• Non ci sono risultati.

Decreto legge 1 luglio 2009, n Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini 208 (G.U. n. 150, serie generale, del 1 luglio 2009)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Decreto legge 1 luglio 2009, n Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini 208 (G.U. n. 150, serie generale, del 1 luglio 2009)"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)
(2)

Cassa integrazione straordinaria

287 Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78207

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini208 (G.U. n. 150, serie generale, del 1° luglio 2009)

Art. 1

Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali (Omissis).

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione gua- dagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 5 ot- tobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, com- ma 1, lett. a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 mar- zo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009209.

(Omissis).

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia ri- chiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoim- prenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsua- le o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strut- turale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente al- l'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dal- l'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'art.17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni210.

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modali- tà e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8211.

(Omissis).

207 Convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102.

208 Titolo così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102. Precedentemente, il titolo era il seguente: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a mis- sioni internazionali.».

209 Comma così modificato dalla legge di conversione.

210 Comma così sostituito dalla legge di conversione.

211 Comma aggiunto dalla legge di conversione.

(3)

Codice degli ammortizzatori sociali

Ministero del lavoro - Interpello 9 giugno 2010, n. 20 Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – godimento dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, legge n. 407/1990, in caso di trasferimento d’azienda

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità per le imprese cessionarie, a seguito di trasferimento d’azienda, di continuare ad usufruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, legge n. 407/1990, già goduti dall’impresa cedente.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente appare opportuno rilevare che l’art. 8, comma 9, legge n.

407/1990 assicura il godimento di due benefici di differente entità: lo sgravio del 50% o lo sgravio del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro beneficiario, per un periodo di 36 mesi.

Tali benefici sono accordati a condizione che:

- il datore di lavoro beneficiario abbia proceduto ad “assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trat- tamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello sud- detto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi”;

- il medesimo datore di lavoro abbia effettuato le predette assunzioni “con contratto di lavoro a tempo indeterminato” anche a tempo parziale fino a 20 ore settimanali (v. risposta ad interpello prot. n. 2693 del 14 novembre 2005).

Soddisfatte tali condizioni, lo sgravio contributivo del 50% è concesso alla generalità dei datori di lavoro, mentre lo sgravio contributivo del 100% è accor- dato solamente alle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978 ed alle imprese artigiane.

Le agevolazioni contributive di cui all’art. 8, comma 9, legge n. 407/1990 sono riconosciute, quindi, in presenza di specifici presupposti concernenti: la

“condizione soggettiva” dei lavoratori occupati, la tipologia contrattuale utilizzata e, al solo fine del godimento dello sgravio del 100%, “l’identificazione” del da- tore di lavoro beneficiario (v. INPS circ. n. 25/1991).

Nell’ipotesi in cui intervenga un trasferimento d’azienda, il quale si realizza, ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., mediante “qualsiasi operazione che, in se- guito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. ex multis Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005), “il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”, secondo quanto disposto dall’art. 2112, comma 1, c.c..

Dal dettato normativo si evince, quindi, che, nonostante il mutamento sog- gettivo nella titolarità dell’impresa, tutti i rapporti di lavoro instaurati dal cedente,

(4)

Prassi

627 compresi quelli di cui all’art. 8, comma 9, legge n. 407/1990, proseguono ope le- gis con il cessionario senza soluzione di continuità.

Ne consegue che il cessionario continuerà a godere degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della Legge citata, già fruiti dal cedente, per la parte residua sino alla scadenza dei 36 mesi, in quanto, non verificandosi l’interruzione dei rapporti di lavoro che costituiscono la fonte dei predetti sgravi, non muta, an- che a seguito del trasferimento d’azienda, né la condizione soggettiva dei lavora- tori occupati, né la tipologia contrattuale adottata al momento dell’assunzione.

Lo sgravio contributivo del 100% potrà essere, tuttavia, garantito al cessio- nario sempreché seguiti ad operare nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R.

n. 218/1978, oppure rientri nel novero delle imprese artigiane, come già richiesto al cedente.

In tale ipotesi, infatti, la ratio legis non è soltanto quella di agevolare l’inserimento lavorativo dei soggetti da lungo tempo disoccupati, ma anche di so- stenere, favorire e creare nuova occupazione nelle imprese effettivamente operan- ti nel Mezzogiorno o nel settore dell’artigianato.

(5)

Riferimenti

Documenti correlati

Le retribuzioni annue per i predetti lavoratori vanno calcolate, come di consueto, moltiplicando per trecento le cifre sopra indicate. Poiché la particolare

 (È uscito il Consigliere Brega – Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Nevi). Il Presidente, quindi, pone in votazione il testo dell’atto di cui all’oggetto,

Sono stati presi in considerazione tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato con esclusione del personale in aspettativa non retribuita e in

Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio (1). Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore

190 (legge di stabilità 2015), che, all’art.1, comma 317, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro

n.2 decreto di pagamento per prestazioni giudiziali e stragiudiziali (come la detta norma tuttora consente, non essendo abrogata neppure per questa parte) l’opposizione

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico,

c) (stima 7.400 soggetti) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che