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PeF24 - Info. Sommario. Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli. 2. I percorsi formativi di 24 CFU nelle Università..4

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Pag. 1 di 7

PeF24 - Info

Sommario

Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli……….…2

I percorsi formativi di 24 CFU nelle Università………..4

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Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli

Come previsto dal D.lgs. 59 del 13 aprile 2017 il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sia su

posti comuni sia di sostegno, è articolato in:

a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, di seguito denominato «percorso FIT», differente fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a);

c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b).

Relativamente ai posti di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, costituisce titolo di accesso al concorso il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

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Pag. 3 di 7 REQUISITI DI ACCESSO AI CONCORSI PER L’ACCESSO AL

RUOLO DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA laurea magistrale o a ciclo unico o diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso

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24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

CONCORSO PUBBLICO NAZIONALE PER L’ACCESSO AL RUOLO DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA

PERCORSO FIT

percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente destinato ai soggetti vincitori del concorso

ACCESSO AI RUOLI

procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso FIT

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I percorsi formativi di 24 CFU nelle Università

(ex D.M. 616 del 10 agosto 2017)

Ai fini dell’accesso ai concorsi per il ruolo di docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado è necessario pertanto il possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e il conseguimento di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Il D.M. 616 del 10 agosto 2017 ha definito quindi i settori disciplinari, gli obiettivi formativi, le modalità di acquisizione e gli eventuali costi per il conseguimento dei suddetti 24 CFU.

Le Università, anche in consorzio o in convenzione tra loro, in attuazione del D.M. 616/2017, attivano i percorsi formativi di 24 CFU finalizzati all’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste.

I percorsi consistono in attività formative e relativi esami per un totale di 24 crediti, coordinati tra loro al fine di raggiungere gli obiettivi formativi di cui all’Allegato A, in relazione ai contenuti e alle attività formative di cui agli allegati B e C del D.M. 616/2017.

I 24 crediti sono relativi ai seguenti ambiti disciplinari, cui corrispondono i settori scientifico- disciplinari indicati a fianco:

a) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione: i settori scientifico-disciplinari utilizzabili per l’acquisizione dei contenuti descritti nell’allegato B al D.M. 616/17 sono tutti i SSD M-PED (Attenzione: non tutte le attività formative afferenti ai suddetti SSD sono valide ai fini dell’acquisizione dei 24 CFU);

b) psicologia: i settori scientifico-disciplinari utilizzabili per l’acquisizione dei contenuti descritti nell’allegato B al D.M. 616/17 sono tutti i SSD M-PSI (Attenzione: non tutte le attività formative afferenti ai suddetti SSD sono valide ai fini dell’acquisizione dei 24 CFU);

c) antropologia: i settori scientifico-disciplinari utilizzabili per l’acquisizione dei contenuti descritti nell’allegato B al D.M. 616/17 sono M-DEA/01, M-FIL/03, L-ART/08 (Attenzione:

non tutte le attività formative afferenti ai suddetti SSD sono valide ai fini dell’acquisizione dei 24 CFU);

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Pag. 5 di 7 d) metodologie e tecnologie didattiche generali i settori scientifico-disciplinari utilizzabili per l’acquisizione dei contenuti descritti nell’allegato B al D.M. 616/17 sono M-PED/03 e M-PED/04 e in relazione alla classe concorsuale MAT/04, FIS/08, L-LIN/02;

sono utilizzabili anche i settori scientifico-disciplinari indicati negli allegati B e C al D.M.

616/17 a condizione che sia certificata la declinazione delle attività formative afferenti a tali settori nei termini delle metodologie e tecnologie didattiche per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all’Allegato A al D.M. 616/17.

Ciascun percorso è articolato in modo che ogni studente acquisisca i 24 crediti garantendone comunque almeno sei in almeno tre dei suddetti quattro ambiti disciplinari.

Nell’ambito dei percorsi formativi di 24 CFU, le Università possono erogare le attività didattiche anche in modalità telematica fino ad un massimo di 12 CFU.

Al termine del percorso l’istituzione universitaria dove il percorso viene svolto certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indica gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti.

Possono essere riconosciuti come validi anche i CFU maturati nel corso degli studi universitari, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi i Master universitari di primo e di secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari, purché:

relativi ai settori scientifico disciplinari sopra indicati;

coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati al D.M.

616/2017;

comunque riconducibili al percorso formativo previsto.

In tal caso la certificazione è rilasciata a cura dell’istituzione universitaria che ha attivato il percorso formativo stesso. Le strutture didattiche competenti provvedono a quantificare i crediti riconoscibili maturati nel corso dei dottorati di ricerca con riferimento a ciascuno degli ambiti disciplinari sopra indicati.

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Pag. 6 di 7 Per i laureati magistrali che abbiano già conseguito nel loro intero percorso formativo i crediti richiesti, la certificazione è sostituita da una dichiarazione dell’istituzione universitaria che certifica il conseguimento dei 24 CFU nel rispetto della normativa vigente.

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