COMUNE DI SIENA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
del 24-11-1999 N° 815
OGGETTO: Palio 16.8.1999 - Procedimento a carico del Fantino Luca Minisini detto "Dè"
Presenti:
Assessore ALESSANDRO ORLANDINI Assessore ALFREDO TANZI
Assessore FINETTI MAURO Assessore GIUSEPPE ROTONDO Assessore MARIO CATALDO
Assenti:
Assessore ANNA CARLI Assessore MIRELLA STRAMBI Assessore MARINA ROMITI
Presidente della seduta: PIERLUIGI PICCINI
Assiste Il Segretario Generale: Liborio Iudicello
N. 815 – Seduta del 24.11.1999
OGGETTO: Palio 16.8.1999 – Procedimento a carico del Fantino Luca Minisini detto “Dè”
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con atto n. 232 del 4.11.1999 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino Luca Minisini, rilevate in occasione del Palio del 16.8.1999 che integralmente si trascrivono:
“Prot. n.37655 Ord. n.232
Palio 16 agosto 1999 - Procedimento a carico del fantino Luca Minisini detto Dé - Determinazioni L'Assessore Delegato
Rilevato che dalla Relazione dei Deputati della Festa emerge che a causa di continui spostamenti e dell’agitazione determinatasi all’interno dei canapi, il Mossiere ha fatto uscire per tre volte tutti i Barberi;
Premesso che si rende necessario procedere ad un esame accurato del filmato ufficiale predisposto dal Consorzio Tutela Palio delle fasi della mossa al fine di stabilire le precise responsabilità da individuarsi nel comportamento di quei fantini, i quali, con la loro azione contraria a quanto disposto dall'art. 64 del Regolamento del Palio, hanno contribuito a ritardare le operazioni della partenza;
Rilevato che per il fantino oggetto del presente procedimento si sono notati dall'esame del filmato i seguenti atteggiamenti:
a) ha continuamente ed arbitrariamente cambiato posto durante tutti e quattro gli ingressi tra i canapi decisi dal Mossiere:
b) ha creato difficoltà di gestione della mossa ponendo in alcuni momenti il cavallo di traverso, e stazionando in una posizione diversa da quella assegnata anche in una fase nella quale la rincorsa poteva decidere l’ingresso tra i canapi;
c) al momento della partenza il fantino si era spostato dal proprio posto per andare prima al secondo posto per poi inserirsi tra Oca e Civetta, al sesto posto, da dove è partito;
Rilevato altresì che dalla Relazione dei Deputati della Festa è emerso che il fantino si è spostato dalla quarta alla sesta posizione e dal Rapporto del Mossiere emerge, altresì, che il fantino si trovava fuori posto al momento della partenza;
Considerato che da questa ricostruzione emergono le seguenti responsabilità a carico del fantino oggetto del presente esame e precisamente aver cercato ed occupato continuamente ed arbitrariamente una posizione diversa da quella avuta in sorte per buona parte delle operazioni della mossa. Al momento della partenza ha cambiato volontariamente posto cercando prima di partire dal secondo posto ed assumendo poi la sesta posizione, anziché la quarta;
Esaminato che gli atteggiamenti dettagliatamente esposti si configurano come una continua e volontaria infrazione a quanto disposto dall'art. 64, in quanto non è stato mantenuto l'ordine di chiamata
Atteso che a carico del fantino oggetto del presente procedimento pende una ammonizione (cfr.
G.C. n. 1009 del 30.9.1998) i cui effetti, a norma dell'art. 99, comma 7°, risultano tuttora efficaci;
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio Propone
1) di sanzionare il fantino Luca Minisini detto “Dè”, così come previsto dall’art. 99, con una ammonizione, per l’infrazione dell’art. 64, 1° comma per aver cambiato continuamente e volontariamente posto, partendo da una posizione non legittima (cfr. Determinazione dell'Assessore Delegato n. 188/99); dando atto che tale ammonizione si cumula con l’ammonizione comminata con delibera G.C. n. 1009/99, e ai sensi dell’art. 99, 7° comma, al fantino suddetto verrà applicata automaticamente l’esclusione dalla partecipazione al Palio e alle relative Prove immediatamente successivo;
2) di notificare, così come previsto dal comma 2 dell'art. 99, la presente proposta di sanzione al fantino Luca Minisini detto Dè, assegnandogli così come previsto dal comma 3 dell'art. 99, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.”
Dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al Fantino Luca Minisini” in data 4.11.1999;
Preso atto che il Fantino ha presentato memorie difensive in data 15.11.1999;
Rilevato che il ricorrente ha sostenuto che:
- l'Assessore Delegato ha ripudiato il criterio delle sanzioni automatiche perché almeno sei erano i fantini che si trovavano in una posizione diversa da quella assegnata: Drago, Istrice, Oca, Civetta, Leocorno, Tartuca e soltanto due sono stati giudicati meritevoli di sanzione per aver cambiato il posto: Drago e Leocorno;
- dalla proposta di sanzione dell'Assessore Delegato si ha l'immagine di un fantino (il ricorrente) che per tutte le fasi della mossa ha l'obiettivo di sottrarsi all'obbligo di mantenere la posizione assegnatagli, che era la quarta, il posto più ambito da tutti i fantini perché consente la migliore traiettoria nella fase iniziale della mossa, tanto che risulta essere statisticamente quello maggiormente occupato dalla Contrada vincitrice;
- l'irrequietezza del cavallo dell'Istrice ha indotto tutti i fantini, che si trovavano accanto, ad un atteggiamento di costante vigilanza e di estrema attenzione ed è stata questa la causa dei frequenti e rapidi spostamenti che hanno fatto affermare all'Assessore Delegato di aver "creato difficoltà di gestione della mossa";
- al momento della partenza l'arretramento dell'Istrice e lo spostamento dell'Oca a contatto con l'Aquila mi hanno impedito di partire dalla quarta posizione;
- appare anacronistico il co. 2 dell'art. 64, che fa divieto ai fantini di scendere da cavallo, lo è altrettanto il co. 1 dello stesso art. 64, dove si pretende un'osservanza letterale delle disposizioni;
- a causa della lunghezza delle operazioni della mossa e di una esasperata tensione nervosa non è immaginabile che nove fantini tengano costantemente fermi e in posizione corretta i loro cavalli, ed in questo quadro gli episodi rilevati a suo danno dall'Assessore Delegato si verificano fatalmente;
- tali episodi sono la causa e l'effetto della lunghezza della mossa, chiedendo l'annullamento della proposta di sanzione avanzata dall'Assessore Delegato.
Ritenuto che:
- la ricostruzione dei fatti elaborata dal ricorrente non produce, nel presente esame, elementi nuovi e/o diversi da quelli ampiamente e minuziosamente evidenziati nell'atto dell'Assessore Delegato;
- in particolare, è da ritenere che il comportamento del ricorrente sia stato tale da infrangere volontariamente e costantemente le disposizioni contenute nel co. 1 art. 64, durante tutte le quattro fasi della mossa;
- esaminato il filmato televisivo, alla luce delle osservazioni del ricorrente non è emersa alcuna diversità da ciò che ha evidenziato l'Assessore Delegato;
- l'irrequietezza del cavallo dell'Istrice non può essere ritenuta un'attenuante non tanto per il ricorrente, quanto per tutti i fantini che corrono il Palio di Siena. La ricerca di individuare una causa, da cui si deve far dipendere, e/o giustificare, il proprio comportamento non consentito dalle norme regolamentari, rappresenta un modo attraverso il quale si vuole proporre una visione, del tutto personale, di situazioni talmente chiare ed evidenti che le obiezioni proposte finiscono per cadere immediatamente. E' bastato, infatti, seguire nel filmato solo il comportamento del ricorrente per rendersi conto che quanto evidenziato dall'Assessore Delegato corrisponde a realtà;
- per quanto riguarda poi le interpretazioni proposte dal ricorrente in merito all'art. 64, occorrerà precisare che nel Regolamento del Palio non esiste niente di anacronistico e le infrazioni che di volta in volta emergono e non sono codificate, ne richiedono l'inserimento, come è avvenuto per la proibizione fatta ai fantini di scendere da cavallo, oppure di restare fermi al canape. Per quest'ultima infrazione, infatti, il fantino Andrea De Gortes venne squalificato per 1 Palio (cfr.
C.P. n. 1 del 9.1.1967);
- la sanzione proposta dall'Assessore Delegato (ammonizione) non segue alla lettera quanto previsto dal co. 3 art. 64 (esclusione temporanea) del Regolamento.
- è infine opportuno evidenziare che la lunghezza dei tempi della mossa, come è facilmente dimostrabile, dipende sempre ed esclusivamente dalle sollecitazioni compiute dai fantini, con lo scopo principale di tenere sì i cavalli pronti, ma anche di renderli nervosi. Il quadro si completa con certe azioni, come il vagare tra i canapi e/o il cambiare posto, che aprono problematiche non inerenti il presente esame.
Visto l’art. 99 del Regolamento per il Palio;
Visto il parere del Funzionario Amministrativo della U.O. Organi Elettivi, in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta;
Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;
DELIBERA
- di infliggere al Fantino Luca Minisini detto Dè, per i fatti di cui al Palio del 16.8.1999, così come previsto dall’Art. 99, la sanzione dell’Ammonizione, per le motivazioni esposte in parte espositiva, dando atto che tale ammonizione si cumula con l’ammonizione comminata con delibera G.C.1009/98, e ai sensi dell’art. 99, 7° comma, al fantino suddetto verrà applicata automaticamente l’esclusione dalla partecipazione al Palio e alla relative prove immediatamente successivo.
Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Liborio Iudicello
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PIERLUIGI PICCINI ___________________________
La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 15-12-1999
Siena, lì 15-12-1999
p. IL SEGRETARIO GENERALE Susanna Fratiglioni
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell‘art.47 della legge 8.6.1990 n°.142.
Siena,lì