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Decisione n del 12 giugno 2020

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Decisione n. 2671 del 12 giugno 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro Cons. Avv. D. Morgante – Membro Prof. Avv. G. Guizzi – Membro Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta dell’8 giugno 2020, in relazione al ricorso n. 4514, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La presente controversia concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario, degli obblighi inerenti la prestazione di un servizio d’investimento, in particolare sotto il profilo della non corretta informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, della omessa osservanza delle previsioni contenute nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, nonché della non corretta emissione della valutazione di adeguatezza.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 13 febbraio 2019, cui l’Intermediario ha dato riscontro in data 23 aprile 2019 in maniera giudicata insoddisfacente, il

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Ricorrente si è rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Il Ricorrente espone che, in data 2 febbraio 2016, ha acquistato n. 160 azioni della Banca per complessivi € 3.128,00 e che in relazione a tale operazione l’Intermediario si sarebbe reso inadempiente agli obblighi da cui era gravato nella prestazione dei servizi di investimento.

In particolare, Parte ricorrente rileva che la Banca avrebbe erroneamente ritenuto adeguata al suo profilo l’operazione di investimento in contestazione che, invece, avrebbe dovuto essere ritenuta inadeguata in quanto nel questionario MiFID sottoposto al Ricorrente in data 19 agosto 2011 egli aveva dichiarato di poter accettare “moderate oscillazioni del capitale” e di avere una propensione al rischio

“medio-bassa”, indicando come obiettivo primario “la protezione del potere di acquisto”; del resto, un investimento avente ad oggetto un’azione non quotata con forte rischio di illiquidità alla quale era stato assegnato - dall’agenzia di rating Standard & Poor’s - un grado di investimento BB – (Titolo a lungo termine speculativo con rischio d’insolvenza significativo) non poteva essere coerente con il suo profilo di investitore. La Banca non avrebbe inoltre richiesto quale fosse il livello di istruzione del cliente, la frequenza e la natura delle operazioni effettuate in passato e, tantomeno, con quale tipo di strumento finanziario lo stesso avesse dimestichezza.

In tema di trasparenza, Parte ricorrente eccepisce poi il carattere fuorviante della scheda prodotto relativa alle azioni della Banca che gli era stata consegnata in occasione dell’investimento e in cui, peraltro, a dire del Ricorrente, era indicato che esisteva un prezzo limite dell’azione che non poteva variare più del 10% - anche in discesa - del prezzo di emissione deciso dall’assemblea dei soci; in ogni caso, detta scheda prodotto non forniva alcuna informazione sulla trasformazione delle Banca da società cooperativa a società per azioni ed i relativi effetti, né includeva le informazioni richieste dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in materia di titoli illiquidi.

Stante quanto sopra, il Ricorrente chiede, in conclusione, che “venga riconosciuta la violazione da parte della Banca dell’art. 21 TUF e delle norme del Regolamento

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Consob n. 16190/2007 per i motivi sopra esposti (o per altri motivi che questo Collegio arbitrale dovesse eventualmente rilevare) e che pertanto la Banca venga condannata a restituire al ricorrente la somma da questo investita nelle operazioni descritte, pari a complessivi euro 3.128,00”. 3. L’Intermediario si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte resistente, dopo aver fornito la propria ricostruzione dei fatti oggetto di controversia, precisa, anzitutto, che nel questionario di profilatura sottoscritto in data 19 agosto 2011 unitamente al contratto quadro, il Ricorrente aveva, tra l’altro, dichiarato di avere un reddito annuo fino ad euro 50.000; di eseguire fino a 10 operazioni all’anno per un valore di euro 30.000; di avere un orizzonte temporale oltre i cinque anni; di conoscere anche le azioni della Banca e che un’eventuale perdita (intorno al 15% sul patrimonio finanziario nel corso di un anno) non incideva sul mantenimento dei suoi impegni finanziari.

In merito alla presunta violazione delle regole in materia di adeguatezza, l’Intermediario rappresenta di aver provveduto a raccogliere dal cliente le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, all’esperienza e conoscenza in materia di investimenti ed agli obiettivi di investimento e che l’operazione di investimento in contestazione era stata ritenuta adeguata perché in linea con il sopra descritto profilo del Ricorrente. Nel corso degli anni, il Ricorrente aveva acquistato ulteriori strumenti, quali fondi obbligazionari e azionari per importi considerevolmente superiori alle somme investite in azioni della Banca, tanto che, allo stato, l’incidenza dell’investimento oggetto di censura rappresenta meno del 10% del portafoglio complessivo.

Secondo l’Intermediario, la scheda prodotto sulle azioni della Banca conteneva tutte le informazioni richieste dalla normativa di riferimento ed indicava in modo chiaro e completo le caratteristiche delle azioni; peraltro, la trasformazione della Banca in società per azioni era avvenuta nel novembre 2016 e, pertanto, nella scheda prodotto consegnata mesi prima (nel febbraio 2016) non poteva esservi alcuna indicazione al riguardo.

In merito alla presunta illiquidità delle azioni ed al mancato rispetto della Comunicazione Consob n. 9019104/2009, essa sarebbe priva di fondamento

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considerato che la illiquidità dello strumento finanziario si sostanzierebbe in una connotazione di fatto che va verificata di volta in volta e su cui il cliente non avrebbe fornito alcuna specifica dimostrazione; del resto, la scheda prodotto consegnata al dava atto anche dei rischi connessi alla illiquidità dei titoli medesimi.

L’Intermediario rileva poi che il “preteso danno lamentato dal ricorrente” non sarebbe allo stato “né accertabile, né quantificabile”, atteso che le azioni sono regolarmente negoziate e scambiate sull’Hi-Mtf ed hanno un loro valore di scambio che è costantemente aggiornato, che il Ricorrente non ha mai posto in vendita tali azioni e che, ove venisse accolta la sua richiesta, lo stesso “potrebbe «prima»

incassare tale risarcimento e «successivamente» vendere le azioni ritraendone un guadagno privo di causa e giustificazione”.

Il Resistente tiene inoltre ad evidenziare che in relazione all’investimento in contestazione il Ricorrente ha percepito dividendi per € 118,4.

Da ultimo, la Banca rileva che dovrebbero ravvisarsi i presupposti per l’applicazione dell’art. 1227 c.c., in quanto il Ricorrente, pur essendo a conoscenza quantomeno dalla data dei rendiconti recanti indicazione dell’illiquidità dei titoli (dicembre 2016) ovvero dalla data del reclamo (13 febbraio 2019) del rischio di liquidità delle azioni, non avrebbe fatto nulla per contenere il danno lamentato.

4. Nelle deduzioni integrative il Ricorrente, in replica alle osservazioni difensive dell’Intermediario, rileva che, all’atto della compilazione del questionario MiFID, egli era da poco divenuto maggiorenne e che, applicando il comune buon senso, qualunque consulente finanziario, in sede di verifica delle caratteristiche e conoscenze del proprio cliente, avrebbe potuto e dovuto accorgersi che tali risposte non potevano corrispondere al vero in quanto, ad esempio, non era possibile che

“una persona di 18 anni, alla sottoscrizione del suo primo contratto quadro in materia finanziaria, [... potesse] aver già compiuto 10 operazioni all’anno”.

Parte ricorrente osserva poi che l’onere probatorio relativo alla liquidità delle azioni incomberebbe sull’Intermediario e che i volumi di scambio delle azioni sarebbero particolarmente ridotti con conseguente difficoltà di smobilizzare il capitale investito nelle predette azioni.

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In considerazione di quanto sopra, il Ricorrente insiste per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di ricorso.

5. Nelle repliche finali l’Intermediario precisa che in realtà il Ricorrente nel questionario avrebbe dichiarato di aver eseguito meno di dieci operazioni l’anno, affermazione che può significare che questi non abbia compiuto nell’anno alcun investimento; e tuttavia, prima dell’acquisto di azioni della Banca del febbraio 2016, il Ricorrente aveva dato esecuzione a diverse operazioni in fondi di investimento, circostanza che dimostrerebbe come lo stesso non potesse essere considerato un investitore inesperto e inconsapevole delle proprie scelte.

L’Intermediario svolge per il resto considerazioni sostanzialmente replicative di quanto già argomentato in sede di prime deduzioni e insiste nell’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

1. Fondata, in primo luogo, è la doglianza del Ricorrente in ordine al non corretto assolvimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario e sul grado di rischio ad esso sotteso. In proposito, non è contestato che il Resistente, in occasione dell’operazione di investimento del 2 febbraio 2016, abbia consegnato al Ricorrente la scheda prodotto relativa alle azioni della Banca su cui è, tra l’altro, indicato che “Il prezzo di emissione delle Azioni rappresenta il limite inferiore al di sotto del quale, sulla piattaforma di negoziazione, non può scendere il prezzo di scambio delle Azioni”. Al riguardo questo Collegio ha già avuto modo di rilevare “come la stessa scheda prodotto predisposta dal resistente si presenti obiettivamente assai poco chiara, e sotto certi aspetti ingannevole, in ordine al grado di liquidabilità delle azioni. Al riguardo, infatti, non può non notarsi come, pur doverosamente contestualizzandola, l’affermazione [sopra riportata] […] sia alquanto ambigua, anche perché tale da ingenerare, almeno nell’investitore medio, l’idea che sia possibile, attraverso la negoziazione sulla piattaforma, sempre e comunque vendere le azioni al loro prezzo di emissione. Il che, evidentemente, non è” (Dec. n. 1857 del 25 settembre 2019).

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2. Del pari fondata è la contestazione del Ricorrente riguardante la non corretta emissione della valutazione di adeguatezza. Dal modulo d’ordine in atti, e come riferito dallo stesso Intermediario, risulta che quest’ultimo ha svolto con esito positivo la valutazione di adeguatezza sull’investimento per cui è controversia.

Tuttavia tale giudizio - tenuto conto, tra l’altro, della natura di titolo non quotato sui mercati regolamentati delle azioni oggetto di investimento e dei connessi rischi - risulta, come rilevato dal Ricorrente, non coerente con l’obiettivo d’investimento dichiarato nel questionario sottoscritto in data 19 agosto 2011 rilevante per l’acquisto in contestazione, che era volto alla “Difesa del potere d’acquisto con moderate oscillazioni del capitale e rischio di perdite contenuto”.

Non può sottacersi, inoltre, che, stante la giovanissima età del Ricorrente che, peraltro, al momento della compilazione del questionario era da poco maggiorenne, la Banca avrebbe dovuto svolgere la verifica di adeguatezza con una diligenza rafforzata, tenuto anche conto del fatto che si trattava di un’operazione di investimento realizzata a seguito di prestazione di consulenza e in conflitto di interessi.

3. Quanto al “concorso di colpa” ex art. 1227 c.c., invocato dall’Intermediario, si rileva che non sussistono i presupposti per un suo riconoscimento a carico del Ricorrente, data la illiquidità degli strumenti finanziari in esame alla data del 13 febbraio 2019 (data di presentazione del reclamo). Tale dato trova conferma nelle statistiche pubblicate dall’Esma nel Registro relativo ai “Transparency Calculation Results for Equity Instruments” redatto sulla base dei dati forniti dalle sedi di negoziazioni europee, da cui emerge che nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 il titolo in questione era “Non Liquid”, con una media giornaliera di 0,472 contratti conclusi. Pertanto, la sostanziale illiquidità delle azioni non avrebbe consentito l’agevole vendita dei titoli.

4. Accertato l’inadempimento dell’Intermediario, occorre procedere alla liquidazione del danno risarcibile.

Dalle evidenze probatorie risulta che, in occasione dell’operazione di investimento per cui è controversia, il Ricorrente ha versato € 3.128,00 (per un totale di n. 160

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azioni) e percepito in relazioni a tali azioni dividendi (al netto di imposte e tasse) per € 86,12.

Al riguardo, il Collegio nella Decisione n. 1857 del 25 settembre 2019 - adottata nei confronti dell’odierno Intermediario in relazione ad acquisti di azioni dallo stesso emesse - tenuto conto del ridotto volume degli scambi delle azioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf su cui le stesse sono attualmente quotate, ha ritenuto che il valore unitario realizzabile attraverso la loro vendita sia pari al 50%

del prezzo medio indicato su tale piattaforma. Facendo applicazione di tale criterio, considerato che al 22 maggio 2020 (ultimo dato disponibile) il prezzo medio dell’azione sull’Hi-Mtf è stato pari ad € 11,90, il valore realizzabile per le n. 160 azioni oggetto del ricorso sarebbe pari ad € 952 (corrispondente al 50% di € 1.904).

Ne consegue che il danno è pari alla differenza tra: i) il capitale investito (€

3.128,00), detratti i dividendi netti percepiti negli anni (€ 86,12) - pervenendo così ad un importo di € 3.041,8 e ii) il valore realizzabile dalla vendita delle azioni, pari ad € 952. Per l’effetto, la somma da corrispondere al Ricorrente è di € 2.089,8 (ossia

€ 3.041,8 – 952). A tale importo deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi dalla presente decisione al saldo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di

€ 2.152,49, per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l’intermediario comunica all’ACF, utilizzando esclusivamente l’apposito applicativo disponibile accedendo all’area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L’intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00 ai sensi dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4

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maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi

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