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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 201),

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(1)

P5_TA(2003)0061 Tossicodipendenza *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione dei rischi associati alla tossicodipendenza (COM(2002) 201 - C5-0270/2002 - 2002/0098(CNS))

(Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 201),

– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 152, paragrafo 4, secondo comma del trattato (C5-0270/2002),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0021/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) nel giugno 2001 la sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS ha invitato tutti gli Stati membri dell'ONU a impegnarsi per ridurre, entro il 2005, i danni collegati al consumo di droghe,

(2)

Emendamento 2 Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 19 novembre 1999 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al

Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su un piano d'azione

dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004)1, rileva "che le politiche di riduzione della domanda, di cura e reinserimento sociale dei

tossicodipendenti e di riduzione dell'offerta non sono tre politiche alternative o

contraddittorie, ma parti indissociabili di una stessa politica trasversale, il cui fine ultimo è sempre il benessere sociale e degli individui,

_________________

1 GU C 189 del 7.7.2000, pag. 256.

Emendamento 3 Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) nella sua precitata risoluzione del 19 novembre 199 il Parlamento europeo rileva inoltre "che la lotta contro la droga ha il suo motivo d'essere nell'aiutare il

tossicodipendente a sbarazzarsi della propria dipendenza",

Emendamento 4 Considerando 5 (5) il Parlamento europeo, nella sua

risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relativa a un piano d’azione dell’UE in materia di lotta contro la droga (2000-2004)1, ha accolto

l’obiettivo della riduzione del numero di morti tra i consumatori di droga e ha chiesto all’UE e ai suoi Stati membri di incoraggiare e sviluppare politiche di limitazione dei danni, pur consentendo ai singoli Stati membri di adottare

disposizioni e programmi pilota in questo

(5) sempre nella sua precitata risoluzione del 19 novembre 1999 il Parlamento

europeo rileva infine "che l'abuso di droga è associato a disordini biologici, psicologici e sociali, a malattie, a problemi familiari e di lavoro, all'esecuzione di delitti, a

incidenti stradali, etc; che la droga minaccia i giovani a una età sempre più precoce; che occorre fare tutto il possibile per proteggere in via prioritaria i minori di 18 anni e ridurre il numero di decessi legati alla droga; che la lotta alla

tossicodipendenza e alla

politossicodipendenza deve andare di pari

(3)

settore, passo con la lotta all'alcolismo le cui conseguenze disastrose sono almeno

altrettanto drammatiche per le famiglie e la società di quelle dovute alla droga",

_________________

1 Doc. n. A5-0063/1999 def.

Emendamento 5 Considerando 6 (6) il programma d'azione comunitario sulla

prevenzione della tossicodipendenza nell'ambito dell'azione nel settore della pubblica salute e il programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e altre malattie trasmissibili nell'ambito dell'azione nel settore della pubblica salute hanno sostenuto progetti tendenti a prevenire e a ridurre i rischi connessi con la

tossicodipendenza, in specie incoraggiando la collaborazione tra gli Stati membri, sostenendo le loro azioni e promuovendo il coordinamento tra le loro politiche e i loro programmi; entrambi i programmi hanno contribuito a migliorare l'informazione, l'educazione e la formazione volta a prevenire la tossicodipendenza e i rischi associati, in specie per i giovani e in particolare per i gruppi vulnerabili,

(6) il programma d'azione comunitario sulla prevenzione della tossicodipendenza

nell'ambito dell'azione nel settore della pubblica salute e il programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e altre malattie trasmissibili nell'ambito dell'azione nel settore della pubblica salute hanno sostenuto progetti tendenti a prevenire e a ridurre i rischi connessi con la

tossicodipendenza, in specie

raccomandando agli Stati membri di inserire nei programmi della scuola primaria e secondaria principi pedagogici concernenti i rischi della tossicodipendenza incoraggiando la collaborazione tra gli Stati membri, sostenendo le loro azioni e

promuovendo il coordinamento tra le loro politiche e i loro programmi; entrambi i programmi hanno contribuito a migliorare l'informazione, l'educazione e la formazione volta a prevenire la tossicodipendenza e i rischi associati, in specie per i giovani e in particolare per i gruppi vulnerabili,

Emendamento 6 Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) il consumo di droghe comporta anche effetti a lungo termine come

incidenze negative sulla concentrazione, la salute riproduttiva etc.,

RACCOMANDAZIONI AGLI STATI MEMBRI Emendamento 7

Paragrafo 1

1. Gli Stati membri, per fornire un elevato 1. Gli Stati membri, per fornire un elevato

(4)

livello di tutela della salute devono fissare come obiettivo di sanità pubblica la prevenzione della tossicodipendenza e la riduzione dei rischi connessi.

livello di tutela della salute devono fissare come obiettivo prioritario di sanità pubblica la prevenzione della tossicodipendenza, la disintossicazione e la riduzione del

consumo di droga, della domanda di droga, del numero di tossicodipendenti nonché dei rischi connessi alla tossicodipendenza quali componenti di un lavoro attivo finalizzato alla prevenzione dell’abuso di tutti i tipi di droghe; gli Stati membri devono, pertanto, sostenere la ricerca e lo studio in materia di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alla tossicodipendenza come uno dei fattori determinanti della salute collegati con lo stile di vita, sulla base del quale si potrebbero valutare le conseguenze a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.

Emendamento 8 Paragrafo 1 bis (nuovo)

(1 bis) Gli Stati membri devono elaborare e mettere in atto strategie globali volte a prevenire la tossicodipendenza

Gli Stati membri e i paesi candidati devono incoraggiare lo scambio e l’applicazione di programmi di prevenzione, metodologie di cura e programmi di riabilitazione basati su esperienze provate e sostenere strutture nazionali di informazione sulla droga e, laddove è possibile, la compatibilità e l'interfunzionalità delle varie reti, in modo da rendere possibile lo scambio di dati e di informazioni in materia di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alla

tossicodipendenza.

Emendamento 9 Paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Il bilancio comunitario per la lotta contro la droga deve fornire risorse finanziarie adeguate per sostenere gli Stati membri nella loro opera di

prevenzione della tossicodipendenza e di riduzione dei rischi connessi.

(5)

Emendamento 10 Paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. Occorre potenziare gli sforzi volti a migliorare la copertura e la gamma delle misure miranti a prevenire e ridurre i rischi connessi al consumo di droghe nei paesi candidati. L’Unione europea deve fornire un sostegno finanziario e tecnico ove necessario.

Emendamento 11

Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

(1 quinquies) Gli Stati membri devono, da un lato, introdurre un sistema di

valutazione continua degli approcci, delle metodiche e delle azioni poste in essere per individuare le migliori pratiche di lotta contro la droga e, dall'altro, stabilire obiettivi a medio e lungo termine per la riduzione dei rischi connessi alla tossicodipendenza.

Emendamento 12 Paragrafo 1 sexies (nuovo)

(1 sexies) Gli Stati membri devono apportare risposte concrete, basate sullo scambio delle migliori esperienze nazionali, regionali e locali, alle nuove pratiche di consumo di droghe (uso di droghe a fini ricreativi nei luoghi di svago notturno, politossicomania, droga al volante);

Emendamento 13 Paragrafo 2, alinea 2. Gli Stati membri, al fine di ridurre

sostanzialmente l'incidenza dei danni per la salute connessi con il consumo di droga (HIV, epatite B e C, tubercolosi, ecc.) e il numero di morti connesse con il consumo di droga devono rendere disponibile come parte integrante delle loro politiche globali in materia di prevenzione delle

tossicodipendenze, una certa gamma di interventi differenziati, tendenti in particolare alla riduzione del rischio;

2. Gli Stati membri, al fine di ridurre sostanzialmente l'incidenza dei danni per la salute connessi con il consumo di droga (HIV, epatite B e C, tubercolosi, ecc.) e gli altri problemi fisici (flebite, endocardite, ecc.) o psichici (depressione, psicosi) nonché il numero di morti connesse con il consumo di droga, devono rendere

disponibile come parte integrante delle loro politiche globali in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, una certa gamma di

(6)

pertanto gli Stati membri: interventi differenziati, tendenti in particolare alla riabilitazione dalla tossicodipendenza e alla riduzione del rischio ma non sostitutivi delle misure volte a riportare il tossicodipendente ad una vita senza droghe; pertanto gli Stati membri:

Emendamento 14 Paragrafo 2, punto 1 (1) devono fornire informazioni e consigli

agli utilizzatori di droghe al fine di promuovere la riduzione dei rischi e per facilitare il loro accesso ai servizi appropriati;

(1) devono ridurre gli ostacoli che i drogati incontrano nella ricerca di aiuto, fornendo informazioni e consigli al fine di

promuovere la riduzione dei rischi e dei danni, l’astinenza dalle droghe e la riabilitazione dalla tossicodipendenza, e facilitando il loro accesso ai servizi appropriati a livello locale;

Emendamento 15

Paragrafo 2, punto 1 bis (nuovo)

(1 bis) devono garantire che tutte le droghe siano classificate in funzione dei dati scientifici relativi al rischio da esse rappresentato per la salute umana;

Emendamento 16

Paragrafo 2, punto 1 ter (nuovo)

(1 ter) devono tener conto dei dati delle più recenti ricerche scientifiche in materia di rischi epidemiologici derivanti dall'uso di droghe nonché di quelli connessi alla tossicodipendenza.

Emendamento 17

Paragrafo 2, punto 1 quater (nuovo)

(1 quater) devono fornire ai giovani i fatti (aspetti positivi e negativi) inerenti ad ogni droga, in modo da incoraggiarli ad

accettare il messaggio nel suo insieme, compresi gli eventuali disturbi mentali e fisici che possono insorgere;

Emendamento 18

Paragrafo 2, punto 1 quinquies (nuovo)

(7)

(1 quinquies) devono rendere più efficaci le politiche in materia di tossicodipendenza e di riduzione dei rischi, prendendo in considerazione l’esperienza di ex

tossicodipendenti, delle famiglie e di coloro che lavorano in comunità di

tossicodipendenti;

Emendamento 19 Paragrafo 2, punto 2 2. devono informare le comunità e le

famiglie e consentire il loro

coinvolgimento nella prevenzione e nella riduzione dei rischi connessi con la tossicodipendenza;

2. devono informare le comunità locali (compresi polizia, personale di assistenza sanitaria, assistenti sociali) e le famiglie e consentire il loro coinvolgimento nella prevenzione e nella riduzione dei rischi connessi con la tossicodipendenza e con la politossicomania;

Emendamento 20

Paragrafo 2, punto 2 bis (nuovo)

(2 bis) devono incoraggiare le comunità

locali a formare unità mobili che possano fornire agli utilizzatori di droga, dove sia più necessario, informazioni, consigli e servizi fondamentali di assistenza sanitaria (esami del sangue, terapie, pronto soccorso in caso di overdose);

Emendamento 21

Paragrafo 2, punto 2 bis (nuovo)

(2 ter) devono predisporre strategie

preventive mirate e credibili sul consumo di droghe a scopi ricreativi, in contesti

creativi, comprensive di informazioni sulle migliori modalità di prevenire o tenere sotto controllo gli eventuali rischi;

Emendamento 22 Paragrafo 2, punto 3 (3) devono includere metodologie di lavoro

a vasto raggio d’azione nell’ambito delle politiche nazionali in materia di lotta antidroga e sostenere una formazione appropriata nelle attività a vasto raggio e nello sviluppo di norme e metodi di lavoro.

(3) devono includere metodologie di lavoro a vasto raggio d’azione nell’ambito delle politiche nazionali in materia di lotta antidroga e sostenere una formazione appropriata nelle attività a vasto raggio e nello sviluppo di norme e metodi di lavoro.

(8)

Il lavoro a vasto raggio d’azione è stato definito come un’attività orientata verso la Comunità, intrapresa al fine di contattare individui o gruppi provenienti da

specifiche popolazioni bersaglio, che non sono effettivamente contattate o raggiunte dai servizi esistenti o attraverso i canali tradizionali di educazione in materia di salute;

Il lavoro a vasto raggio d’azione è stato definito come un’attività orientata verso la Comunità, intrapresa al fine di contattare individui o gruppi provenienti da

specifiche popolazioni bersaglio, che non sono effettivamente contattate o raggiunte dai servizi esistenti o attraverso i canali tradizionali di educazione in materia di salute, nonché come un'attività svolta in strada ("lavoro di strada");

Emendamento 23

Paragrafo 2, punto 3 bis (nuovo)

(3 bis) devono sostenere i progetti innovativi in materia sperimentati da alcuni Stati membri con risultati positivi e volti ad evitare la morte e ridurre i rischi sanitari per i tossicodipendenti e devono incoraggiare l'accreditamento, da parte delle autorità sanitarie, di comunità di volontariato che si occupano della prevenzione e del trattamento della tossicodipendenza;

Emendamento 24

Paragrafo 2, punto 3 ter (nuovo)

(3 ter) devono elaborare norme di base comuni per la sicurezza all'interno e all'esterno dei luoghi di svago notturni, basate su:

– interventi personalizzati di gruppi di prevenzione in collaborazione con i

proprietari di club o con gli organizzatori di serate

– informazione e controllo della

composizione chimica delle sostanze che possono essere consumate

– disponibilità di aree di recupero;

Emendamento 25 Paragrafo 2, punto 4 (4) devono incoraggiare il coinvolgimento

di laici e volontari nel lavoro a vasto raggio, incluse le situazioni di emergenza connesse con la droga;

(4) devono incoraggiare, ove opportuno, il coinvolgimento di laici, ex

tossicodipendenti, volontari e associazioni di volontariato e no profit, nel lavoro a

(9)

vasto raggio, incluse le situazioni di

emergenza connesse con la droga e in tutte le situazioni in cui può essere utilizzata l’esperienza e la professionalità dei volontari per la prevenzione delle tossicodipendenze;

Emendamento 26

Paragrafo 2, punto 4 bis (nuovo)

(4 bis) devono definire regimi adattati di

prevenzione antidroga e strategie terapeutiche per gli ambienti ad elevato rischio, come le carceri;

Emendamento 27

Paragrafo 2, punto 4 ter (nuovo)

(4 ter) devono favorire il coinvolgimento dei tossicodipendenti nella pianificazione, realizzazione e valutazione delle iniziative;

Emendamento 28

Paragrafo 2, punto 4 quater (nuovo)

(4 quater) devono riconoscere il valore dei gruppi di mutuo soccorso per i

tossicodipendenti e per quanti stanno uscendo da una situazione di

tossicodipendenza;

Emendamento 55

Paragrafo 2, punto 5 bis (nuovo)

(5 bis) devono insistere sulla necessità che si svolgano riunioni ad alto livello tra agenzie, a intervalli estremamente regolari, per coordinare strategie e progetti, ridurre gli attriti e le rivalità fra gli organismi che affrontano il problema partendo da prospettive diverse e promuovere buone relazioni di lavoro;

Emendamento 29 Paragrafo 2, punto 6 (6) devono fornire un trattamento globale

di sostituzione, sostenuto da un’adeguata assistenza psicosociale, tenendo conto che

(6) devono fornire la possibilità di accedere a tutte le opzioni terapeutiche, con o senza trattamento di sostituzione. Il

(10)

un'ampia varietà di opzioni di trattamenti diversi, incluso il trattamento senza droga, può essere reso disponibile a seconda dei fabbisogni del tossicodipendente;

tipo di terapia è reso disponibile in funzione della valutazione e dei bisogni individuali di ciascun tossicodipendente ed è accompagnato da un sostegno psicosociale adeguato;

Emendamento 31

Paragrafo 2, punto 8 bis (nuovo)

(8 bis) devono promuovere programmi alternativi a una pena detentiva nei casi in cui i tossicodipendenti abbiano violato la legislazione in materia di droghe,

eventualmente combinati con la possibilità di sottoporsi a una disintossicazione obbligatoria;

Emendamento 32 Paragrafo 2, punto 9 (9) devono fornire un accesso appropriato ai

preservativi, alla distribuzione di aghi e siringhe, ai programmi e punti di scambio;

(9) devono fornire un accesso appropriato ai preservativi nonché, in forme

rigorosamente controllate, ad aghi e siringhe, ai programmi e punti di scambio e approfittare di tali contatti con i

tossicodipendenti per offrire attivamente assistenza e riabilitazione;

Emendamento 33

Paragrafo 2, punto 10 bis (nuovo)

(10 bis) devono introdurre

sistematicamente la prevenzione e la cura dei danni alla salute derivanti dalla droga nei sistemi di formazione degli operatori sanitari;

Emendamento 34 Paragrafo 2, punto 11 (11) devono organizzare un'integrazione

appropriata tra l'assistenza sanitaria

fondamentale e l'assistenza sociale nonché approcci specialistici alla riduzione del rischio;

(11) devono organizzare un'integrazione appropriata tra l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale nonché approcci specialistici alla riduzione del rischio;

Emendamento 35

Paragrafo 2, punto 11 bis (nuovo)

(11)

(11 bis) devono promuovere programmi di ricerca finalizzati alla comprensione dei meccanismi molecolari, psicologici e sociali della tossicodipendenza, così da elaborare nuove strategie in materia di prevenzione e trattamento dei tossicodipendenti;

Emendamento 36

Paragrafo 2, punto 12 bis (nuovo)

(12 bis) devono prestare attenzione ai problemi connessi alla droga nell’ambito della vita lavorativa;

Emendamenti 58 e 65 Paragrafo 2, punto 12 ter (nuovo)

(12 ter) devono garantire che nei loro istituti penitenziari non circoli alcun tipo di droga;

Emendamento 37 Paragrafo 3, punto -1 (nuovo)

(-1) prevedere programmi di intervento

fondati sulla valutazione dei bisogni specifici quali emergono in ciascuna comunità locale (azioni mirate);

Emendamento 38 Paragrafo 3, punto 1 (1) usare prove scientifiche dell’efficacia

come base fondamentale per selezionare gli interventi appropriati;

(1) usare dati comparabili e metodi standardizzati di ricerca scientifica e di registrazione dei dati per valutare

obiettivamente, e con un elevato livello di certezza, i risultati delle varie impostazioni adottate per limitare i danni causati dal consumo di droghe;

Emendamento 39 Paragrafo 3, punto 2 (2) mettere a punto e applicare adeguati

protocolli di valutazione di tutti i

programmi di prevenzione e di riduzione dei rischi connessi con le droghe; e devono includere fra i requisiti per ricevere

sovvenzioni pubbliche la pianificazione e

(2) mettere a punto e applicare adeguati protocolli di valutazione di tutti i

programmi di prevenzione e di riduzione dei rischi connessi con le droghe; includere fra i requisiti per ricevere sovvenzioni pubbliche la pianificazione e l’attuazione

(12)

l’attuazione di una valutazione appropriata; di una valutazione intermedia e finale appropriata che si ricolleghi agli obiettivi del programma;

Emendamento 40

Paragrafo 3, punto 2 bis (nuovo)

(2 bis) comparare costi e risultati delle politiche dei vari paesi in termini di riduzione del danno per la salute, delle morti legate al consumo di droga e dei reati contro la proprietà ricollegabili al consumo di droga;

Emendamento 41

Paragrafo 3, punto 2 ter (nuovo)

(2 ter) incoraggiare ulteriori ricerche sulla correlazione tra l’assunzione di droga e i disturbi mentali e fisici;

Emendamento 51

Paragrafo 3, punto 5 bis (nuovo)

(5 bis) promuovere la comparabilità dei dati in materia di droga come pure la

prevenzione e riduzione dei rischi per la salute causati dalla tossicodipendenza.

Emendamento 43 Paragrafo 3, punto 6 (6) rendere efficace l'uso dei risultati della

valutazione per l'affinamento e lo sviluppo delle politiche in materia di prevenzione della tossicodipendenza;

(6) rendere efficace l'uso dei risultati della valutazione per l'affinamento e lo sviluppo delle politiche volte a dissuadere dal far uso di droga, contenere la tossicodipendenza e ridurre i danni per la salute connessi con l'uso di droga;

Emendamento 52

Paragrafo 3, punto 6 bis (nuovo)

(6 bis) utilizzare i dati scientifici e le valutazioni risultanti dall'attuazione di misure di lotta contro la tossicodipendenza in modo da adattare di conseguenza le strategie e le azioni miranti alla prevenzione e alla riduzione dei rischi connessi alla tossicodipendenza.

(13)

Emendamento 44

Paragrafo 3, punto 9 bis (nuovo)

(9 bis) riflettere sulla nozione di "danno sociale" causato dalla tossicodipendenza,

Emendamento 45

Paragrafo 2, punto 9 ter (nuovo)

(9 ter) promuovere studi di valutazione dei progetti innovativi in materia di droghe e la comparazione dei risultati ottenuti dalle diverse politiche in termini di riduzione dei rischi per la salute e delle morti legate al consumo di droga;

Emendamento 46 Paragrafo 4 4. Gli Stati membri devono riferire alla

Commissione sull'attuazione della presente raccomandazione entro due anni

dall'adozione della raccomandazione e in seguito su richiesta della Commissione, al fine di contribuire al seguito della presente raccomandazione a livello comunitario e agendo di conseguenza nel contesto del piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2000-2004).

4. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione sull'attuazione della presente raccomandazione entro due anni

dall'adozione della stessa e poi ogni due anni, al fine di contribuire al seguito della presente raccomandazione a livello comunitario.

RACCOMANDAZIONI ALLA COMMISSIONE Emendamento 47

Raccomandazione 1 INVITA PERTANTO LA

COMMISSIONE:

a cooperare con il Gruppo Pompidou del Consiglio d’Europa, l’Organizzazione mondiale della sanità e il programma delle Nazioni Unite per il controllo

internazionale delle droghe e altre organizzazioni internazionali attive nel settore;

INVITA PERTANTO LA COMMISSIONE:

(1) a cooperare con i paesi candidati, il Gruppo Pompidou del Consiglio d’Europa, l’Organizzazione mondiale della sanità e il programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe e altre organizzazioni e reti europee ed

internazionali attive nel settore, tenendo conto delle relazioni annuali dell'OEDT;

Emendamento 48

Raccomandazione 1 bis (nuova)

(14)

(1 bis) a seguire e utilizzare i risultati delle azioni connesse poste in essere a livello comunitario e, in particolare, il piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga (2000-2004) adottato dal Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000, come pure la decisione 1786/2002/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) 1per lo sviluppo di strategie, politiche e azioni dell'Unione europea.

_____________________

1 GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

Emendamento 49

Raccomandazione 1 ter (nuova)

(1 ter) a perseguire la coesione, la complementarità e il valore aggiunto derivanti dallo sviluppo di azioni e attività comunitarie nel settore della droga e della prevenzione della tossicodipendenza, evitando nel contempo una sovrapposizione con le azioni poste in essere dall'Unione europea.

Emendamento 50

Raccomandazione 2 bis (nuova)

(2 bis) nell'ambito del programma di azione comunitario nel campo della sanità

pubblica (2003-2008):

- a promuovere, sulla base delle valutazioni intraprese, l'inventario delle migliori pratiche in materia di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alla tossicodipendenza;

-a sostenere azioni in materia di

prevenzione e riduzione dei rischi connessi alla tossicodipendenza quale uno dei fattori determinanti della salute collegato con lo stile di vita;

-a perseguire l'inclusione della strategia di lotta contro la droga nelle altre politiche e

(15)

azioni comunitarie.

Emendamenti 53 e 57 Raccomandazione 2 ter (nuova)

(2 ter) a presentare una proposta di raccomandazione del Consiglio sui rischi inerenti ai medicinali soggetti all'obbligo di ricetta medica che inducono dipendenza, come le benzodiazepine, e sulle migliori prassi per il trattamento e l'assistenza di pazienti che presentano sintomi cronici da astinenza o danni permanenti.

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