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Presidente della Repubblica Italiana

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Academic year: 2022

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Testo completo

(1)

Presidente della Repubblica Italiana

Il presidente della Repubblica Italiana è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unità nazionale, come stabilito dalla Costituzione italiana entrata in vigore il 1º gennaio 1948.

Il presidente della Repubblica è un organo costituzionale

eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da rappresentanti delle regioni

(tre per ognuna, ad eccezione della Valle d'Aosta, che ne ha uno solo, per un totale di 58) e dura in carica per sette anni.

La Costituzione Italiana non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica. Il primo caso di riconferma del presidente uscente è datato[2] 20 aprile 2013 con l'elezione di Giorgio Napolitano.

La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente qualsiasi cittadino/a italiano/a che abbia compiuto i 50 anni di età e che goda dei diritti civili e politici.

La residenza ufficiale del presidente della Repubblica è il palazzo del Quirinale (sull'omonimo colle di Roma) che per metonimia indica spesso la stessa presidenza.

Dal 2006 il presidente della Repubblica è Giorgio Napolitano, undicesimo presidente a ricoprire la carica. Il presidente Napolitano è stato riconfermato il 20 aprile 2013 per un secondo mandato che è iniziato immediatamente dopo il giuramento avvenuto il giorno 22 aprile 2013.

Elezione

(2)

Ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, «il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea".».

Per garantire un consenso il più possibile esteso intorno a un'istituzione di garanzia, nelle prime tre votazioni è necessaria l'approvazione dei 2/3 dell'assemblea (maggioranza qualificata); per le votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta.

La carica dura 7 anni, ciò impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota. La sede per la votazione è quella della Camera dei deputati.

Il presidente entra in carica dopo aver prestato giuramento al Parlamento al quale si rivolge tramite un messaggio presidenziale.

La convocazione del parlamento viene indetta da parte del presidente della Camera dei deputati per il trentesimo giorno prima della scadenza naturale del mandato del presidente della Repubblica.

Nel caso le Camere siano sciolte, o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione del presidente avrà luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica[1].

Le attribuzioni presidenziali

(3)

La Costituzione oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell'unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di:

1. in relazione alla rappresentanza esterna:

o accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art.87 Cost.);

o ratificare i trattati internazionali sulle materie dell'art.80, previa autorizzazione delle Camere (art.87);

o dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art.87);

2. in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:

o nominare fino a cinque senatori a vita (art.59);

o inviare messaggi alle Camere (art.87);

o convocarle in via straordinaria (art.62);

o scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art.88);

o indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art.87);

3. in relazione alla funzione legislativa e normativa:

o autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art.87);

o promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art.73);

o rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art.74);

o emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art.87);

(4)

o indire i referendum (art.87) e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta[3];

4. in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:

o nominare dopo opportune consultazioni il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art.92);

o accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art.93);

o nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art.87);

o presiedere il Consiglio Supremo di Difesa e detenere il comando delle forze armate, benché in qualità di ruolo di garanzia, non di comando effettivo (art.87);

o decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art.126);

in relazione all'esercizio della giurisdizione:

o presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura (art.104);

o nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art.135);

o concedere la grazia e commutare le pene (art.87).

Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art. 87).

Il Capo dello Stato, scortato dai Corazzieri nelle cerimonie formali, è l'autorità che rende omaggio al Milite Ignoto nelle solennità nazionali.

La controfirma degli atti presidenziali

(5)

La Costituzione (art. 89) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (come avviene per esempio per la nomina dei giudici costituzionali).

Come stabilisce l'art. 90 della Costituzione, il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento.

L'assenza di responsabilità gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti. La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa firmando all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisce un illecito.

La controfirma assume diversi significati a seconda che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente e non necessitano della "proposta" di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore decisionale, nel secondo quella del presidente accerta la legittimità dell'atto e quella del ministro ha valore decisionale.

Gli unici "atti" che il presidente può compiere senza l'obbligo di controfirma sono quelli che il presidente compie nell'esercizio delle sue funzioni di presidenza del CSM e del CSD, le dichiarazioni informali (o esternazioni),lo scioglimento delle Camere e dare proprie dimissioni.

Mandato presidenziale

(6)

Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per:

dimissioni volontarie;

morte;

impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;

destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;

decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.

I poteri del presidente sono prorogati nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro scioglimento; vengono prorogati fino all'elezione che dovrà aver luogo entro quindici giorni dall'insediamento delle nuove Camere[5].

Presidente supplente

In caso di impedimento temporaneo, dovuto a motivi transitori di salute o a viaggi all'Estero, le funzioni vengono assunte temporaneamente dal presidente del Senato.

Presidente emerito

Gli ex Presidenti della Repubblica prendono il nome di Presidenti emeriti della Repubblica e assumono di diritto la carica, salvo rinunzia, di senatore di diritto e a vita.

Responsabilità

(7)

Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al presidente della Repubblica la non-responsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'alto tradimento (cioè l'intesa con Stati esteri) o l'attentato alla Costituzione (cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione).

In tali casi il presidente viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere. Una volta deliberata la messa in stato d'accusa, la Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) ha la facoltà di sospenderlo in via cautelare.

Nella storia repubblicana si è giunti in un solo caso alla richiesta di messa in stato d'accusa, nel dicembre '91 contro il presidente Cossiga; il caso si chiuse con la dichiarazione di manifesta infondatezza delle accuse da parte del Comitato Parlamentare, peraltro giunta quando il settennato si era già concluso. Per i reati commessi al di fuori dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali il presidente è responsabile come qualsiasi cittadino. In concreto, però, una parte della dottrina ritiene esista improcedibilità in ambito penale nei confronti del presidente durante il suo mandato; nel caso del presidente Oscar Luigi Scalfaro (sotto accusa per peculato), di fronte al suo rifiuto di dimettersi e alla mancanza di iniziative da parte del parlamento, il processo fu dichiarato improcedibile.

Il Capo dello Stato può dar vita a illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, e in questi casi varrà l'ordinaria responsabilità giuridica. In particolare, se è difficile immaginare un vero e proprio illecito amministrativo (coincidente con un reato funzionale), non si può invece escludere che il presidente sia chiamato, sul piano civile, a risarcire un danno, per esempio per un incidente stradale.

(8)

Il cosiddetto "lodo Schifani", dispone che i presidenti della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato e della Corte costituzionale non possano essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime. Ne discendeva la sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado. Legge, la 140 del 2003, che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, almeno in questa parte, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Un provvedimento simile, con alcune correzioni dovute ai rilievi della Corte costituzionale, denominato "Lodo Alfano", è stato proposto e approvato durante la XVI Legislatura, ma anch'esso dichiarato illegittimo per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione.

LE SOCIETA’

SOCIETA’ di PERSONE SOCIETA’ di CAPITALI

SOCIETA’ SOCIETA’ SOCIETA’ SOCIETA’ SOCIETA’ SOCIETA’

SEMPLICI in NOME COLLETTIVO in Accomandita per Azioni a Resp. Limitata in Accomandita SNC Semplice S.p.a. SRL per Azioni

SI PERSONALITA’ GIURIDICA NO

Le società non hanno Personalità Giuridica Le Società hanno Personalità Giuridica

RESPONSABILITA’

Responsabilità Solidale e Illimitata Responsabilità Limitata

Autonomia Patrimoniale Imperfetta Autonomia Patrimoniale Perfetta

(9)

Il Patrimonio è perfettamente distinto dal Patrimonio

la Società non si distingue dai Soggetti della Società Personale dei Soci

Il Patrimonio della Società si confonde con il Patrimonio dei Soci

I Creditori Sociali

I Creditori Sociali per soddisfare i loro crediti possono rifarsi

qualora solo

il Patrimonio Sociale sul Patrimonio Sociale

non sia sufficiente e non

anche sul Patrimonio Personale

sul Patrimonio dei Singoli Soci

dei Singoli Soci

SOCIETA’

IN ACCOMANDITA SEMPLICE

SOCIO SOCIO

ACCOMANDATARIO ACCOMANDANTE

COME COME

I SOCI I SOCI

DELLA SOCIETA’ DI PERSONA DELLA SOCIETA’ DI CAPITALE

RESPONSABILITA’

Responsabilità Responsabilità

SOLIDALE ED ILLIMITATA LIMITATA

AMMINISTRAZIONE

(10)

Potere

SI di Amministrare e Rappresentare NO la Società

Dovere di Non Ingerenza

nella Gestione della Società

Eccezione Procura Speciale a compiere atti specifici di gestione

Violazione

del Dovere di Non Ingerenza

perché compie atti per i quali non è autorizzato Sanzioni

Perde il Beneficio della Responsabilità Limitata e fallisce se fallisce la Società

SOCIETA’ di PERSONE SOCIETA’ di CAPITALI

SOCIETA’ SOCIETA’ SOCIETA’ SOCIETA’ SOCIETA’ SOCIETA’

SEMPLICI in NOME COLLETTIVO in Accomandita per Azioni a Resp. Limitata in Accomandita SNC Semplice S.p.a. SRL per Azioni

Amministrazione

della Società

a Tutti i Soci solo

a Uno o a piu’ Soci Predeterminati

Rappresentante Legale

Costituzione

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