Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria
a cura di
Glauco Giostra e Pasquale Bronzo
Ind ice d e gli a uto ri . . . p . IX L. 2 3 giugno 2 0 17 , n. 1 03 (estra tto ) . . . p . X
S ezio n e I
a) Semplificazione delle procedure
1 . R o ssano Ad o rno , S em p lifica zio n e, d iritto a lla p resen za d ell' in tere ssa to e
p u bb licità . . . p . 3 2 . M arce llo B o rto lato , Contraddittorio differito ed eventuale per le pene brevi p . 1 3 3 . M arce llo B o rto lato , C on cessio n e in vi a an ticip a ta d ella sem ilib ertà . . . p . 1 5 4 . Marcello Bortolato – Fabio Gianfilippi, Ottemperanza immediata per il prov-
vedimento ex art. 35-bis ord. penit. . . p . 1 6 5 . L i n a C a r a c e n i , P e r u n m o d e l l o e s e c u t i v o c h e f a v o r i s c a i l r i co rso a m isu re
p en a li d i comunità . . . p . 1 7 6 . La ura C es ari s, S em p lifica zio n e d elle p ro ced u re: u n b ila n cia m en to tra este n -
sio n e d el rito d e p lano e g iu risd izio n a lizza zio n e in m a teria d i m isu re a lter -
n a tive . . . p . 6 6 7 . La ura C es ari s, Pe r u n a p iù p ro n ta app lica zio n e d ell’a rt. 6 8 4 c.p .p . . . . p . 6 8 8 . Fab io Fio re nti n, R a zio na lizza zio n e d elle co m p eten ze : l’a rt. 6 7 7 c. p. p . . . . p . 6 9 9 . Fab io Fio re nti n, R a zio na lizza zio n e d elle co m p eten ze : l’a rt. 1 8 o rd . p en it. . p . 7 0 1 0 . Fab io Fio re nti n, Razionalizzazione delle competenze: l’art. 18-ter ord. penit.. p . 7 1 1 1 . Fab io Fio re nti n, R a zio na lizza zio n e d elle co m p eten ze : l’a rt. 3 0 o rd . p en it. . p . 7 2 1 2 . Fab io Fio re nti n, R a zio na lizza zio n e d elle co m p eten ze : l’a rt. 5 6 reg . esec. . . p . 7 3 1 3 . C arlo Fio rio , “ M on o cra tizza zio n e” d elle co m p eten ze d el g iu d ice d i so r ve -
g lia n za . . . p . 7 4 1 4 . An to nino P ulv ire nti, B ila n cia m en to tra d iritto a p a rte cip a re p erso n a lm en te
a l p r o c e d i m e n t o e d esigenze d i e f f i c i e n z a . . . p . 8 3 1 5 . D a n i e l e V i c o l i , R i d e f i n i z i o n e d e i r a p p o r t i t r a i l p r o c e d i m e n t o t i p i c o d i
so rveg lia n za e le fo rm e sem p lif ica te d i d ecisio n e . . . p . 8 5
S ezio n e II
b) Presupposti delle misure alternative
1 . Stef a nia C ar ne val e, R evis io n e d ei p resu p po sti e d elle m o d a lità d i a ccesso
a lle m isu re a lte rn a tive: l ’a ffid a m en to in p ro va . . . p . 9 1
3 . Fab io Fio re nti n, M o d ifica a ll’a rt. 6 66 c. p . p. . . . p . 9 7 4 . Fab io Fio re nti n, M o d ifich e a ll’a rt. 4 7 o rd . p en it. . . . p . 9 9 5 . Fab io Fio re nti n, M o d ifich e a ll’a rt. 4 7 -ter o rd . p en it. . . p . 1 0 1 6 . Fab io G ianf ilip p i, A m p liam en to d el ri co rso a lla co n cessio n e d i m isu re in
via p ro vviso ria d a pa rte d el m a g istrato d i so rveg lia n za . . . p . 1 0 3 7 . Fab io G ianf ilip p i, N o a ll’esp u lsio n e d eso cia lizza n te . . . p . 1 0 7 8 . Fab io G ianf ilip p i, E secu zio n e d o m icilia re d isp o sta da l T rib un a le d i so rve -
g lia n za , qu an do in con cep ib ile u n a p iù am p ia m isu ra . . . p . 1 0 9 9 . Lui gi K alb – D o natello C im ad o m o , Mo d ifica a ll’a rt. 6 76 c.p . p. . . . p . 1 1 0 1 0 . Lui gi K alb – G iro lam o D araio , M od ifica a ll’a rt. 4 7 o rd . p en it. . . . p . 1 1 1 1 1 . Lui gi K alb – G iro lam o D araio , M od ifica a ll’a rt. 4 7 -ter o rd . p en it. . . p . 1 1 3 1 2 . Lui gi K alb – G iro lam o D araio , Modifica all’art. 47 -quinquies ord. penit. . . p . 1 1 5 1 3 . M ich ele P as sio ne, R es tri zio n e d ei m ecca n ism i d ’in g resso . . . p . 1 1 7 1 4 . M ich ele P as sio ne, In c en tiva zio n e d ell a p rog ressio n e tra tta m en ta le . . . p . 1 1 8 1 5 . M ich ele P as sio ne, L a co n cessio n e d ella d eten zio n e do m icilia re a g li u ltra -
setta n ten n i . . . p . 1 1 9 1 6 . M ich ele P as sio ne, L a p ro secu zio n e d elle m isu re a lt ern a tive in ca so d i so -
p ra vven ien za d i n uo vi tito li . . . p . 1 2 1 1 7 . M ich ele P as sio ne, C o n cess io n e d ella lib era zio n e a n ticip a ta p er i d eten u ti
in esp ia zio n e p ena fin o ad un a nn o . . . p . 1 2 2 1 8 . M ich ele P as sio ne, E lim in a zio n e d i o sta co li p er la n uo va con cessio n e d elle
m isu re a ltern a tiv e . . . p . 1 2 3 1 9 . M ich ele P as sio ne, E lim in a zio n e d el pa rere d el PM p er la co n ces sio n e d ell a
lib era zio n e a n ticip a ta . . . p . 1 2 5 2 0 . M ich ele P as sio ne, L a so sp en sio n e d ell’es ecu zio n e d ella p en a d eten tiva p er
i to ssico d ip en d en ti . . . p . 1 2 6 2 1 . M ich ele P as sio ne, A cc es so a ll’a ffid a m en to in p ro va in ca si p a rtico la ri . . . p . 1 2 7 2 2 . M ich ele P as sio ne, Per u n m ig lio r svo lg im en to d el p rog ra mm a tera p eu tico :
a rt. 9 4 co m ma 6 -ter d . P. R . n . 30 9 /19 90 . . . p . 1 2 9 2 3 . Fab ri zio Sir ac usa no , M o d ifica a ll’a rt. 6 56 c. p. p . . . . p . 1 3 0
S ezio n e III
c) Accesso alle misure alternative
1 . Stef a nia C ar ne val e, Il li vel la m en to d elle so g lie d i p en a p reviste p er la
sospensione dell’ordine di esecuzione ... p. 135
2 . C arlo Fio rio , M o d ifich e a l p ro ced im en to d i esecu zio n e . . . p . 1 3 7
S ezio n e IV
d) Osservazione scientifica
1 . Stef a nia C ar ne val e, L ’o sser va zio n e d ella p erso n a lità d ei co nd an na ti n on
detenuti e gli interventi dell’ufficio dell’esecuzione penale esterna ... p. 145 2 . Stef a nia C ar ne val e, Il si st em a d ei co ntro lli su l ri sp etto d elle p re sc riz io n i
dettate per l’esecuzione delle misure alternative ... p. 149
S ezio n e V
e) Automatismi e preclusioni
1 . M arce llo B o rto lato , L a lib ertà d i ‘n on co lla bo ra zio n e’: verso l’a b o lizio n e
dell’ergastolo ostativo ... p. 155 2 . Fab io Fio re nti n, M o d ifica a ll’a rt. 6 77 c. p . p. . . . p . 1 6 0 3 . Fab io Fio re nti n, S u p era m en to d elle prec lu sio n i a lla con cessio n e d ei b en e -
fici p en iten z ia ri . . . p . 1 6 1 4 . Fab io Fio re nti n, M o d ifica a ll’a rt. 3 0 -ter o rd . p en it. . . p . 1 6 4 5 . Fab io Fio re nti n, M o d ifica a ll’a rt. 3 0 -q uater o rd . p en it. . . . p . 1 6 5 6 . Fab io Fio re nti n, M o d ifica a ll’a rt. 5 8 -ter o rd . p en it. . . p . 1 6 6 7 . Fab io Fio re nti n, M o d ifica a ll’a rt. 5 8 -q uater o rd . p en it. . . . p . 1 6 8 8 . Fab io Fio re nti n, M o d ifica a ll’a rt. 6 7 l. 2 4 n o vem b re 19 81 , n . 6 89 . . . p . 1 6 9 9 . C arlo Fio rio , A tten u a zio n e d elle p recl u sio n i tra tta m en ta li . . . p . 1 7 0 1 0 . G ian L ui gi G att a, M o d ifich e in m a teria d i recid iva : elim in a zio n e d i au to -
matismi sanzionatori e preclusioni all’accesso a benefici penitenziari ... p. 178 1 1 . Fab io G ianf ilip p i, Più fa cile l ’a cce ss o a i p erm essi p rem io co n p en e b revi . p . 1 8 4 1 2 . Fab io G ianf ilip p i, E lim in a zio n e d ei lim ti p iù rig o ro si p er i p erm essi a i re -
cid ivi . . . p . 1 8 5 1 3 . Fab io G ianf ilip p i, E lim in a zio n e o ra zio n a lizza zio n e d elle o sta tività p rev i -
ste nell’art. 58 -quater ord. penit. ... p. 186 1 4 . Fab ri zio Sir ac usa no , M o d ifich e a ll’a rt. 5 8 -ter o rd . p en it. . . p . 1 8 8 1 5 . Fab ri zio Sir ac usa no , M o d ifich e a ll’a rt. 4 -b is o rd . p en it. . . . p . 1 8 9
S ezio n e V I
f) Giustizia riparativa
1 . Ad o lf o C eretti – G razi a M an no zzi, A f fia n ca re la g iu stizia rip a ra tiva a l
tra tta m en to e a lla ried u ca zio n e . . . p . 1 9 5 2 . Ad o lf o C eretti – G razi a M an no zzi, L a g iu stizia rip a ra tiva co m e m om en to
qualificante l’individualizzazione del trattamento ... p. 196
4 . Ad o lf o C eretti – G razi a M an no zzi, Una norma generale sull’accesso ai pro -
g ra m m i d i g iu stizia rip a ra tiva . . . p. 198 5 . Ad o lf o C eretti – G razi a M an no zzi, R i p en sa re l’a ffid a m en to in p ro va a l ser -
vizio so cia le . . . p . 1 9 9 6 . Ad o lf o C eretti – G razi a M an no zzi, L i b era zio n e co n d izio na le: l’a p po rto a lla
g iu stizia rip a ra tiva . . . p . 2 0 0
S ezio n e V I I
g) Lavoro
1 . P asq ual e B ro nzo , M od ifich e in tem a di la vo ro d i p ub b lica u tilità . . . p . 2 0 3
S ezio n e V III
h) Volontariato
1 . M arce llo B o rto lato , A u to rizza zio n i a ll’in g res so : p o teri a l d iretto re . . . p . 2 0 9 2 . Fab io Fio re nti n, M o d ifica a ll’a rt. 7 8 o rd . p en it. . . . p . 2 1 0
S ezio n e IX
i) Collegamenti audiovisivi
1 . M arce llo B o rto lato , U so d i stru m en ti e tecn o lo g ie in fo rm a tich e . . . p . 2 1 3 2 . Marcello Bortolato – Fabio Gianfilippi, I co llo q u i co n il d ifen so re e co n il
g a ran te d ei d eten u ti . . . p . 2 1 5 3 . Marcello Bortolato – Fabio Gianfilippi, I co llo q u i telefo n ici . . . p . 2 1 6 4 . La ura C es ari s, P a r t e c i p a z i o n e a d i s t a n z a e r i c o r s o a c o l l e g a m e n t i a u d i o -
visi vi . . . p . 2 1 8 5 . An to nino P ulv ire nti, M o d ifica a ll’a rt. 6 78 c. p. p . . . . p . 2 1 9 6 . P ao lo R eno n, Vid eo -p a rtecip a zio n e del so g g etto d eten u to fu o ri d ella circo -
scr izio n e d el g iu d ice . . . p . 2 2 1
S ezio n e X
l) Medicina penitenziaria
1 . M arce llo B o rto lato , T ra sferim en ti in l u o gh i d i cu ra : d eleg a a l d iretto re . . . p . 2 2 5 2 . Fab io Fio re nti n , M o d ific h e in tem a d i a ssisten za sa n ita ria . . . p . 2 2 6
S ezio n e X I
m) Consiglio di disciplina
1 . M ich ele P as sio ne, M o d ifica a ll’a rt. 4 0 co m ma 2 o rd. p en it . . . p . 2 3 3
1 . Marcello Bortolato – Fabio Gianfilippi, Le relazioni ‘intime’ ... p . 2 3 7 2 . La ura C es ari s , Razionalizzazione degli strumenti di tutela del diritto all’af -
fettività: a brogazione dell’art. 21-ter e introduzione del nuovo art. 3 0 -q u i n -
q u i e s o rd . p en i t . . . . p . 2 3 9 3 . La ura C es ari s , (segue) abrogazione del comma 2 dell’art. 30 e introduzione
del nuovo art. 3 0 - sex i e s o rd . p en i t . . . . p . 2 4 2 4 . Ag ata C ia vo la, Il d iri tto a ll’a ffet tiv it à d el d eten u to d en tro il ca rcere . . . p . 2 4 3 5 . Ag ata C ia vo la, I p erm e ssi p er ra g io n i fa m ilia ri . . . p . 2 4 5 6 . Ag ata C ia vo la, I p erm e ssi p rem io p er ra g ion i fa m ilia ri . . . p . 2 4 6 7 . An gel a D ell a B ella, M o d ifica a ll’a rt. 1 8 e in serim en to d eg li a rtt. 18 -q u a t e r
e 1 8 -q u i nq u ie s o rd . p en it . . . . p . 2 4 7 8 . C arlo Fio rio , M o d ifich e in tem a d i a ffetti vità d elle p er so n e d eten u te . . . p . 2 5 0 9 . P ao lo R eno n, Previ sio n e d i visit e in ti m e . . . p . 2 5 2 1 0 . P ao lo R eno n, Am p lia m en to d ei p resu pp o sti d el p erm esso d i n ecess ità . . . p . 2 5 5 1 1 . P ao lo R eno n, Co n tro llo a d ista n za in lu o go d ell’o bb lig o d i sco rta . . . p . 2 5 7 1 2 . P ao lo R eno n, In tro du zio n e d i p erm ess i d i a ffettiv ità . . . p . 2 5 8
S ezio n e X III
o) Stranieri
1 . M itja G ia lu z, M o d ifica a ll’a rt. 80 o rd. p en it. . . . p . 2 6 3 2 . P ao la Sp agno lo , Il m ed ia to re cu ltu ra le . . . p . 2 6 5 3 . P ao la Sp agno lo , L ’in teg ra zio n e d el deten u to stra n iero . . . p . 2 6 7
S ezio n e X IV
p) Minori
1 . Lin a C ara ce ni, S ch em a p er l’in tro d u zio n e d i n o rm e rig ua rd an ti l’a d eg ua - mento dell’ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei condanna -
ti m in o ren n i e g io van i ad u lti . . . p . 2 7 1 2 . M a r i a G r a z i a C o p p e t t a , I n t r o d u z i o n e d i a l c u n e n o r m e c o n c e r n e n t i u n
elem en to cen tra le d el t ra tta m en to int ra m o enia ris erva to a i m in o ren n i e a i g io va n i a du lti: l’is tru zio n e n ella d u p lice v est e d i fo rm a zio n e sco la stica e
p ro fessio n a le . . . p . 3 0 0
3 . An to nino P ulv ire nti, M o d ifica a ll’a rt. 7 9 o rd . p en it. . . . p . 3 0 5
S ezio n e XV I
r) Dignità e responsabilizzazione
1 . M arce llo B o rto lato , D a so li in cella : u n d iritto p er g li erg a sto la n i . . . p . 3 1 1 2 . P atrizio Go nnella, D ign ità e d iritti d ei d eten u ti . . . p . 3 1 2 3 . Paolo Renon, Efficacia dell’ordinanza che decide il reclamo giurisdizionale . p . 3 1 5
S ezio n e XV II
s) Detenute madri
1 . La ura C es ari s, Pe r u n a p iù effica ce tu tela d el ra p p o rto g en ito ria le: la p ro -
roga della detenzione domiciliare comune ... p . 3 1 9
S ezio n e XV III
t) Donne
1 . Fab io Fio re nti n, M o d ifica a ll’a rt. 4 7 -q uinq uie s o rd . p en it. . . p . 3 2 3
S ezio n e X IX
u) Pene accessorie
S ezio n e XX
v) Libertà di culto
1 . P ao la Sp agno lo , L ib ertà d i cu lto . . . p . 3 2 9
S ezio n e XX I
Disposizioni transitorie
1 . M arco G am b ard ella, D isp o siz io n i tra n sito rie . . . p . 3 3 5
S ezio n e XX II
Misure di sicurezza
1 . M aria Lu cia D i B ito nto , M o d ifich e re la tive a l p ro ced im en to p er l’a p p li -
ca zio n e d elle m isu re d i sicu r ez za . . . p . 3 3 9
2 . M ich ele P as sio ne, L a m essa i n si cur e zza d ell e m isu re d i si cu rez za . . . p . 3 4 1
Quando la legge di delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario ha intrapreso il suo cammino parlamentare abbiamo cercato di dare sostegno allo sforzo di innovazione, chiedendo a qualificati esperti riflessioni e proposte per migliorarne contenuti e formulazione normativa. I loro contributi sono stati raccolti in un working paper “Carceri: materiali per la riforma” offerti al dibattito culturale e all’attenzione degli organismi legislativi. Di questi materiali, in effetti, il lavoro parlamentare ha tenuto conto (si pensi, in particolare, alla integrale ricezione dei suggerimenti in materia di ordinamento penitenziario minorile), ancorché meno di quanto sarebbe stato a nostro giudizio auspicabile.
Il percorso della legge di delega, come è noto, è stato poi molto più tortuoso e lungo di quello che si potesse immaginare: a ritardarne l’approvazione contribuirono, da un lato, la sua collocazione all’interno di un articolato di riforma complesso ed eterogeneo, che incontrava per altri contenuti forti resistenze (basti ricordare le disposizioni sulle intercettazioni, sulla prescrizione, sul termine per l’esercizio dell’azione penale, sulla partecipazione dell’imputato a distanza), dall’altro, l’intrecciarsi di importanti e divisivi accadimenti politici (valga per tutti l’esempio del referendum costituzionale). Anzi, nei primi mesi di questo anno – avendo le principali forze politiche trovato sostanzialmente l’accordo sulla riforma della legge elettorale e ventilandosi insistentemente una fine anticipata della legislatura – ne è sembrata improbabile la stessa approvazione. Comunque, ci si rendeva conto che, con il passare delle settimane, i tempi per la realizzazione del disegno innovatore si andavano facendo via via più stretti: anche a voler pensare che la legislatura si concludesse alla sua scadenza naturale, infatti il termine di un anno previsto nel disegno di legge delega per la sua attuazione si andava riducendo in realtà a pochi mesi.
Era diffusa la preoccupazione che – non foss’altro per problemi di tempo – il grande sforzo di analisi e di elaborazione svolto dagli Stati generali per l’esecuzione penale e talune importanti aperture del disegno di legge delega per la riforma penitenziaria non potessero esprimere il loro potenziale di innovazione, per ridare finalmente vento alla vela del principio costituzionale per cui le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato. Abbiamo pensato allora, in continuazione ideale con la positiva esperienza del working paper, di chiedere a personalità dell’accademia, della magistratura e del mondo forense di calarsi nei panni del legislatore delegato e di elaborare ipotesi di attuazione normativa di uno o più criteri di delega, in modo da poter offrire un prezioso punto di riferimento per il legislatore delegato. Esperti del settore hanno messo generosamente a disposizione la loro provata competenza formulando disposizioni normative in attuazione di uno o più principi della delega e illustrandone la ratio ispiratrice. Questo volume raccoglie tali proposte, riunendole per criteri direttivi e con opportuni rinvii qualora l’intervento investa più di un criterio.
Ovviamente, l’opera non ha alcuna pretesa né di completezza, né di organicità: mentre per due criteri direttivi non sono pervenute proposte, per altri sono state offerte più linee interpretative.
Pluralità, peraltro, che ci sembra possa considerarsi un valore aggiunto dal punto di vista del legislatore delegato: gli viene offerta l’opportunità di valutare il precipitato normativo di alcune opzioni esegetiche e, una volta operata la scelta, di usufruire di un prodotto legislativamente di
“pronto consumo”.
Mentre diamo alle stampe questo volume, l’an e il quomodo dell’esercizio della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario sono ancora sotto il segno dell’incertezza, e con essi, naturalmente, l’utilizzo delle proposte che vi sono raccolte. Di sicuro, però, queste resteranno rincuorante testimonianza di come qualificatissime e disinteressate energie siano pronte a mobilitarsi per l’ideale di una esecuzione della pena meno indegna dell’uomo e di uno Stato di diritto.
I Curatori
I contributi sono suddivisi in schede. Le schede riunite per criteri di delega. Ad ogni criterio di delega è dedicata una Sezione.
In ciascuna scheda l’Autore propone la modifica di una disposizione o di più disposizioni che ritiene appartenenti ad un medesimo plesso tematico. Per rendere di immediata evidenza l’interpolazione suggerita sono stati riportati sinotticamente il testo normativo vigente e il testo come risulterebbe se la modifica fosse approvata, accompagnati da una breve relazione illustrativa.
Per facilitare la lettura, nel testo degli articoli sono riportati soltanto i commi interessati da modifiche, e tutti i commi sono stati numerati, anche negli articoli in cui non lo sono.
Nella prima pagina di ogni Sezione sono riportati gli Autori delle schede ad essa afferenti, con le relative intitolazioni esplicative. Sono inoltre indicate le schede che, pur raccolte in altre Sezioni, risultano tematicamente collegate.
Hanno una struttura diversa soltanto le schede relative ai detenuti minorenni (Sez. XIV), in
ragione della peculiarità dell’intervento.
R
O S S A N OA
D O R N O, Professore associato di diritto processuale penale - Università del Salento M
A R C E L L OB
O R T O L A T O, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze
P
A S Q U A L EB
R O N Z O, Ricercatore di diritto processuale penale - Sapienza Università di Roma L
IN AC
A R A C E N I, Ricercatrice di diritto processuale penale - Università degli Studi di Macerata
S
T E F A N IAC
A R N E V A L E, Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Ferrara
A
D O L F OC
E R E T T I, Professore ordinario di criminologia - Università di Milano-Bicocca
L
A U R AC
E S A R IS, Professore a contratto di diritto dell’esecuzione penale - Università degli Studi di Pavia A
G A T AC
IA V O L A, Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Enna “Kore”
D
O N A T E L L OC
IM A D O M O, Ricercatore di diritto processuale penale - Università degli Studi di Salerno M
A R I AG
R A Z I AC
O P P E T T A, Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi
di Urbino
G
IR O L A M OD
A R A IO, Ricercatore di diritto processuale penale - Università degli Studi di Salerno A
N G E L AD
E L L AB
E L L ARicercatrice di diritto penale - Università degli Studi di Milano
M
A R I AL
U C I AD
IB
IT O N T O, Professore associato di diritto processuale penale - Università di Camerino F
A B IOF
IO R E N T I N, Magistrato di Sorveglianza di Udine
C
A R L OF
IO R IO, Professore ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Perugia M
A R C OG
A M B A R D E L L AProfessore associato di diritto penale - Sapienza Università di Roma G
IA NL
U IG IG
A T T A, Professore ordinario di diritto penale - Università degli Studi di Milano M
IT J AG
I A L U Z, Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Trieste F
A B IOG
IA N F IL IP P I, Magistrato di Sorveglianza di Spoleto
P
AT RIZ IOG
O NNE LL A, Presidente dell’Associazione Antigone – Università Roma Tre
L
U IG IK
A L B, Professore ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Salerno G
R A Z IAM
A N N O Z Z I, Professore ordinario di diritto penale - Università degli Studi dell’Insubria M
IC H E L EP
A S S IO N E, Avvocato del Foro di Firenze
A
N T O N IN OP
U L V IR E N T I, Professore associato di diritto processuale penale - L.U.M.S.A. di Palermo P
A O L OR
E N O N, Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Pavia F
A B R I Z IOS
IR A C U S A N O, Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di
Catania
P
A O L AS
P A G N O L O, Professore associato di diritto processuale penale - L.U.M.S.A. di Roma
D
A N IE L EV
IC O L I,
Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Bologna
Art. 1.
(Omissis)
16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti
legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza persona- li e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
(Omissis)
c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sotto- porre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi;
rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applica- zione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà per- sonale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo co- munque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della persistenza della pericolo- sità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di mi- sure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura, e pre- vedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità della cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacità dimi- nuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al supera- mento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;
d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle REMS prioritariamente dei sog- getti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'e- secuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra ac- certare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.
(Omissis)
85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisio-
ni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle mi-
sure alternative alla detenzione;
c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;
d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione pe- nale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi peni- tenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terro- rismo anche internazionale;
f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;
g) incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;
h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell'esecuzione penale esterna;
i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria di- sposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatri- ca negli istituti di pena;
m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;
n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;
o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere;
p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secon- do i seguenti criteri:
1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'in- compatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ot- tica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;
7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei de- tenuti minorenni;
8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;
q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore co- noscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensa- bile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;
r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la mas- sima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;
s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rap- porto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la de- tenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età;
t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;
u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;
v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.
86. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le
norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
(Omissis)
S EMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
1 . R
O S S A N OA
D O R N OS em p lifica zio n e , d irit to a lla p resen z a d ell'in ter es sa to e p u bb licità
2 . M
A R C E L L OB
O R T O L A T OC o n trad d itto rio d ifferito ed even tu a le p er le p en e b revi 3 . M
A R C E L L OB
O R T O L A T OC o n cessio n e in via a n ticip a ta d ella sem ilib er tà
4 . M
A R C E L L OB
O R T O L A T OF
A B I OG
I A N F I L I P P IO ttem p era n za im m ed ia ta p er il p ro vved im en to ex a rt.
3 5 -b is o rd. p en it.
5 . L
I N AC
A R A C E N IP er u n m o d ello ese cu tivo ch e fa vo r i sca il ri co rso a m i- su re p en a li d i co m un ità
6 . L
A U R AC
E S A R I SS em p lifica zio n e d elle p ro c ed u re: u n b ila n cia m en to tra est en sio n e d el rito d e p la n o e g iu risd izio n a lizza zio n e in m a teria d i m isu re a ltern a tive
7 . L
A U R AC
E S A R I SPer una più pronta applicazione dell’art. 684 c.p.p.
8 . F
A B I OF
I O R E N T I NR a zio na lizza zio n e d elle co m p eten z e: l’a rt. 6 7 7 c.p .p . 9 . F
A B I OF
I O R E N T I NR a zio na lizza zio n e d elle co m p eten z e: l’a rt. 1 8 o rd . p en it.
1 0 . F
A B I OF
I O R E N T I NR a z io n a l iz za z io n e d e l l e co m p e t en ze : l ’a r t . 1 8 -t e r o r d .
p en it.
1 1 . F
A B I OF
I O R E N T I NR a zio na lizza zio n e d elle co m p eten z e: l’a rt. 3 0 o rd . p en it.
1 2 . F
A B I OF
I O R E N T I NR a zio na lizza zio n e d elle co m p eten z e: l’a rt. 5 6 reg . esec.
1 3 . C
A R L OF
I O R I O“Monocratizzazione” delle competenze del giudice di so rveg lia n za
(segue)
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del
contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di
competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta
eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative
alla detenzione;
1 4 . A
N T O N I N OP
U L V I R E N T IB ila n cia m en to tra d iritto a pa rtecip a re p er so n a lm en te a l p ro ced im en to ed esig en ze d i effic ien za
1 5 . D
A N I E L EV
I C O L IR id efin izio n e d ei ra p p o rt i tra il p ro ced im en to tip ico d i so rveg lia n za e le fo rm e s em p lifica t e d i d ecisio n e
v e d i i n o l t r e :
FA B I O GI A N F I L I P P I s e z . I I s c h e d a 6 FA B I O FI O R E N T I N Se z . VI I s c h e d a 2 AN T O N I N O PU L V I R E N T I s e z . I X s c h ed a 6 MA R C E L L O BO R T O L A T O s e z . X s c h e d a 2