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Circolare prot. n. 23/

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Academic year: 2022

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Dott. Paolo Viano Dott.ssa Romina Bellelli Dott. Alessandro Beltrami

Dott.ssa Katia Borghi

Sede Reggio Emilia: 42124 Reggio Emilia - Via Cadoppi, 10 Tel. e Fax 0522 921074 - 921082 - 277056 - P. Iva e Cod. Fisc. 01987360359 Sede Boretto: 42022 Boretto (RE) - Viale Montanari, 6 - Tel. e Fax 0522 964729 - 965521 www.vianoeassociati.it - e-mail: info@vianoeassociati.it - PEC: vianoeassociati@legalmail.it

Circolare prot . n. 23/ 02.11.20

1. DL “RISTORI” n. 137 del 28/10/20... 2

1.1.Aiuti agli operatori interessati da misure restrittive ... 2

1.2.Altre agevolazioni ... 5

2. Conversione D.L. “Agosto” – Legge n. 126 del 2020 ... 6

3. Decreto Legge n. 129 del 20/10/2020 - Sospensione cartelle esattoriali ... 7

Si invitano tutti i clienti a leggere attentamente questa comunicazione e a contattare il nostro Studio per i chiarimenti necessari e gli adempimenti previsti che ci vorrete delegare. È operativamente impossibile per lo Studio rivolgere ulteriori inviti scritti o telefonici per attivare i clienti a quanto di loro competenza o per sollecitare l’adempimento di prossime scadenze, per cui si rimarca nuovamente la necessità di porre la massima attenzione alla presente.

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Circ. Prot. N° 23 - 2020

2

1. DL “RISTORI” n. 137 del 28/10/20

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28.10.2020 il DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. decreto

“Ristori”), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Il decreto è entrato in vigore il 29.10.2020 e dovrà essere convertito in legge entro il 28.12.2020.

Si illustrano nel seguito le principali misure fiscali contenute nel Decreto.

1.1. Aiuti agli operatori interessati da misure restrittive

Il DL “Ristori” istituisce una serie di aiuti a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 24 ottobre 2020.

I beneficiari delle seguenti agevolazioni sono i soli soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1 al DL più oltre riportato (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi; si veda la tabella in calce) a prescindere dai ricavi o compensi conseguiti.

Gli aiuti sono i seguenti:

a) Contributo a fondo perduto

Il contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che nel mese di aprile 2020 hanno conseguito un fatturato inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020 (punto 1.1. ns circ. prot 15/2020) , il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non avevano presentato istanza di contributo a fondo perduto (es. quelli con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro esclusi dalla precedente agevolazione, oppure quelli che pur avendone diritto non hanno presentato l’istanza), il nuovo contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza telematica, i cui termini e modalità saranno definiti da un provvedimento.

Gli importi variano in base al settore economico dal 100% al 400% del vecchio contributo di aprile -Dl 34, come riepilogato nella tabella a seguire.

Si ricorda che il “vecchio” contributo era determinato applicando alla differenza tra fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 e di aprile 2019 una percentuale variabile in relazione all’ammontare di ricavi/compensi 2019 (20% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro; 15% se superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro; 10% se superiori a 1 milione).

Qualora si tratti di soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, l’ammontare del nuovo contributo è determinato applicando le percentuali di cui alla tabella codici Ateco più oltre riportata agli importi di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 euro per i soggetti diversi.

In ogni caso, l’importo del contributo a fondo perduto del DL Ristori non può essere superiore a 150.000 euro

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Circ. Prot. N° 23 - 2020

3 Il contributo in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile e dell’IRAP.

b) Credito d’imposta per canoni di locazione

Il credito d’imposta introdotto dal DL 34/2020 per i canoni di locazione e di affitto d’azienda è esteso alle medesime condizioni anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Le condizioni di accesso all'agevolazione sono quelle del calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% dei canoni di locazione e leasing operativo di immobili ad uso non abitativo e nella misura del 30% per i canoni di affitto d’azienda che includano almeno un immobile a uso non abitativo.

c) Cancellazione della seconda rata IMU

Non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività individuate dai codici Ateco più oltre riportati, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

d) Sospensione versamento contributi Inps e Inail

Per i datori di lavoro che svolgono un’attività prevalente indicata nell’elenco codici Ateco, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.I pagamenti dei contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza

dal beneficio della rateazione.

Elenco codici ATECO attività agevolate

100%

493210 - Trasporto con taxi

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 150%

551000 - Alberghi

552010 - Villaggi turistici 552020 - Ostelli della gioventù 552030 - Rifugi di montagna 552040 - Colonie marine e montane

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 561030 - Gelaterie e pasticcerie

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

200%

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito

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Circ. Prot. N° 23 - 2020

4 urbano o sub-urbano

561011 - Ristorazione con somministrazione

561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 561042 - Ristorazione ambulante

561050 - Ristorazione su treni e navi 562100 - Catering per eventi, banqueting

591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 591400 - Attività di proiezione cinematografica

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 823000 - Organizzazione di convegni e fiere

855209 - Altra formazione culturale

900101 - Attività nel campo della recitazione 900109 - Altre rappresentazioni artistiche

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 931110 - Gestione di stadi

931120 - Gestione di piscine

931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca 931200 - Attività di club sportivi

931300 - Gestione di palestre

931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 931999 - Altre attività sportive nca

932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 932930 - Sale giochi e biliardi

932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca

960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 960420 - Stabilimenti termali

960905 - Organizzazione di feste e cerimonie

400%

932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili

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Circ. Prot. N° 23 - 2020

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1.2. Altre agevolazioni

Il DL “Ristori” prevede le seguenti altre agevolazioni.

a) Nuove indennità per lavoratori stagionali e occasionali

Viene riconosciuta una indennità di euro 1.000 ai seguenti lavoratori, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 il 29 ottobre 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere al 29 ottobre 2020. Gli stessi devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio.

I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione.

Le indennità sono erogate dall'INPS, previa domanda da presentare entro il 30 novembre 2020.

b) Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

L’agevolazione riguarda i contributi a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre, con esclusione dei contributi dovuti a Inail.

c) Agevolazioni a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di novembre 2020 sarà erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. (comunque entro limite massimo di spesa di 124 milioni di euro per l'anno 2020), un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite piattaforma informatica.

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Circ. Prot. N° 23 - 2020

6 Ai soggetti già beneficiari dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno (DL 18/2020), per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

d) Nuovi trattamenti di Cassa Integrazione

Il Dl “Ristori” riconosce ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga, per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Le predette 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID- 19.

Ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.

Stante la complessità dell’argomento, si rimanda sul tema al Consulente del Lavoro di riferimento.

e) Proroga presentazione modello 770

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta mod. 770 relativa all’anno 2019 è prorogato al 10 dicembre 2020.

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2. Conversione D.L. “Agosto” – Legge n. 126 del 2020

Con Legge 13 ottobre 2020 n. 126, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020, entrata in vigore il 14 ottobre, è convertito in legge il Decreto Legge 14.08.20 n. 104, cosiddetto Decreto “Agosto”.

Per il contenuto del Decreto convertito rimandiamo a quanto riportato nella nostra circolare n° 21/2020.

Segnaliamo nel seguito solamente le modifiche intervenute in fase di conversione.

- Sono aumentate le risorse a disposizione del credito d’imposta sanificazione, portando il tax credit effettivo al 28,3% delle spese sostenute. L’agevolazione riguarda i soli soggetti che avevano già presentato istanza telematica entro il termine del 7 settembre 2020.

- Viene estesa la platea delle società sportive in cui è possibile investire nelle spese di pubblicità per poter beneficiare del credito d’imposta del 50%, allargandola alle società sportive che operano nelle discipline ammesse ai giochi paraolimpici e ai soggetti di minori dimensioni, abbassando il limite minimo di ricavi conseguiti nel 2019 a 150.000 euro (rispetto ai precedenti 200.000)

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Circ. Prot. N° 23 - 2020

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3. Decreto Legge n. 129 del 20/10/2020 - Sospensione cartelle esattoriali

Il Decreto Legge n. 129 del 20 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, sospende ulteriormente i termini di pagamento delle cartelle esattoriali

L’art. 99 del DL “Agosto” aveva disposto la proroga al 30.11.2020 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento con termini di pagamento compresi tra l’8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (vedi nostra circolare 21/2020).

Con il Dl 129/2020 si prevede la sospensione delle cartelle i cui termini di pagamento scadono tra l’8 marzo 20 e il 31 dicembre 20, oltre alle rate da dilazioni in essere all’8 marzo. Gli importi non versati dovranno essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.

In alternativa è possibile presentare domanda di rateizzazione, che si consiglia di presentare entro il 31 dicembre 2020.

Le dilazioni non scadute all’8 marzo 220 nonché quelle richieste entro il 31 dicembre 2020 decadono con 10 rate non pagate, anche non consecutive. A partire dalle domande presentate dal 2021, il limite ritorna alle ordinarie 5 rate non pagate.

Si precisa che qualora si omettano tutte le rate aventi scadenza nel periodo di sospensione si incorre in una omissione di 10 rate non versate (da marzo a dicembre compresi) per cui se il soggetto non paga entro il 31 gennaio 2021 l’intero debito maturato, il piano di rateizzazione decade. Per evitare questa conseguenza, si consiglia di versare alcune delle rate in scadenza nella fase di moratoria, in modo da restare al di sotto delle del tetto delle 10 rate, proseguendo poi a gennaio con i pagamenti mensili della rateazione originaria.

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto e per gli adempimenti che ci vorrete delegare.

Studio Viano

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