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Agriturismo. aspetti fiscali

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Academic year: 2022

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(1)

Agriturismo

aspetti fiscali

(2)

Art. 2135 Codice

Civile,

comma 3

Si intendono comunque connesse le attività,

esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, …

dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di

valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed

ospitalità come definite dalla legge.

(3)

Legge

20 febbraio 2006,

n. 96

Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori

agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di

coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

(4)

Legge

20 febbraio 2006,

n. 96

Art.4 comma 2

Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle

attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti,

«con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

parole soppresse dal Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 (Sostegni bis)

(5)

Legge

20 febbraio 2006,

n. 96

Art. 7 comma 2

Lo svolgimento dell'attività agrituristica, nel rispetto delle disposizioni previste dalle

regioni in materia, comporta la conseguente

applicazione delle disposizioni fiscali di cui

all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991,

n.413

(6)

Legge

Regionale 5 dicembre 2008,

n. 31

Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando

il tempo di lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

Art. 152

(Connessione con l'attività agricola)

Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività agrituristica si dotano di una certificazione comprovante la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente.

(7)

Agriturismo norme fiscali

applica le disposizioni fiscali

della legge 30 dicembre 1991, n.413

In particolare:

• articolo 5, comma 1 REDDITI

• articolo 5, comma 2 IVA

(8)

Agriturismo IVA

Legge 30

dicembre 1991, n. 413,

art. 5 c.2

I soggetti che esercitano attività di agriturismo

determinano l’imposta sul valore aggiunto riducendo l’imposta relativa alle

operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare,

a titolo di detrazione forfettaria

dell’imposta afferente agli acquisti e alle

importazioni.

(9)

Agriturismo REDDITI

Legge 30

dicembre 1991, n. 413,

art. 5 c.1

I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, determinano il reddito imponibile applicando

all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della

imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di

redditività del 25 per cento.

(10)

AGRITURISMO

Esempio - Attività di alloggio:

Corrispettivi incassati euro 100.000 Iva (10%) 10.000

IVA da versare euro 5.000 (10.000 x 50%) REDDITO tassabile euro 25.000 (100.000 x 25%)

Imposte Irpef 3.450

2.700

(11)

Il regime forfettario redditi è applicabile nei confronti di:

- persone fisiche - società semplici

- società in nome collettivo e in accomandita semplice, è inapplicabile nei confronti di:

- società di capitali

Il regime forfettario IVA è rivolto a tutti i soggetti

(imprenditori individuali, società di persone e società di

capitali).

(12)

R eg im e fo rf et ta ri o - Sistema naturale, cioè non scelto ma riconosciuto applicabile sempre ed in ogni caso;

- può essere revocato dal contribuente tramite opzione

- l’opzione finalizzata alla scelta del regime

“ordinario” di liquidazione dell’imposta sul

valore aggiunto è vincolante, fino a revoca e

per almeno un triennio;

(13)

- produce effetti in materia di Imposta sul reddito e IVA;

- l’opzione, così come la revoca, si manifesta attraverso il comportamento concludente del contribuente;

- l’opzione o la revoca va comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno a partire dal quale è stata operata la scelta;

R eg im e fo rf et ta ri o

(14)

Agriturismo contabilità semplificata

• l’agriturismo che ha optato per la

determinazione analitica del reddito (ricavi meno costi) rientra nel regime di contabilità semplificata, ai sensi dell’articolo 18 D.P.R.

600/1973,

• sempre che non abbia superato i limiti oltre i quali l’adozione della contabilità ordinaria è obbligatoria

ovvero, non abbia percepito (cioè incassato)

nell’esercizio precedente un ammontare di

ricavi superiore a 400.000,00 euro.

(15)

Agriturismo contabilità semplificata

La determinazione del reddito d’impresa può essere così schematizzata.

Ricavi e altri proventi percepiti nel periodo d’imposta

(+) Plusvalenze e sopravvenienze attive - Costi sostenuti nel periodo d’imposta

(-) Minusvalenze e sopravvenienze passive

(-) Quote di ammortamento

(16)

ISA indici sintetici di affidabilità

Gli Isa sono uno strumento di collaborazione fra fisco e contribuente con l’intento di far emergere

spontaneamente materia imponibile.

Questi indicatori hanno lo scopo di verificare la

normalità e la coerenza della gestione aziendale e dei risultati conseguiti.

Di per se non sono definiti uno strumento di

accertamento ma premiale. Infatti se il reddito di

impresa o di professione dichiarato raggiunge il grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 il contribuente ottiene alcuni benefici fiscali.

(17)

ISA indici sintetici di affidabilità

Non sono soggetti ai modelli Isa

- chi svolge le attività agricole rientranti nel reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir

- chi svolge le attività di agriturismo, allevamento di animali eccedenti il limite di reddito agrario, attività connesse, produzione di energia elettrica, se

applicano i criteri di determinazione forfettaria del reddito.

Sono soggetti ai modelli ISA

- chi svolge le attività di agriturismo, allevamento di animali eccedenti il limite di reddito agrario, attività connesse, produzione di energia elettrica, e hanno optano per la determinazione del reddito in base ai costi e ricavi.

(18)

Agriturismo IVA Aliquote

- 10 % per il pernottamento, la ristorazione e il campeggio.

- 22 % per le altre prestazioni

(attività culturali, sportive, ludiche ecc.)

(19)

AGRITURISMO IRAP

Per quanto riguarda l’IRAP l’attività di

agriturismo non gode dell’esenzione prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015):

per poter accedere allo sconto fiscale, il presupposto è quello di svolgere attività

potenzialmente rientranti nel reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR.

Non rientrando all’interno della richiamata disciplina, l’agriturismo resta soggetto al pagamento dell’imposta sulle attività

produttive con l’aliquota ordinaria del 3,9%.

(20)

AGRITURISMO IRAP REGIME FORFETTARIO

Le imprese agrituristiche che applicano il regime forfettario calcolano l’Irap in base ai componenti positivi e negativi registrati ai fini IVA.

Il valore della produzione sarà dato dalla seguente formula:

• Ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA - meno

• Ammontare degli acquisti destinati alla produzione e soggetti a registrazione ai fini IVA

- meno

• Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro

• Altre deduzioni per lavoro dipendente

(deduzione forfetaria, apprendisti, disabili, ricercatori, ecc.)

(21)

ADEMPIMENTI Certific azione fisc ale

I documenti fiscali, in genere, emessi a fronte della cessione di beni o della prestazione di servizi sono:

• la fattura elettronica

• lo scontrino fiscale; sostituiti dal 01/01/2020

• la ricevuta fiscale; dal «documento commerciale»

Fattura elettronica:

deve essere emessa:

- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,

intercorse tra soggetti muniti di partita IVA, effettuate nell'esercizio di attività d'impresa o professionale;

- in ogni caso, quando è richiesta dal cliente (anche non titolare di partita IVA).

(22)

Fattura elettronica

Fattura differita

Fattura immediata Data fattura = momento di effettuazione dell’operazione

Invio allo SDI

entro i 12 giorni successivi

(23)

Fattura elettronica

PASSAGGI INTERNI

I passaggi di beni tra attività separate devono

essere regolarmente fatturati e assoggettati ad IVA.

L’obbligo della fatturazione sorge nel momento in cui il bene viene passato dall’una all’altra attività.

Per le consegne continuative, che risultino da documento interno, la fattura può essere

riepilogativa mensile, ai sensi dell’articolo 21,

quarto comma.

(24)

Fattura elettronica

PASSAGGI INTERNI

• Il valore dei prodotti propri deve essere

coerente con il corrente valore di mercato degli stessi, con particolare riferimento ai prezzi

praticati per la vendita diretta dal produttore al consumatore, salvo adeguata motivazione.

• I documenti fiscali devono riportare la tipologia di prodotto, il quantitativo e l'importo.

Regolamento Regionale 24 luglio 2020, n. 5 art. 7

(25)

Corrispettivi telematici

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’art. 2, comma 1, D.Lgs.

n. 127/2015 prevede l’obbligo, di memorizzare

elettronicamente e di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Il nuovo obbligo:

• sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’art.

24, comma 1, Decreto IVA (la registrazione resta comunque possibile su base volontaria);

• sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, passando dalla ricevuta fiscale o scontrino fiscale, al documento

commerciale;

• fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

(26)

Corrispettivi telematici

Dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri:

- sono esonerate:

• le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai

produttori agricoli cui si applica il regime speciale (art. 34, comma 1, D.P.R. n. 633/1972)

(articolo 1, comma 1 del Decreto MEF 10 maggio 2019) - Sono soggette:

• le attività di commercio al minuto e assimilate (agriturismo, cessione prodotti non agricoli)

(27)

Corrispettivi telematici documento commerciale

I commercianti al minuto e le attività assimilate devono documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale.

Il documento commerciale è emesso mediante gli

strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Il documento commerciale può essere rilasciato:

• su un idoneo supporto cartaceo che deve avere dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua:

a) leggibilità; b) gestione; c) conservazione nel tempo.

• in forma elettronica, previo accordo con il destinatario.

In quest’ultimo caso deve essere garantita l’autenticità e l’integrità.

(28)

Corrispettivi telematici: documento commerciale

Documento commerciale (Decreto MEF 7/12/2016)

Sostituisce

scontrino/ricevuta fi scale

Emesso da registratore telematico o APP

Agenzia

Su supporto cartaceo Deve garantire:

- leggibilità - gestione

- conservazione (Previo accordo)

In formato elettronico Deve garantire:

- autenticità - integrità

(29)

Documento commerciale caratteristiche

L’art. 2 del D.M. 7/12/2016 stabilisce che il documento commerciale deve contenere almeno le seguenti

indicazioni:

• data e ora di emissione;

• numero progressivo;

• ditta, denominazione ragione sociale del soggetto emittente (se persona giuridica);

• nome e cognome del soggetto emittente (se persona fisica);

• numero di partita IVA dell’emittente;

• ubicazione dell’esercizio;

• descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

• ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

(30)

Regolamento Regionale 24 luglio2020

n. 5

Art. 7 Per l'attività di ristorazione, l'operatore è tenuto a riportare nella documentazione fiscale il numero di somministrazioni effettuate, la data o il periodo in cui il servizio è stato reso.

Art. 8

1. Per l'attività di alloggio, la documentazione fiscale da esibire ai fini dei controlli deve contenere l'indicazione del numero degli ospiti e del periodo di soggiorno degli stessi, con la data di arrivo e di partenza.

2. Per l'attività di degustazione, la documentazione fiscale da esibire ai fini dei controlli deve contenere l'indicazione della tipologia di prodotto degustato, del numero delle persone e della data in cui il servizio è stato reso.

(31)

Documento commerciale

emissione

L’emissione del documento commerciale va effettuata:

- al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, per le prestazioni di servizi ovvero della ultimazione della prestazione se questa è antecedente al pagamento;

- al momento della consegna per la cessione di

beni.

(32)

Documento commerciale

emissione

Nel caso di cessione di beni senza che sia stato

effettuato il pagamento, occorrerà attenersi alle seguenti regole:

1. emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso al momento della cessione del bene (momento

impositivo ai fini IVA) e quindi inviare il corrispettivo entro i 12 giorni da tale data;

2. al momento del pagamento non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale;

eventualmente l’esercente potrà dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice

quietanza di pagamento oppure direttamente (mediante annotazione “pagato”) sul documento commerciale già emesso.

(33)

Documento commerciale

emissione

Nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo, il prestatore dovrà:

1. emettere un documento commerciale, con l’evidenza del corrispettivo non riscosso, al momento di ultimazione della prestazione;

1. generare un nuovo documento commerciale al momento del pagamento della prestazione

richiamando gli elementi identificativi di quello precedente; è in tale fase che si perfeziona il momento impositivo ai fini IVA.

(34)

Cessione di beni senza pagamento

Al momento della cessione del bene

Al momento del pagamento

Emissione documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso

Non è necessario generare nuovo documento commerciale Momento impositivo ai fi ni IVA

Prestazione di servizi senza pagamento

Al momento di ultimazione della prestazione

Al momento del pagamento

Emissione documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso

Generazione nuovo documento commerciale richiamando gli elementi identificativi

del documento precedente Momento impositivo ai fi ni IVA

(35)

Documento commerciale

Secondo quanto disposto dall’articolo 3 del D.M. 7/12/2016, il documento commerciale:

• certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura da esso risultante;

• costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti.

In linea generale il documento commerciale non ha valore fiscale.

Il Decreto precisa, tuttavia, che tale documento può acquisire validità fiscale se contiene, oltre alle informazioni minime elencate, anche uno dei seguenti dati relativi all’acquirente:

• codice fiscale;

• numero di partita IVA.

(36)

Documento commerciale

Il documento commerciale, integrato con codice fiscale o partita IVA, risulta valido ai fini fiscali e consente:

• la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle

imposte sui redditi (imprese e professionisti);

• la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;

• l’applicazione della norma relativa alla fattura differita (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. n.

633/1972.

La richiesta di integrazione del documento commerciale fa fatta non oltre il momento di effettuazione

dell’operazione.

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