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Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all interno di locali adibiti ad attività differente.

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A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

Circolare n. 2 del 18.01.2021

Oggetto: DPCM 14 gennaio 2021 – nuove misure anti Covid-19

E’ stato pubblicato il DPCM 14.01.2021 che reca nuove misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 16.01.2021 e sono efficaci fino al 05.03.2021.

Con tale nuovo DPCM, il territorio nazionale viene sempre suddiviso, in base alle criticità riscontrate e all’indice di contagio Rt, nelle 3 zone conosciute, ovvero gialla, arancione e rossa ma viene introdotta anche la nuova zona bianca.

Per le regioni che si trovano in area gialla si applicano le disposizioni di cui all’art.1, per quelle in area arancione le disposizioni più restrittive dell’art. 2 e per quelle in area rossa le disposizioni di cui all’art.3. Spetta al Ministro della salute con propria ordinanza disporre la modifica della zona attribuibile alle singole Regioni.

Il testo completo del DPCM è disponibile cliccando sul seguente link DPCM 14.01.2021.

Si segnala inoltre che il Governo ha previsto una sezione speciale sul proprio sito contenente le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulle misure dallo stesso adottate nel periodo emergenziale COVID-19.

Si precisa infine che con il D.L. 2/2021 è stato prorogato dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza nazionale.

Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale – Art.1

Le disposizioni di cui all’art. 1, che si applicano sull’INTERO TERRITORIO NAZIONALE, sono di seguito riepilogate.

Inoltre, stante la suddivisione del territorio nazionale come sopra accennato, le Regioni Basilicata, Campania, Molise, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Toscana che rientrano, alla data

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odierna, in area gialla sono soggette esclusivamente alle misure restrittive indicate nel presente articolo.

In via generale è disposto quanto segue:

 obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che vanno obbligatoriamente indossati nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, sia assicurata continuativamente la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;

 obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

 obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

 dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo (cosiddetto “coprifuoco”) sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazione di necessità ovvero per motivi di salute. La necessità di spostamento va autocertificata con modulo da esibire in caso di controllo delle forze di polizia (clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione); è fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

In ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

 ai sensi del DL n. 2/2021, dal 16.01.2021 al 15.02.2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o provincie autonome, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute o per fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Secondo quanto precisato in questi giorni dal Governo, sembrerebbe consentito recarsi nelle seconde case, solo con familiari conviventi, anche fuori regione indipendentemente dal colore dell’area ed anche se le stesse sono in affitto ma solo di lungo periodo (no affitti brevi).

Sul punto si attende la conferma ufficiale;

 delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

 è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

 è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;

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 l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

In merito alle attività il decreto prevede le misure di seguito riportate.

Sono sospese le attività d palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Commercio al dettaglio: le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che

 gli ingressi avvengano in modo dilazionato e

 venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Servizi di ristorazione: le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Attività inerenti ai servizi alla persona: (ovvero: acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori) sono tutte consentite nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

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Settore trasporto pubblico: è previsto che:

 a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;

 il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;

 per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto.

Attività professionali: sono legittimate a continuare, ma il DPCM raccomanda:

 che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, per tutte le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza;

 di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

 di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio;

 di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Comprensori sciistici

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. A partire dal 15.02.2021 gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Strutture ricettive: è consentito esercitare le attività delle strutture ricettive, purché nel rispetto del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, e dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Nell’ambito del settore sportivo, è confermato quanto previsto nel DPCM 24.10.2020, ovvero:

 è consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;

 sono sospesi gli eventi e le competizioni degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

 restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni, discipline sportive associate, enti di

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promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

 lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso;

 sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

 sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

 ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione.

Per quanto concerne l’ambito delle manifestazioni, spettacoli, attività del settore divertimento, culturale e religioso:

 sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;

 lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;

 sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

 sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;

 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso restano comunque sospese;

 sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

 con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;

 sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

 sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;

 l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;

 sono aperti al pubblico le mostre ed i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi.

Per quanto concerne il settore scolastico è stabilito, per le scuole secondarie di secondo grado, che siano adottate forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che dal 18.01.2021, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza.

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L’attività didattica ed educativa per i servizi educativ i per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

Istituzione della zona bianca

Alle Regioni che si collocheranno in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per almeno tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (indice Rt < 1), cessano di applicarsi le misure di cui all’art.1 relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, alle quali si applicheranno le misure anti contagio previste dal decreto (distanziamento sociale, utilizzo dispositivi di protezione,..), nonché dai protocolli e dalle linee guida concernenti il settore di riferimento, o in difetto, settori analoghi.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (area arancione) – Art.2

Le disposizioni di cui all’art. 2, si applicano alle Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (indice Rt 1) e che si collocano in uno “scenario di tipo 2” e con un livello di rischio “almeno moderato”, ovvero che si collochino in uno “scenario di tipo 1” e con un livello di rischio “alto” (area arancione).

Trattasi, allo stato attuale, delle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Il DPCM prevede inoltre, che con ordinanza adottata dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale e in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure sotto indicate.

Le misure disposte dal comma 4 del DPCM (che si aggiungono a quelle generali previste per l’intero territorio nazionale) sono di seguito indicate:

 è vietato entrare e uscire dalle regioni che si collocano nella zona arancione, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze: motivi di lavoro, salute e urgenza. È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Rimangono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Il transito sui territori che si collocano nella zona arancione è consentito qualora necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti (fascia gialla/bianca).

 è vietato ogni spostamento in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione. Anche in questo caso, lo spostamento è consentito per comprovate esigenze (lavoro, studio, salute, situazioni di necessità o per svolgere attività/usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune).

La necessità di spostamento va autocertificata con modulo da esibire in caso di controllo delle forze di polizia (clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione);

È comunque consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, nell’ambito

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dello stesso comune, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di 2 persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Lo spostamento è consentito, inoltre, dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 Servizi di ristorazione: Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) SONO SOSPESE.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono il rispetto dei protocolli/linee guida per la prevenzione del contagio.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

 sono sospese le mostre, ed i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche e degli archivi il cui servizio è offerto su prenotazione.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (area rossa) – art.3

Le disposizioni di cui all’art. 3, si applicano alle Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (indice Rt 1,25) e che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “almeno moderato (area rossa).

Trattasi, allo stato attuale, delle Regioni Lombardia, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano.

Il DPCM prevede inoltre, che con ordinanza adottata dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale e in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure sotto indicate.

Le misure di contenimento disposte dal comma 4 del DPCM, che si aggiungono a quelle generali disposte per l’intero territorio nazionale, sono di seguito indicate:

 è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dai territori che si collocano nella zona rossa, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per spostamenti motivati da

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comprovate esigenze: motivi di lavoro, salute e urgenza. È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Rimangono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Il transito sui territori che si collocano nella zona rossa è consentito qualora necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti (fascia gialla/bianca).

La necessità di spostamento va autocertificata con modulo da esibire in caso di controllo delle forze di polizia (clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione).

È comunque consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, nell’ambito dello stesso comune, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di 2 persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Lo spostamento è consentito, inoltre, dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 Attività commerciali al dettaglio: SONO SOSPESE le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM e di seguito indicate nella tabella sottostante, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

ATECO DESCRIZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALI CONSENTITE 45.1 Commercio di autoveicoli

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 45.40.11 Commercio di motocicli

45.40.21 Commercio di parti e accessori per motocicli 47.11.10 Ipermercati

47.11.20 Supermercati 47.11.30 Discount di alimentari

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.20 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizio specializzati

47.40 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati

47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

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47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 47.61.00 Commercio al dettaglio di libri

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature per bambini e neonati 47.73.10 Farmacie

47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale 47.75.20 Erboristerie

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici e alimenti per animali domestici 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di biancheria; confezioni per bambini e neonati 47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature per bambini e neonati

47.89.10 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.89.30 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti 47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono 47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 Servizi di ristorazione: Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) SONO SOSPESE.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono il rispetto dei protocolli/linee guida per la prevenzione del contagio.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle

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ore 18:00.

 Attività sportiva: SONO SOSPESE tutte le attività sportive di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi. Sono altresì SOSPESI tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza interpersonale e con utilizzo di mascherina. È consentito altresì lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

 Attività inerenti ai servizi alla persona: (acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori) SONO SOSPESE, mentre possono essere svolti i servizi per la persona di cui all’allegato 24 del DPCM e sotto riportati.

ATECO ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONE CONSENTITE 96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

96.01.10 Attività delle lavanderie industriali 96.01.20 Altre lavanderie, tintorie

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse

 Settore scolastico: è disposta la didattica a distanza per le scuole medie limitatamente alle classi seconde e terze e per le scuole secondarie di secondo grado. È sospesa la frequenza delle attività delle Università;

 sono sospese le mostre, ed i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche e degli archivi il cui servizio è offerto su prenotazione.

Attività produttive e industriali – Art. 4

Il Decreto in esame conferma che tutte le attività produttive industriali e commerciali consentite, devono rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché dei Protocolli specifici relativi alla sicurezza nei cantieri del 24 aprile e del settore trasporto e logistica del 20 marzo 2020, ciascuno per i relativi campi di applicazione.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Associazione Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI

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