• Non ci sono risultati.

5786/21 DT/ach LIFE.2. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 febbraio 2021 (OR. en) 5786/21 PECHE 36 N 16

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "5786/21 DT/ach LIFE.2. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 febbraio 2021 (OR. en) 5786/21 PECHE 36 N 16"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Consiglio

dell'Unione europea

Bruxelles, 23 febbraio 2021 (OR. en)

5786/21

PECHE 36 N 16

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno di Norvegia per un nuovo accordo di pesca tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia

(2)

DECISIONE (UE) 2021/… DEL CONSIGLIO del …

che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno di Norvegia per un nuovo accordo di pesca tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

(3)

considerando quanto segue:

(1) Le relazioni tra l'Unione e la Norvegia nel settore della pesca si basano sull'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ("accordo di pesca"), firmato il 27 febbraio 1980 ed entrato in vigore il 16 giugno 19811.

(2) Nell'ambito dei negoziati sullo Spazio economico europeo (SEE) è stato negoziato un accordo aggiuntivo relativo all'accordo di pesca, entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Tale accordo aggiuntivo fa parte del bilancio globale dei risultati dei negoziati SEE e

rappresenta un elemento essenziale per l'approvazione dell'accordo SEE da parte della Comunità2.

(3) A norma dell'articolo 13 dell'accordo di pesca, dopo un periodo iniziale di 10 anni, tale accordo è automaticamente prorogato per ulteriori periodi di sei anni. Il periodo di proroga più recente è iniziato nel 2015.

(4) L'accordo di pesca riguarda il Mare del Nord, lo Skagerrak e l'Atlantico nord-orientale e consente la fissazione di totali ammissibili di catture per gli stock condivisi, il

trasferimento di possibilità di pesca, misure tecniche congiunte e questioni relative al controllo e all'esecuzione.

1 Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

2 Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo all'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 346 del 31.12.1993, pag. 26).

(4)

(5) La Norvegia ha espresso la volontà di sostituire l'accordo di pesca alla luce dell'impatto significativo che il recesso del Regno Unito dall'Unione dovrebbe avere sulla gestione congiunta degli stock nell'Atlantico nord-orientale. A seguito del periodo di transizione per il recesso del Regno Unito dall'Unione, che si è concluso il 31 dicembre 2020, gli stock devono essere oggetto di accordi bilaterali o trilaterali. Gli stock che si trovano nelle acque sotto la giurisdizione del Regno Unito, della Norvegia e dell'Unione devono essere oggetto di un accordo trilaterale separato. Data la volontà della Norvegia di sostituire l'accordo di pesca, sarà necessario un nuovo accordo bilaterale per gli stock che si trovano nelle acque che rientrano esclusivamente nella giurisdizione della Norvegia e dell'Unione.

(6) A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare1 e tenuto conto delle relazioni globali tra l'Unione e la Norvegia, è importante

mantenere la cooperazione in materia di pesca responsabile per garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine vive.

(7) È opportuno pertanto avviare negoziati al fine di concludere un nuovo accordo bilaterale di pesca con la Norvegia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

(5)

Articolo 1

1 La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per un nuovo accordo di pesca con il Regno di Norvegia.

2 I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Politica esterna della pesca" del Consiglio.

Articolo 3 La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

Riferimenti

Documenti correlati

DELLA COMMISSIONE del 10.2.2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le attività e i programmi operativi delle organizzazioni di produttori

Si presume che l'ingerenza nei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati, implicata da un regime di accesso del pubblico alle informazioni sulla

respinge tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali risulta l'intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territorio dell'Unione, attività che

L'introduzione dell'approccio globale alla migrazione definito nel nuovo patto prevede che la Commissione, l'alto rappresentante e gli Stati membri, in conformità delle

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias

I beni si trovano al di fuori della Gran Bretagna (quindi al di fuori del punto di vendita) e la fornitura comporta la successiva importazione delle merci in

L'innovazione può altresì contribuire a migliorare l'efficienza delle risorse, mentre le tecnologie che consentono di risparmiare lavoro possono attenuare le sfide

conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della