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MANUALE DI DIRITTO PRIVATO.

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MANUALE DI DIRITTO PRIVATO.

REGOLE DEL DIRITTO SONO:

-

Generali

 non sono regole adottate per un solo soggetto;

-

Astratte

 operano per una serie indefinita di casi.

La REGOLA DEL DIRITTO in genere è

GENERALE

ed

ASTRATTA

. Contrariamente non ci sono solo regole giuridiche, ma anche norme religiose, morali che non sempre coincidono.

Il

precetto

contenuto in una sentenza è invece individuale e concreto.

REGOLE GIURIDICHE E NON:

- Non rompere il vaso del vicino con dolo o colpa;

- Star bene seduti a tavola.

Un’insieme di regole compone

l’ORDINAMENTO GIURIDICO

.

 Le

REGOLE

sono giuridiche quando impongono un comportamento:

- Se la violazione della medesima è sanzionata (uso della forza) (art.1218);

- Se la regola è prodotta da un’autorità cui si riconosce un certo potere (normativo).

La regola di diritto è proprio e solo quella che si forma secondo uno dei modi di produzione previsti (da altre regole) in un certo sistema.

FONTI DI REGOLE GIURIDICHE

 è quell’atto che in un certo ordinamento è reputato idoneo a produrre norme giuridiche. Vengono emanate dal Parlamento però sono regole di fonte legislativa.

 Ogni

atto o fatto idoneo

a produrre norme giuridiche può essere:

- Precedente giudiziario - Atto legislativo.

FONTI DEL DIRITTO:

-

PRODUZIONE

 come si produce una regola che sia vincolante in senso giuridico. Tali norme sono anch’esse prodotte da una regola “originaria” che si auto legittima (art.70  fonte di procedimento);

-

COGNIZIONE

 documento che raccoglie i testi delle norme formate in conformità della fonte di produzione. Si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo (es. Gazzetta Ufficiale).

SINGOLE FONTI: ART. 1 PRELEGGI  norme introduttive del codice civile.

1) LEGGI

2) REGOLAMENTI

3) NORME CORPORATIVE

(Fascista, abrogato)

4) USI

fonte non scritta

(consuetudini)

FONTI DOPO LA COSTITUZIONE:

GERARCHIA DELLE FONTI

 si identifica una norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse. Con l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948, la gerarchia era così formata:

- SOMMITA’: principi supremi da cui discendono i “diritti inviolabili”

-

COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

 stabilisce la disciplina degli atti normativi e con l’art.2 si precisa che la formazione delle leggi e degli atti del Governo aventi forza di legge “sono disciplinate da leggi di carattere costitutivo”.

Inoltre la Costituzione è RIGIDA, in quanto una legge ordinaria dello Stato non può né modificare la Costituzione o altra legge costituzionale. A presidio di questa rigidità è stata creata la CORTE COSTITUZIONALE a cui è affidato il compito di controllare se le disposizioni di legge siano in conflitto con norme costituzionali. Non è consentito ai privati di rivolgersi alla Corte.

-

LEGGI STATALI

in senso formale e sostanziale, sono quelle emanate dal Parlamento, con decreto legge e decreti legislativi (art. 76 – 77).

La legge ORDINARIA può modificare o abrogare qualsiasi norma non avente valore di legge, ma non Cognizione,

fonti scritte

(2)

può essere modificata da una legge successiva. Inoltre può essere abrogata con REFERENDUM 2 POPOLARE.

-

LEGGI REGIONALI

 è attribuita alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato(art.117)

-

REGOLAMENTI

 fonti secondarie del diritto; sono norme che vengono emanate dal Governo, non possono mai andare contro la legge statale e se lo fanno, prevale la legge;

-

USI/CONSUETUDINI

il privato che si lamenta di un proprio diritto, derivante da una fonte consuetudinaria, potrà rivolgersi al giudice per ottenere tutela.

Non può mai andare contro legge o regolamenti.

Si distinguono in:

- SECUNDUM LEGEM operano in accordo con la legge (fonti legislative).

- PRAETER LEGEM operano al di là della legge, ossia relative a materie non disciplinate da fonti scritte.

- CONTRA LEGEM  sono contro la legge.

-

INFLUENZA DI LEGISLAZIONE COMUNITARIA.

- REGOLAMENTI : immediata efficacia nel diritto interno degli Stati membri

- DIRETTIVE : rivolte agli Stati con lo scopo di armonizzare le legislazioni interne dei singoli Paesi, ma devono essere attuate mediante emanazione di apposite leggi.

I CONFLITTI TRA REGOLE:

TRA REGOLE DI PARI LIVELLO

 le legge successiva nel tempo abroga (espressa o tacita) quella precedente. Si attua secondo un criterio

CRONOLOGICO.

TRA REGOLE DI DIVERSO LIVELLO

 Si attua secondo un criterio

GERARCHICO

. (Es. giudizio di illegittimità costituzionale).

STRUTTURA DELLA NORMA GIURIDICA.

È una regola GENERALE ed ASTRATTA  descrive una fattispecie astratta da cui discende una norma di comportamento. (“in presenza di certi fatti, il comportamento da tenere sarà…”).

TESTO NORMATIVO: NORMA E DISPOSIZIONE  L’ARTICOLO.

Art. 1175  comportamento secondo correttezza: rubrica

Il debitore e creditore devono comportarsi secondo regole di correttezza  COMMI.

Art. 12 PRELEGGI  vi sarà una doppia interpretazione:

- LETTERARALE “stato di bisogno”, “famiglia”, “danno ingiusto”, “attività pericolosa”.

- LOGICO-SISTEMATICA  analogia

SOGGETTI DELL’INTERPRETAZIONE:

GIUDIZIALE

 il giudice è il primo che deve interpretare la legge. Decide anche in ordinamento di diritto scritto ed è il ruolo centrale della giurisprudenza.

DOTTRINALE

 autori che commentano le norme.

AUTENTICA

 il legislatore che interviene su una legge che deve essere interpretata in un altro modo.

EQUITA’:

valutare:

 È la “giustizia del caso concreto” di cui si può avvalere il giudice nel decidere della singola fattispecie.

 Non è fonte del diritto (di norma sono le regole generali ed astratte), richiamata dalla stessa legge (art.1226, 1374) o dalle parti (art.114).

DIRITTO PRIVATO

Appartiene al

2° rango di legge ordinario

(codice civile).

DIRITTO PRIVATO

= è innanzi tutto DIRITTO, cioè parte dell’ordinamento. Si occupa dei rapporti tra i cittadini privati o quelli tra cittadini e pubblica amministrazione quando sono a PARI LIVELLO. Ha interessi disponibili, alienabili.

LOGIS  simili, analoghi IURIS  principi generali

(3)

DIRITTO PUBBLICO

= coinvolge i rapporti tea Stato e privati. Si esercita un rapporto di sovranità 3 (amministrativo, civile, penale) e sono interessi non disponibili.

Il primo codice di diritto privato fu “CODICE NAPOLEONICO” del 1804 che favorì la diffusione dei principi di eguaglianza tra i cittadini e la proprietà privata.

1865  codice che riprende il codice napoleonico

1942  unito al codice di commercio del 1882 e quello del 1865

REGOLE DI DIRITTO PRIVATO ED AUTONOMIA PRIVATA

DEROGABILI

:

- dispositive norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati;

lo sono le norme di DIRITTO PRIVATO.

- suppletive  trovano applicazione solo quando i soggetti privati hanno una lacuna.

INDEROGABILI o cogenti

: l’applicazione è imposta dall’ordinamento a prescindere dalla volontà dei singoli. Lo sono le norme di DIRITTO PUBBLICO.

CODICE CIVILE DEL 1942

Dall’interesse per la proprietà statica all’iniziativa economica.

6 libri:

1) PERSONA E FAMIGLIA 2) SUCCESSIONI

3) PROPRIETA’ e diritti reali (sulle cose) 4) OBBLIGAZIONI (disciplina contratti) 5) LAVORO (diritto societario)

6) TUTELA DEI DIRITTI

COSTITUZIONE E DIRITTO PRIVATO

La Corte Costituzionale può dichiarare l’illegittimità di norme in contrasto con la Costituzione. Inoltre:

1) INTERPRETAZIONE

2) PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO

3) DIRETTA APPLICAZIONE (art.32), più vicenda della risarcibilità del danno non patrimoniale biologico.

SITUAZIONI GIURIDICHE.

Si stabiliscono i rapporti tra soggetti in cui il diritto privato individua quale soggetto sia portatore di INTERESSE che deve prevalere (soggetto ATTIVO) e stabilisce l’altro soggetto che deve soccombere in posizione deteriore/passiva rispetto all’altro (soggetto PASSIVO) (SITUAZIONE DI DOVEROSITA’/OBBLIGO).

PORTATORE DI INTERESSE

 A VANTAGGIO/ ATTIVO :

DIRITTO SOGGETTIVO

Potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall’ordinamento giuridico.

- FACOLTA’  manifestazione del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo.

-ASPETTATIVA  interesse preliminare del soggetto, tutelato in via provvisoria e strumentale al fine di assicurare la possibilità del sorgere dei diritti.

Il diritto SOGGETTIVO può essere:

1)

DIRITTO ASSOLUTO

 godimento del bene di proprietà : rilevanza ERGA OMNES.

C’è interesse a conservare il diritto che ho, di evitare che altri soggetti vadano a ledere i diritti.

-

PATRIMONIALE

 diritti REALI (iura in re), sulle cose, si tutela chi viene danneggiato (proprietà). I soggetti passivi del diritto reale sono solo quelli che possono venire, di fatto, a contatto con la cosa, cioè che concretamente possono interferire con la posizione del titolare del diritto

-

PERSONALITA’

 riservatezza e privacy (integrità fisica, immagine, nome…)

(4)

2)

DIRITTO RELATIVO

 diritto a conservare un bene che non è nel patrimonio del titolare. Si 4 esercita solo verso un singolo individuo del rapporto giuridico. Ha rilevanza INTERPARTES. Quindi c’è interesse a CONSEGUIRE. È:

-

CREDITO

 (patrimoniale) un soggetto DEBITORE esegue una prestazione verso il CREDITORE. Dovere di comparazione del soggetto passivo e di debito.

-

FAMIGLIA

 (non patrimoniale) diritto che un soggetto ha verso membri di famiglia (es.

fedeltà, istruzione).

-

POTESTATIVO

 il codice attribuisce a un soggetto di incidere sulla sfera patrimoniale di un altro soggetto senza che l’altro si opponga.

Non si può impedire che il diritto potestativo venga attuato  SOGGEZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO (mera soggezione).

PORTATORE PASSIVO (posizioni soggettive passive)

. Caratteristiche:

-

DOVERE

(generico negativo) di non ledere la posizione o limitare il godimento del bene da parte del proprietario.

-

OBBLIGO

(specifico) di adempiere a una prestazione -

SOGGEZIONE

iniziativa del titolare

-

ONERE

 viene attribuito un potere, ma il suo esercizio è condizionato da un

adempimento che però non è obbligatorio e quindi non prevede sanzioni in ipotesi che resti inattuato. Si ha una posizione SOGGETTIVA INTERMEDIA.

E’ SOGGETTIVA quando a un soggetto è attribuito un potere, subordinato al compimento di determinati atti (art.2697).

OBBLIGAZIONE.

E’ lo schema di rapporto proprio dei diritti relativi di credito può essere :

- CREDITO (o rapporto obbligatorio)  il soggetto passivo è tenuto a una prestazione (dare, fare, non fare) verso un soggetto attivo, che ha interesse a conseguire un bene da altri; quindi ha bisogno della cooperazione altrui.

- DEBITO  vincolo dei debitore a realizzare l’interesse del creditore.

ACQUISTO DI POSIZIONI SOGGETTIVE. Può essere:

TITOLO ORIGINARIO

 costituzione di un diritto in capo ad un soggetto a prescindere da un precedente titolare. Vengono fissati dalla legge.

TITOLO DERIVATIVO

 diritto che si trasmette da una persona all’altra. (es. contratto, successioni morte) È:

-

TRASLATIVO

 trasferito lo stesso diritto che prima l’aveva DANTECAUSA e lo riceve AVENTECAUSA.

-

COSTITUTIVO

 Il proprietario trasferisce solo una parte del diritto e viene costituito un diritto nuovo USUFRUTTO istituito dal proprietario. Da PIENA PROPRIETA’ si arriva a NUDA PROPRIETA’.

PROBLEMI DELL’ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO.

1) Stesso diritto del precedente proprietario;

2) Mancata titolarità del trasferente si riflette sull’acquirente.

E’ PIU’ INSICURO IL TITOLO DERIVATIVO.

SUCCESSIONE può essere:

-

TITOLO UNIVERSALE

quando una persona subentra in tutti i rapporti di un’altra persona.

Avviene nel caso di fusione tra società e morte di una persona.

-

TITOLO PARTICOLARE

 quando una persona subentra solo in un determinato rapporto.

ESTINZIONE SITUAZIONE SOGGETTIVA.

1)

RINUNZIA

 abbandono cosa mobile. Solo se diritto disponibile: con eventuale accrescimento della sfera altrui (art.923 abbandono cosa mobile).

2)

ESTINZIONE “FIOSIOLOGICA”: IL CREDITO.

(5)

3)

PER DECORSO DEL TEMPO

( per diritti patrimoniali disponibili): 5

-

PRESCRIZIONE

 prevalenza situazione di fatto, viene detta

ESTINTIVA

. Un soggetto deve esercitare il diritto che ha.

Se si rimane inerte il diritto lo si perde

.

DIRITTI IMPRESCRIVIBILI (art. 2466 , 2936 proprietà).

-

DECADENZA

esigenza di CERTEZZA

.

Bisogna esercitare il diritto entro un certo limite

. È comunque un tempo breve.

PRESCRIZIONE

Art.

2934

estinzione del diritto non esercitato dal titolare per un certo tempo . Può essere per:

- Certezza situazioni giuridiche - Inerzia titolare

Prescrizione rinunziabile

: es. se creditore accorda dilazione. In ogni caso, la prescrizione deve essere eccepita da chi ne ha interesse, e non certo rilevata d’ufficio.

MODUS OPERANDI:

Art.

2946

 Decorso di un certo tempo, variabile, ma termine ordinario di dieci anni. Ma vi può essere:

- SOSPENSIONE “parentesi” nel decorso del tempo, per via dei rapporti debitore-creditore ovvero la condizione del titolare;

- INTERRUZIONE  se cessa inerzia titolare il termine prende a decorrere “da capo”: 2943 c.c.

DECADENZA:

Distinzione ardua con la prescrizione: qui più forte esigenze di certezza del diritto e quindi di un suo celere esercizio. Qui non operano le cause di sospensione che giustificano l’inerzia

POSIZIONI SOGGETTIVE:

1)

INTERESSE LEGITTIMO

 avviene nell’ambito dei rapporti tra il privato e i pubblici poteri. È l’interesse al corretto esercizio di un’attività amministrativa che può rivelarsi utile per un soggetto (es. corretta procedura in un concorso).

L’attività di terzi ha regole sue proprie, che soddisfano interessi pubblicistici o di una collettività, ma che può essere utile anche per un singolo.

Il tipico strumento di tutela consiste nell’IMPUGNAZIONE dell’atto amministrativo illegittimo, al fine di ottenerne l’annullamento.

2)

INTERESSI DIFFUSI

 attengono a

beni non “appropriabili

” dal singolo, ma che appartengono a una collettività di individui.

3)

ASPETTATIVA

 se acquisto del diritto legato a fattispecie a

FORMAZIONE PROGRESSIVA

(“acquisto la casa a condizione che io venga trasferito in quella città”).

4)

SITUAZIONI DI FATTO 

possesso e famiglia di fatto vengono tutelate

ABUSO DEL DIRITTO.

La posizione del diritto soggettivo consente la realizzazione dell’interesse connesso. Bisogna valutare se si devia dallo scopo per cui è attribuito un diritto (art.833) o esercizio del diritto in violazione della buona fede (delibere di voto).

Si va oltre i poteri e facoltà ad oggetto del diritto.

FATTI GIURIDICI.

Le situazioni giuridiche soggettive non derivano direttamente dalla legge, ma è la legge che ricollega ad un fatto umano o naturale il prodursi di effetti giuridici (COSTITUIRE, MODIFICARE, ESTINGUERE).

(es. nascita, accordo in quanto è la legge che li determina).

TIPOLOGIE DI FATTI GIURIDICI  FATTO:

NATURALE

 prescinde da attività consapevole dell’uomo e dal suo stato soggettivo.

UMANO

 atti posti in essere da un soggetto di diritto:

RILIEVO A VOLONTA’

:

(6)

1) ATTI ILLECITI

 in violazione di una regola di diritto e producono la lesione del diritto 6 soggettivo altrui. Generano RESPONSABILITA’ (art.1218 responsabilità contrattuale; art.

2043

responsabilità contrattuale ed extra).

2) ATTI LECITI

conformi alle prescrizioni dell’ordinamento. Possono essere:

ATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO

= comportamento al quale l’ordinamento prevede che un soggetto produca effetti giuridici, ma non può modificare la realtà.

Diventare proprietario è AUTOMATICO, se ha un comportamento COSCIENTE E VOLONTARIO.

NEGOZIO GIURIDICO

(fa parte delle DICHIARAZIONI = comunicare ad altri il proprio pensiero) o

atto di autonomia

= atto umano lecito che manifesta l’autonomia privata del singolo. La manifestazione di volontà determina una

MODIFICAZIONE

della realtà giuridica conforme all’intento delle parti. È regolamentato da interessi convergenti con il contenuto dell’atto di volontà.

Se invece non si esprime una propria volontà, si parla di

DICHIARAZIONI DI SCIENZA

, che consiste nel comunicare ad altri di essere a conoscenza di un atto o di una situazione del passato.

Es. TESTAMENTO (devono essere frutto di una volontà consapevole

MATRIMONIO (bilaterale, non

è patrimoniale)

CONTRATTO

È la legge che demanda alla manifestazione di volontà delle parti l’effetto di modificare la realtà

giuridica. ART. 1322:

-

LIBERTA’ nel dare contenuto al contratto

: es. condizionare un contratto all’interesse di una parte;

-

LIBERTA’ nel creare tipi di contratto NON REGOLATI

(es. leasing).

CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI:

a. In base alla struttura SOGGETTIVA

La dichiarazione può essere di una SOLA parte:

UNILATERALE

(es. testamento). Per

PARTE

si intende

“centro d’interessi”, quindi si può avere una parte composta da più persone, questo avviene quando tutte queste persone hanno lo stesso interesse.

Oppure può essere

PLURI-PERSONALI

(es. più persone conferiscono tutte assieme a vendere un bene di cui siano comproprietarie).

ATTO COLLEGIALE

: le dichiarazioni di volontà sono dirette a formare la volontà di un organo

pluripersonale (es. deliberazione dell’assemblea). In questo caso si applica il principio di MAGGIORANZA.

ATTO COMPLESSO

: le volontà si fondono in modo da formarne solo UNA. In questo caso il vizio di una sola, vizia la dichiarazione complessa.

I negozi UNILATERALI possono essere:

RECETTIZI

: se la dichiarazione negoziale deve pervenire a una certa persona (es. disdetta)

NON RECETTIZI

:se producono effetto indipendentemente dal destinatario.

b. In relazione alla FUNZIONE

Nell’ambito dei NEGOZI PATRIMONIALI si collocano:

NEGOZI DI OBBLIGAZIONE

: danno luogo alla nascita di un’obbligazione.

NEGOZI DI DISPOSIZIONE

: importano un’immediata diminuzione del patrimonio mediante ALIENAZIONE.

REQUISITI NEGOZIO GIURIDICO:

 art.

1325

: elementi

ESSENZIALI

senza dei quali il contratto sarebbe nullo. Si dicono:

GENERALI

: se si riferiscono ad ogni tipo di contratto;

PARTICOLARI

: se si riferiscono a un particolare tipo considerato.

 Elementi

ACCIDENTALI

che possono essere

GENERALI

(termine, modo).

N.B.

DICHIARAZIONE

 la volontà del soggetto diretta a produrre effetti giuridici deve essere dichiarata, ossia esternata per farla percepire agli altri. Può essere ESPRESSA (parole) e TACITA (silenzio).

(7)

INVALIDITA’ DEL NEGOZIO GIURIDICO.

7

La legge predetermina talune caratteristiche che l’atto di volontà deve avere per produrre certi effetti, altrimenti

l’atto è INVALIDO

.

1)

NULLITA’

 tutela i contraenti stessi. Es l’invalidità. Non può produrre più effetti.

2)

ANNULLABILITA’

 è efficace fino a quando non interviene una sentenza che lo annulla.

INEFFICACIA E INVALIDITA’.

INEFFICACIA

 attiene alla possibilità di produrre effetti. L’atto valido può essere

INEFFICACE

(es.

termine e condizione).

INVALIDITA’

 attiene all’esistenza di

VIZI

 E se l’invalidità non è fatta valere, il contratto può produrre effetti.

UNITA’ DI DISCIPLINA.

Ogni tipo di atto negoziale ha una propria disciplina unitaria. Ma i

problemi sono unitari

, di:

- CAPACITA’

- VIZI DI FACOLTA’

- FORMA “LIBERA”

Art.1324

 estensione disciplina di contratto

N.B.

Nel codice civile NEGOZIO non c’è, ma si chiama

ATTO GIURIDICO

Nel codice civile

ATTO AGIURIDICO IN SENSO STRETTO

si chiama

FATTO GIURIDICO

. Es. art.

1173 fonti obbligazione

.

LEGITTIMIZZAZIONE all’atto giuridico

Atti giuridici che hanno ad oggetto un certo rapporto possono essere compiuti solo da determinati soggetti.

Quindi la legittimazione è il potere di compiere atti giuridici cha hanno ad oggetto peculiari rapporti: es. è il proprietario legittimato a trasferire un proprio bene.

Ma fonte peculiare di legittimazione è la

rappresentanza

.

= Potere conferito ad un soggetto di compiere atti giuridici che producano effetti giuridici direttamente nella sfera di altro soggetto. Tipologie:

- Rappresentanza conferita talora dalla legge: genitori per minori (320 c.c.); talora a seguito di provvedimento giudice: tutore per minore o interdetto;

- Talora volontaria: la

procura. Atto unilaterale rivolto a terzi

I BENI:

Dall’art.

810

sono definiti beni le cose che possono formare oggetto di diritti, (art. 814) cioè suscettibili a valutazione ECONOMICA PATRIMONIALE (in funzione della sua negoziabilità).

Possono essere:

- QUANTITA’ LIMITATA  si regolamenta l’utilizzo ;

- QUANTITA’ ILLIMITATA  non c’è bisogno di sottrarli ad altri (es. sole).

Art. 922  modalità di acquisto dei beni a titolo ORIGINARIO o DERIVATIVO.

CATEGORIE DI BENI:

Art. 812 BENI MOBILI E IMMOBILI:

-

IMMOBILE

 suolo, sorgenti, corsi d’acqua, alberi : tutto ciò che è incorporato al suolo;

-

MOBILE

 tutti gli altri beni ( denaro, quadro) : sono destinati a una più rapida circolazione e richiederanno meno formalismo. È necessario solo un contratto ORALE.

Art. 815 MOBILI ISCRITTI AI PUBBLICI REGISTRI:

Sono MOBILI , per il loro valore superiore, le loro vicende circolatorie vanno pubblicizzate in registri pubblici: PRA macchine , RAN aeromobili.

Sono BENI MOBILI REGISTRATI.

(8)

Art. 816 UNIVERSALITA’ DI MOBILI:

8

E’ l’insieme dei beni mobili che appartengono allo stesso soggetto e sono legati da un nesso funzionale. Devono avere un’unità di destinazione.

Serve nel caso in cui il titolare ha l’universalità, e col negozio giuridico può stipulare un UNICO contratto per vendere o acquistare tutti i beni e ne dispone nella sua interezza (biblioteche, opere d’arte).

Art. 817 PERTINENZE:

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un altro bene (es.

immobile su mobile; giardino su casa). Non è incorporato.

Art. 818 UTILITA’ (REGIME DELLE PERTINENZE):

se non esplicito cosa voglio vendere, la pertinenza segue la vicenda circolatoria del bene principale. La PERTINENZA è un bene DIVERSO, ha autonomia diversa e viene distinta dai BENI COMPOSTI.

I

BENI COMPOSTI

sono beni composti da più parti, ma se togliamo un bene, perdiamo l’identità della cosa.

FUNGIBILI

 sostituibili ad altri beni che appartengono allo stesso bene, genere (es. grano). Sono identificati in base alla QUANTITA’ (peso, misura), al GENERE.

2) INFUNGIBILI

 beni individuati nella loro specifica utilità. Non sono sostituibili (es. casa).

ES.

art. 1378

 quando si stipula un contratto e si scambia un bene fungibile, il bene si trasmette quando le cose vengono considerate nella loro generalità; INDIVIDUATI nella sua specifica UNITARIETA’.

Inoltre quando si scambia un bene, il valore deve essere SIMILE.

1) CONSUMABILI

 si consumano dopo il loro utilizzo;

2) NON CONSUMABILI

 consentono una pluralità di utilizzi (elettrodomestici).

1) PRIVATI

2) PUBBLICI

 appartengono al

DEMANIO

sia

PUBBLICO

(lido mare, porti, mare), sia

ARTIFICIALE

( strade, autostrade, acquedotti).

Questi beni appartengono allo Stato perché sente il bisogno di utilizzo da parte di tutti. Sono ALIENABILI, ovvero lo Stato non li può vendere, e i privati non li possono acquistare.

Vi è da una parte il

PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO

 esigenza dello Stato per utilizzare il bene a vantaggio di tutti (miniere, foreste). Si trae utilità a

VANTAGGIO DI TUTTI

. Dall’altra parte esiste il

PATRIMONIO DISPONIBILE

 Stato è titolare (es. terreno), ma lo può acquistare anche un privato.

SOGGETTI: PERSONA FISICA.

IL SOGGETTO ha:

CAPACITA’ GIURIDICA

= essere titolari di diritti e doveri (eguaglianza art. 3, 22) capo d’imputazione di posizioni soggettive e rapporti giuridici. Si acquisisce con la nascita (art.1).

ART.3

” tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali”.

CAPACITA’ D’AGIRE

= compiere attività giuridica, riuscire a porre in essere validi negozi giuridici.

Si acquisisce al compimento della maggiore età (18 anni), salvo particolari eccezioni.

IL SOGGETTO DEL DIRITTO PRIVATO:

- ART.

1-10

PERSONA FISICA

(9)

- ART.

11-42

PERSONA GIURIDICA

(persone che creano un soggetto di diritto nuovo. Ha 9

capacità giuridica AUTONOMA

).

IL CONCEPITO.

DIRITTI PATRIMONIALI

MA SEMPRE SUBORDINATI ALLA NASCITA, cioè potranno essere fatti valere quando avviene la nascita.

DIRITTI NON PATRIMONIALI

CESSAZIONE CAPACITA’ GIURIDICA.

La morte è definita nella legge 578/1993 non si accerta il verificarsi : (art.48 cc)

1)

SCOMPARSA

 viene dichiarata con decreto del Tribunale; è una mera situazione di fatto che legittima atti conservativi da parte di un curatore.

2)

ASSENZA

 dichiarazione del Tribunale dopo 2 anni dalla scomparsa  APERTURA TESTAMENTO.

La dichiarazione di assenza non scioglie il matrimonio, ma determina lo scioglimento della comunione legale. Se l’assente dovesse ritornare ha diritto alla restituzione dei suoi beni.

3)

MORTE PRESUNTA

 10 anni dalla scomparsa con sentenza del Tribunale: effetti della morte.

LUOGHI DELLA PERSONA (= la persone fisica vive e svolge la sua attività).

-

DOMICILIO

(art.43 cc.) è la sede dei principali affari e interessi (SPECIALE E GENERALE). Può essere LEGALE se è fissato dalla legge oppure VOLONTARIO. Ma rimane UNICO.

-

RESIDENZA

 (art.43 cc.) è il luogo di dimora abituale;

-

DIMORA

 luogo in cui si abita.

ACQUISTO CITTADINANZA:

-

Iure sanguinis

: figli nati da cittadini italiani, anche di un solo genitore. Sono parificati anche i figli adottivi anche se stranieri.

-

Iure soli

: figli nati su suolo italiano, anche da genitori ignoti o apolidi.

-

Iuris communicatio

: acquista la cittadinanza il coniuge straniero purché risieda da almeno 6 mesi in Italia, oppure dopo 3 anni di matrimonio.

-

Per naturalizzazione

: al cittadino dell’Unione Europea che risieda in Italia da almeno 4 anni, oppure lo straniero che risiede da almeno 10 anni.

PARENTELE:

= vincolo che unisce i soggetti che discendono dalla stessa persona, o dallo stesso “stipite”.

Bisogna considerare le linee e i gradi:

-

LINEA RETTA

(padre e figlio);

-

LINEA COLLATERALE

(fratello e sorella);

-

GRADI

si calcola calcolando le persone e togliendo lo stipite.

La legge riconosce effetti di parentela fino al 6 grado.

AFFINITA’

= vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (suocera) . nel rapporto di affinità il soggetto è affine, NON è un vincolo di sangue.

CAPACITA’ D’AGIRE.

Art. 2

indica il soggetto di diritto in quanto capace di porre in essere atti giuridici.

Ratio, l’autonomia  presuppone la capacità di curare i propri interessi.

La capacità d’agire si ACQUISTA con la MAGGIORE ETA’. Può accadere però che dopo i 18 anni la persona si trovi ad avere dei problemi (malattia fisica o mentale) e quindi nasce la necessità di tutelare questi soggetti.

-

INCAPACE

persegue i propri interessi tramite un proprio rappresentante;

462 cc. 

SUCCESSIONE

per causa di morte (per legge e testamento): es. se il padre muore dopo aver concepito, al figlio spetterà l’eredita.

784 cc.  ricevere

DONAZIONE

LEGGE ABORTO 194/1978

LESIONE INTEGRITA’ NASCITURO (es. incidente stradale).

(10)

-

L’ATTO COMPIUTO

direttamente dall’incapace è

ANNULLABILE

. 10

ISTITUTI PER LA TUTELA:

INCAPACITA’ NATURALE (DI FATTO).

Può accadere che un soggetto pur legalmente capace di compiere atti, in concreto si trovi in una situazione di INCAPACITA’ DI VOLERE E/O DI INTENDERE, per causa permanente (sindrome di Down), transitoria (uso alcool). In questo caso si verifica una separazione tra la capacità legale e l’incapacità naturale.

La concreta, transitoria incapacità, es. art.428 cc  PREVEDE:

ANNULLABILITA

’ dell’atto se pregiudizievole per l’incapace (es. matrimonio, contratti);

 Se l’incapace stipula un contratto, questo è ANNULLABILE se vi è mala fede della controparte.

IL MINORE E POTESTA’ DEI GENITORI

(entrambi i genitori cc.316).

- Diritto – dovere di mantenere, educare i figli (cc.147);

-

Potere di amministrazione dei beni dei figli

, ma talora autorizzati dal giudice;

-

Usufrutto

delle regole sui beni dei figli (cc.324);

-

Rappresentanza legale

(cc.320).

TUTELA.

Se i genitori decadono dalla potestà (art.330 cc) (o muoiono), anche in tal caso c’è la rappresentanza del minore e l’amministrazione dei suoi beni (art.357 cc). Vengono effettuati controlli più intensi da parte del Tribunale.

Se i genitori muoiono

, il giudice tutelare nomina un

TUTORE

che legittimamente prende il posto dei genitori. Esso può essere già stato delegato o può essere scelto dal giudice.  si impongono maggiori controlli.

N.B

 stessi poteri al tutore dell’interdetto.

EMANCIPAZIONE

CASO

 Un minore di

16 anni,

autorizzato dal Tribunale, si sposa e quindi passa da una

incapacità d’agire

non assoluta, ma

PARZIALE

, ad essere un

MINORE EMANCIPATO

(= colui che si sposa prima dei 18 anni).

-

ATTI

Può svolgere

atti di ordinaria amministrazione

da solo senza nessuna assistenza; ma deve svolgere tutti gli altri atti

con il consenso di un CURATORE

(art.394 cc).

Il CURATORE è un soggetto che affianca, è un ASSISTENTE. Può esserlo il coniuge se maggiorenne, oppure uno dei 2 genitori se entrambi i coniugi sono minorenni.

Questi atti li può svolgere da solo ma con affianco un curatore con il consenso di un giudice tutelare del Tribunale.

-

AUTORIZZAZIONE A ESERCIZIO D’IMPRESA COMMERCIALE

 (art.397) il minore emancipato può svolgere attività d’impresa da solo attraverso un’ autorizzazione. Una volta ottenuta, il

soggetto può svolgere questa attività d’impresa, perché si presume che l’emancipato sia una persona matura e si prevede che lui possa svolgere qualsiasi attività d’impresa e STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

Se non fosse in grado di adempiere al compito

, l’autorizzazione le viene REVOCATA

.

E’ possibile che un soggetto di 18 anni ritorni a uno stato di INCAPACITA’ LEGALE AD AGIRE

. Questo succede in 2 casi:

1)

INTERDIZIONE

(art.414 cc)

presenta un’infermità mentale

, serve per farlo diventare

interdetto il soggetto. In alcuni casi i parenti più stretti possono chiedere l’interdizione giudiziale e il soggetto riacquisisce la capacità d’agire.

Viene

nominato un TUTORE

che agirà per suo nome e suo conto.

2)

INABILITAZIONE

(art.415 cc) quando lo stato del soggetto non è talmente grave da dar luogo all’interdizione. Con questa sentenza viene nominato un

CURATORE PROVVISORIO e dichiarata la CAPACITA’ PARZIALE D’AGIRE per atti di ordinaria amministrazione

e personali,

altrimenti vi è l’assistenza del curatore. Il curatore quindi non si sostituisce all’incapace, ma lo affianca.

Es. sordo, cieco dalla nascita  se non hanno avuto una conoscenza base.

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