1
DETPRES DEL 31 LUGLIO 2018 N. 327
Convenzione tra l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) per lo scambio dati in cooperazione applicativa.
IL PRESIDENTE
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni;
vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12 e, in particolare, l’art. 1 che dispone: “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge……”;
considerato che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – che opera ai sensi della legge n. 12/1979 - ha il potere di attestare attributi qualificati relativi all’iscrizione all’albo professionale dei Consulenti del lavoro e a quello delle società tra professionisti;
visti il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e il regolamento UE n. 2016/679, che dispongono, tra l’altro, che i titolari del trattamento dei dati personali sono tenuti ad adottare le misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;
visto il d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD” e successive modificazioni, che, per le Pubbliche Amministrazioni, prevede, unitamente all’adozione di specifiche misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione;
visto, altresì, l'art. 5-bis, comma 1, del predetto decreto che dispone: “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”;
2
visto l’art. 16, comma 7, del d.l. 29 novembre 2008, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che prevede “……gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalla Pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata…..”;
visto il D.P.C.M. 22 luglio 2011 che all'art. 1, comma 1, prevede “A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica”;
considerato che in data 1° agosto 2003 l’Inail ha sottoscritto con il CNO un protocollo di intesa, finalizzato a avviare iniziative utili, nel rispetto dei reciproci ruoli, per il miglioramento del servizio reso agli utenti;
preso atto che il CNO partecipa al sistema pubblico di cooperazione applicativa secondo le specifiche disposizioni di cui al suddetto Codice dell’amministrazione digitale;
ritenuto che la collaborazione tra Inail e CNO costituisca una modalità funzionale a definire comuni strumenti di comunicazione per la gestione telematica delle attività istituzionali dirette ad una più efficiente erogazione dei servizi;
visti la relazione del Direttore generale in data 23 luglio 2018 e lo schema di convenzione ivi allegato,
DETERMINA
di approvare lo schema di Convenzione tra l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) per lo scambio dati in cooperazione applicativa che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.
f.to prof. Massimo De Felice