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Danno alla salute per incidente stradale: risarcimento

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Danno alla salute per incidente stradale: risarcimento

5 Marzo 2021 | Autore: Paolo Remer

Quali sono i criteri per quantificare, in tutte le sue componenti, l’ammontare del pregiudizio biologico da riconoscere al danneggiato a seguito di un sinistro.

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Un incidente può comportare una molteplicità di danni. Alcuni non sono immediatamente evidenti e i postumi possono manifestarsi a distanza di tempo, ma ripercuotersi sulle capacità lavorative o sullo svolgimento dei quotidiani compiti di vita. Queste limitazioni possono essere consistenti e gravemente pregiudizievoli. Chi è vittima di tali situazioni si chiede qual è il risarcimento del danno alla salute per incidente stradale e che possibilità concrete ha di far valere il pregiudizio subito, specialmente quando quel sinistro gli ha cambiato la vita e non potrà più essere la persona di prima.

Su questo delicato tema è intervenuta di recente la Corte di Cassazione ed ha stabilito i parametri da utilizzare per il risarcimento del danno biologico, che deve essere riconosciuto in forma integrale, come prevede la legge. Ma prima di ciò gli Ermellini hanno voluto individuare una nozione “unitaria” del danno alla salute che ha conseguenze pratiche molto importanti sul ristoro monetario da riconoscere alle vittime.

Il danno biologico

Il danno biologico, comunemente chiamato anche “danno alla salute”, è un pregiudizio di tipo non patrimoniale che consiste in una menomazione psicofisica della persona considerata in sé ed a prescindere dal lavoro che svolge o da altri fattori, come l’età, la ricchezza o la bellezza.

Questo danno incide sul valore della persona umana in quanto tale ed abbraccia tutte le manifestazioni in cui la vita di un uomo o di una donna si manifesta, in tutti i suoi aspetti: le attività quotidiane, le abitudini di vita, le relazioni affettive e sociali. E tutto ciò indipendentemente dalla capacità della vittima di produrre reddito: ad esempio, un notaio ed un operaio saranno risarciti del rispettivo danno biologico allo stesso modo, anche se vi sono poi delle maggiorazioni che possono essere riconosciute a chi svolge specifiche attività lavorative o sociali e a chi ha davanti a sé un’aspettativa di vita più lunga.

Danno da incidente stradale: come si calcola

Il danneggiato ha diritto al risarcimento del danno biologico derivatogli come conseguenza di un incidente stradale, come stabilisce espressamente il Codice

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delle assicurazioni private [1]. Per determinare il suo ammontare, i giudici italiani utilizzano in massima parte il sistema a punteggio delle “tabelle di Milano”, che consistono in un sistema di liquidazione omnicomprensivo del danno alla salute in tutte le sue espressioni e sfaccettature (danno morale, esistenziale, ecc.), secondo determinate fasce di oscillazione prestabilite.

Quando la percentuale delle lesioni invalidanti è inferiore al 100%, il valore del danno si determina in proporzione alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno, che dovrà essere accertata da una perizia medico-legale. Per le lesioni di lieve entità – sono considerate tali quelle che comportano una percentuale di invalidità permanente non superiore al 9% e quelle di natura solo temporanea – gli importi riconosciuti al danneggiato sono notevolmente ridotti [2].

Danno alla salute: cosa comprende

Nella nuova sentenza cui accennavamo in apertura di questo articolo, la Corte di Cassazione [3] ha chiaramente affermato che «il danno alla salute in null’altro consiste che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana». Da questa semplice e netta affermazione derivano importanti conseguenze ai fini del risarcimento spettante ai danneggiati.

In primo luogo – rimarca la Corte – «non è corretto né dal punto di vista medico legale, né dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti, e poi dell’incidenza di essi sulla vita della vittima». Infatti, nel ragionamento svolto dai giudici di piazza Cavour, i postumi permanenti derivati da un sinistro stradale

«per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima»: non si possono, cioè, considerare due volte ai fini del calcolo.

Quali sono le componenti del danno biologico

Ed allora – prosegue il Collegio – «per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all’integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona». Tutto ciò comporta che – afferma in modo perentorio l’ordinanza – «non esiste un ulteriore danno da incidenza da lesione della salute sulla vita quotidiana».

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Articolando il discorso, gli Ermellini ribadiscono che «il danno non patrimoniale è una categoria unitaria e omnicomprensiva», che di fatto può esprimersi in forme differenti – come nel caso di un giovane che a seguito di un grave incidente stradale abbia riportato ripercussioni negative su tutta la sua vita futura, che è appunto il caso trattato nella vicenda decisa – ma senza dar luogo a pregiudizi non patrimoniali differenti. In sostanza, le duplicazioni non sono ammesse ai fini del risarcimento: l’intero pregiudizio subito dalla vittima va considerato in maniera globale e una volta sola.

Danno alla salute: quando il risarcimento è aumentato

Questo però non vuol dire che, in presenza di una lesione alla salute, il sistema di monetizzazione “a punti” basato sulle tabelle milanesi cui abbiamo accennato possa ristorare tutti i pregiudizi subiti dalla vittima, perché l’operazione matematica dà per risultato una somma di denaro da liquidare al danneggiato che è ritenuta dalla legge come «valutazione equitativa» [4] e – spiega il Collegio –

«basata sull’assunto, medico-legale prima che giuridico, secondo cui a parità di età e sesso, postumi identici comportino pregiudizi analoghi».

Solo a questo punto scattano le differenziazioni: così «la misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal metodo del calcolo a punteggio può essere aumentata o diminuita dal giudice, per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in quella misura standard»: e qui gli Ermellini, a proposito di quelle non accertabili medico-legalmente, fanno gli esempi della «vergogna, tristezza, disistima di sé, sofferenza morale».

Danno alla salute: quando il risarcimento è escluso

Sottolinea la Suprema Corte che queste «peculiarità del caso concreto che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette», vale a dire devono essere dimostrate ciascuna per ciascuna. In questo modo, i giudici di legittimità vogliono bloccare il facile espediente di «chiamare pregiudizi identici con nomi diversi, per pretenderne la contemporanea risarcibilità» (ad esempio, scomponendo le voci in:

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danno morale, biologico, alla vita di relazione, estetico, esistenziale, ecc.): nel caso deciso, è stato perciò respinto il risarcimento del danno per «incapacità lavorativa generica».

Perciò, in questa visione “unitaria” del risarcimento la pronuncia della Cassazione che abbiamo esaminato ribadisce e ripete ancora una volta il concetto che «il danno alla salute in null’altro consiste che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana»; senza questa concreta incidenza non si avrà nessun danno risarcibile, altrimenti quando essa sussiste l’ammontare dei danni verrà riconosciuto e liquidato in relazione all’effettivo grado di compromissione riscontrato.

[1] Art. 138 D.Lgs. n. 209/2005.

[2] Art. 139 D.Lgs. n. 209/2005.

[3] Cass. ord. n. 5865/21 del 04.03.2021.

[4] Art. 1226 Cod. civ.

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