto non sembra siano intervenute pronunce della Suprema Corte, la questione relativa all’obbligatorietà delle notifiche in via telematica nelle procure della Repubblica e nelle procure generali presso le corti d’appello: la circolare ministeriale citata ha optato per la tesi secondo cui il regime delle notificazioni telematiche trova applicazione anche in detti uffici20 ed ha precisato che le notifiche telematiche sono

“consentite” anche nella fase delle indagini sin dal momento dell’iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c.p.p., salvo poi, in altri passaggi argomentativi, escluderne l’obbligatorietà per alcuni uffici, in linea con il disposto normativo che richiama i decreti per gli uffici giudiziari diversi dai “tribunali e dalle corti d’appello” (Corte di Cassazione, uffici del giudice di pace, tribunale per i minorenni – e relative procure – ed uffici di sorveglianza, per i quali l’entrata in vigore si ritiene differita al quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di natura non regolamentare con i quali il Ministero della giustizia, previa verifica, accerterà la funzionalità dei servizi di comunicazione), così lasciando implicitamente intendere che il termine “consentite” sia stato inteso come sinonimo di “obbligatorie”.

Nei fatti, almeno per quanto riguarda la Procura della Repubblica di Napoli e la Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli (ma il discorso può estendersi a tutte le Procure del distretto ed, a quanto sembra, anche a tutte le Procure della Repubblica) entrambi gli uffici sin dal primo momento hanno effettuato le notifiche penale per via telematica e tale prassi – che non risulta essere esclusiva del distretto napoletano - è stata registrata dal Consiglio nella delibera citata in cui, nel premettere come sia controversa l’inclusione nell’ambito di efficacia degli uffici di Procura, si considera comunque corretto, adottando un’interpretazione sistematica del complesso normativo di riferimento, ritenere tale regime applicabile anche agli uffici requirenti.

Quanto invece agli uffici del giudice di pace, alla Corte di cassazione, ai tribunali di sorveglianza ed ai tribunali per i minorenni, può considerarsi un dato interpretativo pacifico – su cui converge anche il Consiglio superiore della magistratura nella delibera 14.10.2015 cit. – la loro esclusione dal regime delle notificazioni penali telematiche obbligatorie, almeno fino a quando non verranno adottati per essi i decreti ministeriali di natura non regolamentare ed allo stato risultano già essere stati adottati una serie di d.m. per i tribunali ed i magistrati di sorveglianza, nonché per i tribunali per i minorenni e le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni21.

20 Depone in questo senso il riferimento contenuto nell’art. 16 cit. ai “procedimenti dinanzi” ed il richiamo all’art. 151 co. 2 c.p.p. che si riferisce ad una forma di notificazione esclusiva del pubblico ministero.

21 Al momento in cui si scrive sono stati già autorizzati con D.M. 19 tribunali per i minorenni; 14 procure minorili; 15 tribunali di sorveglianzae 21 uffici di sorveglianza

(10)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

10 3.2 Ambito applicativo: solo notificazioni?

La prima questione da affrontare riguarda l’ambito oggettivo del sistema di trasmissione telematica.

Si è già evidenziato che l’art. 16 del d.l. 18.10.2012, n. 179 cit – a differenza di quanto stabilito per il processo civile in cui si dispone che la PEC venga utilizzata, in via esclusiva, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria – nel richiamare le modalità di inoltre telematico previste per il civile, fa tuttavia riferimento alle sole notificazioni (ed ad una certa tipologia di notificazioni) e non anche alle comunicazioni o agli avvisi (“Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale”).

Di qui la conclusione che il sistema di trasmissione telematica sia consentito solo per le notificazioni di atti e non anche per le comunicazioni o per gli avvisi, così come definite dall’art. 64 disp att. c.p.p. e più in generale alla luce di una interpretazione sistematica complessiva, tenuto conto che delle “notificazioni” il legislatore, nonostante vi dedichi tutto un titolo del codice di rito, non ne dà una definizione né enuclea le differenza tra le une e gli altri22.

Interpretando quindi in senso letterale l’art.16 del d.l. 18.10.2012, n. 179 cit, e tenendo conto che la disposizione in esame richiama esclusivamente alcune disposizione in tema di notificazioni (art. 148 comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma e c.p.p.) – mentre ne esclude una serie di altre, alcune delle quali relative alle comunicazioni (artt. 153 co. 2 c.p.p., 64 disp att.

c.p.p.) –, sembra doversi escludere che si debba provvedere con modalità telematiche alle comunicazioni o agli avvisi all’autorità giudiziaria o a persone diverse dai difensori

Viene allora da chiedersi se l’interpretazione letterale della disposizione impedisca di procedere, per via telematica, ad avvisi e/o comunicazioni tra uffici giudiziari.

A rigore e per le ragioni anzidette, ciò sembra essere escluso, anche se, facendo leva sulla circostanza che ciò non è espressamente vietato e che l’art. 64 co. 4 disp att c.p.p. ammette che le comunicazioni possano avvenire anche con “mezzi tecnici idonei”, si può anche sostenere che sia possibile procedere per via telematica ad avvisi e/o comunicazioni tra uffici giudiziari o avvalersene quale strumento servente per le notifiche tradizionali (all’Unep23, alle case circondariale o alle Forze di Polizia).

22 Tale interpretazione porta a qualificare come “comunicazioni” le trasmissioni della copia di un atto da giudice a giudice o da giudice a p.m., come “avvisi” le trasmissioni di un atto, ad una persona, ma anche ad altra A.G., che contiene una serie di informazioni, dati o elementi tratti da provvedimenti giudiziari emessi o da disposizioni normative, di cui il destinatario viene messo a conoscenza ed infine, come “notificazioni”, la consegna di un atto, o della sua copia, al destinatario persona fisica e/o giuridica, realizzata dall’ufficiale giudiziario o con mezzi tecnici idonei

23 Sul ruolo nevralgico dell’UNEP ed in un’ottica programmatica (anche de iure condendo), si legge nella delibera 14.10.2015: “Analogamente va prevista la trasmissione telematica di ogni scambio informativo verso gli ufficiali giudiziari che, nel settore penale, continueranno a rappresentare un fondamentale protagonista del processo tenuto conto che le notifiche all’indagato/imputato/condannato non potranno avvenire con mezzi telematici (tranne nei casi di elezione di domicilio presso un difensore). Il controllo delle notifiche è attività notoriamente dispendiosa per il magistrato e non contempo fondamentale per l’efficienza del sistema giudiziario: da qui l’esigenza che l’ufficiale giudiziario (e con lui il sistema postale quando utilizzato) diventino fornitori verso l’ufficio di comunicazioni telematiche complete che permettano di ricevere l’immagine delle

(11)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

11 Ed è infatti stata autorevolmente ammessa la possibilità “di utilizzare la PEC per le comunicazioni tra uffici giudiziari, di avvalersene anche per la trasmissione di atti (ad es.

all’Unep, al direttore del carcere o alle Forze di Polizia) al fine di effettuare notificazioni tradizionali (art. 64 co. 3 e 4 disp. att. c.p.p.) e verso soggetti che non siano parti processuali, quali consulenti, periti ed interpreti”24; parimenti – seppur in risposta ad un quesito formulato da un singolo ufficio giudiziario (nel caso di specie il Tribunale di Avellino) – è stato altrettanto autorevolmente sostenuto (rectius: ribadito) che “la comunicazione tra uffici giudiziari possa essere effettuata tramite il sistema SNT nei casi di urgenza o in materia di libertà personali, ai sensi dell’art. 64, comma 3 disp. att. c.p.p., atteso il richiamo nello stesso articolo all’uso del “mezzo più celere nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p.”

disposizioni richiamate dall’art. 16 comma 9 lett. c) del d.l. 179/2012”25.

Proprio all’esito di quest’ultima nota, che ha riguardato direttamente gli uffici giudiziari del distretto della Corte d’appello di Napoli, il Tribunale di Napoli – che non procede a comunicazioni verso altri uffici con modalità telematiche - ha disposto che venisse costantemente monitorato, dagli uffici del coordinamento di settore (GIP/Riesame/Dibattimento), la cd “coda messaggi in SNT”, ossia i messaggi in entrata nel sistema, contenenti comunicazioni provenienti da altri uffici giudiziari (ma anche da forze dell’ordine, da avvocati) ed indirizzate al Tribunale di Napoli e ciò per garantire che la comunicazioni sia tempestivamente portata all’attenzione dell’ufficio interessato (una volta che la comunicazione entra nel sistema, essa non si reindirizza automaticamente, ma finisce nella coda messaggi del settore, ed è stato necessario anche dare istruzioni per gestire al meglio lo “smistamento” delle comunicazioni26), con annesse anche gravi problematiche

relate di notifica e una serie di dati strutturati idonei a popolare il database degli uffici giudiziari al fine di una verifica immediata, anche attraverso sistemi di “alert”, dell’esito delle notifiche”.

24 In questo senso la relazione redatta dalla S.TO. cit.

25 Il riferimento è alla nota del 4.12.2015 del Direttore Generale della Giustizia Penale – DAG diffusa dalla Corte di Appello di Napoli a tutti gli uffici giudiziari del distretto, in quanto relativa ad un quesito rivolto dal Tribunale di Avellino. A fronte di tale nota è stato poi formulato in data 16.02.2016, un ulteriore quesito al medesimo ufficio a firma congiunta del Presidente e del Dirigente del Tribunale di Napoli nel quale si chiedono ulteriori chiarimenti auspicandosi una regolamentazione del settore.

26Si riportano di seguito le informazioni e le indicazioni sulla gestione della coda messaggi in SNT, fornite dal dott. A. Oliva – coordinatore del settore GIP – in esito all’ultimo monitoraggio effettuato in questi giorni: S.N.T.

prevede la c.d. “Coda Messaggi” nella schermata principale, in cui viene visualizzato l’elenco dei messaggi in ingresso, ricevuti presso la casella di posta elettronica, associata al gruppo di lavoro presso il quale è profilato l’utente. L’utente può selezionare uno dei messaggi presenti e scegliere di eseguire una delle seguenti azioni:

Elimina messaggio: il click sul pulsante comporta l’eliminazione della mail dalla coda dei messaggi visualizzati, dopo una richiesta di conferma dell’operazione da parte del sistema.

Dettaglio messaggio: il click sul pulsante mostra i dettagli della mail in una finestra pop-up e fornisce anche la possibilità di poter visualizzare gli allegati alla mail.

Importa messaggio: Il click sul pulsante comporta l’apertura di un’ulteriore modulo da compilare per aggiungere il messaggio di posta alla specifica sottocartella Messaggi del fascicolo destinazione selezionato. L’utente dovrà cliccare sul pulsante Conferma per completare l’operazione.

Inoltra Messaggio ad altre caselle di posta elettronica, associate a gruppi di lavoro di questo Tribunale di Napoli (ad es. Assise, Misure di Prevenzione, Riesame, Sezioni penali del Dibattimento).

Per l’inoltro alle competenti cancellerie del GIP occorre effettuare le seguenti operazioni:

1. aprire il documento in formato pdf, allegato,

2. ricercare l’ufficio competente anche mediante la consultazione del SICP,

(12)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

12 quando l’atto cui la comunicazione si riferisce debba essere compiuto entro termini perentori e/o quando esso sia coperto da segreto istruttorio27.

In ogni caso, in ordine alla possibilità di trasmettere telematicamente le comunicazioni tra uffici, è però necessaria una riflessione.

Dalle comunicazioni o avvisi tra le a.g. possono infatti scattare termini previsti a pena di decadenza ed allora, se si ammette che esse possano avvenire per via telematica diventa fondamentale prevedere un’organizzazione, da parte dell’ufficio destinatario di esso, che garantisca non solo la presa in carico ma che assicuri la conoscenza dell’atto medesimo da parte dell’organo a cui carico incombono le attività conseguenziali, a maggior ragione quando esse sono previste a pena di decadenza.

E’ questo il caso, ad esempio, dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza che va comunicato al procuratore generale presso la corte di appello, da cui scattano per tale ultimo ufficio i termini per l’impugnazione: occorre garantire non solo che l’avviso venga comunicato, e dunque fornire all’organo che invia la prova dell’inoltro, ma va anche assicurato che una volta consegnato l’atto in via telematica, esso venga conosciuto effettivamente dall’organo ricevente.

Ci si interroga, allora, sulla possibilità di prevedere un protocollo tra gli uffici giudiziari interessati, che regolamenti questi aspetti, ma ciò espone al rischio di adozione di modalità differenti di trasmissione da ufficio giudiziario ad ufficio giudiziario, eventualmente anche nell’ambito di uno stretto distretto, a discapito dell’obiettivo di garantire uniformità e scenari unitario nelle modalità e forme di comunicazione tra uffici.

Allo stato si è valutata la possibilità di sperimentare (tra la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli ed il Tribunale di Nola) la possibilità di trasmettere telematicamente l’avviso di deposito delle sentenze (oltre alle sentenze stesse) che va comunicato al procuratore generale presso la corte di appello ex art. 548 co. 3 c.p.p.: si verificherà se ed in che termini ciò potrà avvenire e non può escludersi il ricorso ad un protocollo tra i due uffici che conferisca alle modalità di trasmissione telematica che saranno individuate gli effetti legali che discendono dalla comunicazione del suddetto avviso (primo fra tutti, la decorrenza, dal momento in cui l’avviso viene consegnato alla procura generale e questi vi appone il “visto”, del termine per proporre impugnazione).

3.3 I destinatari delle notifiche telematiche: i difensori

La circostanza che il quadro normativo di riferimento sia rimasto inalterato, porta a ritenere che anche le riflessioni sui limiti, oggettivi e soggettivi, che incontrano le notifiche telematiche nel procedimento penale non siano mutate.

3. salvare sul p.c. il predetto documento (in quanto il sistema non consente l’automatica allegazione e l’invio con e-mail),

4. inviare per posta elettronica lo stesso file alla cancelleria.

27 I dati statistici ministeriali evidenziano che una media distrettuale di circa il 15% si riferisce a comunicazioni tra uffici trasmesse con il sistema SNT, ma con punte in alcuni uffici giudiziari del 50% ed in altri pari a poco più dello 0%.

(13)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

13 Quanto all’ambito dei soggetti che possono ricevere le notifiche telematiche, si è già evidenziato che il legislatore parla a tal proposito di «persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale».

L’interpretazione che è stata data, sin dal primo momento, dal Tribunale di Napoli è nel senso di ritenere che l’obbligatorietà delle notificazioni a mezzo PEC valga per i soli difensori e non anche per le altre parti, diverse dall’imputato (nei confronti dell’imputato, il legislatore esclude espressamente la possibilità di procedervi).

Depone in questo senso l’evoluzione normativa in materia ed il chiaro ed inequivocabile rinvio operato dall’art.16 del d.l. 18.10.2012, n. 179 cit all’art. 148 co. 2 bis c.p.p., unica disposizione, tra le norme richiamate, che individua specificatamente quali siano i destinatari diversi dall’imputato (ossia “i difensori”) indicandoli puntualmente, senza limitarsi al generico riferimento alle “persone diverse dall’imputato”.

La circostanza inoltre che la norma in esame non richiami le altre disposizioni che individuano i destinatari diversi dall’imputato (e dai difensori) – ossia le disposizioni di cui all’154 c.p.p. sulle notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile ed al civilmente obbligato per la pena pecuniaria - ma richiami altre disposizioni (artt. 149, 150 c.p.p.) porta fondatamente a ritenere che la notificazione a mezzo PEC alle persone diverse dall’imputato (e diverse dai difensori) è possibile, ai sensi dell’art. 149 c.p.p., e non diversamente da quanto accade per il telefono ed il telegrafo, solo se esiste una situazione

“d’urgenza”, della quale il giudice deve dar conto con decreto ed ai sensi dell’art. 150 c.p.p., solo quando lo consiglino “circostanze particolari” che giustifichino l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto, e sempre previa adozione da parte del giudice di un decreto motivato. Quanto poi al p.m., deve ritenersi che il richiamo all’art. 151, co. 2 c.p.p. consenta l’uso della PEC per le notificazioni ivi contemplate (ossia nei casi in cui occorra procedere alla consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della segreteria, senza dunque ricorrere alla polizia giudiziaria o all’ufficiale giudiziario).

Ne consegue che le modalità diverse di notificazione o comunicazione degli avvisi stabilite dall’art. 148 comma 2 bis, c.p.p. sono utilizzabili da parte del giudice – al di fuori dei casi di urgenza in cui, su suo decreto motivato, sarebbe consentito avvisare o convocare persone diverse dall’imputato a mezzo telefono, ed al di fuori delle circostanze particolari che richiedano l’emissione di un decreto ad hoc che le giustifichi – per gli atti che devono essere ricevuti soltanto dai difensori.

All’infuori dei casi di cui agli artt. 149, 150 e 151 co. 2 c.p.p., non sembra dunque consentito, interpretando in senso letterale la normativa di riferimento, disporre notifiche a mezzo pec alle altre parti private, né quindi alla persona offesa, o al responsabile civile, o al civilmente obbligato per la pena pecuniaria (e ciò è rafforzato dal mancato richiamo dell’art.

154 c.p.p.) ma neanche, per esempio, al professionista iscritto ad un albo professionale che abbia l’obbligo di munirsi di pec (salvo valorizzare il disposto normativo del comma 6 dell’art. 19 cit. che lo richiama), o al perito o all’ausiliario del giudice, o, ancora al teste di p.g., non essendo essi individuati come destinatari ed essendo il più delle volte destinatari di avvisi e non già di notificazioni.

(14)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

14 Se questa interpretazione determina un ambito applicativo del sistema più limitato, è pur vero che tra i difensori vengono ricompresi anche il difensore domiciliatario dell’indagato/imputato (nonché quello cui viene effettuata, ai sensi dell’art. 164 co. 4 c.p.p., la notifica all’imputato) e quello della persona offesa (domiciliatario ex lege del secondo ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p.).

Un’indicazione in questo senso è enucleabile dalla pronuncia a Sezioni unite (Cass., sez.

un. 28 aprile 2011, n. 28451) che ha espresso il principio di diritto secondo cui la notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148 co. 2 bis c.p.p. e questa decisione consente di estendere il principio anche alle notifiche penali telematiche realizzate a mezzo PEC, potendosi esse considerare un

“mezzo idoneo”.

Allo stato è questo l’orientamento seguito dalla Suprema Corte: significativa in tal senso è la pronuncia della terza sezione penale della Corte di cassazione, che ha ritenuto valida la notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio effettuata a mezzo PEC presso lo studio del difensore ove questi aveva eletto domicilio, rientrando essa tra quei “mezzi tecnici idonei” di cui l’Autorità giudiziaria può disporre per eseguire le notificazioni o gli avvisi ai difensori e trovando essa fondamento normativo, prima ancora che nel quadro normativo in materia di notificazioni a mezzo PEC, nella stessa disposizione codicistica (l’art. 148 co. 2 bis c.p.p.) in vigore sin dal 200128.

3.4 La PEC è la forma esclusiva di notificazione o un’alternativa privilegiata?

Se dunque l’interpretazione delle norme di riferimento porta a ritenere che i destinatari delle notifiche telematiche siano i difensori, occorre chiedersi se tali notificazioni siano diventate la forma esclusiva di notifica nei casi di cui agli artt. 148 co. 2 bis, 149, 150 e 151 co. 2 c.p.p., o un’alternativa privilegiata rispetto alle forme di notificazioni ivi contemplate di cui l’a.g. potrebbe continuare ad avvalersi.

Una premessa è d’obbligo.

La notifica a mezzo PEC non ha sostituito le altre modalità di notificazione previste dal codice di rito: la normativa non ha infatti inciso sulla disposizione di cui all’art. 148 c.p.p. che pertanto resta la regola generale, per cui, a tutt’oggi, le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga diversamente, vanno eseguite dall’ufficiale giudiziario (e se si tratta di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini anche dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 151 c.p.p.) o da chi ne esercita le funzioni e, qualora il procedimento sia a carico di detenuti o davanti al tribunale del riesame e se ne ravvisi l’urgenza, dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti; parimenti, nessuna altra ed ulteriore disposizione normativa contenta nel titolo V relativo alle Notificazioni è stata in qualche modo modificata, per cui continuano ad essere praticabili tutti i vari tipi di notificazione ivi contemplati (da

28 Sentenza n. 6118/2016 (dep. il 15.02.2016)

(15)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

15 quella tramite servizio postale, a quella per pubblici annunci alle persone offese, a quelle effettuate con lettura in udienza).

In questo quadro, la notifica a mezzo PEC è stata introdotta “per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale”.

E’ questo, dunque, l’ambito applicativo delle notificazioni telematiche.

In altri termini, la notifica telematica ha preso il posto delle forme di notificazioni espressamente richiamate e non anche di tutte le altre: la PEC è oggi considerata dal legislatore un mezzo tecnico idoneo cui si ricorre, ai sensi dell’art. 148 co. 2 bis c.p.p., per le notificazioni e gli avvisi ai difensori; per le notificazioni nei confronti di persone diverse dall’imputato (e dai difensori) che, nei casi di urgenza e su decreto del giudice, vanno avvisate o convocate a mezzo telefono, seguito da telegramma (art. 149 c.p.p); per quelle forme particolari di notificazione con mezzi tecnici idonei, disposte su decreto del giudice, quando lo consiglino circostanze particolari (art. 150 c.p.p.); per la consegna dell’atto all’interessato dal parte della segreteria del p.m. (art. 151 co. 2 c.p.p.).

Tanto chiarito, non può non rilevarsi che l’art. 16 cit., nel rinviare alle disposizioni sul procedimento civile, precisa che le notificazioni a mezzo PEC vanno effettuate

“esclusivamente” e questo termine dovrebbe portare a ritenere che tali forme di notificazione siano appunto obbligatorie in quanto esclusive, sia pur con le limitazioni soggettive ed oggettive anzidette.

Anche questa interpretazione, adottata nello specifico dal Tribunale di Napoli (ed a quel che sembra nei vari uffici giudiziari) non è però pacifica.

Allo stato si registra una pronuncia della Corte di cassazione che, pur confermando i limiti soggettivi ed oggettivi che incontra il regime obbligatorio delle notificazioni telematiche, sembra propendere per ritenere la notifica via PEC un’alternativa privilegiata29 rispetto alle notifiche eseguite ai sensi dell’art. 148 co. 2 bis, 149, 150 e 151 co. 2 c.p.p. e non già come la forma esclusiva di notifica nei casi indicati, a differenza di quanto

29 Si legge in una recente pronuncia della Corte (Sentenza Sez. 2, n. 12878/2016 (ud. 3.12.2015 – dep.

30.03.2016), che ricalca il contenuto della circolare ministeriale 11.12.2014:

Allo stato, quindi, la notifica via PEC è deputata soltanto ad integrare l'ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari.

Si tratta in particolare:

a) delle comunicazioni richieste dai pubblico ministero ex art, 151 c,p.p. (rectius: 151 co. 2 c.p.p. ndr);

b) le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero), "con mezzi tecnici idonei", secondo il dettato dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis;

c) degli avvisi e delle convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall'imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telegrafica dell'estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all'art. 157, commi primo e secondo e nel confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149 c.p.p.);

d) delle notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall'imputato, mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto (art, 150 c.p.p.)

(16)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

16 sostanzialmente ritenuto dagli uffici giudiziari e dalla stessa Struttura Tecnica Organizzativa del Consiglio superiore della magistratura30.

Le conseguenze nell’adozione dell’una o dell’altra interpretazione sono evidenti.

Se la notifica al difensore per via telematica è un’alternativa privilegiata non si pongono problemi di nullità qualora essa, a prescindere dall’impossibilità di funzionamento, non venga utilizzata e venga utilizzato un altro strumento tecnico idoneo; si pongono però problemi su un versante diverso, perché potrebbe verificarsi che il difensore non facendo più affidamento su modalità di trasmissione diverse dalla pec, possa alla fine non aver conoscenza del provvedimento.

Per converso, il ricorso a forme di notificazioni diverse dalla trasmissione telematica con posta certificata effettuato al di fuori dei casi in cui non sia possibile utilizzare la PEC perché non funzionante per cause non imputabili al destinatario, potrebbe essere a rischio di nullità e radicare anche responsabilità disciplinari o contabili.

3.5 Può la parte privata trasmettere atti alla A.G. con PEC?

Non sembra invece allo stato possibile, alla luce dell’attuale assetto normativo, e del mancato richiamo all’art. 152 c.p.p. che regola le notifiche richieste dalle parti private, che il difensore, o comunque una parte privata, possa effettuare comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC o trasmettere, sempre a mezzo PEC, alla A.G. ricorsi, copia di atti, richieste o comunicazioni

Sicuramente ciò non è possibile nel caso delle impugnazioni (tanto quelle elencate dagli artt. 582 e 583 c.p.p., quanto le impugnazioni cautelari, cui si estende l’indicato regime in virtù del richiamo operato alle norme generali dall’art. 309 co. 4 c.p.p. e 310 c.p.p.), in cui si applica una normativa specifica, a nulla rilevando la garanzia della riferibilità dell'atto al suo apparente estensore assicurata dall'utilizzo della posta elettronica certificata.

Come ribadito dalla Suprema Corte le forme in materia di impugnazione e dunque le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione31, applicabili anche al pubblico ministero, sono tassative e non ammettono equipollenti ed esse non sono superabili alla luce del disposto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48 (che sancisce l’equiparazione della

30 Propende per ritenerla forma esclusiva di notifica la relazione redatta dalla S.T.O. della VII Commissione del CSM, nella relazione richiamata dalla circolare 14.10.2015 cit.: “La notifica telematica ha preso, dunque, il posto delle forme di notifica espressamente richiamate….La prima considerazione che si può trarre dai riferimenti normativi appena menzionati pare essere quella secondo la quale, per gli uffici ricompresi nell’ambito di efficacia, la notifica telematica è diventata “il mezzo tecnico idoneo” ai sensi dell’art. 148 comma 2 bis c.p.p., e quindi la forma esclusiva (salvo le ipotesi d’impossibilità di funzionamento per cause non imputabili al destinatario) di notifica diversa da quella eseguita con le forme tradizionali. Espressamente disciplinata, quindi, la facoltà di avvalersi di tutti mezzi fino ad ora consentiti (fax e analoghi) nell’ipotesi in cui sia impossibile utilizzare la Pec per cause non imputabili al destinatario. Il ricorso ad altre forme di notificazione eseguite con diversi mezzi tecnici (fax, telefono) potrebbe invece essere a rischio di nullità, oltre che suscettibile di radicare responsabilità contabili e/o disciplinari, ove realizzato in assenza di tale presupposto”.

31 Le uniche alternative alla presentazione personale dell'atto di impugnazione consistono, secondo l’attuale regime normativo, nella spedizione con telegramma o con raccomandata, in quest'ultimo caso con la necessaria autentica della sottoscrizione della parte privata e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC (in questo senso anche Cass, Sez. 5, sent. n. 24332 del 05/03/2015, dep. 05/06/2015, Rv. 263900).

(17)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche:

cosa c’è di nuovo?

17 trasmissione di un documento informatico con la posta elettronica certificata, alla notificazione a mezzo posta), trattandosi di una norma che fa salva comunque la specialità delle normative di settore e che inoltre equipara i due sistemi come altrettanti "mezzi di notificazione", attribuendovi quindi il valore di un meccanismo di conoscenza legale dell'atto notificato da parte dei destinatario, ma non anche l'effetto legale della certezza dell'identificazione dell'autore32.

Ad onta tuttavia di un dettato normativo tuttora rigido ma che sembra orientarsi nel senso anzidetto, deve registrarsi l’apertura della Suprema Corte, che ha espressamente affermato che la PEC garantisce la riferibilità della provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce, ne' più e ne' meno del fax e che, nei casi in cui le modalità di trasmissione non siano individuate in modo tassativo, il ricorso a tale strumento può ritenersi ammissibile, pur se con essa si onera la parte di accertarsi del regolare arrivo ed inoltro al giudice.

In altri termini, nei casi in cui le modalità di comunicazioni siano individuate in modo tassativo, come nell’ipotesi della specifica materia delle impugnazioni, tale tassatività non può ritenersi in alcun modo superabile33; per converso, tenuto conto della sostanziale assimilazione della PEC ai “mezzi tecnici idonei” di cui all’art. 148 co. 2 bis c.p.p. e del superamento dell’iniziale orientamento assolutamente restrittivo della Suprema Corte34, che ha di recente mostrato segni di apertura alle nuove tecnologie, affermando che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore ( o il deposito di memorie o richieste delle parti ex art. 121 cod. proc. pen), inviata a mezzo telefax non è irricevibile ne' inammissibile, trattandosi di una irregolare modalità di trasmissione, non può non evidenziarsi che una tale apertura si è avuta anche per il caso di trasmissione a mezzo posta elettronica, con la precisazione che essa – come nel caso dell’invio a mezzo fax - comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo del fax o dell'email e del suo tempestivo inoltro al

32 Sentenza Sez. 2, n. 12878/2016 (ud. 3.12.2015 – dep. 30.03.2016)

33 La Suprema Corte ha espresso a tal proposito il seguente principio di diritto, richiamato poi nella sentenza n.

12878/2016 riportata per esteso nel testo: “È inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dal P.M.

mediante l'uso della posta elettronica certificata (c.d. PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. - esplicitamente indicato dall'art. 309, comma quarto, a sua volta richiamato dall'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. - e applicabili anche al pubblico ministero sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC”. (Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015 - dep. 05/06/2015, Pmt in proc. Alamaru e altri, Rv. 263900)

34 L’iniziale orientamento della Suprema Corte era in materia assolutamente restrittivo: si affermava che per le comunicazioni e le notificazioni dei privati e dei difensori doveva trovare applicazione unicamente la previsione di cui all'art. 121 c.p.p. - per la quale le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria -, mentre il telefax poteva essere utilizzato, giusto il disposto di cui all'art. 150 c.p.p., solo dai funzionari di cancelleria (cfr. sez. 5, n. 38968 dell'11.10.2005, Mancini ed altro, rv.

232555; sez. 5, n. 6696 del 12.12.2005 dep. il 22.2.2006, Pellegrino, rv. 233999; sez. 5, n. 46954 del 14.10.2009, Giosuè, rv. 245397; sez. 5, n. 11787 del 19.11.2010 dep. il 24.3.2011, Campagnoli, rv. 249829; sez. 4, n. 21602 del 23.1.2013, Giuliano, rv. 256498; sez. 6, n. 28244 del 30.1.2013, Bagheri rv. 256894).

Riferimenti

Documenti correlati

E’ stato anche prospettato un particolare onere di attivazione del difensore in ordine alla configurazione delle proprie dotazioni informatiche per la lettura di

221, cosicché il deposito dell’originale elettronico avviene di norma in copia analogica (stampata), corredata dalle relative attestazioni di conformità, grazie al potere di

Il Protocollo delinea le tappe per attuare il processo civile telematico in Cassazione secondo uno schema graduale: in prima battuta (ovvero dal 26 ottobre) ci

Rispetto alla media dei 12 mesi precedenti all’obbligatorietà Distretti a

- in tutti i casi in cui risulti che la non tempestiva effettuazione del deposito sia derivata da problemi di funzionamento dei sistemi informatici (ivi inclusi quelli di

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta

a. notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994 domicilio digitale ed indirizzi pec. 5200/2017: notifica del controricorso in cancelleria nonostante indicazione indirizzo

(ritorna all’indice cronologico) (torna all’indice per argomenti) Art.1. L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’art. 83 del