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Federesco è un associazione senza fini di lucro che persegue lo scopo di diffondere fra gli operatori pubblici e privati e la cittadinanza:

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La Mission di Federesco

Federesco è un’associazione senza fini di lucro che persegue lo scopo di diffondere fra gli operatori pubblici e privati e la cittadinanza:

la cultura dell’efficienza energetica e del risparmio energetico;

la cultura e l’utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT), secondo la Direttiva 2006/32/CE e il D.Lgs. 115/2008, e del Project Financing (PF) al fine di ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti;

la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili e in cogenerazione e trigenerazione;

le best practice più appropriate al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto e dalla Politica Energetica Europea.

L’associazione si propone di tutelare gli interessi degli associati mediante forme di rappresentanza e/o di iniziativa legislativa presso Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, Enti Locali, nonché presso organi costituzionali ed Autorità amministrative indipendenti.

Perché associarsi a Federesco

L'associazione a Federesco permette agli Associati di:

ricevere aggiornamenti di carattere normativo sulle tematiche dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della sostenibilità;

usufruire di mezza giornata di aggiornamento e informazione per sé e i propri collaboratori sulle tematiche dell’energia in generale;

avere supporto nella definizione di un convegno all’anno che l’Associato intenda realizzare sulle tematiche proprie dell’Associazione;

ricevere supporto editoriale sulle tematiche proprie dell’Associazione, attraverso comunicazioni via e- mail;

essere rappresentati presso le istituzioni pubbliche italiane ed europee, il GSE e l'AEEG attraverso azioni di difesa degli interessi generali degli operatori dei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili, della generazione distribuita e della sostenibilità;

essere coinvolti nei processi di iniziativa legislativa presso le istituzioni pubbliche italiane ed europee, il GSE e l'AEEG;

far parte di una rete di operatori, orientati allo sviluppo dei settori propri dell’Associazione, con i quali poter interagire, confrontarsi e trovare forme di collaborazione;

poter utilizzare la seguente frase nella propria documentazione ufficiale: “Associato a Federesco - Federazione Nazionale delle Esco”;

poter inserire un proprio link nei reciproci siti internet;

poter accedere, a condizioni economiche privilegiate con uno sconto del 15% sui prezzi di listino, ai seguenti servizi:

- organizzazione e realizzazione di corsi di formazione e seminari di informazione sulle tematiche dell’energia sviluppati anche ad hoc per le proprie esigenze;

- richiesta e gestione di Titoli di Efficienza Energetica e Certificati Verdi;

- consulenze generali sulla partecipazione delle Esco alle gare degli Enti Pubblici;

- definizione di offerte commerciali;

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- consulenze generali e specifiche, da parte di professionisti e tecnici con esperienza pluriennale, su tutte le tematiche correlate al settore energetico;

- supporto e consulenza relativa a: analisi economico-finanziarie, ricerca finanziamenti bancari, aspetti legali, aspetti contabili, aspetti e strategie commerciali, ecc.

Quota di associazione

Il contributo associativo per 12 mesi è fissato in € 3.000,00 (esente IVA), da versarsi integralmente alla sottoscrizione del modulo di adesione.

Il contributo associativo per 36 mesi è fissato in € 7.500,00 (esente IVA), da versarsi integralmente alla sottoscrizione del modulo di adesione.

Modalità di associazione

Previa presa visione e accettazione dello Statuto, inviare il modulo di adesione compilato e sottoscritto e copia del bonifico via e-mail: presidenza@federesco.org

via fax: +39 055 2639736

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Modulo di adesione a Federesco

Il sottoscritto ________________________________________ C.F. _______________________

nato a _______________________________________________________ il ___ /___ / ______

residente in ________________________________ Via _________________________________

Prov. _________ CAP _________ tel. _____________________ cell. ______________________

e-mail _________________________________________ fax ____________________________

in qualità di:

titolare di impresa individuale1 Legale Rappresentante della società

Denominazione o Ragione Sociale ___________________________________________________

Partita IVA ______________________________ C.F. __________________________________

con sede in ______________________________ Via ___________________________________

Prov. _________ CAP _________ tel. _____________________ fax _______________________

Settore prevalente di appartenenza ___________________________________________________

Principali attività realizzate _________________________________________________________

______________________________________________________________________________

oppure, in qualità di:

privato cittadino1

avendo preso visione dello Statuto, accettandolo integralmente in tutte le sue parti, impegnandosi a rispettarne la filosofia e i principi, avendo effettuato bonifico bancario all’IBAN IT43B0335901600100000079198, CHIEDE l’adesione a Federesco – Federazione Nazionale delle Esco, con sede in Via Mario Pagano, 41 – 20145 Milano, per il periodo (dalla data di sottoscrizione) di:

12 mesi

a fronte di un importo di € 3.000,00 (esente IVA), da versarsi integralmente alla sottoscrizione del modulo di adesione.

36 mesi (sconto del 16% per ciascun anno di associazione)

a fronte di un importo di € 7.500,00 (esente IVA), da versarsi integralmente alla sottoscrizione del modulo di adesione.

data _________________________ firma ________________________________

Insieme alla presente domanda di iscrizione, si allega copia del bonifico bancario.

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall'Art. 4, comma 1, lettera a del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 (Raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifiche, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, e distruzione dati). I Suoi dati personali saranno raccolti con l’ausilio di modalità telematiche e trattati anche con modalità

1 I privati cittadini possono solo associarsi a Federesco. I soggetti che non sono iscritti nel registro delle imprese delle C.C.I.A.A. e che non abbiano uno Statuto non possono accreditarsi come Esco presso il GSE.

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automatizzate anche ai fini della loro inclusione in banche dati. Il titolare del trattamento è Federesco - Federazione Nazionale delle Esco in persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Via Mario Pagano 41 – 20145Milano.

Finalità del trattamento e natura del conferimento

La informiamo che i Suoi dati saranno trattati al fine di espletare compiutamente tutti servizi connessi alla Sua adesione a Federesco, nonché al fine di rappresentarLa presso gli Organi e le Istituzioni per le finalità di difesa degli interessi generali degli operatori del settore energetico, secondo i principi dello Statuto. La conservazione dei Suoi dati avverrà negli archivi di competenza.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati personali da Lei fornitici potranno essere diffusi e comunicati a tutti i soggetti connessi alla realizzazione delle finalità sopra indicate, nonché per esigenze amministrative e contabili. Inoltre, gli stessi dati possono essere comunicati ad enti pubblici qualora sia previsto da una norma di legge o da regolamento.

Trasferimento dei Suoi dati

L'ambito di diffusione territoriale dei Suoi dati sarà limitato al territorio nazionale.

Diritti

Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso, correzione, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche attraverso richiesta via mail presidenza@federesco.org; via fax: +39 055 2639736; via posta ordinaria: Viale Antonio Gramsci, 55 – 50121 Firenze.

Consenso ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 196/2003

Presto il mio consenso al trattamento, diffusione e comunicazione dei miei dati personali come indicato nella informativa che precede e da me sottoscritta.

data _________________________ firma ________________________________

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STATUTO

Art. 1

(Denominazione - Sede - Durata)

E' costituita una associazione senza finalità di lucro denominata FEDERESCO (Federazione Nazionale delle Esco) con sede in Milano, Via Mario Pagano 41.

Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo, o dove vi siano tanti soci territoriali da giustificarne la sua apertura.

La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 2 (Oggetto sociale)

L’associazione non persegue scopi di lucro. La società è autonoma e apolitica e non riconosce al suo interno altra autorità o altre prescrizioni se non quelle che perverranno dal proprio Statuto, e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Essa persegue lo scopo di diffondere fra gli operatori pubblici e privati e la cittadinanza: la cultura dell’efficienza energetica e del risparmio energetico; la cultura e l’utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT), secondo la Direttiva 2006/32/CE, e del Project Financing (PF) al fine di ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti; la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle energie rinnovabili e in cogenerazione e trigenerazione; le best practices più appropriate, che il Consiglio Direttivo intenderà intraprendere, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel Protocollo di Kyoto.

L’associazione si propone altresì di tutelare gli interessi degli associati mediante forme di rappresentanza e/o di iniziativa legislativa presso amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, enti locali, nonché presso organi costituzionali ed autorità amministrative indipendenti.

Art. 3

(Patrimonio dell’associazione)

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai contributi annuali dei soci e da eventuali lasciti, donazioni o finanziamenti.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’associazione è stata costituita ed è indivisibile fino a che dura l’associazione.

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Le entrate sono costituite dai contributi di cui al primo comma e dai proventi derivanti dalle iniziative assunte dall’associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.

Art. 4 (Organi sociali) Gli organi dell’associazione sono:

1) l’Assemblea dei soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente dell’associazione;

4) il Vice Presidente dell’associazione;

5) il Collegio dei Probiviri;

6) il Collegio dei Revisori dei conti;

7) il Segretario

Art. 5 (Soci)

Possono fare parte dell’associazione nazionale tutti i soggetti che aderiscano allo spirito sociale così come illustrato dal presente statuto.L’adesione avviene secondo le modalità ed i termini indicati dal successivo articolo.

I soci si dividono in:

1) Fondatori: si considerano tali i soci che per primi hanno partecipato alla costituzione dell’associazione nazionale. I fondatori risultano dall’atto costitutivo.

2) Ordinari: si considerano tali i soggetti che aderiranno successivamente alla costituzione dell’associazione nazionale, previa presentazione di domanda scritta secondo le modalità ed i termini di cui al successivo articolo.

3) Onorari o Benemeriti: si considerano tali i soggetti che per la loro natura e/o per le loro azioni hanno svolto o sono in grado di svolgere un’attività di promozione e di testimonianza dell’associazione.

Dato atto che potranno iscriversi anche soci diversi dalle E.S.Co. a condizione che si impegnino a rispettare e sostenere gli scopi previsti nell’oggetto sociale del presente statuto, verranno costituiti gruppi di appartenenza suddivisi in categorie così come al successivo paragrafo.

Le categorie istituzionali dell’Associazione sono le seguenti:

1) E.S.Co che siano accreditate presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ai sensi della Deliberazione AEEG 103/03, così come modificata dalla deliberazione AEEG 200/04;

2) Produttori, installatori, manutentori di apparati ed impianti per il risparmio energetico, progettisti ed esperti del settore energetico;

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3) Enti Pubblici ed agenzie nazionali ed Europee: agenzie energetiche, istituti di ricerca, utilities, organismi di certificazione;

4) Associazioni ambientaliste, difesa dei consumatori, associazioni rappresentative delle PMI;

5) Istituti finanziari.

Ogni categoria potrà liberamente organizzarsi per individuare il proprio rappresentante da indicare per la sua candidatura alla nomina nel Consiglio Direttivo.

Art. 6

(Assunzione della qualità di socio - Diritti e doveri - Perdita della qualità di socio)

Per diventare soci dell’associazione nazionale è necessario presentare una domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri indicando:

a) per i soggetti con personalità giuridica, la data e il luogo di costituzione, nonché il nominativo del legale rappresentante. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere allegata la copia dell’atto costituivo e dello statuto, nonché una lettera rivolta al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri in cui il legale rappresentante formula la richiesta di aderire all’associazione nazionale e dichiara di accettare incondizionatamente il presente statuto e di osservare scrupolosamente le delibere adottate dagli organi sociali nelle forme e modi di cui al presente statuto, dichiara inoltre che né la società né i suoi amministratori sono soggetti, né lo sono stati nei cinque anni precedenti a procedure concorsuali, ne abbiano ricevuti avvisi di garanzia o condanne relative a reati economici, finanziari o altro;

b) per gli altri soggetti, i dati anagrafici e le referenze professionali in base alle quali viene chiesta l’iscrizione.

Alla domanda, sottoscritta dal richiedente, deve essere allegata una lettera rivolta al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri in cui l’aspirante socio formula la richiesta di aderire all’associazione nazionale e dichiara di accettare incondizionatamente il presente statuto e di osservare scrupolosamente le delibere adottate dagli organi sociali nelle forme e modi di cui al presente statuto;

Il riconoscimento della qualità di socio si ottiene a seguito di delibera di ammissione adottata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, nelle forme e modi ivi previsti. Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare la delibera di ammissione.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare, anche attraverso un loro rappresentante, alle attività e alla formazione delle delibere previste dagli organi statutari.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione all’associazione nazionale e ad osservare con scrupolo le norme statutarie.

I soci possono essere espulsi dall’associazione mediante delibera adottata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

1) mancato pagamento di almeno una quota annuale di iscrizione all’associazione nazionale;

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2) mancata osservanza delle norme del presente statuto o delle delibere adottate dagli organi statutari;

3) indegnità motivata da richiesta avanzata da due membri del Consiglio Direttivo;

4) causazione di danni morali o materiali all’associazione nazionale.

La delibera di espulsione è adottata dal Consiglio Direttivo insindacabilmente a maggioranza semplice dei membri presenti e deve essere comunicata dal Presidente al legale rappresentante dell’ente giuridico o alla persona coinvolta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il provvedimento di espulsione non libera il socio dall’obbligo di pagamento della quota sociale. Contro la delibera di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri entro 10 giorni dal ricevimento della delibera stessa.

Il collegio dei Probiviri si pronuncia insindacabilmente.

Il ricorso non sospende l’efficacia della delibera di espulsione.

La perdita della qualità di socio si ottiene anche a mezzo di comunicazione scritta di dimissioni rivolta dal legale rappresentante dell’ente giuridico o dalla persona coinvolta al Consiglio Direttivo dell’associazione nazionale.

Art. 7

(Assemblea dei soci -

Costituzione - Quorum costitutivo e deliberativo - Competenze - Funzionamento) L’assemblea è la riunione dei soci.

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione.

Sono ammessi in assemblea i soci che abbiano pagato la quota associativa annuale all’associazione nazionale.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Le adunanze assembleari sono convocate dal Presidente dell’associazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, nella sede dell’associazione o in qualunque altra sede.

La convocazione può avvenire a mezzo di lettera raccomandata, e nei casi più urgenti a mezzo di posta elettronica o fax, inviata a ciascun socio almeno 7 giorni prima della data fissata per l’adunanza. La comunicazione deve contenere la data dell’adunanza, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dei lavori.

L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi.

L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero su richiesta di 2/3 dei soci.

L’assemblea in sede ordinaria:

1) approva il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;

2) approva la misura annuale della quota associativa predisposta dal Consiglio Direttivo;

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3) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;

4) delibera su tutte le tematiche attinenti alla gestione sociale e sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea in sede straordinaria:

1) delibera le modificazioni al presente statuto;

2) delibera lo scioglimento dell’associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

L’assemblea, in prima convocazione, sia straordinaria, che ordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea delibera con i voti della maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L’assemblea, sia in sessione ordinaria, che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell’associazione, o, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

Il Presidente nomina, di volta in volta, un segretario per la redazione del verbale.

I soci possono farsi rappresentare per mezzo di delega scritta, indicante giorno, ora, mese, anno dell’adunanza.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti esterni, qualora la loro presenza sia reputata necessaria dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche o indirizzi strategici.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio palese, a scelta del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. I risultati delle votazioni saranno fatti risultare in apposito verbale sottoscritto dai Probiviri.

Il segretario per la redazione del verbale ha l’obbligo di riportare succintamente le adunanze e le delibere dell’assemblea nell’apposito libro dei verbali.

Le delibere adottate con la procedura ivi indicata sono obbligatorie per tutti i soci, ivi compresi quelli assenti, astenuti dalla votazione o dissenzienti.

Sono fatte salve le impugnative di legge.

Art. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, fra i quali il Presidente ed il Vice Presidente. Le rappresentanze delle società di cui all’articolo 5, paragrafo 4, n. 1 (Esco) hanno diritto ai 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

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Tutti i membri del Consiglio sono eletti dall’assemblea secondo le modalità e i termini contenuti nel presente statuto.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente ed il Vice Presidente con i voti favorevoli rappresentanti i 2/3 dei membri del Consiglio. Nel caso in cui non si raggiungesse la maggioranza prevista, il Presidente ed il Vice Presidente in carica resteranno in funzione fino all’insediamento dei nuovi titolari delle cariche.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Fermo restando la competenza prevista da altre norme del presente statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. fare eseguire le delibere dell’assemblea;

2. curare l’osservanza delle disposizioni del presente statuto;

3. provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, rendendo il conto della gestione all’assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale di esercizio;

4. redigere il bilancio annuale di esercizio, sottoponendolo all’approvazione dell’assemblea;

5. curare l’organizzazione di tutte le attività rientranti nell’oggetto sociale perseguito dall’associazione;

6. pianificare l’assunzione di personale dipendente e/o assegnare incarichi professionali a professionisti esterni di fiducia;

7. decidere l’apertura di conti correnti bancari e stipulare tutti i contratti necessari per l’amministrazione dell’associazione;

8. adottare atti a contenuto patrimoniale che eccedono l’ordinaria amministrazione;

9. assumere tutte le iniziative utili alla vita dell’associazione che non siano di competenza di altri organi statutari;

10. convocare l’assemblea straordinaria;

11. deliberare l’ammissione dei nuovi soci;

12. decidere l’espulsione dei soci;

13. stabilire la misura della quota annuale di iscrizione all’associazione nazionale;

14. stabilire la misura del rimborso forfetario di cui al successivo articolo 13.

Possono essere eletti consiglieri soltanto i soci, i loro rappresentanti o loro delegati, che siano in regola con il pagamento del contributo annuale all’associazione nazionale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o, in sua assenza, il Vice Presidente lo ritengono opportuno. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o, in sua assenza dal Vice Presidente, a mezzo di comunicazione scritta inviata a ciascun membro almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza. La comunicazione deve contenere il giorno, l’ora, il mese e l’anno della convocazione, nonché l’ordine del giorno delle materie da trattare. La convocazione formale non è necessaria nei confronti dei membri del Consiglio comunque presenti all’adunanza.

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Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 2/3 dei consiglieri e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

L’ingiustificata assenza a tre adunanze del Consiglio Direttivo importa l’immediata decadenza del consigliere dalla carica. Il consigliere decaduto non è più rieleggibile.

Alla sostituzione dei consiglieri decaduti o dimissionari si provvede mediante nuova elezione da parte dell’assemblea ordinaria. Nel caso in cui il numero dei consiglieri dimissionari o decaduti superi i 2/3 dell’intero Consiglio, questo si intenderà integralmente decaduto e si dovrà procedere a nuova elezione.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono verbalizzate nell’apposito libro delle delibere del Consiglio, a cura di un consigliere scelto di volta in volta dal Presidente o dal Vice Presidente, in assenza del primo.

Art. 9

(Presidente dell’associazione)

Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, presiede l’assemblea ed il Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l’associazione sia nei confronti dei terzi, che in giudizio.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’associazione, rendendosi interprete delle aspettative dei soci.

Il Presidente ha il potere di firma di tutti gli atti che impegnano l’associazione sia nei confronti dei soci, che dei terzi.

Ferme restando le competenze spettanti all’assemblea ed al Consiglio Direttivo, il Presidente esercita i seguenti poteri:

1) cura l’attuazione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio Direttivo;

2) assume i diritti e gli obblighi per conto dell’associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dall’assemblea o dal Consiglio Direttivo per quanto di loro competenza;

3) delega, mediante atto scritto, parte o tutte le sue competenze per un periodo massimo di 1 mese al Vice Presidente;

4) decide quali iniziative siano opportune per il programma annuale dell’associazione, sottoponendole previamente all’autorizzazione del Consiglio Direttivo;

5) sottoscrive i contratti di consulenza a professionisti esterni di fiducia;

6) esercita ogni altra prerogativa stabilita dalla legge o dal presente statuto.

Art. 10

(Vice Presidente dell’associazione)

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Il Vice Presidente dell’associazione rappresenta la stessa ed esercita i poteri conferitegli dal Presidente. Sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui il questi sia impossibilitato, assente, ovvero sia stato dallo stesso a ciò delegato. Il Vice Presidente non può delegare i propri poteri senza autorizzazione del Presidente.

Art. 11

(Collegio dei revisori dei conti)

Il collegio dei Revisori dei conti é un organo composto da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti nominati dall’assemblea. Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un presidente eletto a maggioranza semplice fra i suoi componenti.

Nessun componente del collegio dei revisori può essere membro del Consiglio Direttivo o dell’assemblea.

Il collegio dei revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’associazione. Tale controllo sarà esercitato semestralmente. Al termine di ciascuna adunanza semestrale del collegio dei revisori sarà redatto un verbale a cura del presidente, nel quale saranno indicati i risultati della gestione verificati dal collegio stesso.

Alla fine di ciascun esercizio sociale il collegio deve predisporre una relazione al bilancio che verrà sottoposta all’attenzione dell’assemblea in occasione dell’approvazione dello stesso.

Art. 12

(Collegio dei Probiviri)

Il collegio dei Probiviri è un organo composto di 3 membri, scelti dall’assemblea fra persone dotate di riconosciuto senso di equità e fornite di competenza giuridica. I membri sono nominati dall’assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non possono fare parte del collegio i delegati dell’assemblea, i membri del collegio dei revisori dei conti, i membri del Consiglio Direttivo. Il collegio è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio ha il compito di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di iscrizione dei nuovi Soci e di decidere sulle controversie insorte fra gli associati e/o fra gli organi dell’associazione e gli associati stessi. Esso ha, altresì, la funzione di interpretare le norme del presente statuto e dell’allegato regolamento.

Il collegio dei Probiviri decide sempre insindacabilmente.

Art. 13

(Gratuità degli incarichi)

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite ad esclusione del solo rimborso delle spese vive.

Art. 14

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(Esercizio sociale)

L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun anno sociale.

Il bilancio è redatto dal Presidente, eventualmente coadiuvato da un professionista esterno, approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto ad ulteriore approvazione da parte dell’assemblea.

Il bilancio deve essere presentato all’assemblea entro il 15 dicembre di ciascun anno e deve essere approvato entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 15

(Scioglimento dell’associazione)

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, secondo le modalità e termini previsti dall’articolo 7 del presente statuto, allorché:

1. sia stato conseguito o sia impossibile conseguire lo scopo dell’associazione;

2. sia impossibile il funzionamento dell’associazione per il venir meno di oltre 2/3 dei soci;

3. l’assemblea decida lo scioglimento per qualsiasi altra motivazione.

A seguito della delibera di scioglimento, l’assemblea straordinaria deciderà la destinazione del patrimonio residuo.

Art. 16 (Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si deve fare riferimento alle disposizioni previste dal Codice Civile.

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