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LA DIVULGAZIONE DELL’AVVISO DI

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LA DIVULGAZIONE DELL’AVVISO DI VENDITA

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LA DIVULGAZIONE DELL’AVVISO DI VENDITA

FINI PUBBLICITARI FINI PROCESSUALI

• far conoscere l’evento della vendita al maggior numero di cittadini possibile, di modo da svolgere

una corretta

informazione al pubblico

• garantire nel contempo condizioni di competitività all’asta

Per integrare il contraddittorio di cui al primo comma dell’art.

572 c.p.c. e all’ultimo comma dell’art. 569 c.p.c.

Art. 572 c.p.c.

(Deliberazione sull'offerta)

[I]. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione

sente le parti [485] e i creditori iscritti non

intervenuti [498].

Art. 569 c.p.c. (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita)

[VI]. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che

non sono comparsi.

Avv. Domenico Piovesana - Studio Legale Piovesana Mestre (Venezia), Via S. Pio X° n. 3

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570 c.p.c. (avviso della vendita)

«Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’art. 490, pubblico avviso, contenente l’indicazione degli

estremi previsti dall’art. 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568, del sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione

del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere

fornite dalla cancelleria del tribunale, a chiunque vi abbia

interesse»

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PERCHE’ SI PUBBLICA L’AVVISO DI VENDITA?

Art. 570 c.p.c.

“dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’art. 490 c.p.c., pubblico avviso»….

Perché è previsto dalla legge

576 2° comma c.p.c.

“l’ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere (490)”.

Avv. Domenico Piovesana - Studio Legale Piovesana Mestre (Venezia), Via S. Pio X° n. 3

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LA PUBBLICITA’ DELL’AVVISO DI VENDITA FINO ALL’ANNO 2000

• affissione del bando d’asta all’Albo del Tribunale almeno tre giorni prima della vendita

• pubblicazione almeno dieci giorni prima, sul F.A.L. il Foglio degli Annunci Legali.

• pubblicità commerciale facoltativa.

L’asta era un affare riservato a pochi, a chi frequentava le aule delle

vendite del Tribunale e condizionava le vendite

speculando su di esse.

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LA PUBBLICITA’ DELL’AVVISO DI VENDITA DOPO L’ANNO 2000

 la legge 24.11.2000 n. 340, che ha abolito il foglio annunci legali;

 la finanziaria 28.12.2001 n. 448, che ha modificato il terzo comma dell’art. 490 c.p.c. prevedendo l’obbligo di pubblicazione degli avvisi su “quotidiani di informazione locali, e quando opportuno, nazionali e relegando gli altri mezzi di pubblicità diversi dai quotidiani di informazione a forme complementari ed alternative”;

 la finanziaria per il 2003, che ha equiparato ai quotidiani i “giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono a maggior diffusione nella zona interessata”

 il D.L. 27.6.2015 n. 83, convertito in legge n. 132/2015, che ha istituito il portale delle vendite pubbliche

Interventi normativi di modifica dell’art. 490 c.p.c.

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L’Art. 490 c.p.c. ante riforma (D.L. n. 83/15)

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia , un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo

In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni

prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto una

o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella

zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e,

quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La

divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione

deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i

giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti

iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche

editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione

nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.

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LA PUBBLICITA’ ANTE RIFORMA (D.L. n. 83/15) GLI ADEMPIMENTI DEL DELEGATO ex art. 490 c.p.c.

AFFISSIONE AVVISO NELL’ALBO DEL TRIBUNALE PER ALMENO 3 GIORNI CONSECUTIVI LIBERI

QUALI SITI?

LINEE GUIDA ART. 173 TER DISP. ATT. C.P.C.

PUBBLICAZIONE AVVISO SUI QUOTIDIANI INDICATI DAL G.E., O SU UNO O PIU’ QUOTIDIANI E/O SETTIMANALI O MULTISETTIMANALI

AVVISO INTEGRALE.

CD. PUBBLICITA LEGALE DI VECCHIA MEMORIA. SI TRATTA

DI UNA NOTIFICA

INSERIMENTO DI AVVISO, PERIZIA E ORDINANZA DELEGA IN APPOSITI SITI INTERNET, ALMENO 45 G.G PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

AVVISO RIPRODOTTO PER ESTRATTO, PER RAGIONI DI ECONOMIA.

RISPETTO CONTENUTO OBBLIGATORIO CHE DEVE AVERE

Numero esecuzione, dati toponomastici, prezzo base, offerta minima, data e luogo vendita, nome e tel. custode Art 173-ter disp. att. c.p.c.

(pubblicità degli avvisi tramite internet)

«Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui

gli stessi sono formati e resi disponibili”

1 (1° COMMA) 2 (2° COMMA) 3 (3° comma)

Indicati dal GE nell’ordinanza di delega

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LA PUBBLICITA’ ANTE RIFORMA (D.L. n. 83/15)

I n caso di mancato rispetto delle prescritte forme di pubblicità, l’ordinanza di vendita che preveda modalità pubblicitarie non conformi al dettato normativo ovvero in caso di In caso di pubblicità eseguita in maniera difforme da quanto previsto nell’ordinanza, rimedio dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. per ottenere la declaratoria di nullità del decreto di aggiudicazione sul quale si riverberano gli effetti della violazione (Cass.

11.12.2005 n. 12653)

OMESSA PUBBLICITA’ tesi maggioritaria

Cass. 31.10.2005 n.21106: “la nullità derivante dalla omessa pubblicità straordinaria disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 490 c.p.c.

con l’ordinanza che dispone l’incanto, idonea a riverberarsi, con effetti anche per l’acquirente, sull’atto di aggiudicazione, viziato per difetto di un atto precedente, deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità entro il termine di decadenza di cinque giorni (rectius, venti) dal compimento dell’atto”.

OMESSA PUBBLICITA’ tesi minoritaria

mancanza di pubblicità, o un suo vizio, si rifletteva sull’ordinanza di aggiudicazione e

avrebbe comunque comportato la nullità del decreto di trasferimento, non operando

in tale ipotesi il disposto dell’art. 2929 c.c. (così Cass. 2130/1987 e Cass. 5826/1985)

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LA PUBBLICITA’ con il D.L. n. 83/15

Riforma ART. 490 1°

COMMA C.P.C.

PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

Riforma ART. 490, 3°

COMMA C.P.C.

PUBBLICITA’ SU CARTA STAMPATA

FACOLTATIVA

RIFORMA 2015

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LA PUBBLICITA’ con il D.L. n. 83/15

IL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo

ART. 490 1° CO. C.P.C. PRIMA D.L. 83/15 ART. 490 1° CO. C.P.C . CON D.L. 83/15

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata

"portale delle vendite pubbliche"

COSA E’ ?

area pubblica del portale del Ministero

della Giustizia che costituisce lo strumento

di conoscenza legale indefettibile per ogni

atto esecutivo di cui occorra dare notizia al

pubblico.

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LA PUBBLICITA’ con il D.L. n. 83/15

IL PORTALE DELLE VENDITE

PUBBLICHE

PUBBLICITA’

OBBLIGATORIA

CHI SE NE OCCUPA?

ART. 161 QUATER DISP. ATT. C.P.C. 1° COMMA

La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.

115.

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IL PORTALE DELLE VENDITE

PUBBLICHE

COME FUNZIONA

ART. 161 QUATER DISP. ATT. C.P.C.

(COMMI 2 e 3)

II. Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

III. Il portale delle vendite pubbliche

provvede all'archiviazione e alla gestione

dei dati relativi alle vendite in esso

pubblicate.

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IL PORTALE DELLE VENDITE

PUBBLICHE

SE LA PUBBLICAZIONE SUL PORTALE NON

VIENE FATTA?

Arti. 631 bis c.p.c. (omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche )

[I]. Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma . La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

ART. 161 QUATER DISP. ATT. C.P.C.

COMMA 4

Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi

automatizzati del Ministero della Giustizia.

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per la pubblicazione di ogni avviso, nonché per ogni lotto, in caso di avviso relativo a più lotti, è dovuto un contributo dell’importo di

€ 100,00

Art. 18 bis. DPR n. 115/2002 (Pubblicità sul portale vendite pubbliche), così introdotto dal D.L. n. 83/2015

1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall' articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

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ART. 161 QUATER DISP. ATT. C.P.C. 1° COMMA (ultimo capoverso)

Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

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COME SI FA LA PUBBLICAZIONE SUL PVP

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PAGAMENTO

CONTRIBUTO

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Il D.L. 59/2016 - IL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE E LA CUSTODIA

L’ART. 4 COMMA 2, PUNTO 4 BIS D.L. n.

59/16

ART. 560 comma V° C.P.C.

[V]. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro

Modifica art. 560, V°

comma c.p.c.

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LA PUBBLICITA’ con il D.L. n. 83/15

Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.

ART. 490 3° CO. C.P.C. PRIMA D.L. 83/15 ART. 490 3° CO. C.P.C . CON D.L. 83/15

Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicit̀à commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore

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LA PUBBLICITA’ con il D.L. n. 83/15

Per effetto della riforma del 2015 l’inserimento dell’avviso di vendita, per estratto, sui quotidiani di informazione locali o nazionali (o sui giornali ad essi equiparati) avviene solo su espressa disposizione del giudice dell’esecuzione, espressione del suo potere discrezionale di apprezzamento delle forme più idonee di diffusione delle notizie relativi alle vendite, potere esercitabile di propria iniziativa oppure su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti.

E’ diventata cioè meramente facoltativa la pubblicità su “carta stampata”, ovvero l’inserimento dell’avviso di vendita (sempre per estratto) una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali, almeno 45 giorni prima (della scadenza) del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.

PUBBLICITA’ SU CARTA INTESTATA

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TRIBUNALE DI GENOVA: SOLO PUBBLICITA’ SUI SITI

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VENEZIA: PUBBLICITA’ ORDINARIA

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VENEZIA: PUBBLICITA’ AGGIUNTIVA

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• modulo di pubblicità debitamente sottoscritto

• ordinanza di delega

• avviso di vendita

• perizia con allegati, depurata dati sensibili

I RAPPORTI DELEGATO / GESTORE PUBBLICITA’ IMMOBILIARE

Delegato Gestore

Pubblicità

da a

Delegato Gestore

Pubblicità

da a

• Bozza estratto da inserire

nei quotidiani, a richiesta file

xml per pubblicità sul PVP

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LA PUBBLICITA’ con il D.L. n. 83/15

I dati sensibili dell’esecutato

GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI Pubblicità dei dati di debitori nelle esecuzioni

immobiliari – 7 febbraio 2008 (in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008) LE PREMESSE

Sono pervenute al Garante numerose segnalazioni in merito al regime di pubblicità nell'ambito dei procedimenti di espropriazione forzata. Le questioni sollevate riguardano l'applicazione delle modifiche apportate all'art. 490 c.p.c. (previste dalla riforma del processo esecutivo entrata in vigore il 1° marzo 2006), in relazione ai contenuti e alle modalità di pubblicazione degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie.

In particolare, la prevista pubblicazione in appositi siti Internet di copia dell'ordinanza del giudice che dispone sulla vendita forzata, nonché della relazione di stima dei beni da espropriare, in assenza di opportuni accorgimenti volti a tutelare la riservatezza degli interessati, avrebbe comportato, ad avviso dei segnalanti, un'ingiustificata diffusione dei nominativi dei debitori sottoposti alle procedure esecutive, nonché di eventuali terzi (ad esempio, dei proprietari di porzioni immobiliari confinanti con l'immobile dell'esecutato).

Sulla base degli approfondimenti svolti, il Garante ravvisa l'esigenza di indicare agli uffici giudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita la necessità di adottare nell'espletamento delle procedure in esame modalità che, nel rispetto del pertinente dettato normativo, permettano di favorire ampia pubblicità agli atti del processo esecutivo rispettando, al contempo, i diritti degli interessati.

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LA PUBBLICITA’ con il D.L. n. 83/15

I dati sensibili dell’esecutato

GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI Pubblicità dei dati di debitori nelle esecuzioni

immobiliari – 7 febbraio 2008 (in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008) LE CONSIDERAZIONI DEL GARANTE

• Già nel 1998 (22.10.1998 consultabile sul sito

www.garanteprivacy doc. web. 1104097) si era occupato

del problema;

Il codice in materia di protezione dati personali (art. 174, comma 9) ha modificato il c.p.c. (art. 490) da un lato prevedendo che sia l’omessa indicazione del debitore negli avvisi relativi agli atti esecutivi pubblicati sui quotidiani e nelle forme di pubblicità commerciale ; e dall’altro lato stabilendo che gli avvisi di vendita debbano indicare che «maggiori informazioni anche relative alle generalità del debitore possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale a chiunque vi abbia interesse (art. 174 comma 10 codice; art. 570 c.p.c.);

• La prevista consultabilità on-line degli atti del processo esecutivo senza l’omissione delle generalità dell’esecutato vanificherebbe la tutela garantita in altra parte della stessa disposizione nella parte in cui (art. 490, 3° comma c.p.c.) anche in relazione ad altre forme di pubblicità meno invasive, è precisamente disposto che nell’avviso in questione «è omessa l’indicazione del debitore»;

Necessità che negli atti del processo esecutivo non siano riportati dati personali di soggetti estranei

alla procedura esecutiva ove ciò non sia previsto da una specifica disposizione di legge, trattandosi di

informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il processo

espropriativo. Principio di proporzionalità nel trattamento dati posto dall’art. 11 comma 1

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LA PUBBLICITA’ con il D.L. n. 83/15

I dati sensibili dell’esecutato

GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI Pubblicità dei dati di debitori nelle esecuzioni

immobiliari – 7 febbraio 2008 (in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008) IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, indica agli uffici giudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita la necessità di non riportare, oltre che nell'avviso di vendita, nelle copie pubblicate delle ordinanze e delle relazioni di stima l'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso;

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DATI SENSIBILI: ORDINANZA DELEGA TRIBUNALE CASSINO

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DATI SENSIBILI: LINEE GUIDA ORDINE INGEGNERI LATINA IN MATERIA DI CTU ESTIMATIVE

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LA DIVULGAZIONE DELL’AVVISO DI VENDITA AI FINI PROCESSUALI

Comunicazione?

attività non espressamente normata, nel senso che non esiste nel codice una norma che la preveda, pur essendo normalmente contenuta fra le attività che il Giudice dell’Esecuzione, con l’ordinanza di delega, indica di

fare al professionista delegato

Notifica ?

tuttavia

Art. 569 c.p.c. (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita)

[VI]. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori

di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.

Al Custode Giudiziario -ove persona diversa dal delegato- nonché al procedente ed ai creditori intervenuti che vi acconsentano, la comunicazione dell’avviso di vendita può essere fatta in forma semplificate (posta elettronica, fax). Se il delegato è un avvocato no notifica con il Registro Cronologico perché il presupposto per l’utilizzo è l’essere difensore

p

e

r

ò

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LA DIVULGAZIONE DELL’AVVISO DI VENDITA AI FINI PROCESSUALI

DEBITORE ESECUTATO

A CHI ?

CREDITORI COSTITUITI

CREDITORI NON COSTITUITI EX ART. 498 C.P.C.

DOVE ?

In Cancelleria se non ha eletto domicilio. Nel domicilio se eletto. Utile anche nel luogo in cui

il debitore abita (obiettivo conoscenza effettiva)

nel domicilio eletto nello studio dei difensori, quali risultano dal fascicolo dell’esecuzione

nel domicilio ipotecario, quale risulta dalla nota di iscrizione ipotecaria. Ma è correttamente eseguita anche se fatta nella residenza o nella

sede legale

SEQUESTRANTI EX ART. 158 disp. att. c.p.c.

Nel domicilio eletto se indicato, ovvero nella residenza o sede legale

CUSTODE GIUDIZIARIO (se diverso dal delegato)

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