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COMUNE DI MODENA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 22/05/2018

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COMUNE DI MODENA

N. 237/2018 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 22/05/2018

L’anno 2018 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO Sindaco Presente

CAVAZZA GIANPIETRO Vice-Sindaco Presente

VANDELLI ANNA MARIA Presente

URBELLI GIULIANA Presente

GUERZONI GIULIO Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA Assente

BOSI ANDREA Presente

GUADAGNINI IRENE Presente

FILIPPI ALESSANDRA Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 237

PARCO DELLE RIMEMBRANZE (PARCO DELLE MURA) - DEROGA TERMINI PREVISTI DALLA D.G. 111/2014 E APERTURA ESTIVA CHIOSCHI ANNO 2018

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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune, da circa un decennio, ha avviato un percorso amministrativo volto al riordino e riqualificazione del Parco delle Mura, nell’intento di eliminare le situazioni di degrado urbano e disordine edilizio rappresentato in particolare dai chioschi, secolarizzati nell’area, ma non più rispondenti agli standard igienico sanitari ed urbanistici attuali, attraverso un processo di integrazione dell’area con il centro storico, onde assicurare fruibilità e vivibilità al compendio che va dal Teatro Storchi fino a largo Risorgimento;

Richiamate:

- le proprie deliberazioni n. 370 del 29/05/2009 e n. 676 del 18/12/2012 di Approvazione del progetto di riqualificazione urbanistica e valorizzazione commerciale del Parco delle Mura, con le quali, al fine di adeguare le obsolete strutture esistenti nel Parco, si individuano le aree sulle quali realizzare nuovi chioschi destinati ad attività di somministrazione e vendita e se ne disciplina la costruzione;

- le proprie deliberazioni n. 441 del 5/6/2009 e n. 715 del 28/12/2012 di approvazione delle modalità, condizioni e tempi di attuazione del progetto di riqualificazione, per la sostituzione dei chioschi esistenti e di approvazione altresì dello schema di concessione contratto dell’area con i patti e le condizioni di utilizzo per la costruzione e gestione dei chioschi e il relativo corrispettivo e l’autorizzazione, agli esercenti le attività, ad intervenire sulle aree, nelle more del perfezionamento della concessione d’uso;

- la propria deliberazione n. 584 del 21/12/2013 di approvazione della variante di aggiornamento al progetto di riqualificazione del Parco delle Mura, a seguito di approfondimenti effettuati nel corso de11'anno 2013, nonché di fissazione di nuovi termini di inizio e fine dei lavori (rispettivamente 31/12/2013 e 30/4/2014), a pena di decadenza;

- la propria deliberazione n. 111 del 18/3/2014 di integrazione delle linee attuative per la riqualificazione delle attività presenti nel parco delle Mura, con la quale si approva una proroga dei tempi di attuazione degli interventi, fissando al 31/12/2014 il termine di conclusione dei lavori già regolarmente avviati nei termini e, fermo restando quanto definito per il chiosco N. 2 dalla propria deliberazione n. 208/2013, si stabilisce di non consentire a nessun operatore l’esercizio delle attività nei vecchi chioschi dopo la data del 31/3/2014, confermando, per il resto, tutto quanto precedentemente disposto;

Dato atto che, a seguito delle sopraccitate deliberazioni, la situazione dei titoli abilitativi per la realizzazione dei nuovi chioschi è la seguente:

- sono stati rilasciati, a conclusione del procedimento unico di cui all’art. 7 del DPR 160/2010 (in materia di Sportello unico attività produttive), con conferenza di servizi, le autorizzazioni uniche, corredate dei pareri ed atti di assenso necessari ed in particolare del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire) e delle autorizzazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, relative ad ogni singolo intervento, come segue:

= CHIOSCO N. 1 denominato BOBOTTI (MEM) Zona Elementare 3020 area 05

Autorizzazione unica prot. n. 2436/2013 e Permesso di costruire n. 2938/2012 ritirati i1 30/5/2013 Titolare: società MEM SRL

= CHIOSCO N. 3 denominato EX TOSCO (SOGEBA) Zona Elementare 3021 area 03

Autorizzazione unica prot. n. 255/2013 e Permesso di costruire n. 2966/2012 ritirati i1 30/5/2013 Titolare: società SO.GE.BA. SAS

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= CHIOSCO N. 4 denominato BAR ELIO Zona Elementare 3022 area 05

Autorizzazione unica prot. n. 243 8/2012 e Permesso di costruire n. 2918/2012, ritirati il 31/5/2013 Titolare: società BAR ELIO di Paolini Giuseppe SAS

= CHIOSCO N. 5 denominato LIDO PARK Zona Elementare 3018 area 07

Autorizzazione unica prot. n. 110514/2009 Permesso di costruire n. 1994/2009, ritirati i1 31/5/2013 Titolare: società LIDO PARK SRL

Per il chiosco n. 5 “Lido Park”, il permesso di costruire n. 1994/2009 rilasciato i1 31/5/2013 è stato dichiarato decaduto ed archiviato con atto prot. 34167 del 20/03/2014 per mancato effettivo inizio lavori nei termini. Le strutture preesistenti non sono ancora state demolite;

= CHIOSCO N. 7 denominato CAPANNINA Zona elementare 3018 area 07

Autorizzazione unica prot. n. 297/2013 e Permesso di costruire n. 2984/2012 del 23/10/2013.

Per il chiosco n. 7 “Capannina”, i1 Permesso di costruire n. 2984/2012 rilasciato i1 23/10/2013 è stato dichiarato decaduto ed archiviato per mancato ritiro e rinuncia della titolare, con atto notificato i1 14/01/2014. Le strutture preesistenti sono state demolite;

= CHIOSCO N. 12 denominato DEL CEDRO (SERAFINI) Zona elementare 3020 area 05

Autorizzazione unica prot. n. 9037/2012 e Permesso di costruire n. 2972/2012 del 23/6/2013 Titolare: Impresa individuale Serafini Carlo

Per il chiosco n. 12 del Cedro (Serafini), il permesso di costruire n. 2972/2012 rilasciato i1 29/5/2013 è stato dichiarato decaduto ed archiviato con atto prot. 34169 del 20/3/2014 per mancato effettivo inizio lavori nel termine. Le strutture preesistenti non sono ancora state demolite;

- per uno dei chioschi previsto nel progetto, il procedimento non è ancora concluso:

CHIOSCO N. 2 denominato EL PASEO (EX BLUE MOON)

Zona Elementare 3020 area 01, sono stati presentati in data 19/12/2013 richiesta di autorizzazione unica con permesso di costruire prot. n. 3492/2013, il cui procedimento non è ancora concluso.

Richiedente: Impresa individuale Galli Andrea, avente causa di Barto’s SRL;

Dato altresì atto:

- che a seguito del rilascio dei permessi di costruire di cui sopra i titolari dei chioschi n. 1, 3 e 4 hanno dato inizio ai cantieri nel gennaio 2014, demolendo le strutture preesistenti;

- che i lavori di cui sopra sono stati sospesi ed i cantieri posti sotto sequestro preventivo nell’ambito del procedimento penale n. 321/2014 fino al 27 luglio 2017;

- che il Tribunale di Modena, nel procedimento penale n. 1589/15, all’esito del dibattimento, con sentenza n. 1012 del 29 giugno 2017 depositata per esteso il successivo 27 luglio 2017, ha assolto tutti gli imputati (comunali e statali) dai reati loro ascritti, con la formula piena “perché il fatto non sussiste”;

- che con la predetta sentenza n. 1012/17 lo stesso Tribunale Penale di Modena ha stabilito che “alla pronuncia di assoluzione consegue ai sensi dell’art. 323 cpp la revoca del sequestro preventivo e la restituzione, non ricorrendo ragioni per disporre la confisca ai sensi dell’art. 240 c.p., dei cantieri Borbotti, Ex Tosco, Del Cedro, Bar Elio … al Comune di Modena quale avente diritto, affinché possa provvedere tempestivamente alla adozione e realizzazione di un progetto che consenta la riapertura dei chioschi nel parco delle Rimembranze, presupposto indispensabile per il perseguimento del fine di interesse pubblico di riqualificazione di una prestigiosa zona verde della città posta ai margini del centro storico, nella quale va comunque garantito un maggior livello di

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pubblica sicurezza al fine di mettere a disposizione della comunità un luogo tradizionalmente di incontro e di passeggio” dando atto che “La presenza dei chioschi nel Parco è innegabilmente funzionale a superare lo stato di degrado attuale e a garantire decoro e maggiore sicurezza”;

- che l’amministrazione ha adottato la delibera n.65 del 1 marzo 2018 che stabilisce l’ultimazione dei tre chioschi di cui ai permessi di costruire n. 2938/2012, n. 2966/2012 e n. 2918/2012 e che con successivi atti si provvederà ad adottare gli atti necessari per il completamento del programma di riqualificazione del Parco delle Mura;

- che la stessa delibera stabilisce che una volta ultimati i nuovi chioschi non dovrà più essere consentita l’attività nei vecchi chioschi e, ove ancora esistenti, gli stessi dovranno essere demoliti, anche d’ufficio, per il necessario riordino e riqualificazione del Parco;

Visto inoltre che negli anni 2014-2017, con deliberazioni n. 334 del 23/5/2014, n. 143 del 14/04/2015, n. 170 del 19/04/2016 n. 266 del 16/05/2017, è stata consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel parco delle Mura nelle strutture rimaste, nel periodo estivo, fino al 30/9 di ogni anno, derogando temporaneamente alle precedenti deliberazioni;

Richiamati:

- l’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. “Direttiva Bolkestein”), il quale stabilisce che nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi e che i titoli abilitativi sono rilasciati per una durata limitata e non possono essere rinnovati automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone;

- l’art. 70, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 59/2010 il quale prevede che i criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni per i posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere rilasciate dall’entrata in vigore del D.Lgs. e a quelle prorogate da questa data e fino all’entrata in vigore delle disposizioni transitorie siano disciplinati con Intesa in sede di conferenza Unificata, sancita ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge n. 13/2003, anche in deroga al predetto art. 16;

Visto che la disciplina prevista sopra è stata approvata e precisamente:

- intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata, n. 83/CU “Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010, di recepimento della direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno”(di seguito Intesa);

- l’Accordo sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici in Conferenza Unificata, Rep. Atti 67/CU nella Seduta del 16 luglio 2015 che sancisce l’applicabilità dell’Intesa del 5 luglio 2012, di cui sopra anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche;

- il Documento unitario delle Regioni e Province autonome in attuazione dell’accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'Intesa del 5 luglio 2012 del 24/3/2016;

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- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 28/6/2016 ad oggetto: Criteri da applicare alle procedure per l’assegnazione di suolo pubblico ai fini dell’esercizio di attività artigianali di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici ai sensi del Documento approvato in sede di Conferenza delle Regioni del 24/3/2016;

Considerato:

- che non è stato possibile inserire le concessioni rilasciate nell'ambito del Parco delle Rimembranze (parco delle Mura) nel bando pubblicato da questa Amministrazione con propria Determinazione Dirigenziale n. 2707 del 22/12/2016 per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei chioschi adibiti a somministrazione di alimenti e bevande, in quanto le Deliberazioni citate in premessa, ed in particolare la Deliberazione n. 111/2014 stabiliva “di non consentire a nessun operatore l'esercizio dell'attività nei vecchi chioschi dopo la data del 31/03/2014”;

- che per queste concessioni non è prevista alcuna procedura futura di assegnazione ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. “Direttiva Bolkestein”) e della successiva normativa;

- che il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Mille proroghe”), convertito in Legge n. 19 del 27/02/2017, all'art. 6, comma 8, dispone che “il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31.12.2018 è prorogato fino a tale data”;

- che l’art. 1, commi 1180 e 1181, della legge n. 205/2017 ha disposto, per le concessioni di commercio su aree pubbliche, una ulteriore proroga al 31/12/2020 e che detta norma, secondo la risoluzione n. 365992 del 7/9/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico e secondo la circolare prot. n. 247445 del 9/4/2018 della Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo, Commercio e Sport, si estende altresì alle attività artigianali di somministrazione alimenti e bevande e rivendita quotidiani e periodici;

- che il sequestro penale dei cantieri del Parco si è concluso a luglio 2017 e che in seguito al fine di superare il degrado la Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 65 del 1 Marzo 2018;

- che l’inizio e la fine dei lavori dei cantieri in essere è prevedibile per la fine del 2018 e che permane la necessità di consentire la fruizione del parco con strutture di servizio che di fatto ne costituiscono altresì un presidio a garanzia della vivibilità di aree che altrimenti abbandonate creano problemi di sicurezza alla collettività;

Ritenuto pertanto di autorizzare gli uffici comunali competenti a consentire durante la fascia temporale estiva dal 20 maggio al 20 settembre 2018, a chi ne fa richiesta, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di piccoli trattenimenti musicali nelle strutture ancora esistenti nel parco e in grado di funzionare, che sono le seguenti:

- chiosco denominato Lido Park, ubicato in Viale Martiri della Libertà, n. 37 - chiosco denominato Serafini, ubicato in Viale delle Rimembranze, n. 5, - chiosco denominato El Paseo (ex Blue Moon) ubicato in Via de’ Fogliani, n.2,

in coerenza con quanto previsto dal D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Mille proroghe”), convertito in Legge n. 19 del 27/02/2017, all'art. 6, comma 8, e dall’art. 1, commi 1180 e 1181, della legge n. 205/2017, alle seguenti condizioni:

= le autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con le strutture dovranno essere rilasciate, con il termine conclusivo di cui sopra, a condizione che eventuali periodi di imposta precedenti non ancora corrisposti siano integralmente saldati, anche se oggetto di procedimenti di accertamento tributario avviati, come previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico;

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= la consistenza edilizia delle strutture dovrà essere quella riferita alla deliberazione della Giunta comunale n. 41/2001 e successiva determinazione dirigenziale n. 125/2001;

= potranno essere autorizzati in aggiunta solo occupazioni con tavoli, sedie ed ombrelloni nelle aree di pertinenza;

= dovrà essere prodotta relazione asseverata di professionista abilitato che comprovi la sicurezza delle strutture e l’esistenza dei requisiti igienico – sanitari previsti per legge;

= le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte, previa SCIA, da soggetti aventi i requisiti richiesti per legge e regolamento e nel caso in cui non venissero svolte dai titolari dei chioschi, dovrà essere presentata copia del contratto di affitto di azienda o altro titolo equivalente, che attribuisce la disponibilità delle strutture;

= nel caso in cui i titolari intendano svolgere piccoli trattenimenti musicali dovranno ottenere la preventiva autorizzazione, producendo la documentazione di impatto acustico atta a dimostrare il rispetto dei limiti di emissione sonora previsti per legge, da sottoporre al controllo del Settore Ambiente, Protezione civile, Mobilità e Sicurezza del territorio, fatto salvo l'eventuale diniego in considerazione di pregresse situazioni di accertata inadempienza e problematicità;

= per quanto riguarda gli orari delle attività, si rinvia all’ordinanza sindacale prot. 172028 del 22/12/2003, fermo restando che nel caso in cui le attività abbiano creato lamentele potranno eventualmente essere poste limitazioni orarie e comunque essere effettuati controlli da parte della Polizia Municipale;

= inoltre in particolare:

a) per il chiosco denominato El Paseo un impegno da parte del proprietario a iniziare i lavori del Chiosco denominato il Tosco entro giugno 2018 e a concluderli entro il 31.12.2018 oltre che iniziare l’attività del nuovo chiosco entro marzo 2019 in modo da garantire l’attività nella primavera/estate 2019; l’impegno di demolire il chiosco denominato El Paseo entro ottobre 2018;

b) per il chiosco denominato Serafini un impegno da parte del proprietario a rispettare in modo rigoroso le prescrizioni sopra riportate e pertanto non arrecare disturbo alla collettività e ai vicini oltre che l’impegno di demolire il chiosco denominato Serafini entro ottobre 2018;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Economia Promozione della Città e Servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

per tutto quanto citato in premessa:

- di derogare il termine del 31/03/2014 per la cessazione dell’esercizio delle attività nei vecchi

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chioschi, stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 111/2014, fissando il nuovo termine al 31/12/2018 in applicazione di quanto previsto dal D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Mille proroghe”), convertito in Legge n. 19 del 27/02/2017, all'art. 6, comma 8, limitatamente al periodo 15 maggio – 15 settembre 2018 e dall’art. 1, commi 1180 e 1181, della legge n. 205/2017;

- di autorizzare gli uffici comunali competenti a consentire durante la fascia temporale estiva dal 20 maggio al 20 settembre 2018, a chi ne fa richiesta, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di piccoli trattenimenti musicali nelle strutture ancora esistenti e in grado di funzionare nel Parco delle Rimembranze o Parco delle Mura, che sono: il Lido Park, ubicato in Viale Martiri della Libertà, n. 37, il chiosco denominato Serafini, ubicato in Viale delle Rimembranze, n. 5, il chiosco denominato El Paseo (ex Blue Moon) ubicato in Via de’ Fogliani, n.2, alle seguenti condizioni:

= le autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con le strutture dovranno essere rilasciate, con il termine conclusivo di cui sopra, a condizione che eventuali periodi di imposta precedenti non ancora corrisposti siano integralmente saldati, anche se oggetto di procedimenti di accertamento tributario avviati, come previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico;

= la consistenza edilizia delle strutture dovrà essere quella riferita alla deliberazione della Giunta comunale n. 41/2001 e successiva determinazione dirigenziale n. 125/2001;

= potranno essere autorizzati in aggiunta solo occupazioni con tavoli, sedie ed ombrelloni nelle aree di pertinenza;

= dovrà essere prodotta relazione asseverata di professionista abilitato che comprovi la sicurezza delle strutture e l’esistenza dei requisiti igienico – sanitari previsti per legge;

= le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte, previa SCIA, da soggetti aventi i requisiti richiesti per legge e regolamento e nel caso in cui non venissero svolte dai titolari dei chioschi, dovrà essere presentata copia del contratto di affitto di azienda o altro titolo equivalente, che attribuisce la disponibilità delle strutture;

= nel caso in cui i titolari intendano svolgere piccoli trattenimenti musicali dovranno ottenere la preventiva autorizzazione, producendo la documentazione di impatto acustico atta a dimostrare il rispetto dei limiti di emissione sonora previsti per legge, da sottoporre al controllo del Settore Ambiente, Protezione civile, Mobilità e Sicurezza del territorio, fatto, salvo l'eventuale diniego in considerazione di pregresse situazioni di accertata inadempienza e problematicità;

= per quanto riguarda gli orari delle attività, si rinvia all’ordinanza sindacale prot. 172028 del 22/12/2003, fermo restando che nel caso in cui le attività abbiano creato lamentele potranno eventualmente essere poste limitazioni orarie ulteriori e comunque essere effettuati controlli da parte della Polizia Municipale;

= inoltre in particolare:

a) per il chiosco denominato El Paseo un impegno, da parte del proprietario, a iniziare i lavori del Chiosco denominato il Tosco entro giugno 2018 e a concluderli entro il 31.12.2018 oltre che iniziare l’attività del nuovo chiosco entro marzo 2019 in modo da garantire l’attività nella primavera/estate 2019; l’impegno di demolire il chiosco denominato El Paseo entro dicembre 2018;

b) per il chiosco denominato Serafini un impegno, da parte del proprietario, a rispettare in modo rigoroso le prescrizioni sopra riportate e pertanto non arrecare disturbo alla collettività e ai vicini oltre che l’impegno di demolire il chiosco entro novembre 2018.

(8)

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO DI MATTEO MARIA

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