<< La filiazione naturale>>
141
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto sulla recente riforma, si rileva, per la sua stesura, una coesione politica nel nostro Paese, in termini di sensibilità civile su un tema per il quale il dibattito non si è mai affievolito.
A prescindere dalle questioni specifiche, dopo anni di ferventi dibattiti, di gravi disfunzioni giudiziarie, è finalmente intervenuto il legislatore per chiarire ciò che in realtà avrebbe dovuto esser chiaro da molto tempo sulla scorta di quanto nitidamente affermato dall’art. 30, comma 1, Cost, ossia che nel nostro ordinamento giuridico, lo status di figlio legittimo, nel rapporto con i genitori, è perfettamente equiparato a quello di figlio naturale, e tutti i diritti che ne discendono devono, parimenti, trovare tutela dinanzi allo stesso organo giudiziario.
La recente L. 219 del 2012, in quella che potremmo considerare la sua norma manifesto, il novellato art. 315 cod. civ., non solo ha fatto suo questo principio, ma è giunta a dichiarare solennemente che “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” aggiungendo poco dopo, all’art. 1, comma11, che nel codice civile le parole figli legittimi e figli naturali ovunque ricorrano sono sostituite dalla seguente figli.
Inconfutabile allora è che la legge del 2012 si sia presentata come
la compiuta realizzazione di un processo di tutela dei soggetti deboli, nel
segno dell’eguaglianza del trattamento giuridico dei figli, a prescindere
dal fatto che la procreazione sia avvenuta o meno in un contesto
<< La filiazione naturale>>
142
coniugale avviato a livello legislativo, e tralasciando quindi la stagione degli interventi della Corte Costituzionale anteriori alla riforma del 1975, con la Legge n. 151 del 1975 e poi proseguito con l’unificazione del trattamento dei figli nella crisi della coppia, con la Legge n. 54 del 2006.
Un’evoluzione dispiegatasi secondo le linee di indirizzo tracciate dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali, quali le Convenzioni di New York e di Strasburgo, la Carta di Nizza, richiamate nella Relazione illustrativa della Commissione Bianca allo schema di decreto legislativo delegato, e dominata da due fondamentali valori ordinanti: la supremazia dell’interesse del figlio, (si ricordi la proclamazione del diritto del minore alla propria famiglia ad opera della legge n. 149 del 2001) e l’uguaglianza di trattamento di tutti i figli.
La realizzazione di questi due obiettivi avviene, nel sistema della nuova disciplina, attraverso l’equiparazione piena degli effetti della filiazione dentro e fuori dal matrimonio anche per quanto riguarda l’instaurarsi di rapporti con il gruppo familiare-parentale.
Rapporti, questi ultimi, che si riflettono in pratica, soprattutto sulla disciplina della successione intestata che già fu oggetto di ripetuti interventi della Corte Costituzionale, la quale più di una volta chiamata a pronunciarsi, ha sempre ribadito la necessità di arrestarsi alla soglia della discrezionalità del legislatore in materia di regolazione della successione mortis causa.
A questo punto ci sia concessa un’ultima breve osservazione conclusiva che a mio avviso ha il suo peso.
L’aver riconosciuto che nell’ambito delle relazioni familiari i
diritti del figlio, in quanto diritti della persona, non risentono della
<< La filiazione naturale>>
143