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Comune di Schiavon. Provincia di Vicenza VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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Comune di Schiavon

Provincia di Vicenza

Res.Delib. n. 136

piot n. —m^

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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Legge 431/98. Fondo per il sostegno al pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale - anno 2011 - Gestione 2013. Indirizzi e

determinazioni.

L'anno 2013 il giorno sedici del mese di settembre nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la presidenza del Sindaco signora Cogo Mirella e nelle persone dei signori Assessori:

Presenti Assenti

giustif. ingiustif.

BROGLIATO LUIGI X

BIZZOTTO STEFANO X

PETUCO GIOVANNI X

DELLAI SIMONE (Ass. esterno) X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Maria Teresa Cecchetto.

Pareri ex T.U.L.Ordinamento E.L. - D.Lgs. 267/2000

Settore proponente: Ufficio Segreteria/Assistenza - parere favorevole per la regolarità tecnica

Il Resp. del Servizio, F.to Savio Maristella data 16.09.2013 Il Resp. di Ragioneria: parere favorevole per la regolarità contabile

Il Resp. del Servizio, F.to Luison Orietta data 16.09.2013 Il Segretario Generale: parere favorevole per la legittimità

F.to dott.ssa M.T. Cecchetto data 16.09.2013

(2)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 11 della L. n. 431/1998, "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso <£o ; alle abitazioni in locazione", prevede la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei /| ^ j

canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili; & \ §

x<2 :£

RICHIAMATI la Legge 12.11.2004, n.269, il D.Lgs. n . 130/2000, ilDPCMn. 242/2001;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1373 del 30 luglio

2013, avente ad oggetto "Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno al pagamento del

canone di affitto dell'abitazione principale - anno 2011", con cui sono stati determinati i criteri in base ai quali la Regione prowederà a ripartire tra i Comuni il Fondo nazionale - anno 2011;

CONSIDERATO, inoltre, che su espressa determinazione della Regione Veneto, giusta nota

prot. n. 338808 dell'8/08/2013, i Comuni sono tenuti a concorrere al finanziamento del Fondo in oggetto in misura non inferiore al 10% dell'importo ammesso a riparto nella precedente edizione dello stesso, che, ai sensi dell'allegato "A" della circolare citata, per il Comune di Schiavon

ammonta ad € 414,00, cifra da imputare al corrente Bilancio di Previsione 2013 - cap. 1911;

VISTO lo schema del bando per l'accesso al contributo di cui trattasi, allegato al presente provvedimento, e ritenuto farlo proprio;

RITENUTO fissare quale termine ultimo per la raccolta delle domande il giorno 27 settembre 2013 al fine di riservare il tempo utile per l'inserimento telematico delle domande, come previsto, dando atto che il Comune di Schiavon è convenzionato con i CAAF CGIL - CISL e UIL per la compilazione della domanda e conseguente istruttoria;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Segreteria/Sociale, di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare lo schema del bando per la partecipazione al Fondo per il sostegno all'accesso alle

abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/1998 e D.G.R.V. n. 1373 del 30/07/2013 -

anno 2011- come allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere e dare atto che il Comune di Schiavon, come da disposizioni regionali, concorrerà ad incrementare il suddetto Fondo nella misura di € 414,00 corrispondente al 10% dell'importo ammesso a riparto nella precedente edizione dello stesso, imputandola ad apposito obbiettivo del Bilancio di Previsione 2013 (cap. 1911);

3) di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno 27 settembre 2013 al fine di riservare il tempo utile per l'inserimento telematico delle domande;

(3)

4) di rinviare al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali competente, l'operatività conseguente al presente provvedimento mediante apposita pubblicità del bando, oltre al relativo impegno di spesa a carico dell'esercizio 2013 per la quota di cofinanziamento suddetta;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Redattore: Savio

(4)

COMUNE DI SCHIAVON

AVVISO

BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DI AFFITTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVO ALL'ANNO 2011

E' indetto bando di cui alla D.G.R. 30 luglio 2013 n. 1373, per la concessione del contributo al

pagamento del canone di locazione per l'anno 2011, risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359 (articoli 11, commi 1 e 2),

e Legge 9 dicembre 198 n. 431.

Il contratto di affitto riguardante l'anno 2011, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad

alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo

familiare a titolo di residenza esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, comprensiva di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso dell'anno di riferimento.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte

dei membri dello stesso nucleo familiare.

A. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ' AL CONTRIBUTO

Possono partecipare al bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1) residenza nel Comune di Schiavon;

2) averavuto, nell'anno 2011, la residenza principale ed esclusiva in un Comune del Veneto;

3) i canoni, peri quali si chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2011 limitatamente ad

alloggi ubicati nella Regione Veneto;

4) condizione economica, rappresentata da una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D.Lgs. 130/2000 e DPCM 242/2001) da cui risulti un ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), non superiore ad €

14.000,00;

5) i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e

A/11;

6) se il richiedente è straniero extracomunitario, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivi Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n.

125) e Legge 15 luglio 2009 n. 94, oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di

titolo di soggiorno scaduto;

7) se cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di

provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;

8) se il richiedente è cittadino extracomunitario, in base all'articolo 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133, deve avere la residenza continuativa, al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno

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5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta anche dal coniuge

convivente.

9) gli affitti, per iquali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia^

residenziale pubblica e non devono essere determinati in base alla condizione economica

familiare (canone agevolato). J "-

B. CAUSE DI ESCLUSIONE Sono cause di esclusione:

1) non titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato, ai sensi delle Leggi n.

392/1978, n. 359/1992, art. 11, commi 1 e 2, e n. 431/1998;

2) titolarità del richiedente o di un componente il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora a quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, l'usufrutto sia assegnato a genitore superstite;

3) titolarità di un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;

4) incidenza del canone annuo suINSEfsa di una misura inferiore al 24%;

5) incidenza del canone annuo suINSEfsa di una misura superiore al 70%. Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli ed al fine di determinare la percentuale d'incidenza, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo

dell'ISEE:

pensioni esenti:

- pensioni di guerra;

- pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituzionale n. 387 del 4 novembre 1989);

- pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

- pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

redditi non assoggettabili all'IRPEF:

- rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;

- equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità - Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;

- assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

6) canone annuo superiore del 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiori a cinque;

7) aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2011, della detrazione IRPEF sull'affitto.

C. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO AMMESSO A RIPARTO

La determinazione dell'importo ammesso a riparto avviene secondo le seguenti modalità:

1. si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 35% delle proprie risorse al

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pagamento del canone di locazione. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa, a partire da € 7.000,00, fino al limite di

3x esclusione;

•:% 2. il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal

?y canone maggiorato delle spese di riscaldamento odelle spese condominiali limitatamente alla parte relativa alla spesa di riscaldamento e canone sopportabile, con un massimo di €

2.200,00;

3. qualora il canone annuo superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media

del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Ai fini del calcolo dell'affitto medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo di € 15.000,00;

4. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50 %del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;

5. la superficie calpestarle dell'alloggio ammessa è pari a 95 mq per un nucleo familiare fino a 3 componenti e viene incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che

eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 200%

della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superfìcie

netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Tale riduzione non opera per nuclei con numero di membri superiore a 5, composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del Bando o comprendenti persone disabili o non autosufficienti,

rilevate in sede di dichiarazione ISEE;

6. il contributo ammissibile si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a € 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi fino al 10% per chi ha l'ISEEfsa pari al valore oltre il quale la domanda è esclusa per condizione economica;

7. non vengono considerate le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore a

Euro 50,00.

D. DATI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA

La domanda deve contenere:

1) valore Isee risultante da attestazione Isee in corso di validità;

2) estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi

per i quali viene chiesto il contributo;

3) categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il

contributo;

4) ammontare e relativo periodo dei canoni anno 2011 ;

5) ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali limitatamente al costo di

tale servizio e fino ad un massimo di € 600,00 su base annua;

6) nel caso di cittadini stranieri extracomunitari, gli estremi del permesso di soggiorno e, se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;

7) nel caso di cittadini stranieri extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'articolo 111, comma 13, del D.L 25 giugno 2008, n. 112 convertito con Legge 133/2008. Tale certificato può essere sostituito in sede di domanda, da dichiarazione

sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Al momento

dell'erogazione del contributo la dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere convalidata o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico

(7)

comprovante la sussistenza del requisito o dal preventivo controllo, da parte del Comune, della correttezza dei dati dichiarati. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico

di residenza utile, tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente; /£^

8) presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio;

9) ammontare delle detrazioni per l'affitto usufruite dal nucleo familiare per l'anno 2011.

E. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate presso i CAF convenzionati con il Comune, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, entro il termine di giovedì 26 settembre 2013.

F. PRIVACY

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, si comunica che i dati saranno utilizzati ai fini di Legge, per i controlli, presso altri Enti o Soggetti, sui dati dichiarati e per la creazione di un osservatorio nazionale e regionale e che potranno essere raccolti da soggetti convenzionati con il

Comune.

Il Comune e la Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa, Enti ai quali vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

Il Responsabile del Servizio

-Savio Maristella-

(8)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to Cogo

Per copia dell'originale ad uso amministrativo.

Schiavon, 'i $ SFl ffiffi

? 9 •%, FUNZIONARIO INCARICATO

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SEGRETARIO GENERALE F.to Cecchetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi sul sito

comunale www.comune.schiavon.vi.it

Schiavon,

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PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 giorni dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ'

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IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto

ESECUTIVITÀ'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Cecchetto

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