COMUNE DI CUREGGIO Provincia di NOVARA
INFORMATIVA IMU – TASI 2017
IMU
CHI DEVE PAGARE
L’imposta Municipale Propria (I.M.U.) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili nel territorio comunale (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie).
E’ dovuta, anche, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A9 ed alle sue pertinenze. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria
FATTISPECIE ESENTI A decorrere dall'anno 2014 l’I.M.U. non si applica:
- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011;
- all’unità immobiliare, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
A.I.R.E.
all’unità immobiliare (una sola) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
COMODATO D’USO GRATUITO
viene ridotta del 50% la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE Per i fabbricati:
La rendita catastale dell’immobile, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%
e moltiplicata per:
• 160 per le abitazioni del gruppo catastale A (esclusa la categoria catastale A10) e le categorie catastali C2, C6 e C7;
• 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, e delle categorie catastali C3, C4 e C5;
• 80 per i fabbricati della categoria catastale D5 e A10;
• 65 per i fabbricati del gruppo catastale D, escluso D5;
• 55 per i fabbricati della categoria C1.
Agevolazioni
- Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%;
- Per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili la base imponibile è ridotta del 50% previa presentazione di dichiarazione apposita all’Ufficio I.M.U;
- Per gli immobili abitativi in comodato a parenti di primo grado che li utilizzano come abitazione principale (altre condizioni vedi sopra a decorrere dal 2016), la base imponibile è ridotta al 50%;
- Per gli immobili locati a contratto concordato riduzione dell’imposta del 25% di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Per le aree fabbricabili la base imponibile è espressa dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Ai fini I.M.U. sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Con Delibera C.G. n. 26 del 08/03/2017 sono stati confermati i Valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili nel territorio del Comune previsti per l’anno 2016 ovvero:
a) Aree di nuova edificazione residenziale non soggette a S.U.E.
con indice fondiario fino a 0,50 mc/mq. €. 37,00 con indice fondiario da 0,51 a 1,00 mc/mq. €. 42,00
con indice fondiario oltre 1,01 mc/mq. €. 50,00
b) Aree di nuova edificazione residenziale soggette a S.U.E. o convenzionate (Aree standard comprese)
con indice fondiario fino a 0,50 mc/mq. €. 30,00 con indice fondiario da 0,51 a 1,00 mc/mq. €. 35,00
con indice fondiario oltre 1,01 mc/mq. €. 40,00
c) Aree a P.E.E.P. €.13,00
d) Aree industriali, artigianali in zona non soggette a S.U.E. €. 45,00 e) Aree industriali, artigianali in zona soggette a S.U.E.
(Aree standard comprese) €. 40,00
f) Aree commerciali in zona non soggette a S.U.E. €. 60,00 g) Aree commerciali in zona soggette a S.U.E.
(Aree standard comprese) €. 50,00
h) Area per annessi alla residenza (R4 di P.R.G.) €. 13,00
I valori proposti costituiscono un mero orientamento e quindi non sono da considerarsi vincolanti, né per il contribuente né per l’attività di accertamento svolta dal comune, potendo essere disconosciuti in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori diversi (quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali ecc.) nonché in presenza di elementi oggettivi in grado di comprovare valori diversi da quelli utilizzati dal contribuente.
Per i terreni agricoli:
I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola sono esclusi dall’IMU;
Per gli altri contribuenti che posseggono terreni agricoli, sono esclusi dal pagamento esclusivamente i terreni agricoli UBICATI IN ZONA COLLINARE DISTINTI AI FOGLI 1-2-3-5-6 QUINDI PAGANO SOLO I FOGLI 4 E 7
Il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Le aliquote e detrazioni da applicare sono state approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 6 del 30/03/2017 come da prospetto che segue
Descrizione Aliquota
Abitazione Principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (1 unità per
categoria C/2-C/6-C/7) 4 per mille
Unità Immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze (1 unità per categoria C2, C6 e C7) concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (figli e genitori) che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente.
- I soggetti aventi i requisiti di cui all’art.13, comma 3, lettera 0a) del D.L 201 del 6 dicembre 2011, per avvalersi della riduzione del 50 per cento della base imponibile ivi prevista dovranno presentare la dichiarazione di cui all’art.9, comma 6, del D.Lgs.n.23 del 14 marzo 2011.
- I soggetti che non possono avvalersi della riduzione di cui sopra, ma usufruire della sola aliquota agevolata, dovranno presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti.
7 per mille
Altri Fabbricati 8,5 per mille
Aree Fabbricabili 8,5 per mille
Terreni Agricoli (limitatamente ai terreni ricadenti su foglio 4 e 7) 4 per mille
- Detrazioni l’imposta:
Descrizioni Importo Abitazione Principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (1 unità per
categoria C/2-C/6-C/7) €. 200,00
Elevazione detrazione per Abitazione Principale a favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare è presente persona colpita da handicap grave, individuato in base ai criteri di cui alla L. 104/1992 e certificato dal Servizio di Medicina Legale o con invalidità del 100%
con diritto di accompagnamento
€. 50,00
QUOTA STATALE
E’ prevista unicamente per gli immobili classificati nel gruppo catastale D.
Per tali categorie di immobili sarà pertanto versata l’imposta calcolata con l’aliquota dello 7.6 per mille allo Stato e l’imposta calcolata con l’aliquota dello 0.9 per mille al Comune.
TASI
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
Il tributo deve essere versato dal possessore e dal detentore a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».
NOVITA’
Dal 2016, con la Legge di stabilità n. 258/2015, quindi, le abitazioni principali di Categoria da A/2 ad A/7 sono esenti TASI. L'esenzione vale anche per il detentore che utilizza l'immobile a qualsiasi titolo come propria abitazione principale.
PER QUALI IMMOBILI SI PAGA NEL COMUNE DI CUREGGIO
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni
COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
La base imponibile è quella dell’IMU (rendita catastale rivalutata del 5% per coefficiente vedi tabella al paragrafo IMU).
ALIQUOTE
Le aliquote da applicare sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n.
6 del 30/03/2017 come da prospetto che segue
ALIQUOTA 1 per mille Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
ALIQUOTA 1 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L.
n. 133 del 1994 e previsti dal comma 8
dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni
COME E QUANDO SI DEVE PAGARE IMU E TASI
Il versamento dell’Imposta è in autoliquidazione, quindi al contribuente non verrà inviato nessun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso utente che dovrà provvedere al calcolo e alla compilazione del modello F24, con mezzi propri o tramite terzi.
Collegandosi al sito del Comune di Cureggio www.comune.cureggio.no.it è possibile calcolare l’imposta dovuta accedendo al programma “IUC Drive – Calcolo on line”.
E’ possibile verificare le rendite catastali degli immobili di proprietà collegarsi al sito dell’Agenzia del Territorio (www.agenzientrate.gov.it) seguendo il seguente percorso: servizi on line – visure catastali e ipotecarie – servono il codice fiscale e i dati catastali (foglio, mappale o particella e subalterno).
Il versamento va eseguito tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica.
Codici tributo per Codice catastale Comune di Cureggio: D216
Tributo codice descrizione
IMU di competenza del Comune
3912 IMU – abitazione principale e pertinenze 3914 IMU – terreni agricoli
3916 IMU – aree edificabili 3918 IMU – altri fabbricati
3930 IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – incremento COMUNE
IMU di competenza dello
STATO
3925 IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – quota STATO
TASI
3959 TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale 3961 TASI - altri fabbricati
La somma minima di versamento è pari:
- ad €. 12,00 per IMU - ad €. 12,00 per TASI
Il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso deve essere effettuato in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno.
La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ai seguenti recapiti tel.
0322/839100 fax 0322/839828 - e-mail [email protected] Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to Cristina CERRI