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ATTIVITÀ ATTINENTI. Attività: IMPRESA DI PULIZIE Codice: 032

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Academic year: 2022

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1 Attività: IMPRESA DI PULIZIE

Codice: 032

Descrizione: per imprese di pulizie si intendono tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

- pulizia: complesso di operazioni atte a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

- disinfezione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distruzione, o in attivazione, di organismi patogeni;

- disinfestazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. la disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

- derattizzazione: complesso di operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

- sanificazione: complesso di operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione, ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Le attività di pulizia e disinfezione e di facchinaggio sono state oggetto di liberalizzazione con l'art. 10 del decreto bersani/ter, convertito nella l. 40/07.

le predette attività sono peraltro soggette alla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, di cui al d.lgs.

19 settembre 1994, n. 626 e.s.m.i., oltre a quella in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

Per quanto stabilito dalla l. 40/07, in relazione alla l.r.3/08, prima di denunciare l´inizio attività alla camera di commercio (registro imprese o albo imprese artigiane della provincia in cui ha la sede legale l'impresa) la dia dovrà essere presentata presso lo suap del comune in cui ha la sede legale l'impresa . tale denuncia,per le attività di disinfestazione, derattizzazione o sanificazione, dovrà contenere anche l´indicazione della persona che svolgerà le funzioni di preposto alla gestione tecnica (di cui al comma 2, art.2, d.m. 274/97) ed essere accompagnata dalla dichiarazione che lo stesso è in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi fissati dal d.m.

274/97. Applicando il termine piu' favorevole stabilito dalla l.r.3/08, l' attivazione e' consentita dal 20 giorno di deposito della dia presso lo suap competente.

Quando l'attivazione, variazione o trasferimento sono correlati ad interventi edilizi e non sono previste verifiche nelle materie elencate al comma 24 dell' art.1 l.r.3/08, occorre depositare la dia di cui al punto precedente quale allegato della duuap. l'avvio e l'intervento edilizio potra' essere effettuato decorsi 20 giorni dal deposito, sempre che la duaap sia stata compilata regolarmente e sia stata acquisita la necessaria ricevuta.

Se l'intervento richiede una o piu' verifiche di cui al comma 24 dell'art.1 l.r.3/08 occorre attendere l'emissione di un provvedimento autorizzativo.

Tipologia di procedimento Efficacia immediata: 0gg

Procedimento in immediato avvio:20gg Conferenza di servizi: 7 + 15gg lavorativi

Classificazione: SERVIZI

ATTIVITÀ ATTINENTI Descrizione

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2 ITER

Vengono evidenziati in questa scheda i singoli procedimenti previsti dall'iter amministrativo della pratica. Per ciascun procedimento indicato deve essere compilato ed allegato alla DUAAP il MODULO corrispondente, corredato dagli eventuali documenti previsti in ciascuna scheda dell’endoprocedimento.

Gli endoprocedimenti sono i singoli passi dell'iter e sono anch'essi dotati di una ulteriore scheda informativa di dettaglio, scaricabile nella cartella “Singoli Endoprocedimenti” nel sito. Ulteriori adempimenti potranno essere rilevati dall’esame del modello check list correttamente compilato, obbligatorio per tutti i procedimenti di natura edilizia e per quelli relativi ad attività imprenditoriali complesse (a giudizio del SUAP).

Elenco endoprocedimenti Notifica art. 67 d.Lgs. 81/2008

Insegne e Cartelli Pubblicitari: installazione Imprese di pulizie: esercizio dell'attività

REQUISITI SOGGETTIVI

Qui di seguito trovi i requisiti soggettivi necessari per l'avvio della pratica Descrizione

1 Per le imprese di pulizia che intendano svolgere l'attività di pulizia o disinfezione di cui alle lettere a) e b)del comma 1, art.1 del d.m. 274/97 sarà sufficiente il possesso dei requisiti di onorabilità (art. 2 l. 82/94) e di capacità economico-finanziaria (art. 2 d.m. 274/97);

Per le imprese di pulizia che invece intendano svolgere le attività di disinfestazione, derattizzazione o sanificazione di cui alle lettere c), d), e) del comma 1, art.1 del d.m. 274/97 rimane inalterato l'obbligo di dimostrare, oltre al possesso il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa previsti dall´art.2, comma 2 del d.m. 274/97.

2 Requisiti tecnico professionali:

Sono i requisiti di capacità economica-finanziaria, previsti dall’art.2, comma 1, del d.m. 274/97, e in particolare:

 Che l’impresa si trova nei confronti di eventuali protesti cambiari nella seguente posizione: assenza di protesti negli ultimi cinque anni a carico del titolare (imprese individuali), dei soci (società di persone), o degli amministratori (società di capitali e società cooperative). Tale assenza può essere dichiarata anche in presenza di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art.17 della legge n. 108 del 07/03/1996, ovvero l’integrale pagamento dei debiti connessi al protesto;

 Che l’impresa ha regolarmente iscritto all’inail e all’inps tutti i propri addetti (compreso il titolare o i soci), per i quali sussiste il relativo obbligo, risultando in regola con i versamenti contributivi;

 Che l’impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore (nel caso di impresa con lavoratori dipendenti).

 Che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa, previsti dall’art.2, d.m.

274/97, anche mediante preposto alla gestione tecnica dell’impresa (solo per lo svolgimento delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione).

I requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti:

Dal titolare, per le imprese individuali;

Da un socio, in caso di s.n.c.;

Da un socio accomandatario, nel caso di s.a.s.;

Da un amministratore per quanto riguarda le s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e società cooperative;

Per le imprese non artigiane i requisiti possono essere posseduti anche da un dipendente o da un collaboratore familiare.

L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese o enti preposti allo svolgimento di tali attività.

3 Requisiti di onorabilita’:

Si tratta del possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dall’art.2, comma 1, della legge 82/94 in quanto nei confronti del titolare, di tutti i soci per le s.n.c., dei soci accomandatari per le s.a.s. e le s.a.p.a., degli amministratori per le società di capitali, i consorzi e le cooperative:

 Non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna e non sono in corso procedimenti penali

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3 nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di un professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

 Non è stata svolta (cioè non è intervenuto decreto di chiusura del fallimento), e non è in corso (cioè non sia stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento) procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt.142,143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16/03/1942 n.267;

 Non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27/12/1956 n.1423, 10/02/1962 n.57, 31/05/1965 n.575 e 13/09/1982 n.646 e successive modificazioni e non sono in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

 Non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art.513 bis c.p.

(illecita concorrenza con minaccia o violenza);

 Non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

4 Quando per la gestione tecnica dell’impresa è nominato, secondo le norme del c.c., un preposto, esso deve risultare in possesso di uno dei seguenti specifici requisiti:

Assolvimento dell’obbligo scolastico e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività per almeno due anni (per le attività di pulizia e disinfezione) e per almeno tre anni (per le attività di disinfezione, derattizzazione e sanificazione) svolta in qualità di:

titolare/amministratore/socio partecipante dell’impresa;

Collaboratore familiare dell’impresa;dipendente qualificato dell’impresa in possesso dei seguenti titoli:

- diploma universitario/laurea rilasciato specializzazione tecnica

-diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato specializzazione tecnica

-attestato di qualifica previsto dalla legislazione in materia di formazione professionale

Inoltre sempre agli effetti dell’art. 2, comma 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 dovrà essere autocertificato che:

-non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna e non sono in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni e sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

- non è stata svolta e non è in corso procedura fallimentare;

- non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.

1423, 10 febbraio 1962, n.57, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e non sono in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

- non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513 bis del codice penale;

- non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa;

Preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno (art. 2 d.m.

7.7.1997 n. 274).

5 Insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/ 65 (legge antimafia), per tutti i soggetti indicati nel DPR 252/1998

REQUISITI OGGETTIVI

Qui di seguito trovi i requisiti oggettivi necessari per l'avvio della pratica Descrizione

1 Conformita' alle norme in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici NORMATIVA

Qui di seguito trovi la normativa contenente le leggi di riferimento del settore, nazionali, regionali e comunitarie Classe Descrizione

STATO

STATO

L. 25-1-1994 n. 82 “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”.

D.Lgs. 19-9-1994 n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.

D.M. 7-7-1997 n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di

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4 STATO sanificazione”.

D.Lgs. 31-3-1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”. Art. 22

D.P.R. 14-12-1999 n. 558 “Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”. Artt. 7, 8.

L. 2-4-2007 n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”.

REGIONE L.R. 05.03.2008 N. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)” e s.m.i.

REGIONE D. G.R. 11 aprile 2008 n. 22/1 Circolare applicativa dell’art. 1, commi 16 – 32 della L.R. 5.3.2008, n.

3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi. Dettaglio Delibera n. 22/1 del 2008 All.

1 e 2 D.GR. 22/1 DOCUMENTI

Qui di seguito trovi i documenti da allegare alla pratica.

Descrizione

1 Copia dell'intera documentazione su supporto digitale, secondo le modalità previste dalla Deliberazione G.R.

n° 22/1 del 11/04/2008

2 Copia di un documento d'identità personale in corso di validità di ognuna delle persone che rendono o sottoscrivono dichiarazioni

3 Gli ulteriori documenti sono indicati nelle schede degli endoprocedimenti MODULISTICA

Qui di seguito trovi i moduli da presentare Progressivo d'ordine

1 DUAAP

2 Check list (se necessario)

3 Gli ulteriori modelli sono indicati nelle schede dei singoli endoprocedimenti ANNOTAZIONI

Qui di seguito trovi le annotazioni interessanti da sapere per questa attività Descrizione

Per partecipare ad appalti pubblici occorre che l'impresa proceda alla denuncia di iscrizione in una delle fasce di classificazione di cui all’art’art. 3 del d.m. 7 luglio 1997, n.274 presso la competente CCIAA

ADEMPIMENTI

Qui di seguito trovi una sintesi dei principali adempimenti amministrativi necessari per l’avvio dell’attività Descrizione

1 Presentazione della DUAAP al SUAP competente per territorio (art. 1 comma 20 bis)

2 Per tutti i procedimenti di cui all’art. 1, comma 20 bis, l’attività potrà essere avviata immediatamente.

3 Per tutti i procedimenti di cui all’art. 1, comma 21 della LR 3/2008, l’avvio dell’attività potrà essere effettuato decorsi venti giorni dalla presentazione della DUAAP, qualora non siano giunte dal Comune comunicazioni contrarie.

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5 4 Per tutti i casi rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 24 della LR 3/2008, l’avvio dell’attività potrà

avvenire solo a seguito dell’emissione del provvedimento unico finale da parte del SUAP, al termine dei lavori della conferenza di servizi.

5 In caso di interventi edilizi, al termine dei lavori e prima dell’avvio dell’attività dovrà essere inoltrata la dichiarazione di agibilità di cui all’art. 1, comma 27 della L.R. n° 3/2008.

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