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COMUNE DI PERTICA ALTA Provincia di Brescia

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COMUNE DI PERTICA ALTA Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 21.12.2014

OGGETTO: Impegno spesa mantenimento e funzionamento della biblioteca comunale.

L’ANNO DUEMILAQUATTORDICI, ADDI’ VENTUNO DEL MESE DI DICEMBRE, nel proprio ufficio di segreteria del Comune di Pertica Alta,

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 08.06.2014, resa immediatamente eseguibile, con la quale la responsabilità dell’area finanziaria e contabile di questo Comune, venne attribuita al Sindaco.

VISTI GLI INDIRIZZI INSERITI NEL BILANCIO 2014 E NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 02.04.2014;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che occorre assumere impegno di spesa a tenore degli articoli 183 e 191 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 in ordine al funzionamento della biblioteca comunale.

Visto l' art.14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, come modificato dall' art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatorio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali di cui al comma 27, ad esclusione di quelle indicate alla lettera l): “27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

Visto:



L’art. 28 comma 1 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 a mente del quale “(…) l’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane l’esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni(…).”



L’art. 30 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 a mente del quale “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.”



L’art. 16 comma 1 lettere b) e c) della legge regione Lombardia 27 giugno 2008 n. 19, nel testo come modificato con L.R. 24.12.2013, n. 19 (B.U.R. 27.12.2013, n. 52, S.O.) con decorrenza dal 28.12.2013,.a mente del quale i comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante comunità montane o altre forme associative.

 L’art. 17 comma 1 a’ sensi del quale per l’esercizio associato di funzioni e servizi, i comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all’articolo 16, all’interno degli ambiti di cui al comma 2 in base all’adeguatezza territoriale della funzione e del servizio.



L’art. 1 comma 2) lettera b) legge regionale medesima a mente del quale la legge “promuove e sostiene l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi tra comuni lombardi per assicurare la continuità dei servizi, garantire gestione efficace, efficiente ed economica e favorire lo sviluppo del dinamismo associativo.”

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 L’art. 9, co. 3bis l.r. 19/200 che prevede la possibilità per i Comuni partecipanti ad una Comunità Montana che stipulino convenzioni con la stessa di avvalersi degli uffici di questa, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni.

Viste:

la l.r. 14 dicembre 1985, n. 81 avente ad oggetto Norme in materia di biblioteche e archivi storici di Enti Locali o di interesse locali, e in particolare l’art. 4, comma 2, lett. c), e), f); – la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e in particolare l’art. 4, commi 130 e 131 concernenti funzioni e compiti della regione nell’ambito della conservazione, gestione, promozione, valorizzazione dei beni culturali;

la l.r. 10 marzo 2009 n. 4 e in particolare l’art. 3 (modifiche alla l.r. 14 dicembre 1985, n. 81);

Richiamati:

– il Programma Regionale di Sviluppo dell’VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25, e il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2010, approvato con d.c.r. 27 giugno 2009, VIII/870 con particolare riferimento al punto 2.3 Culture Identita` e Autonomie; – la d.g.r. 3 febbraio 2010 n. 11159 Programma Regionale Triennale 2010-2012 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale ai sensi dell’art. 22 della l.r. 14 dicembre 1985 n. 81 che individua gli obiettivi e le modalita` d’intervento nonche´ le risorse necessarie all’attuazione delle attivita.

Atteso che:

la dimensione cooperativa è l’identità fondante dell’organizzazione bibliotecaria lombarda, infatti, i comuni associati a un sistema, sono quasi 1250 e quelli che ancora devono aderire sono circa 50. Questo significa che la rete bibliotecaria regionale serve oltre il 96% della popolazione;

tutte le modifiche che riguardano i sistemi bibliotecari (territoriali, forma di gestione, statuto/convenzione, ecc.), sono soggette all’approvazione della Giunta regionale. Pertanto, gli interventi di cui al presente punto devono essere concordati con la competente Struttura di Regione Lombardia;

fanno parte dell’organizzazione bibliotecaria regionale solo le biblioteche comunali associate a un sistema bibliotecario locale;

gli interventi di catalogazione (ex novo da libro oppure di recupero del patrimonio pregresso) utilizzeranno standard biblioteconomici nazionali e internazionali, nonche´ procedure informatiche consolidate e condivise che consentano utilizzi cooperativi in rete;

il Programma regionale, in continuità con la precedente programmazione, prevede che il bacino di utenza dei sistemi non può essere inferiore a 150.000 abitanti e che nelle aree a forte densità abitativa (ad esempio l’hinterland milanese) la popolazione servita deve essere di almeno 300.000.

Come detto nella d.g.r. 3 febbraio 2010 n. 11159 la Regione Lombardia persegue i seguenti Obiettivi generali e linee di indirizzo nel quadro dei principi e delle finalità previste dalla L.R. n. 81/1985, e in continuità con la precedente programmazione triennale:”1. Razionalizzazione, consolidamento e miglioramento dell’organizzazione bibliotecaria, tenuto conto che Regione Lombardia individua come riferimento per misurare la qualità del servizio, gli indicatori, gli standard e le linee guida prodotti dall’IFLA e dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche); 2. Incremento della conoscenza del patrimonio documentario e dei servizi offerti dall’organizzazione bibliotecaria regionale per favorirne la fruizione e incrementare la quota dei cittadini utenti, anche con il ricorso a strumenti di comunicazione mirati e innovativi. Particolare attenzione è rivolta a favorire la partecipazione dei cittadini in difficoltà, anche con l’acquisizione e il costante rinnovamento di adeguati strumenti tecnologici; 3. Incentivazione della cooperazione tra i soggetti afferenti alla rete bibliotecaria lombarda, in una logica di equilibrio territoriale e di utilizzo ottimale delle risorse finanziarie, quale strumento per il consolidamento e l’ampliamento quantitativo e qualitativo dei servizi.”

Visto il conclamato principio di separazione delle competenze gestionali, proprie dei dirigenti ( o dei responsabili dei servizi) e quelle di indirizzo e di controllo ( spettanti agli organi di governo) per cui la dirigenza dispone di una competenza all’adozione degli atti gestionali di micro – organizzazione di carattere e esclusivo ed inderogabile.

MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.

Principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali: il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l’inderogabilità del principio della separazione. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una “riserva di competenza”

che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità “in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell’intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione

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politica ed elettiva, l’altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità. A mente dell’art. 107 comma 1 del tuel ( testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a’ sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell’art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 6 1°

comma della legge delega n. 15/2009 e dell’art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai quali compete non solo la gestione amministrativa, ma anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale. Consiglio di Stato, sezione V sentenza n. 4778 del 26 settembre 2013 afferma, a questo riguardo, che il principio afferente il riparto tra compiti di governo, di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e compiti di gestione, spettanti ai dirigenti, costituisce la «struttura fondante dell'intera riforma delle autonomie locali»

(Consiglio di Stato, sezione V, 15 novembre 2001, n. 5833).

Vedi altresì la competenza del segretario comunale in applicazione degli articoli 109 comma 2 e 97 comma 4 lettera d) del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 ( circolare del Ministero dell’Interno n. 1 del 15 luglio 1997), T.A.R. Sardegna, 12 maggio 1999, n. 593,Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 21 agosto 2006 n. 4858, TAR Puglia, Bari, sez. II, 16 giugno 2005 n. 2919, TAR Calabria, sentenza 28 luglio 2004 n. 1729, disposizione aperta che permette di attribuire al segretario comunale tutte le funzioni dirigenziali e gestionali; TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, pronuncia n. 1729 del 28 luglio 2004, 4 maggio 2005, n. 715 e 9 maggio 2005 n. 779, T.A.R. Emilia Romagna Parma 26/7/2006 n. 336 nei procedimenti disciplinari ed irrogazione delle sanzioni -;TAR Napoli, sentenza n. 6081 del 12 giugno 2007, TAR Puglia -Lecce, SEZ. II – Sentenza 7 settembre 2010, n. 1924; Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali, sottoscritto il 22 dicembre 2003 tabella A), lettera H, TAR Puglia – Bari, sez. II, sent. 18 marzo 2005 n. 1200 che affida al segretario la competenza ad adottare atto di gestione del personale sulla base dell’art. 16, comma 1, lett. h) del D. lgs. n. 165/2001; TAR Piemonte sentenza 2739/2008; T.A.R. Sardegna Cagliari, 12 maggio 1999, n. 593, TAR Sardegna 28 maggio 2010 n. 1396, Autorità garante della concorrenza e del mercato, parere 27 settembre 2007 n. 23 in merito all’affidamento al segretario comunale della presidenza di commissioni di concorso ed appalto).

Corte dei Conti sez. regionale Sardegna con deliberazione n. 28/2013 chiarisce non sussistere incompatibilità con la normativa d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213 in materia di controlli interni ed esterni d. lgs. n. 267/2000 8 vedi art. 147-bis TUEL).

L’elenco delle competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi contenuto nel suddetto articolo 107 ha peraltro solo un valore esemplificativo e non esaustivo.

Visti:

gli articoli 183 ( segnatamente il comma 1) e 191 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in ordine all’assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.

l’art. 107 commi 2 e 3 del testo unico enti locali D.lgs. n. 267/2000 e l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 in merito alle competenze dei Responsabili di Servizio.

gli articoli 183 comma 9, l’art. 107 comma 3 lettera d) e 109 tuel d. lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” dei responsabili dei servizi nonché l’art. 4 II° comma e l’art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi:

l’art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell’art. 6,comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n.

15 che mira a “(…) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(…)”;

l’art. 70 comma 6 del D: lgs. n. 165/2001, a’ sensi del quale “(…) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, s’intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”;

l’art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito in legge n. 102/2009 a mente del quale, nel rispetto delle misure organizzative adottate dall’amministrazione comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare.

Atteso che, a mente dell’art. 50 comma 2 D.Lgs. 267/2000 testo unico enti locali, il Sindaco sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonchè all’esecuzione degli atti e che, a’ sensi del comma 10 del medesimo articolo, è il Sindaco medesimo a provvedere alla nomina dei responsabili degli uffici e servizi (vedasi, da ultimo, TAR Puglia – Bari – Sez.II, sentenza 21/06/204 n.2635, consiglio di Stato, sez. VI, sent. 1° marzo 2005 e Ministero dell’Interno (In “Comuni d’Italia” n. 10/2005, pag.92)).

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 109 TUEL enti locali dispone che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107 commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97 comma 4 (attribuzione delle medesime al Segretario Comunale), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

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Visto l’art. 53 comma 23 della legge finanziaria 2001 ( legge 23 dicembre 2000 n. 388), come modificato dall’art. 29, comma 4, della legge 29 dicembre 2001 n. 448 a mente del quale gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d) del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono attribuire a componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale.

DETERMINA

1.

Di assumere impegno di spesa per l’importo di € 1.998,00, a’ sensi degli articoli 183, 191 e 153 comma 5 del tuel enti locali D. lgs. N. 267/2000 in ordine alla causale in premessa indicata, ovvero per le spese di mantenimento e funzionamento della biblioteca comunale da corrispondere alla Comunità Montana Valle Sabbia con sede in Nozza di Vestone, impegno 38/2014.

2.

Di imputare la spesa al capitolo 2170 Art. 0 di Spesa a competenza Cod. Bil. (1050103) PRESTAZIONI DI SERVIZI denominato SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

3.

Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a’ sensi dell’art. 147 bis del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L.

07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012. è rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.

4.

Di stabilire che la presente determinazione che comporta impegno di spesa abbia ad essere trasmessa al responsabile del servizio finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, del Tuel D.lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria di quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge ed a’ sensi del punto 47 del principio contabile n. 2 a mente del quale l’atto di impegno di spesa si perfeziona con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’impegno nel corrispondente stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Punto 47).

5.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all’albo pretorio on line a’ sensi dell’art. 124 del testo unico enti locali D. LGS. N.

267/2000 e dell’art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009 e che con la pubblicazione nella pagina

“delibere e determine” del sito web suddetto s’intendono assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14-3-2013 n. 33

Si comunichi il presente provvedimento:

••

•• -al responsabile del servizio finanziario.

• -all’ufficio segreteria.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio / sindaco f.to FLOCCHINI GIOVANMARIA

Attestazione a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, 147 bis comma 1 del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e del punto 47 del principio Contabile 2.

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, con il dare atto altresì che dalla data

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odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a’ sensi dell’art. 151 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.

Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell’art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n.

78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, nonché la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al comma 18 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 e con le regole di finanza pubblica.

Lì 21 dicembre 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Il SINDACO

f.to FLOCCHINI GIOVANMARIA

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