• Non ci sono risultati.

della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini"

Copied!
37
0
0

Testo completo

(1)

Rinnovo del Consiglio

della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini

VADEMECUM

Per la presentazione dei dati,

ai fini della ripartizione dei seggi

Termine ultimo:

ore 12.00 di lunedì 2 agosto 2021

(2)

Avvio procedure rinnovo

In data 22 giugno 2021 il Presidente ha dato avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio della Romagna − Forlì-Cesena e Rimini

(180 giorni prima della scadenza dell’attuale Consiglio, come previsto dal Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156).

In pari data, è stato pubblicato nell’Albo camerale e sul sito internet istituzionale

della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini l’avviso di avvio delle procedure di costituzione del nuovo Consiglio, dandone contestuale

comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Da tale data decorre il termine perentorio, a pena di esclusione dal procedimento, di 40 giorni entro e non oltre il quale le organizzazioni

imprenditoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori delle province di Forlì - Cesena e di Rimini, aventi i

requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del D.M. n. 156/2011, comunicano le informazioni documentate previste dallo stesso D. M. n. 156/2011 agli articoli 2, 3 e 4 per la determinazione del grado di rappresentatività ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio della

Romagna Forlì-Cesena e Rimini per il quinquennio di pertinenza.

scadenza: ore 12.00 del 2/8/2021

(3)

L’art. 3, comma 2, della legge 580/93 dispone che lo statuto assicuri condizioni di pari opportunità tra uomo e donna

L’art. 10,comma 6, del D.M. 156/2011 stabilisce che “Gli statuti camerali, ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge prevedono comunque che le organizzazioni

imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell'articolo 9, spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri”

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 5 marzo 2012, n. 0056939, ha chiarito che per garantire la presenza di «almeno un terzo di genere diverso» occorre fare

riferimento al criterio dell’arrotondamento all’unità superiore.

La Regione Emilia-Romagna con circolare n. 0035404 del 8 febbraio 2013, nel

richiamare le norme di cui sopra, ha ribadito che “nel caso di designazioni non conformi al criterio della pari opportunità intenderà ciò equivalente alla mancata designazione nel rispetto dei termini con conseguente richiesta di designazione all’organizzazione

immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell’ambito dello stesso settore”

PARI OPPORTUNITÀ

(4)

Organizzazioni

imprenditoriali

(5)

Organizzazioni imprenditoriali

Il termine “organizzazioni imprenditoriali” indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori economici previsti dalla Legge n. 580/1993 e successive modificazioni.

D.M. 156/2011 art. 1 co. 1 lett. C

Partecipano alla procedura le organizzazioni che risultano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

• organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL

• organizzazioni imprenditoriali operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell’avviso di costituzione del Consiglio camerale.

D.M. 156/2011 art. 2 co. 2

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere secondo

(6)

Organizzazioni imprenditoriali – Documenti da presentare Allegato A al D.M. 156/2011

Le organizzazioni imprenditoriali devono far pervenire alla Camera di Commercio della Romagna − Forlì-Cesena e Rimini

entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 2 agosto 2021 a pena esclusione dal procedimento

IN FORMA CARTACEA:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) redatta, pena di irricevibilità, secondo lo schema dell’allegato A al D.M. 156/2011, sottoscritta dal legale

rappresentante

Qualora un’organizzazione intenda partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve fornire le relative notizie e dati indicando il dato complessivo delle imprese associate e quello relativo alle sole piccole imprese utilizzando l’«Allegato A integrato con piccole imprese» e due elenchi di cui all’«Allegato B» (uno complessivo - allegato B - e uno per le piccole imprese - allegato B1) (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE, IN FORMA CARTACEA

• copia dello statuto in corso di validità

• copia del verbale di nomina del legale rappresentante

• fotocopia di un documento di identità valido, non autenticata, del sottoscrittore

(7)

Organizzazioni imprenditoriali – Documenti da presentare Allegato A al D.M. 156/2011

1. Finalità statutarie:le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati;

2. Articolazione delle strutture: l'ampiezza e la diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione delle Camere di Commercio di Forlì-Cesena e/o di Rimini, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;

3. Numero imprese associate e addetti: il numero delle imprese associate e il numero degli addetti, riferiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso (pertanto al 31.12.2020). Le imprese associate devono avere pagato, nell'ultimo biennio, almeno una quota annuale di adesione;

4. Operatività da almeno 3 anni o appartenenza al CNEL: l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione della Camera di commercio della Romagna - Forlì- Cesena e Rimini, oppure che è rappresentata nel CNEL;

5. Occupati: il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati per

frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all'allegato A), con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso (pertanto La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

redatta secondo lo schema dell’allegato A al D.M. 156/2011, deve contenere:

(8)

Organizzazioni imprenditoriali – Documenti da presentare NOTE

2020

2020

2020

(9)

Organizzazioni imprenditoriali: Documenti da presentare Elenchi imprese associate - Allegato B al D.M. 156/2011

Le Organizzazioni imprenditoriali, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà (allegato A al D.M. 156/2011), devono presentare entro il termine fissato (ore 12.00 del 02/08/2021),

a pena di esclusione dal procedimento,

l’elenco delle imprese associate

- redatto secondo lo schema dell’allegato B al D.M. 156/2011 -

(cui si aggiunge nel caso di richiesta di partecipazione anche per le piccole imprese l’allegato B1) deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, in due copie:

1. un supporto digitale non riscrivibile contenente l'Allegato B in formato foglio elettronico (.csv) 2. un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell'Allegato B in formato .pdf/A

N.B.: Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante

(10)

Organizzazioni Imprenditoriali - Note tecniche di elaborazione degli elenchi dell’Allegato B al D.M. n. 156/2011

La Camera di commercio deve acquisire dalle organizzazioni imprenditoriali gli elenchi redatti secondo l'esempio di seguito riportato, nel rispetto del tracciato definito (cfr. tavola 1) e salvati con estensione “.csv” (comma separated value, cioè campi separati da delimitatore ; “punto e virgola”).

L’elenco si traduce in un singolo record per impresa.

Come da seguente esempio, nella prima riga vanno riportate le denominazioni dei campi:

Avvertenze

1) con riguardo alla denominazione, è necessario precisare con esattezza i termini anagrafici per non incorrere nell’esclusione delle imprese non identificate nel R.I.

2) Con riguardo all’indirizzo, deve essere indicato, a seconda dei casi, quello della sede o dell’unità locale elencata.

(11)

Organizzazioni Imprenditoriali - Note tecniche di elaborazione

degli elenchi dell’Allegato B al D.M. n. 156/2011

(12)

Gli elenchi delle imprese associate sono inseriti dentro al plico (contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’allegato A al D.M. 156/2011):

1. in busta chiusa sigillata recante la dicitura “Allegato B” contenente:

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato B in formato foglio elettronico e - un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell’ allegato B in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante. (procedura consigliata)

OPPURE

2. su supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica

utilizzando la chiave pubblica per crittografia pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, nella sezione dedicata al rinnovo del Consiglio:

https://www.romagna.camcom.it/la-camera-di-commercio-della-romagna/rinnovo-consiglio-camerale-2021-2026/index.htm?ID_D=9966

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato B in formato foglio elettronico e - un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell’allegato B in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografati.

Organizzazioni imprenditoriali: Documenti da presentare

Elenchi imprese associate - formazione

(13)

Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in un solo settore

L’organizzazione deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel

determinato settore economico, identificate sulla base di uno dei codici ATECO 2007 iscritti nel Registro imprese (non Necessariamente il codice principale).

Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in più settori

In tali casi l’organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al

numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore (DM 156/2011 art. 2, c. 5) (plichi separati).

In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore: non è possibile utilizzare la stessa impresa che svolge attività promiscua in due settori diversi (divieto di duplicazioni) (DM 156/2011 art. 2, c.5).

Deve presentare la modulistica (Allegato A, Allegato B) distintamente per ogni settore di interesse (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011) (plichi separati).

Organizzazioni imprenditoriali: Documenti da presentare

Trasmissione documentazione Allegato B - NOTE

(14)

Imprese che svolgono più attività

Divieto di duplicazione all’interno della medesima organizzazione. L'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua (è possibile tuttavia

scegliere in quale settore di attività ai fini del conteggio) (DM 156/2011 art. 2, c.5 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

Imprese iscritte a più associazioni Duplicazione ammessa.

Vengono considerate tutte le imprese validamente dichiarate dalle singole organizzazioni, anche se questo comporta conteggiare più volte l’impresa regolarmente iscritta a più di una organizzazione (pluralismo associativo) (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

Imprese iscritte a più associazioni apparentate Duplicazione ammessa come nel caso precedente.

Tuttavia non possono essere considerati apparentamenti validi quelli riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura: un’impresa che risulti iscritta sia all’organizzazione imprenditoriale che ad una ulteriore organizzazione emanazione della prima (costituita ad esempio da una sua struttura territoriale o settoriale) dovrà essere conteggiata una sola volta (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

Organizzazioni imprenditoriali: Documenti da presentare Trasmissione documentazione – Allegato B - NOTE

DUPLICAZIONI DI IMPRESE

(15)

Organizzazioni imprenditoriali: Documenti da presentare Trasmissione documentazione – Allegato B - NOTE

Due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma organizzate a livello provinciale nella circoscrizione nei territori di Forlì-Cesena e di Rimini, sia che intendano partecipare in concorrenza che apparentate, non potranno utilizzare entrambe la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad ambedue le organizzazioni

(Circolare MISE 0225073 DEL 22/12/2014)

DUPLICAZIONI DI IMPRESE

(16)

Organizzazioni imprenditoriali: Documenti da presentare Trasmissione documentazione - NOTE

All’interno del Consiglio, nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese

(Legge 580/1993 art. 10 c. 5) Si intendono piccole imprese

• per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati

• per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese

• per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

(D.M. 156/2011 art . 1 c. 1 lett. l)

Qualora un’organizzazione (nei settori di cui sopra) intenda partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve:

- fornire le relative notizie e dati indicando il dato complessivo delle imprese associate e quello relativo alle sole piccole imprese utilizzando l’«Allegato A integrato con piccole imprese» e due elenchi di cui all’«Allegato B» (uno complessivo e uno per le piccole imprese)

(Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)

PICCOLE IMPRESE

(17)

Organizzazioni imprenditoriali: Documenti da presentare Trasmissione documentazione - NOTE

Settore Artigianato

Le imprese artigiane svolgenti esclusivamente attività nei settori

• Credito (settori ATECO K64, K661)

• Assicurazioni (settori ATECO K65, K662, K663)

• Servizi alle imprese (settori ATECO J, L, M, N)

• Trasporti e Spedizioni (settore ATECO H)

• Turismo (settore ATECO I)

non possono essere indicate ai fini dell'assegnazione dei seggi per il settore dell’artigianato (DM 155/2011 art. 4 c. 1 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

Settore Cooperazione

Le società cooperative svolgenti esclusivamente attività nei settori sopra indicati non possono essere utilizzate ai fini dell'assegnazione del seggio fissato per il

settore della cooperazione (DM 155/2011 art. 4 c. 1).

ARTIGIANATO E COOPERAZIONE

(18)

Organizzazioni imprenditoriali: Documenti da presentare Trasmissione documentazione - NOTE

I SETTORI ARTIGIANATO E COOPERAZIONE

(19)

Organizzazioni imprenditoriali

Apparentamenti - Allegato E al D.M. 156/2011

Due o più Organizzazioni imprenditoriali possono concorrere congiuntamente all’assegnazione dei seggi di uno o più settore, a tale fine devono far pervenire alla

Camera di commercio della Romagna − Forlì-Cesena e Rimini

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 di lunedì 2 agosto 2021

IN FORMATO CARTACEO, una dichiarazione

- redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema dell’allegato E al D.M. n.156/11

- sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle Organizzazioni o delle Associazioni partecipanti

- contenente l’impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale

ogni organizzazione presenterà una copia originale della dichiarazione nel proprio plico

Le Organizzazioni o Associazioni partecipanti all’apparentamento presentano, contestualmente a tale dichiarazione, rispettivamente gli allegati A e B dichiarando i

(20)

La documentazione può essere

• trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite Poste italiane o altri soggetti regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti)

all’attenzione dell’Ufficio Organi istituzionali della

Camera di commercio della Romagna − Forlì-Cesena e Rimini Corso della Repubblica 5

47121 Forlì

• consegnata a mano all’Ufficio Organi istituzionali della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

Organizzazioni imprenditoriali Trasmissione documentazione - 1

Tutta la documentazione dovuta ai sensi del D.M. 156/2011 deve pervenire alla Camera di commercio della Romagna − Forlì-Cesena e Rimini

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 di lunedì 2 agosto 2021

(21)

Indipendentemente dalla modalità di spedizione, la documentazione deve essere inserita in un plico, chiuso, che riporta all'esterno:

- l'intestazione del mittente e l’indirizzo del destinatario - la seguente dicitura:

Organizzazioni imprenditoriali Trasmissione documentazione - 2

“Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini NON APRIRE”

Settore ________________

(specificare il settore per il quale si intende concorrere)

Il corretto e tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

A tal proposito si rileva che non fa fede la data di spedizione, ma fa fede la data di arrivo (nota Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 217427 del 16/11/2011)

Si informa che non è possibile inviare la documentazione tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)

(22)

Organizzazioni sindacali e

Associazioni dei consumatori

(23)

Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori

•organizzazioni sindacali: le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

•associazioni dei consumatori: le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti, iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, ovvero riconosciute in base alle leggi regionali in materia.

D.M. 156/2011 art. 1 co. 1 lett. d,e Partecipano alla procedura:

le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell’avviso di costituzione del Consiglio.

D.M. 156/2011 art. 2 co. 2

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere secondo

(24)

Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori Documenti da presentare – Allegato C al D.M. 156/2011

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti

devono far pervenire alla Camera di commercio della Romagna − Forlì-Cesena e Rimini entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 2 agosto 2021, a pena esclusione dal procedimento IN FORMA CARTACEA

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema dell’allegato C al D.M. 156/2011, sottoscritta dal legale

rappresentante, e contenente:

1) informazioni documentate sull’ampiezza e la diffusione delle strutture operative

2) informazioni documentate sui servizi resi e l’attività svolta nella circoscrizione di Forlì-Cesena 3) il numero degli iscritti al sindacato o all’associazione (al 31/12/2020)

4) la dichiarazione che l’associazione opera nella provincia da almeno 3 anni DA ALLEGARE IN FORMA CARTACEA

• copia dello statuto in corso di validità

• copia del verbale di nomina del legale rappresentante

• fotocopia di un documento di identità valido, non autenticata, del sottoscrittore

(25)

Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori:

Documentazione da presentare - Allegato D al D.M. n. 156/2011

Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori,

unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato C al D.M. 156/2011), devono presentare entro il termine fissato (ore 12.00 del 02 agosto 2021),

a pena di esclusione dal procedimento,

l’elenco degli associati

- redatto secondo lo schema dell’allegato D al D.M. 156/11 -

L'elenco degli associati deve essere presentato:

• sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.

n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante

• esclusivamente su supporto digitale non riscrivibile in formato .pdf/A

Il file contenuto nel supporto digitale non riscrivibile deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante

(26)

Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori:

Documentazione da presentare - Allegato D al D.M. n. 156/2011

La Camera di Commercio deve acquisire dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori gli elenchi degli iscritti, redatti come indicato di seguito e salvati in formato PDF/A.

L’elenco si traduce in un singolo record per iscritto.

Nella prima riga vanno riportate le denominazioni dei campi:

- Progressivo, ove va indicato un numero progressivo per nominativo elencato - Nome

- Cognome

- Altri elementi di individuazione dell’iscritto, ove occorre indicare il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza ovvero di domicilio o di posto di lavoro (specificare) o altro dato utile all’individuazione.

N.B.: I dati indicati devono corrispondere a quelli in possesso dell’associazione,

in quanto acquisiti in occasione dell’iscrizione o utilizzati ai fini dei rapporti

associativi con l’iscritto.

(27)

Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori:

NOTE: il numero degli iscritti

Come si determina il numero degli iscritti 1) Per le Organizzazioni sindacali

si tiene conto degli iscritti dipendenti da imprese esclusivamente della circoscrizione delle Camere di Commercio coinvolte nella procedura, con

esclusione dei pensionati, alla data del 31/12/2020 (art. 3 comma 4, D.M. 156/2011) 2) Per le Associazioni dei consumatori

si tiene conto degli iscritti esclusivamente della circoscrizione delle Camere di Commercio coinvolte nella procedura, alla data del 31/12/2020, inclusi nell’elenco, tenuto a cura delle stesse organizzazioni di cui all’articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 06.09.2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia (art. 3 comma 5, D.M. 156/2011)

(28)

Gli elenchi degli associati sono inseriti dentro al plico (contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’allegato C al D.M. 156/2011):

1. in busta chiusa sigillata recante la dicitura “Allegato D” contenente:

- un supporto digitale non riscrivibile con l’allegato D in formato PDF/A.

il file contenuto nel supporto digitale non riscrivibile deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante. (procedura consigliata)

oppure

2. su supporto digitale non riscrivibile con file crittografato con tecnica asimmetrica utilizzando la chiave pubblica resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di

Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, nella sezione dedicata al rinnovo del

Consiglio: https://www.romagna.camcom.it/la-camera-di-commercio-della-romagna/rinnovo-consiglio-camerale-2021-2026/index.htm?ID_D=9966

contenente un supporto digitale non riscrivibile con l’allegato D in formato PDF/A

Il file contenuto nel supporto digitale non riscrivibile deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografato.

Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori :

Elenchi degli associati - formazione

(29)

Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori:

apparentamenti - Allegato E al D.M. 156/2011

Due o più Organizzazioni sindacali o due o più Associazioni di consumatori possono concorrere congiuntamente all’assegnazione del seggio

A tale fine devono far pervenire alla Camera di commercio della Romagna − Forlì- Cesena e Rimini

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 di lunedì 2 agosto 2021

IN FORMATO CARTACEO, una dichiarazione

- redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema dell’allegato E al D.M. n.156/11

- sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle Organizzazioni o delle Associazioni partecipanti

- contenente l’impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale

ogni organizzazione presenterà una copia originale della dichiarazione nel proprio plico Le Organizzazioni o Associazioni partecipanti all’apparentamento/raggruppamento presentano, contestualmente a tale dichiarazione, rispettivamente gli allegati C e D, dichiarando i dati

(30)

Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori Trasmissione documentazione - 1

Tutta la documentazione dovuta ai sensi del D.M. 156/2011 deve pervenire per alla Camera di commercio della Romagna − Forlì-Cesena e Rimini

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 di lunedì 2 agosto 2021

La documentazione può essere

trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite Poste italiane o altri soggetti regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti)

all’attenzione dell’Ufficio Organi istituzionali della

Camera di commercio della Romagna − Forlì-Cesena e Rimini Corso della Repubblica 5

47121 Forlì

consegnata a mano all’Ufficio Organi istituzionali della Camera di

commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

(31)

La documentazione deve essere inserita in un plico che deve riportare all'esterno:

- l'intestazione del mittente e l’indirizzo del destinatario la seguente dicitura:

Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori Trasmissione documentazione - 2

Il corretto e tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

A tal proposito si rileva che non fa fede la data di spedizione, ma fa fede la data di arrivo (nota Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 217427 del 16/11/2011)

Si informa che non è possibile inviare la documentazione tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

NON APRIRE”

Organizzazioni sindacali (oppure) Associazioni dei consumatori

(32)

Casi di esclusione o irrecivibilità

Il Segretario Generale, in quanto responsabile del procedimento, verificandosi le ipotesi indicate nelle slide successive:

- dispone l’esclusione dal procedimento ovvero

- dichiara l’irricevibilità della dichiarazione

con propri provvedimenti che vanno notificati al legale rappresentante dell’organizzazione

o dell’associazione

(33)

Casi di esclusione dal procedimento ex D.M. 156/2011 - 1

Mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni dei consumatori (40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso)

(Art. 2 comma 2 e art. 3 comma 1 D.M. 156/2011)

Mancata presentazione, unitamente alla dichiarazione precedentemente indicata:

1. da parte delle organizzazioni imprenditoriali, degli elenchi delle imprese

associate redatti secondo lo schema di cui all’allegato B del D.M. n. 156/2011 (Art. 2 comma 3 D.M. 156/2011)

2. da parte delle organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori, degli elenchi degli associati redatti secondo lo schema di cui all’allegato D del D.M.

n. 156/2011

(34)

Casi di esclusione dal procedimento ex D.M. 156/2011 - 2

Nel caso di apparentamento, mancata presentazione nei termini della dichiarazione redatta secondo lo schema allegato E del D.M. n.

156/2011

(Articolo 4, comma 1 D.M. 156/2011)

Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. n. 156/2011 siano affetti da irregolarità sanabili ma l’organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione entro il termine di 10 gg dalla richiesta

(Articolo 5, comma 2 D.M. 156/2011)

(35)

Nel caso di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà NON REDATTA secondo gli schemi (più esattamente, lo schema di cui all’allegato A per le organizzazioni imprenditoriali e lo schema di cui all’allegato C per le organizzazioni sindacali ed associazioni dei consumatori (Art. 2 comma 2 e art. 3 comma 1 D.M. 156/2011)

Casi di irricevibilità - ex D.M. 156/2011

Nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali, sindacali ed associazioni dei consumatori che intendono concorrere in apparentamento NON presentino i dati in maniera disgiunta, come previsto dall’art. 12, comma 2, della L. 580/1993 (Art. 4 comma 3 D.M. 156/2011)

Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 siano

affetti da irregolarità non sanabili (Art. 5 comma 2 D.M. 156/2011)

(36)

AVVERTENZE

AI fine di agevolare la partecipazione alla procedura e la predisposizione della documentazione è stata realizzata una specifica area nel sito della Camera di

Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini:

da cui è possibile altresì scaricare la chiave pubblica del Commissario ad acta per le operazioni di crittografia della documentazione, come previsto dalla

normativa.

In tale area è possibile consultare il materiale informativo e le domande più frequenti (FAQ).

È possibile, inoltre, scaricare la normativa, le circolari applicative emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico, i moduli per la presentazione dei dati.

Resta tuttavia nella piena ed esclusiva responsabilità del soggetto richiedente

la conoscenza delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano la

procedura di rinnovo a prescindere dalla documentazione pubblicata sul sito.

(37)

RACCOMANDAZIONI

1

Non ridursi agli ultimi giorni, o addirittura all’ultimo giorno, per presentare la documentazione necessaria

2

Consultare la classificazione delle attività economiche Ateco con cui l’impresa è iscritta al Registro Imprese per l’esatta attribuzione della stessa al settore per cui si concorre

3

In caso di necessità e bisogno, si può chiedere un incontro con la Segreteria generale: 0543/713453 email: rinnovoconsiglio@romagna.camcom.it

4

Prima di rivolgersi agli uffici camerali, aver cura di verificare che la documentazione o l’informazione desiderate non siano già presenti sul sito camerale

Riferimenti

Documenti correlati

c) il controllo di efficacia sull’impatto delle politiche e degli interventi realizzati e sul grado di soddisfacimento dei bisogni. Le Aree sviluppano funzioni a rilevanza esterna o

Periodicamente e tempestivamente Unioncamere e le singole Camere di Commercio compresa la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, rendono noti in forma anonima

Forlì, 12 giugno 2018 - La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, organizza il 12 giugno presso la sede di Forlì, una giornata di incontri tra le aziende

Il regime di perfezionamento passivo consente di esportare nel Regno Unito merci destinate ad essere ivi lavorate o modificate, in esenzione daziaria (T/P), per essere

Secondo le elaborazioni su dati Infocamere aggiornati al 31/12/2019 il sistema imprenditoriale di riferimento della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

Conto corrente bancario: Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.. Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Diritto annuale - Modalità integrazione

La fonte dei dati è il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini; la gestione del Registro avviene, come per la totalità

Al netto delle incognite pandemiche e delle ripercussioni dovute alla guerra tra Russia e Ucraina, le prospettive di ripresa per il 2022 indicano un aumento del valore aggiunto