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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CICLOFFICINA LA GARE DES GARS (la stazione dei ragazzi)

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Academic year: 2022

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Esente bollo

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CICLOFFICINA

“LA GARE DES GARS”

(la stazione dei ragazzi)

……….

Viste:

- La Legge Regionale 6 dicembre 1999 n. 23 “Politiche Regionali per la famiglia”;

- La Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- La Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;

- La D.G.R. n. 7437 del 13 giugno 2008 “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008.

- La Legge Regionale 11 agosto 2015 - n. 23 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:

modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), art 2, comma 1, lettera k.

- Considerato che la Giunta Comunale nella seduta del 12 ottobre 2016 ha espresso orientamento di massima favorevole alla realizzazione di un servizio di interesse pubblico presso l’ex biglietteria della stazione delle autolinee di Cremona in via Dante.

- Considerato ulteriormente che l’Amministrazione del Comune di Cremona ha promosso nel corso del 2017, un percorso finalizzato all’attuazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. Per beni comuni urbani si intende i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva

TRA

Comune di Cremona – con sede a Cremona in Piazza del Comune 8 – cod.fisc./P.I.

00297960197 – nella persona del Direttore del Settore Politiche Sociali dr.ssa Eugenia Grossi, autorizzata ad impegnare l’Amministrazione giusta determinazione dirigenziale n. ………… del

……….

E

COSPER Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS (successivamente indicata come Cooperativa) con sede legale a Cremona in via Bonomelli n. 81 – Cod. Fiscale e P.IVA

(2)

00992920199, nella persona del dr. Francesco Lazzari, nato a Cremona, il 28 giugno 1971 – cod.

fisc. LZZ FNC 71H28 D150O, in qualità di Presidente pro tempore, nominato legale rappresentante durante il consiglio di amministrazione del 12 gennaio 2017,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Cremona riconosce che l’attivazione di servizi o spazi di accoglienza ed aggregazione, di interventi educativi di gruppo e individualizzati, rivolti ad adolescenti in situazioni di fragilità e a rischio di devianza, con la possibilità di estensione alle scuole quale strumento attivo per progetti d’alternanza scuola-lavoro e percorsi individualizzati per studenti a forte rischio di dispersione, ai servizi di natura più sanitaria (ad es. Serd o NPI) come strumento di supporto ai percorsi di cura, l’avvio di laboratori-palestra per quelli che oggi vengono definiti “drop out” costituiscono una risorsa interessante per il territorio comunale quale risposta ai diversi bisogni della collettività.

2. Per questo, il Comune di Cremona affida in uso alla COSPER Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, che accetta, l’immobile di sua proprietà denominato ex biglietteria della stazione delle autolinee, di cui alla planimetria che viene separatamente sottoscritta dalle parti. L'immobile, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Cremona, è così descritto e individuato: - fabbricato indipendente costituito da un piano fuori terra sito in via Dante a Cremona, censito in catasto al foglio 38 mappale 729/parte. L'immobile concesso è destinato ad uso laboratorio di ciclofficina e luogo aggregativo denominato “La Gare des Gars”.

Ogni diversa destinazione è vietata, pena la risoluzione del contratto.

3. COSPER Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS si impegna:

- A provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale, alla messa a norma dei locali suddetti,

- A presentare un piano di gestione del servizio, secondo le direttrici del progetto allegato alla presente convenzione, a carattere sociale e preventivo, rivolto ad adolescenti e giovani in situazione di disagio sociale,

- A porre in atto momenti aggregativi, didattici, educativi ad accesso privilegiato per cittadini cremonesi con particolare attenzione a minori inseriti in percorsi di inserimento sociale e di integrazione socio-culturale,

- A garantire l’integrazione con le altre proposte territoriali in tema di uso della bicicletta per favorire tale pratica all’interno della città, dell’Amministrazione, di enti profit, di singoli cittadini e delle associazioni specializzate in questo ambito,

- A rendersi disponibile a forme di collaborazione con l’Amministrazione e l’ente gestore del servizio cittadino di bike-sharing per la promozione dello stesso e lo svolgimento di attività collegate alla sua gestione,

- A rendersi disponibile per attivare, laddove possibile, percorsi di inserimento lavorativo di giovani adulti e adulti in condizione di svantaggio utilizzando lo spazio di ciclofficina e l’attività ad esso collegata quale contesto di realizzazione dei suddetti percorsi,

- A concordare tempi e modalità organizzative per l'accoglienza di eventuali attività e manifestazioni proposte dall'Amministrazione Comunale all’interno degli spazi di competenza in forma totalmente non onerosa per il Comune di Cremona,

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- A garantire la manutenzione delle biciclette in carico al Settore Politiche Sociali, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione,

- A garantire la cura e valorizzazione dell’area antistante il prefabbricato di cui trattasi, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione.

4. Le parti convengono che, una volta terminati i lavori di adeguamento della struttura e calendarizzate le attività, si procederà a stabilire di comune accordo le modalità di gestione del progetto come precedentemente indicato. A tale fine viene costituito un gruppo di verifica e monitoraggio dell’andamento del progetto costituito da un referente dell’Amministrazione Comunale e da un referente della Cooperativa

5. L’immobile è consegnato dal Comune di Cremona a Cosper SCS comprensivo dei complementi di arredo residui dal precedente utilizzo come biglietteria e bar dell’autostazione.

Cosper si impegna a smaltire il materiale non altrimenti recuperabile secondo le prescrizioni di legge, recuperare i materiali utili per il ripristino funzionale degli ambienti. Il banco del bar sarà invece devoluto alla associazione di volontariato “Amici di Emmaus” per attività con finalità che rientrano negli scopi statutari della stessa e in particolare in riferimento alla gestione del Centro

“RI-USO” di Cremona.

6. È possibile ridefinire il progetto di riferimento e quindi la destinazione d'uso, anche in relazione ad eventuali modifiche del sistema delle unità d'offerta o alla modifica dei bisogni, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, a seguito di proposta scritta e motivata da parte della Cooperativa/ente gestore.

7. Sono previste forme di consultazione periodica tra le parti, almeno due volte l’anno, allo scopo di verificare oltre che la realizzazione/adeguamento della struttura, l’organizzazione del servizio ed i criteri di accesso dell’utenza relativamente al progetto sociale.

8. La presente convenzione è da intendersi valida sino al 31 dicembre 2035. Alla scadenza cesserà di pieno diritto senza necessità di disdetta e potrà essere rinnovata, su richiesta da parte della cooperativa, per uguale o diversa durata.

Il Comune di Cremona si riserva la possibilità di revocare la convenzione, dandone preavviso almeno 12 mesi prima, con lettera raccomandata, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse, o per motivate necessità, o per ragioni di forza maggiore, o per inadempienza della cooperativa alle clausole regolanti la presente convenzione.

Tale facoltà potrà essere esercitata dal comune di Cremona non prima di 5 anni (cinque) dalla sottoscrizione del presente contratto.

In tal caso il Comune di Cremona corrisponderà un indennizzo pari all’importo documentato degli oneri sostenuti dalla cooperativa per l’esecuzione delle opere di riqualificazione applicando un coefficiente di riduzione, per vetustà pari al 3% (tre per cento) annuo sul valore iniziale.

La cooperativa a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione dandone preavviso almeno 12 mesi prima con lettera raccomandata.

In caso di rinuncia della cooperativa non sarà riconosciuto alcun indennizzo per le opere eseguite.

9. Mediante la stipula della presente convenzione la cooperativa si impegna a realizzare a propria cura e spese le opere di riqualificazione dell’immobile concesso per un ammontare complessivo di € 87.2371 IVA inclusa (di cui € 82.845 di intervento diretto di ristrutturazione) , così come risulta nel computo metrico estimativo allegato alla documentazione progettuale presentata e valutata positivamente da parte di competenti Uffici comunali.

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10. I lavori di riqualificazione dell’immobile dovranno essere ultimati in ogni loro parte entro 1 anno (anno uno) dalla sottoscrizione della presente convenzione, salvo eventuali proroghe accordate a seguito di motivata richiesta della cooperativa (che nel complesso non potranno comunque avere durata superiore ad un anno) e dovranno essere collaudati con esito positivo prima del rilascio del certificato di agibilità.

11. Qualora nel corso delle verifiche effettuate da parte dei competenti Uffici comunali in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti venissero riscontrate difformità o carenze rispetto a quanto pattuito, la cooperativa sarà tenuta ad effettuare le riparazioni ed i completamenti necessari entro il termine stabilito dal Comune di Cremona.

12. La mancata o parziale realizzazione degli interventi previsti comporterà la risoluzione automatica del rapporto senza il riconoscimento di alcun indennizzo per le opere comunque realizzate dalla cooperativa.

13. Alla cooperativa spetteranno tutti gli oneri e le incombenze relative alla progettazione, alla Direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza compreso l’espletamento d’ogni procedura autorizzativa e di agibilità (pareri tecnici presso Enti preposti, provvedimenti abilitativi di natura edilizia ecc.) nonché gli aggiornamenti catastali (presentazione scheda catastale) che si renderanno necessari in seguito alla realizzazione delle opere.

14. Qualora nel corso di validità della presente convenzione la cooperativa intenda eseguire ulteriori opere di miglioramento dell’immobile, che non potranno comunque essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Comune di Cremona, potrà essere valutata a discrezione della A.C. la possibilità di estendere la durata del contratto in rapporto al valore delle opere proposte ed alla loro effettiva necessità.

15. E’ fatto espresso divieto alla cooperativa di sub-concedere in uso in tutto od in parte la cosa concessa (salvo formale autorizzazione della A.C.), di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell’immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del medesimo ex art. 1453 C.C.

16. Sono a carico della cooperativa le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui agli articoli 1576 e 1609 C.C. ed espressamente, fra esse, quelle relative agli impianti di acqua, luce, gas e sanitari, alle serrature e alle chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.

17. Sono altresì a carico della parte concessionaria le opere di straordinaria manutenzione dell’immobile concesso in uso.

18. Le spese per oneri accessori ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 392/78 - pro quota - e ogni altro onere inerente l’immobile concesso sono a carico della cooperativa (tassa asporto rifiuti, acque fognarie, servizio di pulizia, fornitura acqua, energia elettrica e riscaldamento, spurgo pozzi neri e latrine, ecc.).

19. E’ vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto dell'A.C. fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico della cooperativa e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dal

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Comune di Cremona, verranno rimosse al termine della convenzione, sempre a cura e spese della cooperativa. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di convenzione ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito. Sono per intero a carico della cooperativa tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che norme emanate dovessero imporre per lo svolgimento dell’attività cui è destinata la presente convenzione.

20. Il Comune di Cremona si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l’immobile per motivata ragione. In caso di messa in vendita dell’immobile, la cooperativa si impegna e obbliga a consentire la visita dell’immobile una volta la settimana in orario da stabilire.

21. La cooperativa è costituita custode della cosa concessa in uso e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente l'A.C. da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell’immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. La cooperativa si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell’edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l’immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.

22. La cooperativa dovrà occuparsi della conservazione e della pulizia dell'immobile al fine di garantirne il decoro; sarà altresì ritenuta solidalmente responsabile in caso di incuria o danni causati negli spazi concessi in uso esclusivo.

23. Qualsiasi modifica al presente convenzione va approvata per iscritto.

24. L’imposta di bollo e le quietanze, l’imposta di registro - se di obbligo - sono a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna. La cooperativa consente sin da ora che la registrazione della presente convenzione venga eseguita a cura del Comune di Cremona, che chiederà poi il rimborso nella quota spettante. Rimarranno a carico della cooperativa tasse e imposte inerenti l’attività da essa esercitata nell’immobile concesso in uso, ivi compresa quella per l’asporto rifiuti.

25. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione in uso – D.Lgs 30 giugno 2003 n 196.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona, ……….

Per Il COMUNE DI CREMONA Il Direttore del

Settore Politiche Sociali (dr.ssa Eugenia Grossi)

________________________

Per COSPER SCS IMPRESA SOCIALE Il Presidente

(dr. Francesco Lazzari)

_________________________

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