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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

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Academic year: 2022

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Città di Tortona Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

DI QUOTIDIANI E PERIODICI

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Sommario

Art. 1 - Oggetto e definizioni ... 3

Art. 2 - Disposizioni generali ... 3

Art. 3 - Punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici su area pubblica ... 3

Art. 4 - Punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici su area privata ... 4

Art. 5 - Attività di vendita non soggette ad autorizzazione ... 5

Art. 6 - Punto vendita Non-Esclusivo... 5

Art. 7 - Ampliamento ... 6

Art. 8 - Subingresso ... 6

Art. 9 - Orari di apertura dei punti vendita ... 6

Art. 10 - Sospensione dell'attività ... 7

Art. 11 - Decadenza... 7

Art. 12 - Parità di trattamento e modalità di vendita ... 7

Art. 13 - Sanzioni ... 8

Art. 14 - Diritti di istruttoria ... 8

Art. 15 - Norme finali... 8

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ART.1-OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività dei punti vendita di quotidiani e periodici e ne disciplina procedure e criteri per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e il subingresso sulla base dei presupposti determinati dall’evoluzione legislativa intervenuta che ha portato all’eliminazione dei vincoli quantitativi ed ai contingentamenti.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) PUNTO VENDITA ESCLUSIVO: un esercizio di vendita che commercializza prevalentemente quotidiani e periodici;

b) PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO: un esercizio di vendita che, in aggiunta ad altre merci, può vendere quotidiani e/o periodici come previsto dal D.Lgs. 170/2001, art. 2;

c) STRILLONAGGIO: attività di vendita di quotidiani svolta dagli editori, distributori e rivenditori su suolo pubblico.

ART.2-DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'esercente l'attività di vendita di quotidiani e/o periodici, regolarmente iscritto al competente Registro delle Imprese, deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs.

59/2010 e s.m.i. e nei suoi confronti non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Leggi antimafia".

2. L'esercizio dell'attività deve essere effettuato nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, delle norme igienico-sanitarie, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche relative alle destinazioni d'uso dei locali sede dell'attività.

3. L'apertura e il trasferimento di punti vendita esclusivi e non esclusivi, fino a metri quadrati 250, su area pubblica e privata, anche a carattere stagionale, avviene mediante la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), di cui all'art. 19 della L. 241/1990 da inviarsi al competente SUAP comunale accedendo al relativo portale telematico.

4. L'esercizio dovrà essere attivato, a pena di decadenza, entro mesi 6 (sei) dalla presentazione della S.C.I.A., salvo proroga in caso di comprovata necessità per cause oggettive non imputabili all'interessato. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine.

ART.3-PUNTO VENDITA ESCLUSIVO DI QUOTIDIANI E PERIODICI SU AREA PUBBLICA

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esclusi il latte e i suoi derivati, anche in assenza del requisito professionale previsto dall'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010. Resta salvo il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.

3. In modo non prevalente sino all'utilizzo di un massimo del 49% della superficie di vendita nelle rivendite di quotidiani e periodici “esclusive” è inoltre ammessa la vendita di tutti i prodotti alimentari e non alimentari, previo invio al SUAP di S.C.I.A. di apertura e, per il settore merceologico alimentare, purché il titolare sia in possesso del requisito professionale previsto dall'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 e rispettando le norme igienico-sanitarie di settore.

4. Con gli stessi vincoli di cui al precedente comma 3 è consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e ogni altra attività accessoria non espressamente vietata, da autorizzarsi secondo le procedure proprie, se previste, corredate di una planimetria, anche non quotata, in cui si evidenziano le aree di competenza delle relative attività, eventualmente sottoscritta da entrambe le imprese qualora attività poste in capo a soggetti diversi.

5. È altresì consentito fornire servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: punto di consegna per pacchi e spedizioni, servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l’informazione e l’accoglienza turistica, la pubblicizzazione di prodotti e l’esposizione di materiale pubblicitario nel rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento Comunale in materia di insegne pubblicitarie.

ART.4-PUNTO VENDITA ESCLUSIVO DI QUOTIDIANI E PERIODICI SU AREA PRIVATA

1. Nell'ambito dello stesso locale su area privata è ammesso l'esercizio congiunto dell'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici con l'attività di vendita di altri prodotti, con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e con ogni altra attività non espressamente vietata, purché su un’area non superiore al 49% della superficie destinata alla vendita ed accessibile al pubblico, esclusi uffici e servizi.

2. Inoltre è ammessa la facoltà di fornire servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: punto di consegna per pacchi e spedizioni, servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l’informazione e l’accoglienza turistica, la pubblicizzazione di prodotti e l’esposizione di materiale pubblicitario nel rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento Comunale in materia di insegne pubblicitarie.

3. L’attività prevalente e quella accessoria possono essere poste in capo a soggetti diversi con le modalità di cui al successivo comma 6.

4. La coesistenza delle attività deve rispettare le disposizioni di polizia urbana, igienico-sanitarie, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali da utilizzare.

5. È data facoltà ai titolari di rivendite esclusive di quotidiani e periodici, di porre in vendita prodotti preincartati quali caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi, bevande pre-confezionate e pre- imbottigliate, esclusi il latte e i suoi derivati, anche in assenza del requisito professionale previsto dall'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010. Resta salvo il rispetto delle prescrizioni igienico- sanitarie.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, la vendita di prodotti alimentari e non alimentari abbinata all'attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici è subordinata a preventiva S.C.I.A. di

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apertura di esercizio commerciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.

114; le altre attività accessorie non espressamente vietate sono anch’esse autorizzate secondo le procedure proprie, se previste, corredate di una planimetria, anche non quotata, in cui si evidenziano le aree di competenza delle relative attività, eventualmente sottoscritta da entrambe le imprese qualora attività poste in capo a soggetti diversi.

ART.5-ATTIVITÀ DI VENDITA NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. Non necessitano di autorizzazione alcuna le attività di vendita di quotidiani e periodici elencate all'art. 3 del D.Lgs. 170/2001 ovvero:

a) vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, dei distributori e degli edicolanti;

f) vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti;

g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. In tal caso l'esercente l'attività deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.

2. La vendita effettuata su spazi pubblici da incaricati dell'editore, cosiddetti "strilloni" deve essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e senza l'utilizzo di banchi, sedie, teli o altre strutture ed in forma esclusivamente itinerante senza possibilità di sostare nel medesimo luogo oltre 5 (cinque) minuti e mai nelle immediate vicinanze di rivendite esclusive di quotidiani e/o periodici.

ART.6-PUNTO VENDITA NON-ESCLUSIVO

1. L'apertura di attività di vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici è soggetta alla presentazione di S.C.I.A. ai sensi dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

2. Le tipologie di esercizi commerciali nei quali è ammesso l'esercizio di punto vendita Non-Esclusivo

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f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

3. È data facoltà al titolare di attività di vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici, di porre in vendita prodotti preincartati quali caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi, bevande pre- confezionate e pre-imbottigliate, esclusi il latte e i suoi derivati, anche in assenza del requisito professionale previsto dall'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010. Resta salvo il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.

4. L'attività di vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici e l'attività di vendita principale devono essere intestate allo stesso soggetto giuridico. Pertanto l’attività accessoria di vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici segue le stesse vicende dell’attività principale.

5. L'attività di vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici non è trasferibile se non congiuntamente all'attività principale a cui è legata. Non è ugualmente mai consentito il trasferimento in altra sede della sola attività prevalente, che ha legittimato l’esercizio della rivendita non esclusiva, lasciando tale rivendita nella sede attuale.

6. Il subingresso nella gestione o nella proprietà di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e/o periodici è consentito solo contestualmente al subentro nell'attività principale cui è legata l'attività della rivendita non esclusiva.

ART.7-AMPLIAMENTO

1. L'ampliamento del punto vendita esclusivo che venga a determinare una superficie complessiva di vendita, comprensiva dell’eventuale superficie di vendita dell’attività accessoria, minore o pari al limite di 250 metri quadrati è soggetto a S.C.I.A ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 114/1998 così come modificato dal D.lgs. 59/2010. L'ampliamento di superficie che comporti il superamento di tale limite è soggetto ad autorizzazione secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di commercio al dettaglio.

2. L'ampliamento della superficie del punto vendita ubicato in chiosco esistente su suolo pubblico è subordinato all'ottenimento del necessario titolo abilitativo edilizio nonché della relativa concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

3. L'ampliamento è comunque soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di polizia urbana e di viabilità, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia.

ART.8-SUBINGRESSO

1. Il subentrante nella gestione o nella proprietà di un'attività di rivendita di quotidiani e/o periodici ha diritto a continuare l'attività del dante causa a condizione che presenti la S.C.I.A. di subingresso prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 114/1998, che sia in possesso dei requisiti soggettivi cui è subordinato l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 71 D.Lgs. 59/2010 e che vi sia stato l'effettivo trasferimento della titolarità o della gestione dell'azienda esercente l'attività.

ART.9-ORARI DI APERTURA DEI PUNTI VENDITA

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1. L'esercente del punto vendita esclusivo deve rendere noto ai consumatori gli orari di apertura, mediante affissione di cartello ben visibile all'esterno della rivendita.

2. Il punto vendita non esclusivo di quotidiani e/o periodici osserva l'orario di apertura dell'attività principale.

ART.10-SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. L'attività del punto vendita di quotidiani e/o periodici può essere sospesa per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici).

2. Il titolare del titolo abilitativo per la vendita di quotidiani e/o periodici che intenda sospendere l'attività del punto vendita per un periodo superiore a mesi 1 (uno), deve darne preventiva comunicazione al Comune con puntuale indicazione del periodo di chiusura.

3. In presenza di gravi e documentati motivi non imputabili all'interessato, potrà essere richiesta una sola volta la proroga della sospensione dell'attività per un ulteriore periodo di durata massima di mesi 12 (dodici).

4. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dovrà essere presentata comunicazione con la data di ripresa della stessa.

ART.11-DECADENZA

1. Il titolo abilitativo per la vendita di quotidiani e/o periodici è soggetto a decadenza nei seguenti casi:

a) mancata attivazione del punto vendita entro i termini previsti dall’art. 2 comma 4 del presente Regolamento;

b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a mesi 12 (dodici) senza preventiva richiesta e concessione di proroga;

c) perdita dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 da parte del titolare.

ART.12-PARITÀ DI TRATTAMENTO E MODALITÀ DI VENDITA

1. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e/o periodici dagli stessi prescelti per la vendita.

2. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire

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d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono;

d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;

d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale.

ART.13-SANZIONI

1. L'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e/o periodici in assenza di titolo abilitativo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i.

ART.14-DIRITTI DI ISTRUTTORIA

1. I procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento, il subingresso ed ogni altra comunicazione/S.C.I.A. prevista dalla normativa vigente in relazione alle attività oggetto del presente Regolamento, sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive ed al pagamento dei diritti di istruttoria, se previsti.

ART.15-NORME FINALI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 7 giugno 2006 all’oggetto: “Approvazione Regolamenti per la programmazione e l’esercizio della vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva e non esclusiva ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 170/2001” e gli atti dal medesimo approvati;

2. Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si fa rimando al D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170

“Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108” e s.m.i., al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. e ad eventuali altre norme nazionali e regionali applicabili.

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