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COMUNE DI ZIMONE PROVINCIA DI BIELLA

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Academic year: 2022

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ORIGINALE X COPIA

COMUNE DI ZIMONE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 Adunanza del 23.11.2013

OGGETTO: Disposizioni in ordine alla determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e delle relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 (Art. 5, comma 4- quater del D.L. 31.08.2013, n. 102, introdotto dalla legge di conversione 28.10.2013, n. 124).

L’anno duemilatredici, il giorno ventitrè del mese di novembre alle ore 09.30, nella sala delle adunanze consigliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

Givonetti Piergiorgio X

Givone Dante X

Bertone Maria Caterina Marina X

Givonetti Alberto X

Ambrosio Bruno X

Castellina Marisa X

Givone Diego X

Zampieri Franco X

Ramella Marisa X

Aimaro Christian X

Catto Renato X

Pozzo Alda X

Raviglione Dea X

TOTALE 8 5

Assume la Presidenza il Sindaco Givonetti Piergiorgio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Carlino Carmen.

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

(2)

Il sottoscritto responsabile del servizio tributi, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C.

n.3/2013.

Zimone li 23.11.2013

Il Responsabile del Servizio Tributi f.to Piergiorgio Givonetti

Il sottoscritto responsabile del servizio amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.3/2013.

Zimone li 23.11.2013

Il Responsabile del Servizio Amministrativo f.to Federico Gariazzo

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C.n.3/2013.

Zimone li 23.11.2013

Il responsabile del servizio finanziario f.to Federico Gariazzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- nel Comune di Zimone la gestione dei rifiuti urbani, nell’anno 2012, veniva effettuata attraverso l’applicazione della TARSU - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 13 novembre 1993, n° 507;

- tale prelievo era disciplinato dal Regolamento approvato con delibera del C.P. n. 73 del 22.09.1995;

- con delibera della Giunta Comunale n. 13 del 16.03.2012, recepita con delibera del C.C. n. 9 del 30.04.2012 si stabilivano le tariffe per l’anno 2012 ;

CONSIDERATO che l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES ), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni ;

ATTESO che il Comune di Zimone non ha ad oggi approvato il regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il piano finanziario e le conseguenti tariffe, ha tuttavia con delibera C.C. n. 14 del 28.05.2013, rettificata con deliberazione C.C. n. 26 del 28.10.2013, determinato il numero delle rate e le relative scadenze, valide per l’anno 2013 ;

DATO ATTO che l’art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 “ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, convertito con modificazioni in Legge n. 124/2013, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina originaria della TARES, e in particolare:

«4 -quater . In deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente

(3)

articolo, per l’anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del presente decreto per l’approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell’anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.».

VISTO l’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che testualmente dispone:

«1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4 - quater , lettera b) , numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.».

DATO ATTO che, questo Ente in conformità a quanto previsto, ha proposto l’utilizzo della deroga prevista al comma 4-quater dell’art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con modificazioni in Legge n.124 del 28 ottobre 2013 e quindi:

- l’applicazione, per l’anno 2013, del regime di prelievo in vigore nell’anno 2012, e precisamente la TARSU - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base delle norme previste dal Capo III del decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507, e del Regolamento e delle tariffe sopra richiamate ; - la conferma delle tariffe TARSU per l’anno 2013 come quelle adottate per l’anno 2012, come da

delibera della Giunta Comunale n. 13 del 16.03.2012, recepita con delibera del C.C. n. 9 del 30.04.2012, nonché delle disposizioni regolamentari relative ;

CONSIDERATO che la scelta di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell’anno 2012, e precisamente la TARSU, sulla base delle norme previste dal Capo III del D.Lgs 507/1993, può dirsi ragionevole anche in virtù del fatto che la TARES introdotta dal Decreto Monti è in procinto di essere sostituita da un nuovo tributo che entrerà in vigore nel 2014, come si evince dalla bozza di legge di stabilità presentata dal Governo ed attualmente in fase di approvazione in Parlamento, per cui la sua applicazione sarebbe rimasta in ogni caso limitata al solo anno 2013;

RILEVATO che in ragione di quanto sopra:

- resta confermata l’applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

- questo Comune applica l’addizionale ex ECA, in ragione del fatto che i criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe non assicurano l’intera copertura dei costi del servizio;

- l’approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta prima del 30 novembre 2013 (termine ultimo dettato dall’art. 8, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe da parte degli Enti locali per l’anno 2013), presta efficacia dal 1° gennaio 2013, a fronte di quanto previsto dall’art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»;

ATTESA la competenza in merito del Consiglio Comunale ;

(4)

VISTO l’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Si passa quindi alla votazione, in esito alla quale si ottengono: n. 7 voti favorevoli, n. = contrari e n. 1 (AIMARO C.) astenuti

DELIBERA

1. Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

2. Ai sensi della deroga prevista al comma 4-quater dell’art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con modificazioni in Legge n.124 del 28 ottobre 2013, di mantenere applicabile, nell’anno 2013, la TARSU - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base delle norme previste dal Capo III del decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507;

3. Di confermare il Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU, in vigore nell’anno 2012, ai sensi dell’art. 5 comma 4 quater DL 102/2013, convertito in Legge n.124/2013, confermandone l’applicabilità anche nell’anno 2013;

4. Di confermare le tariffe TARSU, approvate con delibera della Giunta Comunale n. 13 del 16.03.2012, recepita con delibera del C.C. n. 9 del 30.04.2012, nonché le scadenze per i versamenti già stabilite con deliberazione C.C. n. 26 del 28.10.2013, ai fini TARES ;

5. Di dare atto che l’approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta prima del 30 novembre 2013 produce a efficacia dal 1° gennaio 2013, a fronte di quanto previsto dall’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

6. Di dare atto che resta confermata l’applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

7. Di precisare che sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento da parte del Comune;

8. Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

SUCCESSIVAMENTE

di dichiarare la presente deliberazione, con apposita votazione separata e successiva, resa con voti n. 7 favorevoli, n. = contrari e n. 1 (AIMARO C.) astenuti =, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4^ del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e smi.

(5)

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to GIVONETTI Piergiorgio F.to CARLINO Dott.ssa Carmen

--- Relazione di pubblicazione

N° 343 Reg. Pubblic.

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 267/00 è stata affissa all'albo pretorio oggi e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Zimone, lì 02/12/2013

Il Messo Comunale Il Responsabile del Servizio Amm.vo F.to Gariazzo Federico F.to Gariazzo Federico

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