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“Modifiche alla titolarità e alla gestione delle farmacie di cui all’art. 7 della legge n. 362 del 1991 recante norme di riordino del settore farmaceutico”

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Testo completo

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CAMERA DEI DEPUTATI N.

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI TRIZZINO,

“Modifiche alla titolarità e alla gestione delle farmacie di cui all’art. 7 della legge n. 362 del 1991 recante norme di riordino del

settore farmaceutico”

ONOREVOLI COLEGHI! – Con la proposta normativa in esame, strutturata in un unico articolo, si modifica la legge n.

362 del 1991 sul riordino del settore farmaceutico. All’articolo 7, che riguarda la titolarità delle farmacie, si i n t r o d u c e a t t r a v e r s o d e i c o m m i aggiuntivi, un argine alla presenza delle società di capitali internazionali nel settore delle farmacie. Nello specifico il comma 2-bis, prevede che «i soci rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, debbano essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo», ciò allo scopo di assicurare, nella compagine sociale e quindi nella vita societaria, un maggior peso decisionale ai soci farmacisti professionisti rispetto agli altri soci.

C o m e p i ù v o l t e s a n c i t o d a l l a giurisprudenza interna, ma anche comunitaria, la gestione professionale a cura del farmacista rappresenta la garanzia per il corretto espletamento del servizio farmaceutico. Se questa condizione non viene rispettata, la società va sciolta, a meno che non abbia

provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi, così come esplicitato dal comma 2-ter. In caso di scioglimento della società, viene meno anche l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare. Entro tre anni sono tenute a conformarsi alla disposizione anche le società già costituite, prima dell'entrata in vigore della nuova norma. In caso di mancato adeguamento, sempre al comma 2-ter, è prevista una sanzione di 50mila euro che andrà a finanziare un Fondo a tutela delle piccole farmacie, comma 2-quater. Con questa proposta di legge, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si vuole per l'appunto assicurare anche una conduzione societaria, intendendo per tale l'assunzione delle decisioni dell'azienda-farmacia, perfezionata mediante deliberazioni sociali tecnico- professionali assolutamente condivise dalla componente professionale formata dai soci farmacisti, oltre ad impedire la svendita delle nostre farmacie alle catene che, pagando le tasse in stati

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esteri, contribuiscono alla distruzione della professionalità sanitaria dei farmacisti, i quali rappresentano per tutti i cittadini, soprattutto nei piccoli centri, le sentinelle e spesso il primo punto di riferimento sanitario. La legge sulla “concorrenza” del 2017, ad oggi, prevede la possibilità per ciascuna società di capitali di possedere fino al 20% delle farmacie presenti a livello regionale. Un tetto che secondo la stessa Fofi (Federazione Ordini farmacisti Italiani), potrebbe consentire a 5 società di «controllare tutte le 20.000 farmacie italiane» aprendo la strada «alla creazione di oligopoli, con una forte prevalenza degli obiettivi di profitto e di mercato e con conseguenze negative per la qualità del servizio reso alla popolazione.» In questo senso, la proposta di legge che prevede la m a g g i o r a n z a d e l l a c o m p o n e n t e professionale all’interno delle società c h e p o s s i e d o n o f a r m a c i e , p u ò rappresentare un importante correttivo per salvaguardare e potenziare la capillare rete delle farmacie di comunità, integrata nel Sistema Sanitario Nazionale coerentemente con la sua mission di continua risposta alle esigenze dei cittadini.

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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.   362, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'Autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare.

2-ter. Le società di cui all'articolo 7, comma 2-bis della legge 8 novembre 1991, n. 

362, come introdotto dal comma 2-bis, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge. In caso di mancato adeguamento alle predette società si applica una sanzione di 50.000 euro.

2-quater. Presso il Ministero della Salute è istituto un Fondo a tutela delle piccole farmacie a cui affluiscono le sanzioni di cui al comma 2-ter».

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