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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI 30/11/2018 - prot. 767

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 19943 DEL 29/11/2018 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: BILANCIO

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(GIORNI DANIELA) (PANICO MARIA) (C. MODOLA) (M. MARAFINI)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

(Sartore Alessandra) ___________________________

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2019".

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

30/11/2018 - prot. 767

(2)

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2019”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell‟Assessore alla Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l‟organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e relativi principi applicativi;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, in particolare l‟articolo 9;

CONSIDERATO che, ai sensi del principio della programmazione di bilancio allegato al d.lgs. n.

118/2011 e s.m.i., la legge di stabilità regionale è lo strumento mediante il quale, attraverso l‟adozione di norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione, è definito il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione 2019- 2021;

(3)

CONSIDERATO che alla proposta di legge in oggetto sono allegati n. 2 elenchi concernenti le leggi regionali di spesa (Allegati A e B), elaborati nel rispetto delle disposizioni di cui all‟articolo 1 della proposta di legge medesima, parti integranti della presente deliberazione;

VISTI gli ulteriori allegati alla proposta di legge in oggetto, denominati “Allegato C”

ed “Allegato D”, parti integranti della stessa;

PRESO ATTO che l‟Ufficio legislativo ha effettuato, ai sensi dell‟art. 65, comma 5 bis, del regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;

VISTA la relazione illustrativa dell‟Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e la relazione tecnica del Direttore regionale

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”, predisposta ai sensi dell‟articolo 35, comma 3, lettera d), del r.r. n. 26/2017, parti integranti del presente atto;

D E L I B E R A

1. di approvare e sottoporre all‟esame del Consiglio regionale l‟allegata proposta di legge regionale, concernente: “Legge di stabilità regionale 2019”, composta da n. 11 articoli e dagli allegati di cui agli articoli 1 (Allegati A e B), 2 (Allegato C) e 8 (Allegato D) della medesima proposta di legge, corredata delle relazioni predisposte dall‟Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e dal Direttore della direzione regionale “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

(4)

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019

(5)

S O M M A R I O

Art. 1 - (Leggi regionali di spesa)

Art. 2 - (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))

Art. 3 - (Istituzione dell‟Azienda Zero)

Art. 4 - (Norme per favorire l‟interscambio del personale del SSR)

Art. 5 - (Valutazione straordinaria delle partite creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR)

Art. 6 - (Aggiornamento delle disposizioni finanziarie di leggi regionali alla normativa vigente in materia di contabilità)

Art. 7 - (Disposizioni in materia di enti locali)

Art. 8 - (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 2016, n. 12, 7 ottobre 1994, n. 50 e 31 dicembre 2015, n. 17, in materia di Consorzi di bonifica)

Art. 9 - (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio) Art. 10 - (Disposizioni varie)

Art. 11 - (Entrata in vigore)

Allegato A Allegato B Allegato C Allegato D

(6)

Art. 1

(Leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell‟articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e nel rispetto del paragrafo n. 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011), alla presente legge sono allegati:

a) l‟elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni e programmi, con esclusione di quelle di cui alla lettera b), con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, nonché del corrispondente titolo di spesa (Allegato A);

b) l‟elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, nonché della corrispondente missione, programma e titolo di spesa (Allegato B).

(7)

Art. 2

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))

1. All‟articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017), le parole: “per gli anni d‟imposta 2017 e 2018”, ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni d‟imposta 2017-2021”.

2. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché il rilancio della competitività sui mercati esteri, con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 la maggiorazione dell‟imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche, non trova applicazione per i settori di attività economica della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicati nella tabella allegata alla presente legge (Allegato C).

3. Le disposizioni di cui al comma 2 operano in conformità a quanto previsto dall‟articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), come modificato dall‟articolo 2, comma 6, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, fermo restando la destinazione della quota ulteriore di gettito derivante dalle maggiorazioni dell‟aliquota dell‟IRAP e dell‟addizionale regionale all‟IRPEF di cui all‟articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, alle finalità indicate dal medesimo articolo 2, comma 80.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, la cui dotazione finanziaria è determinata, ai sensi dell‟articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) e successive modifiche e nel rispetto di quanto ivi previsto, in euro 343.953.746,00 per l‟anno 2019 ed in euro 323.918.746,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021.

(8)

Art. 3

(Istituzione dell’Azienda Zero)

1. Al fine di ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza organizzativa del Servizio Sanitario Regionale, attraverso forme di integrazione funzionale di servizi tecnici ed operativi a valenza regionale e l‟esercizio di funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto agli enti pubblici del SSR, è istituita l‟azienda sanitaria denominata Azienda Zero.

2. Ferma restando in capo alla Regione la funzione di indirizzo, programmazione e controllo, sono attribuite all‟azienda la gestione, il coordinamento ed il monitoraggio delle seguenti attività:

a) definizione di piani di acquisto annuali e pluriennali per l‟approvvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare delle aziende sanitarie di diritto pubblico, gestione di eventuali procedure di gara, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite al soggetto aggregatore regionale;

b) centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario, nonché supporto alla realizzazione di attività di alta formazione;

c) gestione del sistema documentale del personale del servizio sanitario, fermo restando l‟esercizio da parte delle aziende delle funzioni proprie del datore di lavoro;

d) coordinamento e sviluppo del sistema informativo sanitario e delle tecnologie di informazione e comunicazione;

e) programmazione e gestione della rete logistica distributiva;

f) supporto tecnico alla realizzazione degli investimenti in sanità.

3. Oltre alle attività di cui al comma 2, e fatto salvo il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, può attribuire all‟Azienda l‟esercizio di ulteriori funzioni a valenza sovra-zonale di supporto al sistema sanitario regionale per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del SSR.

4. In coerenza con la disciplina in materia di organizzazione di cui all‟articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, l‟azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile. All‟azienda si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le Aziende sanitarie ed il bilancio preventivo annuale e il bilancio di esercizio sono adottati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2018, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni. Sono organi dell‟azienda il Direttore generale e il Collegio sindacale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

5. L‟organizzazione dell‟azienda e l‟attribuzione delle funzioni ai responsabili di ciascuna struttura nella quale essa si articola è definita dall‟Atto aziendale, adottato dal Direttore generale, previa autorizzazione degli uffici della Giunta Regionale preposti alla programmazione sanitaria.

(9)

6. L‟Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende sanitarie e dagli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente, a cui è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale, nonché avvalendosi degli istituti del comando e del distacco secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività, Azienda Zero utilizza:

a) finanziamenti assegnati dalla regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale, al funzionamento dell‟ente e per l‟esercizio delle funzioni di ai commi 2 e 3, determinati annualmente dalla Giunta Regionale;

b) corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni rese agli altri enti del servizio sanitario regionale;

c) altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta Regionale.

8. Per quanto riguarda il funzionamento dell‟azienda si applicano, per quanto non previsto dalle presenti disposizioni e in quanto compatibili, tutte le norme relative agli altri enti del servizio sanitario regionale.

9. Entro sessanta giorni dall‟entrata in vigore del presente articolo, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, definisce il cronoprogramma per il completo avviamento delle attività attribuite all‟Azienda Zero. Nelle more della costituzione dell‟azienda e dell‟avviamento delle funzionalità, le attività sono esercitate in continuità dalle aziende del servizio sanitario regionale.

10. All‟attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

(10)

Art. 4

(Norme per favorire l’interscambio del personale del SSR)

1. Allo scopo di promuovere l‟efficacia delle politiche della salute attraverso l‟integrazione del loro ciclo, nonché al fine di realizzare specifici programmi ed interventi ovvero programmi di rilevanza regionale, sono promossi gli istituti e le misure di mobilità e trasferimento di personale tra strutture della Giunta regionale e degli enti del servizio sanitario regionale e, in particolare:

a) è consentito il trasferimento, anche temporaneo, delle risorse umane tra gli enti del servizio sanitario regionale e le strutture regionali funzionalmente competenti in materia di politiche sanitarie e dell‟integrazione socio-sanitaria;

b) gli incarichi dirigenziali conferiti, nel numero massimo di dieci, presso strutture della Giunta regionale preposte agli obiettivi di tutela della salute, comprese le funzioni della programmazione sanitaria, quelle di supporto ai sistemi gestionali e tecnici delle aziende sanitarie, non sono computati ai fini del calcolo della quota di cui all‟articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. All‟attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

(11)

Art. 5

(Valutazione straordinaria delle partite creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR)

1. Gli enti di cui all‟art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs 118/2011 attuano entro i termini di approvazione del bilancio di esercizio 2018, una valutazione straordinaria delle poste di credito e di debito iscritte nei propri stati patrimoniali, ivi compresi i fondi rischi a qualsiasi titolo iscritti, al fine di pervenire alla cancellazione delle posizioni prescritte, inesistenti e insussistenti.

2. La valutazione straordinaria di cui al comma precedente deve essere condotta, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di ordinamento civile, secondo la metodologia prevista dalle disposizioni emanate dalla Regione in tema di

“Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci”, ai sensi dei decreti del Ministero della salute del 17 settembre 2012 e del 1 marzo 2013, in particolare con riferimento alla fase di valutazione dello stato di sussistenza ed esigibilità delle poste contabili in argomento, che deve essere eseguita nell‟ottica di garantire per ciascuna partita la sussistenza dei presupposti documentali dell‟obbligazione, per il loro mantenimento nella contabilità aziendale.

3. Le partite creditorie e debitorie che, a seguito della valutazione straordinaria, risultino insussistenti o inesigibili, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del titolo V del libro VI del codice civile, se iscritte in data precedente al 1 gennaio 2015, sono rilevate con contropartita il

“fondo di dotazione”.

4. Le partite debitorie che, a seguito della valutazione straordinaria, risultino di dubbia sussistenza, se iscritte in data precedente al 1 gennaio 2015, sono stornate con contropartita il

“fondo di dotazione” al netto di una prudenziale iscrizione nello stato patrimoniale di un “fondo di accantonamento da estinzione debiti”, pari al 10% del loro valore.

5. Per le partite creditorie che, a seguito della valutazione straordinaria, risultino di dubbia esigibilità, se iscritte in data precedente al 1 gennaio 2015, è prudenzialmente rilevato nello Stato Patrimoniale un “fondo di svalutazione crediti di dubbia esigibilità” pari al 10% del loro valore, con contropartita il “fondo di dotazione”.

6. A conclusione della procedura di valutazione straordinaria, gli enti di cui sopra adottano con atto formale del Direttore generale le risultanze della stessa, esponendo le partite contabili analizzate in un prospetto dal quale risultino gli esiti per singola posta in ordine alla conservazione ovvero alla cancellazione della stessa dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018.

7. A partire dall‟esercizio successivo a quello di iscrizione le aziende effettuano annualmente una rivalutazione delle partite creditorie e debitorie per le quali sono stati rilevati i fondi di accantonamento di cui ai commi 4 e 5, rivedendo le relative posizioni mediante le procedure di cui ai commi precedenti, con contestuale utilizzo dei fondi all‟uopo iscritti.

8. Ai fini della redazione del bilancio consuntivo di esercizio, i competenti uffici regionali provvedono ad emanare disposizioni attuative della presente norma in relazione agli specifici trattamenti contabili da adottarsi da parte degli enti di cui al comma 1.

9. I collegi sindacali, nell‟ambito delle proprie funzioni di cui all‟art. 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, vigilano sulla puntuale ed analitica attuazione di quanto

(12)

disposto dalla presente norma, avendo cura di verificare, in sede di relazione al bilancio di esercizio, la sussistenza nello stato patrimoniale delle sole partite contabili come risultanti dalla valutazione straordinaria condotta dagli enti.

10. La Regione adegua le proprie iscrizioni contabili alle risultanze esposte nel bilancio consolidato del SSR per l‟esercizio 2018, in sede di definizione del rendiconto generale per l‟esercizio 2019.

11. Sono fatte salve le attribuzioni del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, ai fini dell‟attuazione delle disposizioni del presente articolo.

(13)

Art. 6

(Aggiornamento delle disposizioni finanziarie di leggi regionali alla normativa vigente in materia di contabilità)

1. All‟articolo 12, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l‟indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell‟attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale), le parole: “agli interventi di cui all‟articolo 8, lettera d)”, sono sostituite dalle seguenti: “ai contributi di cui all‟articolo 8, comma 3, lettera b)”.

2. L‟articolo 16 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante il “Fondo per le cooperative sociali”, da istituirsi nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12

“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 600.000,00 per l‟anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.».

3. Il comma 1-ter dell‟articolo 28 della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo), è abrogato. Resta fermo quanto previsto dall‟articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), in materia di recupero di somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale.

4. L‟articolo 17 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 (Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio), è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l‟istituzione, nell‟ambito del programma 02 “Casa circondariale e altri servizi” della missione 02 “Giustizia” di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:

a) “Fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio - parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;

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b) “Fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio - parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.».

5. All‟articolo 26 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “Agli oneri” sono aggiunte le seguenti: “in conto capitale”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Agli oneri di parte corrente derivanti dall‟applicazione della presente legge si provvede nell‟ambito del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, con un‟autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2019 e 2020, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”».

6. Il comma 4 dell‟articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l‟esercizio 2004), è sostituito dal seguente: “4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Spese per i progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle Organizzazioni non Governative “ONG” e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS”, da istituirsi nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

7. All‟articolo 72 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede appositi contributi, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell‟Assessore competente in materia di pari opportunità, sentita la commissione consiliare competente, a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata: “Contributi in favore delle associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell‟azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere”, da istituirsi nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l‟anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.».

(15)

Art. 7

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. All‟articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 126 le parole: “Sono escluse dall‟applicazione della presente legge le unioni di comuni esistenti a far data dal 1° gennaio 2017” sono soppresse;

b) dopo il comma 138 è inserito il seguente: “138 bis. Nelle more del completamento del processo di trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani fino all‟estinzione delle comunità montane stesse secondo il procedimento di cui ai commi 126 e seguenti, il fondo di cui al comma 135, lettera a), può essere altresì utilizzato per le spese di personale e di gestione documentate dalle comunità montane e dalle Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane, secondo i criteri stabiliti con deliberazione di giunta regionale.”.

2. Al comma 153 dell‟articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernente la quota di compartecipazione dei comuni agli investimenti in conto capitale, dopo le parole: “5.000 abitanti” sono inserite le seguenti: “e per i comuni in stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell‟articolo 246 del d.lgs. n. 267/2000,”.

3. Alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11, recante disposizioni per favorire la mobilità nuova sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell‟articolo 5, le parole: “, la Città metropolitana di Roma capitale, le province e i comuni,” sono sostituite dalle seguenti: “e i soggetti attuatori,”.

b) al comma 1 dell‟articolo 8, le parole: “enti locali e” sono sostituite dalle seguenti: “enti locali, gli enti strumentali regionali, inclusi gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, le società controllate della Regione,”.

4. All‟articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica ed al comma 1, le parole: “relative a calamità” sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: “conseguenti a calamità,” sono soppresse;

c) al comma 3, la parola: “calamitoso” è soppressa.

5. Dopo il comma 13 dell‟articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), è aggiunto il seguente: «13-bis. Con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 13 sono definiti, altresì, i contributi in favore dei piccoli comuni per gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale da sostenersi a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata:

“Contributi ai piccoli comuni per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale”, da istituirsi nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 400.000,00 per l‟anno 2019, 1.200.000,00 per l‟anno 2020 e 400.000,00 per l‟anno 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere

(16)

sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi”

della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.».

(17)

Art. 8

(Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 2016, n. 12, 7 ottobre 1994, n. 50 e 31 dicembre 2015, n.

17, in materia di Consorzi di bonifica)

1. All‟articolo 11 della l.r. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: “dei progetti” sono sostituite dalle seguenti “del rispettivo progetto”;

b) al comma 4, dopo le parole “relativi ai comuni di” sono inserite le seguenti:

“Stimigliano, Forano, Selci, Cantalupo in Sabina, Poggio Mirteto, Casperia, Roccantica, Poggio Catino, Salisano, Montopoli di Sabina, Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Mompeo, Casaprota, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Toffia, Scandriglia, Poggio Moiano, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo, Nerola, Montorio Romano, Monteflavio, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina”;

c) al punto 3) della lettera b) del comma 8, alle parole: “il progetto di fusione” sono premesse le seguenti: “tenendo conto della perimetrazione dei comprensori dei costituendi Consorzi di bonifica di cui all‟allegato A alla l.r. 4/1984 e successive modifiche e integrazioni,”;

d) al comma 12:

1) le parole: “vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “vigenti alla data di indizione delle elezioni,”;

2) dopo le parole: “fasce di contribuenza.”, sono inserite le seguenti: “In deroga a quanto stabilito dall‟articolo 23, comma 6, della l.r. 4/1984, la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti, rispettivamente, dagli importi dei ruoli emessi alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del consorzio.”;

e) al comma 14, dopo le parole: “entrano in vigore” sono inserite le seguenti: “per ciascun comprensorio,” e le parole: “dei progetti” sono sostituite dalle seguenti: “del rispettivo progetto”;

2. L‟allegato C alla l.r. 12/2016 è sostituito dall‟allegato D alla presente legge.

3. Al comma 1 dell‟articolo 2 della l.r. 50/1994 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “A decorrere dalla stipula della predetta intesa, la parte di territorio ricadente nel Lazio del Consorzio di cui alla lettera b) confluisce nel comprensorio del Consorzio di bonifica Sud Pontino ovvero nel comprensorio del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest di cui alla lettera c) del comma 2 dell‟articolo 11 della l.r. 12/2016, se già istituito.”.

4. Al comma 3-bis dell‟articolo 3 della l.r. 17/2015, dopo le parole: “organismi strumentali”

sono inserite le seguenti: “ed ai consorzi di bonifica presenti nel territorio regionale”.

5. Nei casi in cui la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l‟assolvimento delle funzioni indispensabili

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ovvero nei casi di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell‟Assessore regionale competente in materia di bilancio di concerto con l‟Assessore regionale competente in materia di agricoltura delibera la messa in liquidazione del consorzio, secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa di cui alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), determinando lo scioglimento del consorzio medesimo e dei suoi organi.

6. Il Presidente della Regione Lazio con proprio decreto nomina il commissario liquidatore del consorzio. Il commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all‟estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio alienabile sulla base della normativa vigente. Il commissario liquidatore nell‟esecuzione delle funzioni attribuite pone in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del consorzio e si avvale del personale del consorzio medesimo.

7. In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 1, con il medesimo decreto di cui al comma 2 è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall‟articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

8. L‟ammontare del compenso spettante al commissario liquidatore ed ai componenti del comitato di sorveglianza, onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta, è a carico del consorzio.

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Art. 9

(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio)

1. All‟articolo 19, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “ad eccezione dei fondi rustici” sono soppresse;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Nell‟ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione dei beni immobili della Regione, l‟alienazione dei beni immobili di cui al comma 1, è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. Ai sensi dell‟articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito in legge, con modificazioni, dall‟ articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, le disposizioni di cui all‟articolo 40, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed all‟articolo 3, comma 18, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.

351, convertito con Legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano ai processi di dismissione degli immobili di cui il comma 1.”;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: “2-ter. La classificazione alla categoria del patrimonio disponibile degli immobili da alienare ai sensi del comma 2, è disposta dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 519, 520 e 521 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e produce gli stessi effetti dell‟inserimento degli immobili nel piano di cui al comma 2-bis.”.

2. Il comma 34, dell‟articolo 1, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) è sostituito dal seguente: “34. Le superfici boschive e le aree destinate a verde o a servizi pubblici possono essere concesse in uso o date in permuta esclusivamente agli enti territoriali per la successiva valorizzazione.”.

3. Al comma 2, dell‟articolo 18, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) garantire, con le modalità di cui al presente articolo, il diritto al rinnovo dei contratti di affitto dei fondi rustici provenienti dagli enti ed associazioni disciolti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all‟articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382) nonché dei fondi rustici comunque acquisiti al patrimonio regionale;”.

4. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per favorire la realizzazione di un progetto di gestione che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, i beni mobili ed immobili regionali d‟interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, in comodato d‟uso gratuito allo Stato e agli Enti pubblici territoriali nonché agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed a Enti del Terzo settore. La

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concessione ha una durata massima non eccedente i 50 anni, nel corso dei quali l'Ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dei beni.

5. Per consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata e la gestione dei beni di cui al comma 4, la Giunta regionale, d‟intesa con il Ministero competente in materia di attività culturali, è autorizzata ad attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati. L'individuazione del partner privato avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

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Art. 10 (Disposizioni varie)

1. Al comma 20 dell‟articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) le parole da “Gli avvocati” fino a

“all‟Avvocatura regionale” sono sostituite dalle seguenti: “In attesa di una specifica disciplina della contrattazione collettiva nazionale in merito alla valorizzazione della professionalità degli avvocati degli uffici legali, gli avvocati già in servizio presso la struttura di cui all‟articolo 553 bis del r.r.

1/2002 all‟atto della costituzione del ruolo professionale dell‟Avvocatura regionale di cui all‟articolo 10 bis della l.r. 6/2002, come modificata dalla presente legge, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo professionale e sono assegnati all‟Avvocatura regionale, previa apposita selezione tecnico – pratica svolta secondo criteri e modalità da disciplinare nell‟ambito del citato r.r.

1/2002, mantenendo la categoria in possesso al momento della selezione.”.

2. La Giunta regionale è autorizzata all‟espletamento di una procedura di dismissione della totalità delle azioni di Lazio Ambiente S.p.A..

3. Ai fini di cui al comma 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per la predisposizione di un progetto di riconversione industriale da parte dell‟organo amministrativo di Lazio Ambiente S.p.A..

4. All‟articolo 38 della legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: “decentramento amministrativo)” sono inserite le seguenti:

“e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale)” e dopo le parole: “delle sanzioni” sono inserite le seguenti:

“accertate dal personale di sorveglianza di cui all‟articolo 25”;

b) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: “3-ter. Ai fini dell‟individuazione dell‟autorità amministrativa competente ad introitare direttamente ed integralmente i proventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis.”.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai verbali di illeciti amministrativi già accertati e notificati dal personale di sorveglianza di cui all‟articolo 25 della l.r. n. 29/1997 alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, stimate in euro 50.000,00 l‟anno a decorrere dal 2019, si provvede si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2019-2021, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”.

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Art. 11 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:“LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019”

La proposta di legge di stabilità regionale 2019 è stata predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e, da ultimo, dal decreto legge 24 giugno 2016, n. 113.

Ai sensi delle citate previsioni normative, la legge di stabilità regionale definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, attraverso l‟adozione di norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. In particolare, ai sensi degli articoli 36, comma 4, 38, comma 2, e del punto n. 7 dell‟allegato n. 4/1 del summenzionato d.lgs. n. 118/2011, la legge di stabilità regionale provvede al rifinanziamento, al definanziamento e alla rimodulazione delle leggi regionali di spesa.

Con la legge di stabilità regionale, pertanto, si provvede:

- al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;

- alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;

- con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

- alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione;

- ad altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti.

Conformemente alla disciplina normativa descritta, in particolare ai sensi dell‟articolo 38, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 e nel rispetto del paragrafo n. 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011), l‟articolo 1 della presente proposta definisce il quadro degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per il triennio 2019-2021, attraverso i seguenti allegati:

a) l‟elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni e programmi, con esclusione di quelle di cui alla lettera b), con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, nonché del corrispondente titolo di spesa (Allegato A);

b) l‟elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, nonché della corrispondente missione, programma e titolo di spesa (Allegato B). La predisposizione di tale elenco deriva dalla volontà di offrire – innanzitutto al legislatore regionale – maggiore chiarezza e trasparenza nella lettura del bilancio regionale, attraverso uno

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strumento di analisi comparativa, annuale e triennale, tra gli stanziamenti del bilancio 2019-2021 e i corrispondenti stanziamenti a legislazione vigente.

Pertanto, gli elenchi a) e b) forniscono il perimetro delle vigenti leggi regionali di spesa.

Con l‟articolo 2, recante disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)), al comma 1 sono confermate, anche per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, le misure fiscali in vigore, in materia di addizionale regionale all‟IRPEF, per gli anni di imposta 2017 e 2018.

Per effetto di tale disposizione, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, in misura pari all‟1,6% per tutti i redditi superiori a 15.000 euro, resta rideterminata anche per gli anni 2019-2021 a nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale

regionale all'IRPEF Aliquota

fino a 15.000 euro Nessuna maggiorazione

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 1,00%

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 1,20%

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 1,50%

oltre 75.000 euro 1,60%

Restano inoltre confermate le fattispecie di soggetti, meritevoli di particolare tutela, per i quali non opera la maggiorazione del prelievo fiscale, individuate dall‟art. 2 della legge regionale 17/2016, ovvero i soggetti:

a) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 35.000,00 euro;

b) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui alla presente lettera è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo;

c) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

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Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro;

d) ultrasettantenni portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della L. 104/1992 appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro.

Le disposizioni di cui al comma 2 sono orientate, al fine di favorire l‟ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché il rilancio della competitività sui mercati esteri, a disporre con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (coincidente, per i contribuenti ai fini IRAP per i quali l‟esercizio fiscale corrisponde a quello solare, all‟anno di imposta 2019), la disapplicazione della maggiorazione dell‟IRAP pari, a legislazione vigente, allo 0,92% per i soggetti passivi ai fini IRAP che operano nell‟ambito dei settori di attività 08.11, 08.12, 08.91, 08.92, 08.93, 08.99, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 13.10, 13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 20.30, 20,41, 20.42, 21.10, 21.20, 23.31, 23.32, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44, 23.49, 23.70, 25.61, 25.62, 25.71, 25.72, 25.73, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 30.30, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 72.11 e 72.19 della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007.

Tali codifiche corrispondono ai seguenti settori di attività: estrazione di pietra, sabbia e argilla e di minerali da cave e miniere; lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, produzione di oli e grassi vegetali e animali, industria lattiero-casearia, produzione di altri prodotti alimentari, industria delle bevande, preparazione e filatura di fibre tessili, tessitura e finissaggio dei tessili, altre industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia), fabbricazione di calzature, fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone, fabbricazione di articoli di carta e cartone, fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici, fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici, fabbricazione di medicinali e prodotti farmaceutici, fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta, fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica, taglio, modellatura e finitura di pietre, trattamento e rivestimento dei metalli; lavori di meccanica generale, fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta, fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione e orologi, fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche, fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche, fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio, fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, fabbricazione di macchine di impiego generale, fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura, fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili, fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi, fabbricazione di mobili e ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Tali categorie di settori di attività sono state individuate a valle di un articolato e complesso lavoro di integrazione tra le banche dati rilevanti ai fini IRAP (analisi delle dichiarazioni ai fini IRAP

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elaborate da SOGEI) ed i dati di contabilità nazionale resi disponibili da ISTAT. In particolare, per ogni settore di attività ai fini ATECO 2007 è stata analizzata la quota di export sul totale del fatturato riferito al Lazio nel periodo 2011-2015, nonché le dinamiche di evoluzione delle esportazioni nel medesimo periodo.

Con riferimento a tale iniziativa di natura fiscale, giova rilevare come la riduzione dell‟aliquota Irap per i settori di attività che generano una quota maggiore del fatturato all'estero possa rappresentare un importante volano al rilancio della nostra economia. La platea di soggetti passivi interessati, infatti, è costituita da aziende che si confrontano su un mercato vastissimo, dove il successo si gioca primariamente su qualità, costi di produzione ed efficienza produttiva. Si tratta di imprese costantemente alla ricerca di soluzioni innovative e nuove combinazioni di prodotto/mercato. Le imprese che vendono all'estero costituiscono, infatti, l'anima del apparato industriale, quella a maggiore produttività, capace in questi anni di sostenere il confronto con la concorrenza internazionale rinnovando strategie e processi. Utilizzare la leva fiscale per migliorare il quadro competitivo delle imprese esportatrici significa, in tale contesto, premiare imprenditori e lavoratori costantemente alle prese con l'evoluzione del contesto tecnologico e di mercato, fornendo un segnale per la riallocazione delle risorse produttive verso aziende e settori mediamente più efficienti e dinamici. Si avverte l‟esigenza di lanciare una forte azione di impulso e stimolo al tessuto economico regionale. Malgrado le criticità della nostra base produttiva, esiste un tessuto di imprese che ha saputo superare la crisi e intercettare i cambiamenti nella domanda internazionale. Verso queste imprese vanno indirizzate le migliori risorse umane e materiali. Atteso che le prospettive di crescita sempre più dipendono dai mercati esteri, l'obiettivo di incrementare la nostra propensione all'export opera in modo perfettamente funzionale a un percorso di sviluppo produttivo e occupazionale sostenibile. Questa proposta fiscale rappresenta un intervento che promette molto di più di un semplice alleggerimento fiscale, candidandosi a rappresentare un importante segnale verso una politica industriale che prosegue nella stagione delle scelte.

La disapplicazione della maggiorazione IRAP per i succitati settori determina un onere a carico del bilancio regionale pari a 20 milioni di euro per l‟anno 2019.

Con le disposizioni di cui al comma 3 si dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 2, la quota ulteriore di gettito derivante dalle maggiorazioni dell‟aliquota dell‟IRAP e dell‟addizionale regionale all‟IRPEF di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (+0,92% per l‟IRAP; 0,5% per l‟addizionale IRPEF) è destinata alle finalità di cui all‟articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il comma 4 provvede a dare copertura agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 343 milioni di euro per l‟anno 2019 e a 323 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante le risorse allocate nel “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, la cui dotazione finanziaria è determinata, ai sensi dell‟articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014).

Con l‟articolo 3 si prevede l‟istituzione, nell‟ambito del SSR, dell‟Azienda sanitaria denominata “Azienda Zero”, con la finalità di ottimizzare gli assetti istituzionali e organizzativi del

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SSR attraverso l‟integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale.

La nuova Azienda sarà costituita nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e, pertanto, dotata di autonoma soggettività e personalità giuridica; saranno altresì previste le necessarie strutture strategiche e di direzione per il presidio dei processi e delle attività oggetto di riorganizzazione. L‟ambito di attività dell‟Azienda riguarda:

a) la definizione di piani di acquisto annuali e pluriennali per l‟approvvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare delle aziende sanitarie di diritto pubblico, gestione di eventuali procedure di gara, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite al Soggetto aggregatore regionale;

b) la centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario;

c) la gestione del sistema documentale del personale del servizio sanitario, fermo restando l‟esercizio da parte delle aziende delle funzioni proprie del datore di lavoro; supporto alla realizzazione di attività di alta formazione;

d) il coordinamento e sviluppo del sistema informativo sanitario e delle tecnologie di informazione e comunicazione;

e) la programmazione e gestione della rete logistica distributiva;

f) il supporto tecnico alla realizzazione degli investimenti in sanità.

La costituzione di Azienda Zero risponde all‟esigenza di superare la frammentazione, le disomogeneità e le assenze di standard che hanno caratterizzato nel tempo l‟azione gestionale ed amministrativa in tali ambiti e, attraverso la concentrazione delle migliori conoscenze e esperienze, costruire un centro di competenze tecnico-specialistiche di supporto alle organizzazioni sanitarie pubbliche.

Le finalità di “Azienda Zero” e del futuro assetto organizzativo sono:

a) consentire alle aziende sanitarie la piena focalizzazione sulle attività ed i servizi alla persona;

b) rafforzare il ruolo, le funzioni e le competenze della governance regionale;

c) generare livelli intermedi di cooperazione obbligatoria tra le aziende al fine di perseguire standard di processo e di risultato e le conseguenti economie di scopo e di scala;

d) semplificare ed efficientare la catena di comando;

e) riorientare i propri servizi rispetto alle ormai consolidate tendenze della domanda.

Il percorso di implementazione di “Azienda Zero” risulta articolato in quanto coinvolge le aziende sanitarie pubbliche e i processi oggetto di riorganizzazione. A tale riguardo si elencano le funzioni che si intendono concentrare e integrare operativamente in “Azienda Zero” con modalità e ambiti definiti con deliberazione da parte della Giunta regionale.

L‟Azienda svolgerà le attività di gestione, controllo e monitoraggio per i seguenti ambiti:

a) piani di acquisti, annuali e pluriennali per l‟approvvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie; eventuale svolgimento di procedure di gara;

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b) sistema centralizzato dei pagamenti dei fornitori;

c) sistema documentale e del personale in servizio del servizio sanitario e supporto all‟alta formazione;

d) magazzini e logistica distributiva;

e) sistema informativo sanitario regionale e delle tecnologie di informazione e comunicazione correlate;

f) supporto tecnico alla realizzazione degli investimenti.

In linea generale, l‟accentramento dei servizi sanitari e non sanitari comporta l‟esigenza di definire il modello organizzativo più appropriato per la gestione del cambiamento e per il superamento delle possibili criticità interne ed esterne al contesto di riferimento. La Regione, ovvero l‟Assessorato alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, assicura le funzioni di indirizzo, programmazione strategica, monitoraggio e controllo. Le Aziende sanitarie locali del SSR dovranno assicurare le funzioni di tutela dei propri cittadini e l‟erogazione appropriata delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in coerenza con gli obiettivi di programmazione sanitaria regionale e delle risorse del fondo sanitario assegnate. Le Aziende ospedaliere dovranno assicurare l‟erogazione appropriata delle prestazioni sanitarie specialistiche in coerenza con gli obiettivi e con i volumi di attività definiti annualmente con la programmazione sanitaria regionale, nel rispetto degli equilibri economico- finanziari del bilancio aziendale.

Con la proposta normativa di cui all‟articolo 3 si intende realizzare la possibilità di sviluppare anche altre forme di integrazione in altre materie non espressamente richiamate; è importante sottolineare come la proposta non limita l‟ambito di autonomia delle aziende e la relativa responsabilità, ma cerca di razionalizzare e standardizzare i processi attraverso un‟azienda „dedicata‟ ad affrontare e risolvere i punti critici. La proposta di creare “Azienda Zero” si inserisce all‟interno del Programma Operativo tendente ad un miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza delle Aziende Sanitarie.

Si evidenzia che i modelli di integrazione dei servizi di supporto sanitari e operativi, a valenza regionale, laddove adottati, hanno consentito di mitigare l‟incremento dei costi gestionali, nonché di raggiungere un miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia erogativa, liberando risorse da dedicare allo sviluppo e alla qualità nell‟ambito dei servizi assistenziali.

Con l‟articolo 4, recante norme per favorire l’interscambio del personale del SSR, al comma 1, lett. a) si intende favorire lo scambio di conoscenze e competenze tra il personale della Regione e il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale affinché condividano medesimi percorsi formativi e professionali per una reale ed efficace integrazione e collaborazione nei vari ambiti finalizzati a garantire la tutela della salute. Ciò anche in considerazione dei diversi contratti collettivi vigenti. Alla luce della nuova strutturazione dei comparti dei contratti appare opportuno favorire tale interscambio, utilizzando istituti normativamente previsti, anche di natura temporanea quale il comando, il distacco, l‟assegnazione provvisoria, o definitivi quali la mobilità;

potranno essere utilizzati anche degli istituti particolari come quello previsto, ad esempio, dall‟art.

23 bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

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L‟intervento normativo proposto, quindi, è volto al potenziamento del bagaglio professionale delle risorse umane quale ulteriore strumento di formazione individuale e di miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza, attesa la possibilità di accrescere le proprie nell‟ambito della nuova amministrazione e, contestualmente, mettere a disposizione quelle già acquisite presso l‟amministrazione di appartenenza in un percorso virtuoso finalizzato al conseguimento di livelli di alta professionalizzazione nel sistema di governo della salute pubblica. L‟intervento normativo proposto è volto, altresì, al potenziamento della qualità dei servizi offerti dalle singole Aziende Sanitarie e dalla Regione Lazio.

Le procedure da attivarsi ai fini dell‟applicazione delle previsioni di cui alla presente proposta normativa saranno disciplinate con regolamento attuativo, d‟intesa tra le amministrazioni interessate, ferma rimanendo la volontà del soggetto di “transitare” da una amministrazione all‟altra - anche con istituti giuridici di mobilità transitoria - nonché la necessità di acquisire il parere dell‟amministrazione di appartenenza. Giova, al riguardo, ribadire che la proposta di norma è da considerare nell‟ambito della più generale iniziativa regionale finalizzata ad attivare percorsi di miglioramento del governo delle Aziende ed Enti del SSR e dell‟Ente regionale medesimo, affinché i percorsi formativi, professionali e gestionali siano massimamente integrati nei diversi ambiti nei quali operano le risorse umane dedicate al Sistema Salute nel suo complesso. Tale modalità di

“interscambio” delle risorse umane, tra l‟altro, risulta utile misura ai fini dell‟avviamento della Azienda Zero di cui all‟articolato normativo precedentemente illustrato, in quanto sicuramente preordinata a generare livelli intermedi di cooperazione obbligatoria tra le aziende al fine di perseguire le cd. economie di processo.

Al comma 1, lett. b), dell‟articolo 4, si intende potenziare l‟efficienza del servizio sanitario regionale per quanto attiene al personale dirigenziale operante presso strutture della Giunta Regionale preposte agli obiettivi di tutela della salute, comprese le funzioni della programmazione sanitaria, quelle di supporto ai sistemi gestionali e tecnici delle aziende sanitarie. Tale potenziamento si attua principalmente attraverso la previsione volta a stabilire che gli incarichi dirigenziali, conferiti, nel numero massimo di dieci, per le predette finalità, non vengano computati nel contingente di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con l‟articolo 5, recante norme per la valutazione straordinaria delle partite creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR, si vuole fornire agli enti del SSR uno strumento per agevolare l‟azione amministrativa nell‟esecuzione delle attività previste dalle disposizioni in tema di percorsi attuativi della certificabilità dei bilanci, ai sensi dei decreti interministeriali 17 settembre 2012 e 1 marzo 2013, con particolare riferimento alle poste di credito e di debito iscritte nei propri Stati Patrimoniali, ivi compresi i fondi rischi a qualsiasi titolo iscritti. Inoltre, agendo sui fattori patrimoniali che hanno impatto diretto sul Fondo di dotazione, si vuole addivenire al suo corretto dimensionamento.

Le disposizioni contenute nella norma forniscono una metodologia agli enti del SSR per allineare le risultanze della contabilità generale a quanto contenuto nei partitari crediti e debiti, agendo soprattutto su quelle posizioni caratterizzate da un elevato grado di vetustà.

L‟introduzione di disposizioni specifiche per le partite contabili iscritte in data precedente al 1 gennaio 2015 è correlata all‟adozione del DCA n. 182/2015, che ha considerato il medesimo

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