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BREVI ANNOTAZIONI SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

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Academic year: 2022

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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO

LEGISLATIVO

Ufficio legale e gestione atti politici

BREVI ANNOTAZIONI SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

a cura di Gianna Morandi

(2)

INDICE

1. Premessa...pag. 1 2. L'avvio della digitalizzazione del processo - Quadro normativo...pag. 2 3. Processo civile telematico - Inquadramento normativo ...pag. 2

4. Processo civile telematico - disciplina temporale ...pag. 8

5. Gli strumenti necessari ...pag. 12 6. La digitalizzazione del processo amministrativo ...pag. 13 7. Deposito di atti/documenti nel processo telematico ...pag. 14 8. Notifiche in proprio degli avvocati tramite PEC ...pag. 15 9. Sull’ammissibilità del ricorso al TAR notificato via PEC ...pag. 18

Appendice normativa

1. D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio

2010, n. 24...pag. 23

2. D.M. 3 aprile 2013, n. 48 (Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione) ...pag. 37

3. Circolare 28 ottobre 2014 (Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt.

16-bis e sgg. D.L. n. 179 del 2012 e del D.L. n. 90 del 2014.

Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014. - Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia,

Direzione generale della giustizia civile) ...pag. 39

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BREVI ANNOTAZIONI SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 1. PREMESSA

Il Processo Civile Telematico (noto con l'acronimo "PCT", PCT), inserito nel piano di eGovernment per la giustizia civile italiana, comprende una serie di servizi informatici, destinato a sostituire gradualmente la maggior parte delle operazioni di cancelleria, di deposito e notifica degli atti giudiziari, al fine di rendere più celere ed efficiente lo svolgimento dei processi attraverso l’utilizzo degli strumenti telematici.

(tratto dal sito del Consiglio nazionale forense Informazioni di base sul Processo civile telematico)

Nel sito del Consiglio nazionale forense troviamo la seguente definizione del processo civile telematico:

"Il Processo civile telematico è una serie di attività tipicamente processuali finora realizzate in forma cartacea, destinate a compiersi in via telematica (cioè da remoto) e che per questo richiedono il possesso di alcuni di strumenti informatici. Al momento con Pct si intende: - la consultazione on-line del fascicolo processuale - le attività di comunicazione telematica con gli uffici giudiziari - il pagamento telematico di contributo unificato. Per provvedere al deposito di atti e documenti processuali è necessario “confezionarli” secondo specifiche regole tecniche e spedirli in una “busta”, anch’essa creata secondo specifiche regole tecniche. Le regole tecniche sono aggiornate volta per volta con decreti ministeriali."

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Nel medesimo sito abbiamo attinto altre informazioni, di seguito riportate.

Il PCT, finalizzato alla progressiva dematerializzazione degli atti del processo civile, porta ad una serie di benefici, rilevanti sul piano della riduzione dei tempi di definizione dei processi, dell’immediato reperimento dei documenti, dell’utilizzo di dati e documenti in tutte le fasi processuali, nonché del risparmio di carta e di spazio/archivi. Questo consente in una prospettiva di medio periodo, di trasformare l’accesso fisico ai tribunali da parte dell’utenza specializzata (avvocati, periti, consulenti, etc.) in accesso virtuale, attraverso:

 la consultazione telematica dello stato delle cause e del fascicolo elettronico, cioè dell’insieme dei documenti e dei dati informatici strutturati che costituiscono e descrivono lo stato di un procedimento civile;

 il deposito di atti e documenti e la ricezione degli stessi per via telematica, rendendo superfluo o solo eventuale il deposito cartaceo degli stessi;

 una maggiore trasparenza dell’iter del procedimento civile;

 la riduzione dei tempi per la consegna degli atti e per l’acquisizione di copie.

2. L'AVVIO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO – QUADRO

NORMATIVO

La consultazione telematica dei registri informatici delle cancellerie (dei tribunali, delle corti d'appello e degli uffici giudiziari che adottano tale sistema) offre agli utenti qualificati (avvocati, ausiliari del giudice, ecc.) la possibilità di conoscere in tempo reale lo stato del procedimento in cui operano o si sono costituiti, tramite il sistema "Polisweb". Gli avvocati possono visualizzare sia le informazioni relative ai fascicoli nei quali risultano costituiti, che quelle relative ai procedimenti nei quali sono convenuti in giudizio (purchè si conoscano i nomi delle parti, la data di comparizione, ecc.) attraverso la funzione "Archivio fascicoli".

Per provvedere al deposito di atti e documenti processuali è necessario

"confezionarli" secondo specifiche regole tecniche e spedirli in una "busta", anch’essa creata secondo specifiche regole tecniche.

Le regole tecniche sono aggiornate volta per volta con decreti ministeriali.

Quanto alle comunicazioni di cancelleria, il PCT permette agli uffici giudiziari di comunicare gli eventi previsti per legge (agli avvocati, agli ausiliari del giudice, ecc.) con l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata del soggetto destinatario.

Attraverso il PCT, inoltre, è possibile eseguire in modalità telematica (previa autenticazione e utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dal PDA) i pagamenti relativi alle spese di giustizia, ai diritti e al contributo unificato, con valore liberatorio per il soggetto a nome del quale il pagamento è stato effettuato.

3. PROCESSO CIVILE TELEMATICO – INQUADRAMENTO NORMATIVO

L’avvio del processo civile telematico coincide con una serie di interventi normativi, il primo dei quali risale al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici

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nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti) in attuazione di una disposizione della legge n. 59 del 1997 (cd. legge Bassanini), volta a riconoscere in via generale valore legale agli atti e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici (art. 15, comma 2, l. 59/97) (1).

In materia di informatizzazione dei servizi della giustizia e di processo telematico sono poi intervenuti in particolare:

il d.l n. 159 del 2007 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito dalla legge n. 222 del 2007. L’art. 38 ha previsto l’istituzione della Banca dati delle misure cautelari (già prevista dall’art. 97 delle norme di attuazione al c.p.p.) (2);

la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), che ha destinato all’avvio e diffusione del processo telematico le somme di denaro sequestrate (non confiscate) e non reclamate nel processo penale dopo 5 anni dal passaggio in giudicato (art. 2, comma 614);

il d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge n. 133 del 2008, il quale ha previsto che nell’ambito del processo civile, le notificazioni e le comunicazioni siano effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo e-mail fornito dal procuratore della parte processuale, subordinando, coomunque, la concreta operatività della normativa all’adozione di decreti ministeriali riferiti ai singoli circondari di Tribunale (art. 51) e che nell’albo degli avvocati sia indicato, per

(1) art. 15 L. 5971997

1. [Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma] [Comma abrogato dal comma 3-bis dell'art. 75 (ora art. 91) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82]

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni [Il regolamento relativo ai criteri ed alle modalità di cui al presente comma è stato approvato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513. 60].

(2) Art. 38. d.l. 159 del 2007, convertito dalla legge n. 222 del 2007

Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale.

1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione (145).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.

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ogni professionista, il relativo indirizzo di posta elettronica (v. anche art. 16, dl 185/2008).

Il quadro normativo sviluppatosi a partire dal 2001 è stato complessivamente rivisto dal decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

L’art. 4 del d.l. n. 193 del 2010 ha disposto che nel processo civile e nel processo penale tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica siano effettuano mediante posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale – CAD (d. lgs.vo n. 82 del 2005) e del regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata (DPR n. 68/2005). La disciplina del processo telematico è stata così estesa anche al settore penale.

Il provvedimento ha, inoltre, stabilito che negli uffici giudiziari indicati nei singoli decreti ministeriali attuativi, le seguenti notificazioni e comunicazioni debbano essere effettuate per via telematica ad un indirizzo di posta elettronica certificata:

nel processo civile: le notificazioni e comunicazioni, dopo la costituzione in giudizio, al procuratore costituito (art. 170, comma 1, c.p.c.); la notificazione dell’ordinanza di nomina, con invito a comparire all’udienza fissata (art. 192, comma 1, c.p.c.), e ogni ulteriore comunicazione, al consulente tecnico;

nel processo penale: le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2-bis (notifiche ai difensori), 149 (notificazioni urgenti), 150 (forme particolare di notificazione) e 151 (notificazioni richieste dal pubblico ministero) del codice di procedura penale.

L’art. 4 del d.l. n. 193/2009 contiene altre disposizioni in materia di digitalizzazione della giustizia, tra le quali si segnalano:

quelle che ribadiscono l’obbligo di indicare nell’albo degli avvocati l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato e il suo codice fiscale, precisando l’obbligo di aggiornamento giornaliero di tali informazioni e la loro messa a disposizione per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia;

quelle che introducono una serie di modifiche al c.p.c., necessarie per il completamento del processo di informatizzazione del processo civile, tra le quali rileva l’introduzione dell’art. 149-bis cpc, che disciplina il ricorso alle procedure telematiche per l’esecuzione delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata; sono inoltre previste modifiche al processo dell’esecuzione (sia con riferimento all’espropriazione mobiliare sia a quella immobiliare) secondo le quali il giudice può stabilire che vengano effettuati con modalità telematiche il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara e l’incanto, nonché il pagamento del prezzo.

Sulla digitalizzazione del processo è intervenuta anche la legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che, modificando (al comma 9) l’art. 83, terzo comma, c.p.c., ha richiesto la trasmissione della procura alle liti per via informatica e con sottoscrizione digitale.

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Con regolamento adottato con DM 21 febbraio 2011 n. 44 (3) sono state stabilite le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 193 del 2009, convertito dalla legge n. 24 del 2010, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario" ed in attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale".

Il d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, ha previsto che, nel processo civile, in ogni citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto, il difensore debba indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax e che con le indicate modalità debbano essere effettuate tutte le comunicazioni alle parti (art. 2, comma 35 ter, lett. a), modificativo dell’art. 125 del cpc).

La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2012) ha modificato numerose disposizioni del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione, per dare piena operatività all’utilizzo della posta elettronica certificata.

In particolare, l’articolo 25 della citata legge, entrato in vigore il 31 gennaio 2012, ha previsto:

 che l’indirizzo PEC che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio ordine professionale (art. 125 c.p.c., come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a));

 una nuova disciplina delle comunicazioni di cancelleria. Le comunicazioni di cancelleria si effettuano in via ordinaria tramite consegna al destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite PEC, nel rispetto della normativa sui documenti informatici, anche regolamentare, vigente. Se non è possibile procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell’ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge (art. 136 c.p.c. come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. d));

 la soppressione delle disposizioni che prevedono la comunicazione alle parti da parte della cancelleria delle sentenze e delle ordinanze tramite telefax o posta elettronica. Le comunicazioni delle sentenze e delle ordinanze rientrano così nella nuova disciplina generale;

 con la medesima ratio, la soppressione della disposizione che consente al giudice di autorizzare, per singoli atti, che lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie avvenga tramite telefax o PEC (art. 170 c.p.c., come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. e));

 con riferimento all’intimazione al testimone a comparire in udienza da parte

(3) Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24

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del difensore mediante posta elettronica (che resta comunque alternativa alla raccomandata e al telefax), si precisa che deve trattarsi di posta elettronica ‘certificata’e si sopprime il riferimento alla normativa vigente in materia di documenti informatici (art. 250 c.p.c. come modificato dall’art.

25, comma 1, lett. h));

 con riferimento al ricorso in cassazione (art. 366, come modificato dall’art.

25, comma 1, lett. i)):

la possibilità per il ricorrente di indicare l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, in alternativa all’elezione di domicilio a Roma, onde evitare che le notificazioni gli siano fatto presso la cancelleria della Cassazione;

 la modifica della disciplina delle comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni tra i difensori ai sensi degli artt. 372 (produzione di altri documenti) e 390 (rinuncia al ricorso), richiamando l’applicabilità della disciplina generale delle comunicazioni di cancelleria di cui all’art. 136 c.p.c.;

 con riferimento al pignoramento, si prevede che la trasmissione del verbale da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore e al creditore avviene tramite PEC; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinaria (art. 518 c.p.c. come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. l)).

Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha integrato la disciplina processuale delle comunicazioni e notificazioni per via telematica.

In particolare, l’art. 16 contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile e penale. Le modifiche introdotte sono connesse al processo di attuazione della revisione della geografia giudiziaria (vedasi i d.lgs.vi nn. 154 e 155/2012) e intendono assicurare che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese.

Nello specifico, i primi tre commi dell’art. 16, rubricato "Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica" modificano, rispettivamente, gli articoli 136 e 149-bis del codice di procedura civile, nonché l'articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice medesimo, apportando agli stessi alcune specifiche modifiche di coordinamento tra cui la soppressione dell’obbligo della carta non bollata per i biglietti di cancelleria mediante i quali il cancelliere esegue le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice al PM, alle parti, al consulente, ai testimoni, ecc. e la disciplina per l’individuazione dell’indirizzo PEC per gli invii dell’ufficiale giudiziario.

L’articolo 16 prevede (comma 4) che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria siano effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione

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di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

Il d.l. 179/2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, prevede (art. 16, comma 5) l’obbligo di effettuare solo per estratto la notificazione o comunicazione contenente dati sensibili con contestuale messa a disposizione sul sito internet individuato dall'amministrazione dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, ovvero gli strumenti previsti dall’art. 64 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al lgs.vo n. 82/2005.

Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC, e che invece non hanno provveduto, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (art. 16, comma 6), fermo restando che, laddove non sia possibile procedere alla comunicazione o alla notificazione per via telematica per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili e penali le comunicazioni-notificazioni sono effettuate con le altre modalità previste dalla legge (c.p.c. e c.p.p.) (art. 16, comma 8).

In quei procedimenti civili nei quali la parte sta in giudizio personalmente (giudizi davanti al giudice di pace - art. 82 c.p.c.) la parte il cui indirizzo di PEC non risulti da pubblici elenchi può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento (art. 16, comma 7).

Il comma 9 detta un’articolata disciplina transitoria per l’acquisto di efficacia delle comunicazioni e notificazioni via PEC.

Le disposizioni acquistano efficacia:

 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data, sono già stati individuati dai decreti ministeriali che accertino la funzionalità dei servizi di comunicazione e quindi individuano gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni sulle comunicazioni-notificazione via PEC;

 a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione non sono stati individuati dai decreti ministeriali;

 a decorrere dal 300° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

 a decorrere dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nella

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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti ministeriali (di cui al successivo comma 10) per le notificazioni a persona diversa dall’imputato e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello.

L’art. 16, comma 10, stabilisce che, con uno o più decreti, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:

gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16;

gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato.

Per favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, queste debbono comunicare al Ministero della giustizia, entro 180 gg., l’indirizzo di PEC conforme alla disciplina del relativo regolamento (DPR 68/2005) presso cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia con gli indirizzi di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli UNEP (uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) del Ministero della giustizia (art. 16, comma 12).

4. PROCESSO CIVILE TELEMATICO-DISCIPLINA TEMPORALE

Sul piano della disciplina temporale rileva l’articolo 16 bis del decreto legge n.

179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, da ultimo riformulato dall’art.

44 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, articolo riguardante l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (4).

(4) Art. 16-bis. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012 (come modificato dal d.l. n. 90 del 2014)

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la

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La norma prevede che dal 30 giugno 2014 dovranno essere obbligatoriamente depositati per via telematica i seguenti atti relativi ai procedimenti iscritti a ruolo a partire dal 30 giugno 2014:

1. ricorso per decreto ingiuntivo (esclusa l’opposizione);

2. tutti gli atti dei giudizi civili, contenzioni e di volontaria giurisdizione anche per i soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (consulenti tecnici, custodi ecc.) successivi al deposito dell’atto di costituzione in giudizio;

funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine, degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto.

Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore.

9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte. (99)

9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.

(12)

3. tutti gli atti dei procedimenti esecutivi successivi al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione;

4. nelle procedure concorsuali l'obbligo riguarda tutti gli atti del curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario liquidatore e commissario straordinario.

L'obbligo non riguarda le cause pendenti al 30 giugno 2014, per le quali l’obbligatorietà del deposito degli atti (presso il Tribunale e relativamente agli atti sopra individuati) è posticipata al 31 dicembre 2014.

Per le cause pendenti la scelta del telematico è facoltativa.

Il singolo Tribunale può, inoltre, chiedere l’anticipazione dell’obbligatorietà prevista al 31 dicembre 2014 anche per le cause pendenti.

E’, altresì, introdotto l’obbligo del deposito telematico di atti presso la Corte di Appello dal 30 giugno 2015 con possibilità di anticipare l’obbligatorietà su iniziativa della singola Corte d’Appello.

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile (5).

Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

Il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

(5) art. 155 cod. proc. civile Computo dei termini

[I]. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

[II]. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune [2963 c.c.].

[III]. I giorni festivi si computano nel termine.

[IV]. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

[V]. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato (1).

[VI]. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

(13)

A titolo riepilogativo si riporta il seguente prospetto pubblicato sul sito della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF)

(14)

5. GLI STRUMENTI NECESSARI

La gestione delle attività processuali richiede il possesso di alcuni strumenti telematici forniti da società operanti sul mercato secondo puntuali indicazioni reperibili sul sito del Consiglio nazionale forense, al quale abbiamo attinto e che di seguito si riportano (6).

Oltre a un pc con sistema operativo aggiornato, un collegamento internet (preferibilmente a banda larga), un normale programma di videoscrittura (openoffice, ms word, ecc.), una stampante e uno scanner per trasformare i formati dei documenti da allegare ai fascicoli informatici, la gestione telematica richiede il possesso dei seguenti strumenti, che vengono forniti da diverse società operanti sul mercato (molte delle quali hanno stipulato delle convenzioni direttamente con gli ordini di appartenenza):

• dispositivo di autenticazione e firma digitale: si tratta di un dispositivo, comunemente contenuto in un supporto definito Token crittografico (chiavetta Usb o smart card con chip), contenente i certificati digitali di autenticazione della firma, rilasciati da un ente certificatore accreditato.

Permette di sottoscrivere digitalmente un documento e, quindi, di assumerne la paternità. Ai fini del processo civile telematico nel dispositivo sono contenuti due certificati: uno di autenticazione ed uno di firma digitale.

Con la firma digitale, in sostanza, si assume la "paternità" certa di un determinato atto o documento e attraverso il collegamento col dispositivo di autenticazione (mediante un pin), l'utente può farsi identificare sul web in maniera certa, essendo riconosciuto dal sistema giustizia come soggetto abilitato per il processo telematico (vedasi art. 24 CAD) (7);

• casella Pec: l'indirizzo di posta elettronica certificata è un sistema di comunicazione del tutto simile alla posta elettronica standard; presenta, peraltro, caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che danno ai messaggi (inviati e ricevuti) il medesimo valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Attraverso la Pec, mezzo di comunicazione ufficiale del Processo Civile Telematico, l'utente può legalmente depositare e ricevere atti e documenti relativi al processo;

• redattore atti: è uno strumento informatico finalizzato alla creazione della c.d. " busta telematica " per il deposito degli atti. La busta telematica o busta xml) compila un file informatico che, accompagnato agli atti che si allegano, permette alla cancelleria di identificarlo, individuarne ed indirizzarne il contenuto nel fascicolo virtuale. Il Pct prevede, infatti, che il deposito obbligatorio avvenga tramite una busta informatica (in formato .enc) che contiene gli atti da depositare debitamente e digitalmente sottoscritti,

(6) www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/processo-civile-

telematico/articolo8598.html; per una descrizione della gestione telematica delle attività processuali vedasi GLAUCO RIEM e ANDREA SIROTTI GAUDENZI Il processo civile telematico Maggioli Editore 2014

(7) Art. 24. Firma digitale d. lgs.vo 82/2005

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

(15)

gli allegati e i dati relativi allo specifico provvedimento, oltre all'indice del contenuto della busta stessa; si tratta, in buona sostanza "di una sorta di incubatore telematico destinato a raccogliere atti e documenti da trasmettere all’ufficio giudiziario per il deposito, agevolandone la compilazione e la spedizione" (8);

• punto di accesso (PDA): è l'infrastruttura gestita dal Ministero della Giustizia per assicurare l'accesso ai soggetti abilitati esterni ai servizi di consultazione (Polisweb) e di trasmissione telematica degli atti e dei documenti. In sostanza, ha la funzione di riconoscere con certezza gli utenti (avvocati, praticanti, ecc.), in possesso di certificato di autenticazione, consentendo di inserirsi nel circuito processuale. Per iscriversi ad un PDA è possibile rivolgersi a qualunque fornitore, pubblico o privato, accreditato presso il ministero (l'elenco è reperibile sul sito pst.giustizia.it nell'apposita sezione).

6. LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Il codice del processo amministrativo (approvato con lgs.vo n. 104/2010) prevede l’obbligo (art. 136) per i difensori di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa.

Costituisce onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.

I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa.

Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo.

Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall’osservanza di quanto previsto dal presente comma.

Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale.

L’art. 38, rubricato "Processo amministrativo digitale" del d.l. n. 90 del 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito dalla legge n. 114 del 2014, prevede (comma 1-bis) che "A decorrere dal 1° luglio 2015, il comma 2-bis dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sia sostituito dal seguente:

"2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.""

Preme rilevare che il citato comma 2-bis era stato aggiunto all'art. 136 del cod.

(8) FABRIZIO SIGILLÒ Lo studio dell'avvocato ai tempi del PCT tra computer, PEC e certificato di firma digitale in Il Quotidiano giuridico 17 settembre 2014

(16)

proc. amm., dall'art. 1, comma 1, lett. v), del d. lgs.vo n. 160 del 2012 (il secondo decreto correttivo al codice del processo amministrativo) (9).

Il comma 2-bis prevedeva nel testo antecedente alla modifica del 2014 che

"tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale".

Trattasi di modifica non marginale, posto che introduce l’obbligo della firma digitale per qualsiasi atto o provvedimento con decorrenza 1° luglio 2015, termine da considerarsi perentorio.

7. DEPOSITO DI ATTI/DOCUMENTI NEL PROCESSO TELEMATICO

Ai sensi dell’art. 16-bis, 7° comma, del d.l. n. 179/2012 (modificato dal d.l. n.

90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014), nel processo telematico il deposito si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza;

si applica l’art. 155, 4° e 5° comma, c.p.c..

La norma precisa che, quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di PEC. Anche in questo caso il deposito è ritenuto tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

Per quanto riguarda invece le notificazioni effettuate con modalità telematica, l'art. 16-septies prevede che ad esse si applichi l'art. 147 c.p.c.; tuttavia, quando la notifica è eseguita dopo le ore 21.00, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del mattino successivo.

A seguito dell’invio del messaggio di PEC relativo ad un deposito, il mittente riceverà dal dominio Giustizia (secondo quanto indicato dalla scheda pratica pubblicata sul sito dei servizi on line uffici giudiziari del Ministero della Giustizia):

ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) la data e l’ora della RdAC determina il momento della ricezione ai fini dei termini processuali. Nel caso in cui la RdAC sia rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo;

avviso mancata consegna (AMC) in alternativa alla RdAC: equivale all’impossibilità a consegnare la PEC di deposito alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario adito. In questo caso si consiglia di ritentare l’invio della PEC di deposito o di rivolgersi al proprio gestore di PEC ovvero al

(9) per un’organica ricostruzione della novella normativa e degli effetti sul piano organizzativo vedasi GIANMARIO PALLIGGIANO Processo amministrativo digitale: cosa cambia con la L. 114/2014 in Il Quotidiano giuridico 19 dicembre 2014

(17)

proprio Punto di Accesso (PdA) nel caso di PEC integrata nelle funzionalità del PdA;

esito controlli automatici è un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito dei controlli inerenti le verifiche formali del messaggio e della busta telematica;

esito intervento della cancelleria è un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito dell’intervento di accettazione dell’atto da parte della cancelleria o della segreteria dell’Ufficio Giudiziario.

8. NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI TRAMITE PEC

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali)

"La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata dal notificante risultante da pubblici elenchi".

Il d.m. 3 aprile 2013, n. 48 (Regolamento recante modifiche al d.m. n.

44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) dettaglia (art. 1) la disciplina delle modalità di notificazione per via telematica eseguite dagli avvocati ai sensi del citato art. 3-bis della legge n. 53 del 1994.

Mentre un tempo condizione imprescindibile era che l'avvocato fosse in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza tale autorizzazione non è più necessaria (10).

Gli avvocati sono, quindi, abilitati a procedere nell'attività di notificazione con la posta elettronica certificata, fermo restando che la notifica in proprio con gli strumenti "tradizionali" è subordinata all’autorizzazione del Consiglio dell'Ordine. In difetto di tale autorizzazione l’avvocato non può procedere alla notificazione degli atti giudiziari con strumenti diversi dalla posta elettronica certificata 11).

(10) art. 1 legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.

(11) secondo Cass. civ., sez. unite, 1 dicembre 2000, n. 1242 la notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie quello relativo alla previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.

(18)

Per quanto attiene alle modalità di notificazione telematica l’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 prevede che, quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 e per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

d) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

f) attestazione di conformità.

Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

(19)

Modello di relazione di notifica in proprio a mezzo pec di atto estratto dal fascicolo informatico

Io sottoscritto avv. _____________________ (C.F. _____________________), iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di…., ai sensi della L. 53/94, quale difensore di _____________________ (nome/denominazione destinatario) (C.F. _____________________), residente/con sede legale in _____________________, via _____________________ n. _____, per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti, _____________________ congiunta mediante strumenti informatici al ricorso _____________________ dd. _______,

NOTIFICO

l’allegato _____________________ (descrizione atto) dd. _______ (R.G. _______ Tribunale di _____________________) a _____________________ (C.F. _____________________ ), residente/con sede legale in _____________________ , Via _____________________, n.

_______, trasmettendoli all’indirizzo di posta elettronica certificata _____________________

estratto in data corrispondente a quella di notifica dall’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC);

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento promosso da _____________________ nei confronti di _____________________ avanti al Tribunale di _____________________ ed iscritto sub R.G. n. _______ ;

ATTESTO

Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16-bis, co. 9-bis del D.L. 179/2012 come modificato dalla legge 114/2014, le copie informatiche dell’atto _____________________ di data _____________________ (e ove necessario della procura alle liti) estratte dal fascicolo informatico (R.G. _______ - Trib. _______ ) sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel suddetto fascicolo informatico.

(avv. _____________________ )

(20)

9. SULL’AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AL TAR NOTIFICATO VIA PEC

La questione è stata oggetto (in questi primi mesi del’anno 2015) di pronunce giudiziali contrastanti.

1. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, sentenza 13 gennaio 2015, n. 396

dichiara il ricorso notificato a mezzo pec inammissibile, non essendo ancora operante nel giudizio amministrativo la facoltà per gli avvocati di notificare l'atto introduttivo con modalità telematiche, in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. Nell'ambito del processo amministrativo, sono valide le comunicazioni di segreteria effettuate a mezzo pec, quantomeno a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 136 c.p.a. e pure nei confronti del difensore, che non abbia indicato il proprio indirizzo pec nell'atto introduttivo o nel primo atto difensivo.

Con analoghe argomentazioni Tar Abruzzo, Pescara Sez. I, sentenza 3 febbraio 2015, n. 49 ha dichiarato inammissibile nel processo amministrativo il ricorso notificato a mezzo pec.

L’interpretazione del Tar laziale si basa sull’assunto secondo cui il legislatore ha esteso al giudizio amministrativo, in modo esplicito, soltanto la possibilità di effettuare a mezzo pec comunicazioni di segreteria (art. 16, comma 17-bis, d.l.

n. 179/2012). Al riguardo la pronuncia in esame richiama l’ordinanza 10 dicembre 2014, n. 33, con cui l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, pur riconoscendo che "dalla rassegna delle norme dedicate a regolare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e professionisti che si sono succedute dal 2005 a oggi, si ricava […] l’impressione di un quadro legislativo frammentato e incoerente e, come tale, privo di quel coordinamento sistematico e di quella chiarezza lessicale che assicurerebbero parametri affidabili di identificazione del precetto di riferimento", ha tuttavia ammesso con articolate argomentazioni la validità delle comunicazioni di segreteria a mezzo pec (quantomeno a far tempo dall’entrata in vigore dell’art. 136 c.p.a. e pure nei confronti del difensore che non abbia indicato il proprio indirizzo pec nell’atto introduttivo o nel primo atto difensivo).

Il TAR laziale ha, inoltre, rilevato che a fronte dell’opzione interpretativa secondo cui la notificazione a mezzo pec potrebbe essere ritenuta possibile stante il disposto di cui all’art. 1 legge n. 53 del 1994, a tenore del quale l’avvocato "può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata" si contrappone il disposto dell’art. 16-quater, co. 3-bis, d.l. n. 179/12. che, nell’escludere l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile di tale meccanismo di notificazione, afferma l’impossibilità di una sua trasposizione nel giudizio amministrativo.

Ne consegue "che, in assenza di costituzione delle parti intimate (avente efficacia sanante in applicazione dell'art. 44, co. 3. c.p.a., espressivo del principio del raggiungimento dello scopo; v. T.a.r. Lazio, sez. III-bis, 2 luglio 2014, n. 7017) e di autorizzazione ai sensi dell'art. 52, co. 2, c.p.a. …, la notificazione è nulla ex art. 11 legge n. 53 del 1994."

(21)

Inoltre ad avviso del Tar Lazio mancano ancora per il processo amministrativo le specifiche tecniche, adottate invece per il processo civile, volte a disciplinare le modalità operative per effettuare le necessarie dichiarazioni di conformità correlate alla notifica per via telematica.

2. Ad opposte conclusioni sono pervenuti Tar Calabria e Tar Campania.

Il TAR Calabria, Sez. II, sentenza 4 febbraio 2015, n. 183 ha affermato che

"Nel processo amministrativo, è consentito al ricorrente redigere, ai sensi dell’art. 136, coma 2-bis c.p.a., il ricorso introduttivo nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale; notificarlo telematicamente, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 3-ter legge n. 53 del 1994; costituirsi depositando, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter legge n. 53 del 1994, copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata mediante la quale ha provveduto alla notifica di ricorso, del ricorso e degli altri allegati, delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, con attestazione, da parte del difensore, della conformità delle copie depositate ai documenti informatici da cui sono tratte. A tali condizioni, il rapporto processuale deve ritenersi correttamente instaurato e la costituzione del ricorrente è da considerarsi valida."

3. Dello stesso avviso Tar Campania, Sez. VII, sentenza 6 febbraio 2015, n.

923.

Il Giudice amministrativo campano ha affermato "che la notifica per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata", posto che "la mancata autorizzazione ex art. 52 CPA non può ritenersi ostativa atteso che la predetta norma si relazione a forme "speciali" di notificazione, laddove il processo amministrativo, nella sua interezza tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in processo amministrativo telematico (PAT; cfr. ex pluris, il DPCM 13 novembre 2014); sul piano della economicità delle forme, va ancora rilevato che l’autorizzazione, a seguito di innegabile rinnovabilità della notifica, non comporterebbe altro che una nuova notifica (verisimilmente) a mezzo PEC; che, in particolare, la legittimità della predetta notifica è comunque recuperabile ex art. 1 legge n. 53 del 1994 secondo cui l'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata;".

A fronte di tale quadro giurisprudenziale tutt’altro che limpido sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte del legislatore o del supremo organo di giustizia amministrativa, rilevando l’opportunità che gli avvocati si

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