Ambito Territoriale dei Servizi Sociali Comune Capofila Marcianise
Approvato dal Coordinamento Istituzionale Ambito Territoriale C05 nella seduta del 26.11.14
Regolamento per l’erogazione di contributi economici in forma indiretta (buoni voucher) in favore di nuclei familiari disagiati
Art. 1
Finalità ed obiettivi specifici
Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione da parte dell’Ambito Territoriale di contributi economici in forma indiretta a singoli cittadini o nuclei familiari, residenti nei Comuni afferenti all’ambito stesso, che versano in condizione di disagio socio-economico.
Gli interventi di natura economica disciplinati dal presente regolamento hanno l’obiettivo di garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi in disagiate condizioni economiche e personali a causa di gravi limitazioni personali, familiari o sociali.
Finalità generale della misura è quella di ridurre o, perlomeno, arginare le situazioni di disagio socio- economico scaturenti da mancanza di reddito e da altre condizioni di fragilità dovute a:
- insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo;
- incapacità, totale o parziale, di una persona sola a gestire la propria vita quotidiana, oppure impossibilità di un nucleo familiare ad assicurare adeguata assistenza ad un suo componente debole;
- sottoposizione delle persone a provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Art. 2 Oggetto e tipologia
Il servizio prevede l’erogazione di un contributo economico in forma indiretta e consiste nell’assegnazione di buoni o assegni (carnet/voucher; carta acquisti), validi per l’acquisto diretto ed autonomo di prodotti presso strutture accreditate e preventivamente comunicate al destinatario del contributo.
Al servizio possono accedere nuclei familiari o dei singoli cittadini residenti nel territorio dell'Ambito C05 che ne faranno espressa richiesta ed in possesso dei requisiti indicati all’art. 3.
Art. 3
Requisiti di ammissibilità al contributo
Sono legittimati ad inoltrare la richiesta di accesso al beneficio di cui al presente regolamento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e di reddito:
1) residenza in uno dei Comuni associati dell'Ambito C05 ovvero stranieri residenti in uno dei Comuni associati dell'Ambito C05 in possesso di regolare carta di soggiorno.
2) ISEE pari fino a € 3000,00 a (tremila/00) in corso di validità.
I soggetti destinatari (singoli o componenti del nucleo familiare), inoltre, per essere ammissibili al contributo economico:
A) non devono essere titolari di attività lavorative autonome e di impresa;
B) non devono essere titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari, diversi dai terreni, ubicati in qualunque località, fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che non deve risultare inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e anche se classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 non deve avere una rendita catastale di valore superiore ad € 350.00;
C) non devono essere titolari di più di un bene mobile registrato, fatta eccezione per un bene mobile immatricolato da almeno 5 anni con cilindrata non superiore a 77 CV;
D) non devono avere un tenore di vita, considerati anche gli indicatori di consumo, accertato dall’Assistente Sociale, incompatibile con lo stato di necessità e bisogno.
Ove possibile, gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi degli art. 433 e 434 del codice civile sono preliminarmente convocati a cura del servizio sociale competente, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel definire gli interventi di sostegno alla persona, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
Art. 4
Modalità di presentazione delle domande
Ai fini dell’accesso al beneficio il cittadino in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dovrà presentare domanda utilizzando l’apposito modulo, allegato al presente regolamento, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.
Le domande corredate della documentazione richiesta, dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine del 30.12.2014.
Pena l’inammissibilità, non è consentita la trasmissione delle istanze mediante forma diversa da quella sopra indicata.
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete di tutta la documentazione richiesta.
Pena decadenza dal beneficio per i punti 1 e 2 oppure non assegnazione del punteggio utile di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 va allegata alla domanda la seguente documentazione:
1) Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
2) Attestazione e Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE riferita ai redditi dell’anno precedente in corso di validità;
3) In presenza di soggetti diversamente abili, copia della documentazione rilasciata dalle apposite strutture;
4) Documentazione relativa allo stato di disoccupazione ;
5) Documentazione attestante separazione, divorzio o irreperibilità certificata;
6) Documentazione attestante la sottoposizione al provvedimento dell’autorità giudiziaria da parte dell’unico percettore di reddito,
7) Copia delle bollette di pagamento utenze energia elettrica (ENEL) relative ai consumi riferiti all’anno precedente la presentazione dell’istanza, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità dei bisogno.
Art. 5
Graduatoria e ammissione al contributo
Le richieste di contributo sono esaminate e verificate ai fini dell’ammissibilità dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato da ciascun Comune dell’Ambito, adeguatamente supportato dalla competente Assistente sociale.
Il RUP procede:
1) ad escludere le domande di contributo non sottoscritte, incomplete ovvero carenti di uno o più dei documenti richiesti dall’art. 4 pena l’esclusione, dandone comunicazione al richiedente;
2) ad inviare successivamente le domande formalmente ammissibili all’Assistente Sociale di competenza per la verifica in capo al destinatario del possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 3 per l’accesso al contributo.
L’Assistente Sociale effettua la visita domiciliare per la verifica del tenore di vita, e la compilazione di una specifica scheda con assegnazione del relativo punteggio ai sensi del successivo art. 6.
L’esito della indagine sociale é trasmesso al RUP, che, in presenza di un esito negativo, provvede a comunicare per iscritto al richiedente il diniego, e, in presenza di un esito positivo, formula una proposta di erogazione del contributo, corredato dall’indagine sociale e dal progetto personalizzato di aiuto concordato con il richiedente. L’erogazione del buono/voucher avviene con determinazione del RUP entro i limiti delle risorse disponibili.
Il RUP del Comune interessato provvederà a redigere la graduatoria delle richieste ammissibili al contributo sulla base dei criteri individuati dall’art. 8. Il RUP, tenuto conto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale, provvederà ad individuare gli utenti ammessi a contributo indicando per ciascuno il numero dei buoni e la durata della misura.
La determinazione di approvazione della graduatoria e di ammissione alla misura deve essere trasmessa all’ufficio di piano.
Nell’ambito dell’unica graduatoria di accesso per singolo Comune e fermi restando i requisiti di ammissibilità, il Comune può ammettere al beneficio anche tutti i richiedenti, individuando criteri di graduazione e di differenziazione.
Beneficeranno del contributo le domande che si trovano in posizione utile fino alla concorrenza risorse disponibili.
domanda.
Nel caso in cui dovesse emergere, in qualsiasi modo, una o più dichiarazioni false o mendaci, ovvero, dai successivi controlli, falsità nelle dichiarazioni, l’utente sarà dichiarato decaduto dal diritto al contributo, fatta salva ogni eventuale ed ulteriore conseguenza anche penale a suo carico.
Art. 6
Criteri di valutazione ed attribuzione del punteggio
La graduatoria è redatta, in ordine decrescente, in base alla somma dei punteggi derivanti dalla:
a) valutazione della situazione e composizione del nucleo familiare;
b) verbale visita domiciliare;
Composizione nucleo familiare
1 Per ogni minore/i 0-2 anni 3 punti
2 Per ogni minore /i 3-10 anni 2 punti
Per ogni minore /i 11-17 anni 1 punto
3 Per ogni componete adulto di età superiore ai 18 anni 0,5 punto 4 Per ogni componente diversamente abile che è in possesso di una
percentuale
di invalidità pari almeno al 66%
2 punti
Altre condizioni di fragilità sociale
5 Famiglia monogenitoriale (presenza di un unico genitore nel nucleo familiare per stato di vedovanza, separazione legale, divorzio, irreperibilità certificata, mancato riconoscimento del figlio da parte di uno dei due genitori)
2 punti
6 Persona diversamente abile in possesso dei seguenti requisiti:
1) percentuale di invalidità pari almeno al 66%;
2) età inferiore a 65 anni;
3) unico soggetto del nucleo familiare
1 punti
7 Stato di disoccupazione (che si configura solo quando avviene la perdita del lavoro o la cessazione di un’attività di lavoro autonomo. Pertanto non verrà attribuito punteggio alla persona non occupata , a colui che non abbia mai svolto attività lavorativa , sia come dipendente che in forma autonoma) da parte:
- di uno dei componenti del nucleo familiare
Punti 1 per ogni disoccupato MAX 2 punti
8 Sottoposizione a provvedimento dell’autorità giudiziaria da parte del componente il nucleo familiare
1 punti
A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel seguente ordine:
1)Nucleo monogenitoriale;
2) Numero più elevato di componenti il nucleo familiare.
Art. 7 Controlli
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta alle singole Amministrazioni Comunali procedere ad idonei controlli, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dai richiedenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dal beneficio conseguito, con relativa segnalazione alle Autorità competenti.
Nel caso in cui sia accertata, in seguito ad ulteriori e successivi controlli, l’inesistenza, la parzialità o la cessazione delle condizioni che hanno determinato l’accesso al beneficio, il Responsabile del Procedimento provvederà alla cancellazione dello stesso da apposita graduatoria perdendo il diritto del beneficio per eventuali nuove erogazioni e, laddove ricorrano le motivazioni, si provvederà ad opportuna segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 8
Assegnazione dei buoni/voucher ai Comuni associati
La dotazione finanziaria della misura è stabilita nel Piano di Zona Sociale. L’ufficio di piano, con il supporto dei competenti uffici del Comune capofila, provvede ad acquistare i buoni/voucher e a distribuirli ai Comuni associati in misura percentuale al numero degli abitanti.
Art. 9
Definizione progetto individualizzato
Il Progetto Individualizzato è destinato ai beneficiari del servizio (cittadini singoli e/o nuclei familiari); viene elaborato dall’Assistente Sociale di competenza del singolo comune qualora il richiedente è inserito in graduatoria in posizione utile e deve necessariamente prevedere:
- la natura del bisogno rilevato
- gli obiettivi che si intendono raggiungere - i risultati attesi
- le azioni specifiche
- le figure professionali impegnate
- la quantità, la modalità, la frequenza dell’intervento - la durata complessiva del progetto
Il Progetto Individualizzato inoltre deve
- esplicitare le modalità previste per garantire la fuoriuscita da percorsi esclusivamente assistenziali - analizzare dettagliatamente la condizione di povertà
- prevedere attività che possano stimolare le capacità reattive della famiglia e dei soggetti interessati.
Il progetto viene definito e condiviso con l’utente e tiene conto non solo del bisogno del singolo ma anche del nucleo familiare, prevedendo momenti di verifica e di valutazione per eventuali modifiche e miglioramenti.
Art. 10
Modalità di erogazione del buono/voucher
Il buono/voucher dovrà essere ritirato dal beneficiario o da persona da lui formalmente delegata, presso il comune di residenza nei giorni e negli orari comunicati. Il richiedente dovrà fornire un numero telefonico a cui essere reperibile per le suddette comunicazioni. Il mancato ritiro del buono, senza giustificato motivo, comunicato preventivamente all’Amministrazione, comporterà il decadimento dal beneficio.
Qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l’effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.
economica e sociale del nucleo che si registrano nel corso di attuazione del progetto personalizzato, al fine di rivalutare il bisogno anche con conseguente sospensione nell’erogazione del contributo.
Art. 11
Decadenza e sospensione
Il beneficiario decade dal diritto all’erogazione nei seguenti casi:
- venir meno del requisito della residenza nei comuni dell'ambito C05 nel corso del periodo in cui il beneficio verrà erogato;
- accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese;
- mancato ritiro del “buono spesa”, nel periodo previsto, senza giustificato motivo, preventivamente comunicato all’Amministrazione;
- palese discrasia tra reddito dichiarato e tenore di vita.
In caso di decadenza dal beneficio di uno dei fruitori, si procederà allo scorrimento della graduatoria ed al riconoscimento del “buono/voucher ” previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dall’eventuale nuovo beneficiario.
Allo stesso modo, qualora dovessero prodursi delle economie, a qualsiasi titolo rilevate, il Comune, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti, potrà disporre lo scorrimento della graduatoria e concedere il beneficio fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Art. 12
Documentazione e privacy
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003 e s.m.i.) si rende noto che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati dal Comune di residenza e dal Comune Capofila in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente regolamento e per altre finalità proprie degli uffici comunali e/o per finalità imposte per legge.