• Non ci sono risultati.

DETPRES DEL 31 LUGLIO 2018 N. 327

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DETPRES DEL 31 LUGLIO 2018 N. 327"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

1

DETPRES DEL 31 LUGLIO 2018 N. 327

Convenzione tra l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) per lo scambio dati in cooperazione applicativa.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni;

vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12 e, in particolare, l’art. 1 che dispone: “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge……”;

considerato che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – che opera ai sensi della legge n. 12/1979 - ha il potere di attestare attributi qualificati relativi all’iscrizione all’albo professionale dei Consulenti del lavoro e a quello delle società tra professionisti;

visti il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e il regolamento UE n. 2016/679, che dispongono, tra l’altro, che i titolari del trattamento dei dati personali sono tenuti ad adottare le misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;

visto il d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD” e successive modificazioni, che, per le Pubbliche Amministrazioni, prevede, unitamente all’adozione di specifiche misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione;

visto, altresì, l'art. 5-bis, comma 1, del predetto decreto che dispone: “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”;

(2)

2

visto l’art. 16, comma 7, del d.l. 29 novembre 2008, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che prevede “……gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalla Pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata…..”;

visto il D.P.C.M. 22 luglio 2011 che all'art. 1, comma 1, prevede “A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica”;

considerato che in data 1° agosto 2003 l’Inail ha sottoscritto con il CNO un protocollo di intesa, finalizzato a avviare iniziative utili, nel rispetto dei reciproci ruoli, per il miglioramento del servizio reso agli utenti;

preso atto che il CNO partecipa al sistema pubblico di cooperazione applicativa secondo le specifiche disposizioni di cui al suddetto Codice dell’amministrazione digitale;

ritenuto che la collaborazione tra Inail e CNO costituisca una modalità funzionale a definire comuni strumenti di comunicazione per la gestione telematica delle attività istituzionali dirette ad una più efficiente erogazione dei servizi;

visti la relazione del Direttore generale in data 23 luglio 2018 e lo schema di convenzione ivi allegato,

DETERMINA

di approvare lo schema di Convenzione tra l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) per lo scambio dati in cooperazione applicativa che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

f.to prof. Massimo De Felice

Riferimenti

Documenti correlati

1.La valutazione dei titoli, espletata ai soli fini della ammissione alla successiva prova scritta, è effettuata sulla base dei titoli dichiarati nella domanda di

1. Il Consulente del Lavoro è tenuto al segreto professionale su tutti i dati e le informazioni che gli vengano fornite dal cliente o comunque apprese in ragione del

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO.. DIREZIONE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO.. DIREZIONE

147 del 20 settembre 2016 è stata dichiarata deserta la “Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di farmaci (lotto 1)” – CIG 6745274830.. Il

168, è stata aggiudicato la procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici (lotto 2) – gara n.. L’Inail, come previsto negli atti

L’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito INAIL, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del

In via del tutto eccezionale, e limitatamente al tradizionale periodo feriale del mese di agosto, in caso di infortunio sul lavoro, sarà possibile inoltrare le relative denunce