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vista la comunicazione della Commissione (COM(2001) 326 C5-0466/2001),

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P5_TA(2002)0017

Stock di merluzzo e nasello

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ripopolamento degli stock di merluzzo e nasello nelle acque comunitarie e nelle acque limitrofe (COM(2001) 326 – C5-0466/2001 – 2001/2190(COS))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione (COM(2001) 326 – C5-0466/2001),

– visti il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e le modifiche ad esso apportate1,

– visto il regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio, del 17 novembre 2000, che

istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda2,

– visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0458/2001),

A. considerando che il declino delle principali specie di pesce impone l'adozione di misure urgenti; che le catture di novellame di merluzzo e di nasello devono essere ridotte al minimo mediante una maggiore selettività se si vuole dare agli stock la possibilità di ricostituirsi,

B. considerando che nel novembre 2000 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ha segnalato il grave rischio di esaurimento per gli stock di merluzzo e di nasello del Nord,

C. considerando che nella riunione del Consiglio Pesca del 14-15 dicembre 2000 il Consiglio ha chiesto alla Commissione di approntare un piano di ricostituzione per il merluzzo e il nasello per garantire il rispetto dei contingenti, proteggere gli esemplari in fase

riproduttiva e rendere gli strumenti di pesca più selettivi al fine di favorire la fuga del novellame,

D. considerando che la Commissione ha elaborato una strategia per la ricostituzione degli stock di merluzzo e di nasello che è iniziata con la chiusura di emergenza delle aree riproduttive del merluzzo nel Mare del Nord nella primavera 2001,

E. considerando che alcune delle misure di cui al regolamento (CE) n. 1162/2001 della Commissione, del 14 giugno 20013, che contiene il piano di emergenza per il

1 GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1, da ultimo modificato con regolamento (CE) n. 973/2001, GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

2 GU L 292 del 21.11.2000, pag. 5.

3 GU L 159 del 15.6.2001, pag. 4.

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ripopolamento del nasello, non sono entrate in vigore che nel mese di settembre; che è quindi praticamente impossibile conoscere l’incidenza che tale misura ha avuto sulla ricostituzione di questa specie,

F. considerando che l'obiettivo dei piani di ripopolamento è di riportare la biomassa dello stock riproduttivo a livelli che la scienza ritiene idonei per assicurare un'alta probabilità che il ripopolamento degli stock non sia messo a repentaglio;

G. considerando che è ampiamente accettato che esistono due metodi per affrontare i piani di ripopolamento e cioè o far ricadere la maggior parte del peso delle misure di riduzione dello sforzo all’inizio del piano stesso abbreviandone la durata o fissare termini più lunghi che consentano di attutire l’impatto socioeconomico delle riduzioni,

H. considerando che nel caso del nasello, sia il settore interessato e la maggior parte degli Stati membri coinvolti, sia il parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), organo di valutazione della Commissione europea, raccomandano l’opzione di allungare la durata del piano di ripopolamento, non soltanto per garantire il raggiungimento degli obiettivi ma anche per ridurre l’enorme impatto economico e sociale che avrebbero le misure proposte dalla Commissione nella sua comunicazione, molte delle quali sono irreversibili e comporterebbero una massiccia perdita di posti di lavoro,

I. considerando che il merluzzo e il nasello presentano problemi di conservazione e socioeconomici diversi e richiedono piani di ripopolamento specificamente calibrati, J. considerando che per quanto concerne il nasello vi sono informazioni sufficienti che

consentono di nutrire dubbi sul fatto che lo stato della risorsa sarebbe così critico da giustificare alcune delle misure estreme proposte dalla Commissione, come dimostra il fatto che, per quanto riguarda i TAC per il 2002, il CSTEP parli di 35.000 tonnellate, un dato che si discosta sensibilmente dalle cifre di cui alle proposte della Commissione, che vanno da 16.500 a 22.000 tonnellate; che la Commissione stessa, a prescindere dalle sue proposte, sembra condividere anch’essa questa incertezza poiché nella sua comunicazione fornisce dati e informazioni concrete solo per quanto riguarda il merluzzo,

K. considerando che dal 1993 i TAC di nasello sono stati ridotti del 72,7%, passando da 77.000 a 21.000 tonnellate nel 2001,

L. considerando che è necessario adottare un approccio basato sull'ecosistema per tener conto delle specie bersaglio e di quelle non bersaglio nonché dell'ambiente marino nel suo complesso,

M. considerando che le misure tecniche riguardanti le reti di pesca garantiscono che il

novellame sia in grado di fuggire prima del ritiro a bordo delle reti e che è necessario far sì che gli strumenti siano adeguati alle attività di pesca,

N. considerando che la riduzione del tasso di mortalità provocata dalla pesca per il merluzzo e il nasello comporta una riduzione del tasso di mortalità per le specie catturate assieme a tali specie;

O. considerando che va raggiunto un giusto equilibrio tra la necessità di far progredire la ricostituzione degli stock e la necessità di evitare restrizioni sproporzionate alle numerose e varie attività di pesca interessate e di salvaguardare le comunità che dipendono da attività di pesca mista,

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P. considerando che per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai piani di ripopolamento è indispensabile fare in modo che il settore ne comprenda e accetti la necessità;

Q. considerando che il principio di precauzione, quale definito dall’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, prevede che “l’assenza di adeguate informazioni scientifiche non deve essere utilizzata come motivo per differire o evitare di adottare misure in materia di conservazione e gestione”; che ciò comporta che non sempre possono essere disponibili prove scientifiche complete e rigorose al momento della formulazione dei piani di ripopolamento;

R. considerando che è necessario guardare al futuro a lungo termine delle pesca del merluzzo e del nasello e della pesca in generale e che i piani pluriennali dovrebbero offrire una maggiore certezza ma prevedere nel contempo la necessaria flessibilità,

1. chiede che la limitazione dello sforzo e le misure tecniche si basino su pareri scientifici opportunamente finanziati, validi ed indipendenti e che la Commissione metta a

disposizione, a titolo prioritario, chiare valutazioni scientifiche a lungo termine sulle condizioni da rispettare durante i piani di ripopolamento;

2. invita la Commissione a far sì che, nel determinare i piani di ripopolamento di lungo termine, tutte le parti interessate siano associate al processo di programmazione e decisionale; sottolinea inoltre la necessità di valutare i pareri scientifici alla luce delle esperienze pratiche dei pescatori;

3. insiste affinché la Commissione renda pubblici i previsti vantaggi in termini di

conservazione derivanti dalle precedenti modifiche concordate degli strumenti di pesca;

4. riconosce che l'armonizzazione delle dimensioni delle reti e la riduzione della molteplicità degli strumenti di pesca necessari per le varie aree marine semplificherebbe l'applicazione e il controllo delle misure tecniche, come pure avverrebbe se la valutazione della

composizione delle catture fosse effettuata alla fine di ogni spedizione anziché su base giornaliera;

5. insiste affinché la Commissione riconosca che l'aumento delle dimensioni delle maglie comporta particolari difficoltà per i pescatori in quanto sia per il merluzzo che per il nasello viene praticata una pesca mista, dato che le misure relative alla pesca al merluzzo e al nasello limitano anche la pesca associata; rileva tuttavia che da relazioni scientifiche risulta che, per evitare le catture di novellame di nasello e merluzzo, le dimensioni delle maglie devono essere come minimo di 100 mm, ed alcune relazioni innalzano tale cifra a 120 mm, nota il valore commerciale e biologico di queste due specie; invita a tenere conto di questi aspetti per quanto riguarda la pesca di altre specie;

6. sollecita vivamente la Commissione a prendere coscienza dei sacrifici straordinari che le sue proposte, qualora non vengano rese più flessibili, comportano, incoraggiandola nello stesso tempo a attuare misure che favoriscano attività di pesca circoscritte e che tengano conto dell'ambiente;

7. rammenta, al riguardo, che per quanto impopolare ciò possa risultare, la Commissione ha la responsabilità di riconoscere e divulgare l'evidenza del fatto che molte piccole

imbarcazioni possono arrecare agli stock gli stessi danni di un’imbarcazione più grande e che sono precisamente le imbarcazioni più piccole quelle che pescano nelle zone di

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allevamento e riproduzione; insiste sul fatto che le capacità di cattura di un'imbarcazione di piccole dimensioni non può essere misurata esclusivamente in funzione delle tonnellate pescate, ma anche sul numero di esemplari catturati, e si vede costretto a ricordare

l’evidenza del fatto che è proprio il novellame a pesare di meno;

8. rileva che occorre flessibilità ed equilibrio e che, al fine di ridurre gli scarti, i livelli massimi di merluzzo o di nasello catturati nell'ambito della pesca mista devono anche tener conto del raggiungimento o meno del contingente;

9. rileva che in passato la Commissione non ha valutato le conseguenze delle chiusure di emergenza per quanto riguarda lo spostamento dello sforzo e chiede pertanto che sia effettuata una completa valutazione dell'impatto delle chiusure delle varie zone prima che queste vengano inserite come strumento dei piani di ripopolamento degli stock di

merluzzo e nasello ancora da definire;

10. esorta la Commissione a ricorrere alla chiusura temporanea delle zone di pesca soltanto dopo aver ottenuto il consenso delle parti interessate circa l’obiettivo perseguito dalla chiusura e il modo in cui essa va realizzata;

11. ritiene che le misure tecniche debbano essere calibrate in base alle specie e all'area

geografica in questione; sottolinea che non è accettabile un approccio approssimativo che non tenga conto delle differenze a livello biologico, ecologico e socioeconomico tra il merluzzo e il nasello;

12. appoggia un approccio basato sull'ecosistema inteso ad evitare che le chiusure a vantaggio di una specie abbiano ripercussioni potenzialmente disastrose su altre attività di pesca o sull'ecosistema nel suo complesso;

13. sottolinea che la pesca industriale, che comporta enormi catture accessorie di novellame minacciato, deve essere gradualmente eliminata se si vuole garantire il futuro a lungo termine degli stock destinati al consumo umano;

14. chiede alla Commissione di promuovere a titolo prioritario uno studio adeguato delle cause e dell'impatto del declino di talune specie di zooplancton ed in particolare del calamus finmarchicus che costituisce un importante fonte alimentare per il merluzzo ed altre specie nonché un anello essenziale della catena alimentare;

15. esorta la Commissione a far effettuare un’analisi dei vari fattori (anche quelli esterni alla pesca) che hanno contribuito alla drastica contrazione delle popolazioni di merluzzo e nasello e dei collegamenti esistenti tra i vari fattori, e ciò per favorire una migliore comprensione delle misure da adottare;

16. chiede un miglioramento del controllo e dell'applicazione mediante l'invio a bordo di osservatori indipendenti, scienziati compresi, e invita la Commissione a irrogare sanzioni adeguate qualora gli Stati membri non presentino dati sullo sforzo di pesca e sulle catture, e ciò soprattutto al fine di evitare distorsioni di concorrenza tra Stati membri;

17. riconosce che in assenza di efficaci programmi di finanziamento le perdite sul breve periodo costituiscono un ostacolo alla rapida adozione di misure di conservazione coronate da successo;

18. esige che la Commissione presenti una completa analisi socioeconomica dei rischi delle

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implicazioni dei piani di ripopolamento, sia nel breve che nel lungo periodo;

19. esorta la Commissione a introdurre la massima flessibilità possibile nei suoi piani di ripopolamento; ricorda che l’obiettivo di un piano di ripopolamento è di ottenere una riduzione della mortalità causata dalla pesca e la ricostituzione della biomassa e che ciò è perfettamente possibile applicando le misure in modo più lento ma per un periodo più lungo; chiede pertanto che riconsideri il termine di cinque anni da essa proposto per i piani di ripopolamento e lo estenda come minimo a sette anni, il che consentirebbe di attenuare le drastiche misure previste per i primi anni;

20. ritiene che la Commissione debba prevedere misure socioeconomiche supplementari a sostegno del settore per compensare gli operatori le cui attività professionali saranno notevolmente ridotte per i tagli alle catture che dovranno essere apportati a causa dei piani di ripopolamento;

21. esorta la Commissione a corredare i piani di ripopolamento con una strategia concreta di misure socioeconomiche supplementari a sostegno del settore;

22. invita la Commissione a far sì che i regimi di fermo temporaneo siano finanziati in modo equo e adeguato garantendo così la disponibilità di mezzi efficaci per gestire le

conseguenze sociali ed economiche delle politiche comunitarie;

23. riconosce che qualsiasi piano di riduzione dello sforzo deve basarsi sul principio di equità tra gli operatori di una data attività di pesca;

24. sottolinea che, nel calcolare la riduzione dello sforzo, le misure tecniche di

accompagnamento e la chiusura di zone di mare, occorre tener conto anche della capacità delle flotte detraendo la riduzione dello sforzo raggiunta mediante il disarmo definitivo di pescherecci;

25. concorda che il disarmo definitivo affronta in modo radicale il problema centrale dello sforzo eccessivo, ma che, per il suo carattere irreversibile, esso deve essere previsto solo come rimedio estremo e cioè se, dopo la valutazione intermedia dei piani di

ripopolamento, la sua applicazione dovesse essere considerata imprescindibile; chiede a questo proposito programmi e finanziamenti supplementari per facilitare la

diversificazione e, concretamente, aumenti degli aiuti alla demolizione come modo di incentivare, quanto più possibile, il ritiro volontario dall’attività;

26. chiede alla Commissione di proporre piani pluriennali di ripopolamento degli stock, basati su pareri scientifici verificabili e attraverso la consultazione degli addetti ai lavori e corredati di misure socioeconomiche adeguate, e di proporre quanto prima TAC e contingenti pluriennali;

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla

Commissione nonchè ai governi, ai parlamenti e alle organizzazioni della pesca degli Stati membri.

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