Incidente stradale e valore probatorio CID: Cassazione
written by Redazione | 18/04/2021
Modello di constatazione amichevole: il valore di prova in caso di sinistro e la possibilità di vincolare il giudice nella causa di risarcimento del danno.
La valenza processuale del modulo CAI a doppia firma
Il modulo CAI a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria.
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n.25468
La valenza probatoria della constatazione
amichevole di sinistro in caso di
litisconsorzio necessario
La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25770
In mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia ricorrente era onerata, il Giudice non deve disattendere il contenuto del Cid
Per quanto il valore confessorio di quanto dichiarato nel Cid debba essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l’ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione e sebbene la stessa dichiarazione debba intendersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, nel caso in esame sono del tutto mancati gli elementi contrari a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti.
In mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia ricorrente era onerata, il Giudice non avrebbe potuto disattendere il contenuto del Cid quanto meno al fine di rilevare che il danno era eziologicamente derivato dal sinistro e con le modalità indicate dal verbale sottoscritto da entrambe le parti.
Nel caso di specie, peraltro, le dichiarazioni rese nel verbale di constatazione amichevole del sinistro coincidevano in larga misura con quanto accertato dal CTU sicché deve ritenersi applicabile, a contrario, la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo Cid deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità
oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. È evidente che, in presenza di altri riscontri probatori conformi rispetto alle dichiarazioni trasfuse nel Cid, ed acclarate dalla CTU, non vi erano elementi per disattendere quanto contenuto nel modulo stesso, di guisa che la sentenza andrà, in parte qua, cassata con rinvio per nuovo esame.
Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, n.20300
CID: la dichiarazione del responsabile del danno ha valore confessorio solo se questi sia anche il proprietario del veicolo assicurato
L’articolo 143 del codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario.
Diversamente accade – come nel caso di specie – quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest’ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma va liberamente apprezzata.
(La sentenza impugnata – ha osservato la Suprema corte – si è conformata pienamente ai principi che precedono, ritenendo che la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioè da un coobbligato in solido, non sia opponibile all’assicuratore ma liberamente apprezzabile dal giudice. Comunque la giurisprudenza di questa Corte fa salvo il potere del giudice del merito, in materia di responsabilità da sinistro stradale, di valutare come preclusa la portata confessoria del cosiddetto “Cid” nella esistenza di una accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in quel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio. La incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro è un momento antecedente, rispetto alla esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria).
Cassazione civile sez. III, 20/02/2018, n.4010
C.I.D.: la confessione del danneggiante è soggetta al libero apprezzamento del giudice
La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole dei sinistro ma ciò può estendersi in generale alla confessione del danneggiante, resa dal responsabile del danno proprietario dei veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litísconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
Cassazione civile sez. III, 08/03/2016, n.4536
Sinistri stradali: il CID non ha più valore vincolante
In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico -giuridico (nella specie, il Tribunale, con sentenza bene argomentata e priva di vizi logici, aveva ricostruito la dinamica dell’incidente, evidenziando che non appariva credibile che i fatti si fossero svolti così come indicato dall’attore, nonostante la controparte avesse sottoscritto un verbale di constatazione amichevole dell’incidente (CID)).
Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, n.12370
Efficacia della c.d. constatazione amichevole del sinistro stradale (C.I.D.)
La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
Cassazione civile sez. III, 25/06/2013, n.15881
Il modulo Cid, sottoscritto dal proprietaria del veicolo, litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova neanche nei confronti del confitente e deve essere liberamente apprezzato dal giudice, dovendo trovare applicazione l’art. 2733 c.c..
Cassazione civile sez. VI, 19/06/2013, n.15354
Nei giudizi proposti ai sensi dell’art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell’art. 144 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall’altro.
Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
Cassazione civile sez. III, 13/02/2013, n.3567
La dichiarazione confessoria, contenuta nel relativo modulo (cosiddetto C.I.D.),
resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve e essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
Cassazione civile sez. III, 23/01/2013, n.1602
La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (CID), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione l’art. 2733, comma 3, c.c., secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, n.6526