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<< La filiazione naturale>>

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Academic year: 2021

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<< La filiazione naturale>>

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Conclusioni

Alla luce di quanto esposto sulla recente riforma, si rileva, per la sua stesura, una coesione politica nel nostro Paese, in termini di sensibilità civile su un tema per il quale il dibattito non si è mai affievolito.

A prescindere dalle questioni specifiche, dopo anni di ferventi dibattiti, di gravi disfunzioni giudiziarie, è finalmente intervenuto il legislatore per chiarire ciò che in realtà avrebbe dovuto esser chiaro da molto tempo sulla scorta di quanto nitidamente affermato dall’art. 30, comma 1, Cost, ossia che nel nostro ordinamento giuridico, lo status di figlio legittimo, nel rapporto con i genitori, è perfettamente equiparato a quello di figlio naturale, e tutti i diritti che ne discendono devono, parimenti, trovare tutela dinanzi allo stesso organo giudiziario.

La recente L. 219 del 2012, in quella che potremmo considerare la sua norma manifesto, il novellato art. 315 cod. civ., non solo ha fatto suo questo principio, ma è giunta a dichiarare solennemente che “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” aggiungendo poco dopo, all’art. 1, comma11, che nel codice civile le parole figli legittimi e figli naturali ovunque ricorrano sono sostituite dalla seguente figli.

Inconfutabile allora è che la legge del 2012 si sia presentata come

la compiuta realizzazione di un processo di tutela dei soggetti deboli, nel

segno dell’eguaglianza del trattamento giuridico dei figli, a prescindere

dal fatto che la procreazione sia avvenuta o meno in un contesto

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coniugale avviato a livello legislativo, e tralasciando quindi la stagione degli interventi della Corte Costituzionale anteriori alla riforma del 1975, con la Legge n. 151 del 1975 e poi proseguito con l’unificazione del trattamento dei figli nella crisi della coppia, con la Legge n. 54 del 2006.

Un’evoluzione dispiegatasi secondo le linee di indirizzo tracciate dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali, quali le Convenzioni di New York e di Strasburgo, la Carta di Nizza, richiamate nella Relazione illustrativa della Commissione Bianca allo schema di decreto legislativo delegato, e dominata da due fondamentali valori ordinanti: la supremazia dell’interesse del figlio, (si ricordi la proclamazione del diritto del minore alla propria famiglia ad opera della legge n. 149 del 2001) e l’uguaglianza di trattamento di tutti i figli.

La realizzazione di questi due obiettivi avviene, nel sistema della nuova disciplina, attraverso l’equiparazione piena degli effetti della filiazione dentro e fuori dal matrimonio anche per quanto riguarda l’instaurarsi di rapporti con il gruppo familiare-parentale.

Rapporti, questi ultimi, che si riflettono in pratica, soprattutto sulla disciplina della successione intestata che già fu oggetto di ripetuti interventi della Corte Costituzionale, la quale più di una volta chiamata a pronunciarsi, ha sempre ribadito la necessità di arrestarsi alla soglia della discrezionalità del legislatore in materia di regolazione della successione mortis causa.

A questo punto ci sia concessa un’ultima breve osservazione conclusiva che a mio avviso ha il suo peso.

L’aver riconosciuto che nell’ambito delle relazioni familiari i

diritti del figlio, in quanto diritti della persona, non risentono della

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preesistenza del vincolo matrimoniale tra i suoi genitori, pare comporti un notevole mutamento del sistema di valori su cui poggia il diritto di famiglia nel nostro ordinamento giuridico.

Se fino ad oggi, per tradizione secolare, la preminenza è stata attribuita alla famiglia, come entità giuridica stabile fondata sul matrimonio, ora sono i diritti dei suoi componenti ad avere la prevalenza, trovando piena ed incondizionata tutela anche in assenza del matrimonio.

La famiglia, quindi, è riconosciuta dal nostro ordinamento anzitutto nella prospettiva dell’art. 2 Cost., come formazione sociale, in seno alla quale, nel rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo si svolge la personalità dell’individuo, e solo in questa cornice assume rilievo anche come società naturale fondata sul matrimonio ex art. 29, comma1, Cost..

In sintesi, allora, un ruolo decisivo va riconosciuto alla giurisprudenza che, in via di supplenza, ha accolto talune esigenze di tutela, attraverso la lettura costituzionalmente e comunitariamente orientata.

Quel che nondimeno non può essere trascurato è che non sempre

lo strumentario normativo è adeguato per dare risposte alle esigenze che

si presentano nella realtà, ma questa riforma, riconosciuta necessaria, è

riuscita a disporre, con il suo decreto legislativo, “l’uguaglianza

giuridica” di tutti i figli, nati nel matrimonio o fuori da esso “nel pieno

rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi imposti a livello

internazionale”.

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