REGIONE LAZIO
DELIBERAZIONE N. DELPROPOSTA N. 16262 DEL 18/09/2017 GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA PROPONENTE
ASSESSORATO PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(GIGLI MARIA PIA) (GIGLI MARIA PIA) (F.GENCHI) (R. OTTAVIANI)
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
(Hausmann Carlo) ___________________________
L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 21/09/2017 prot. 596 ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Modifiche alla Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2001 n. 146 concernente "Modalità per la tenuta del registro volontario regionale delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali e per l'iscrizione in esso, ai sensi della legge regionale 1°
marzo 2000, n. 15".
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
Oggetto: Modifiche alla Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2001 n. 146 concernente
“Modalità per la tenuta del registro volontario regionale delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali e per l’iscrizione in esso, ai sensi della legge regionale 1° marzo 2000, n. 15”.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) N.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
VISTA la Legge 6 aprile 2004, n.101 di ratifica del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, che in particolare all’articolo 3 specifica i compiti affidati alle Regioni in materia;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Legge 1 dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;
VISTO il D.M. n. 28672 del 14/12/2009 che approva il “Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo” (PNBA);
VISTO il Documento “Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l’agricoltura” adottate con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 luglio 2012;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020 (PSR), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015 nel quale, nell'ambito della Misura 10, Sottomisura 10.2, Tipologia di operazione 10.2.1 “Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in agricoltura”, è previsto il finanziamento delle attività svolte dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura del Lazio (ARSIAL) in attuazione della Legge regionale n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario";
Pagina 2 / 4
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, “Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge regionale 1 marzo 2000, n.15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” con la quale la Regione Lazio intende favorire e promuovere iniziative in difesa della biodiversità in campo agricolo affidandone l’attuazione all’ARSIAL;
VISTO l’articolo 2 della Legge regionale n. 15/2000 con il quale si dispone:
- al comma 1, che al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro volontario regionale suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica;
- al comma 2, che il registro di cui al comma 1 è tenuto dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
VISTO, in particolare, il comma 3 dell’articolo 2 della L.r. n. 15/2000 nel quale si stabilisce che la Giunta regionale determina le modalità per la tenuta del registro volontario regionale e per l’iscrizione in esso delle specie e varietà, e si definiscono i criteri di cui tener conto per l’iscrizione delle risorse genetiche autoctone a tale registro;
VISTO il Decreto del Presidente 29 maggio 2017, n.T00090 concernente “Nomina delle Commissioni tecnico-scientifiche previste dalla Legge regionale n. 15/2000, aventi il compito, tra l’altro, di esprimere un parere per l’iscrizione, o l’eventuale cancellazione, delle risorse genetiche autoctone al registro volontario regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2001, n. 146 concernente “Modalità per la tenuta del registro volontario regionale delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali e per l’iscrizione in esso, ai sensi della legge regionale 1° marzo 2000, n. 15”;
VISTA la determinazione dirigenziale n.G09679 del 31/08/2016 con la quale sono state approvate le condizioni e le modalità di attuazione e di erogazione del sostegno all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione del Lazio – ARSIAL per l’attuazione della Sottomisura 10.2, Tipologia di operazione 10.2.1 “Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in agricoltura”, come unico beneficiario in quanto ente attuatore della Legge regionale n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”;
CONSIDERATO che le modalità per la tenuta del registro volontario regionale delle risorse genetiche autoctone approvate dalla DGR n. 146/2001 necessitano di aggiornamento in funzione delle modifiche normative e tecnico-metodologiche occorse in materia di tutela della biodiversità agraria, con particolare riferimento a quanto stabilito nelle “Linee guida nazionali per la conservazione “in situ”, “on farm” ed “ex situ”, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l’agricoltura” adottate con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 luglio 2012 ed al recente rinnovo delle commissioni tecnico scientifiche di cui all’articolo 3 della L.R. n. 15/2000;
RITENUTO necessario sostituire l’allegato parte integrante della D.G.R. 146/2001 con l’allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, ALLEGATO A, suddiviso in:
- Sez. 1 MODALITA’ PER LA TENUTA DEL REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI ED ANIMALI E PER L’ISCRIZIONE IN ESSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2000, n. 15 - Sez. 2 SCHEMA DI REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DELLE RISORSE
GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI
Pagina 3 / 4
- SEZ 3 SCHEMA DI REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE ANIMALI
- SEZ 4 SCHEMA DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO VOLONTARIO
REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI E
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
- SEZ 5 SCHEMA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO VOLONTARIO
REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE ANIMALI E
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
CONSIDERATO che il documento allegato alla presente deliberazione è stato oggetto di consultazione tecnica con la competente struttura dell’ARSIAL esperita nelle seguenti date 23/02, 20/04, 12/06, 27/06 del 2017;
DELIBERA
In conformità alle premesse che si intendono integralmente richiamate
di modificare la D.G.R 30 gennaio 2001 n. 146 sostituendo integralmente l’allegato ;
di approvare il documento allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, ALLEGATO A, concernente “Modalità per la tenuta del registro volontario regionale delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali e per l’iscrizione in esso, ai sensi della legge regionale 1° marzo 2000, n. 15” suddiviso in:
- Sez. 1 MODALITA’ PER LA TENUTA DEL REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI ED ANIMALI E PER L’ISCRIZIONE IN ESSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2000, n. 15 - Sez. 2 SCHEMA DI REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DELLE RISORSE
GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI
- SEZ 3 SCHEMA DI REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE ANIMALI
- SEZ 4 SCHEMA DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO VOLONTARIO
REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI E
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
- SEZ 5 SCHEMA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO VOLONTARIO
REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE ANIMALI E
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale regionale Agricoltura.
Pagina 4 / 4
1
ALLEGATO A – SEZ. 1
MODALITA’ PER LA TENUTA DEL REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI ED ANIMALI E PER L’ISCRIZIONE IN ESSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2000, n. 15
TENUTA DEL REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE
1. Il Registro volontario regionale delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali, istituito ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. n. 15 del 1 marzo 2000, è tenuto dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
2. Il Registro è costituito dalla Sezione animale e dalla Sezione vegetale e contiene obbligatoriamente i dati indicati nei relativi schemi (Allegato A – Sez. 2 e Sez. 3).
3. L’ufficio competente dell’ARSIAL provvede a tutti gli adempimenti necessari alla sua realizzazione sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, al puntuale aggiornamento ed alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia.
4. Per le risorse genetiche animali l’ufficio competente dell’ARSIAL provvede a richiedere agli organismi incaricati della tenuta dei libri genealogici e dei Registri anagrafici, copia degli atti relativi ai gruppi etnici relativi al territorio laziale, dai quali saranno estratti i dati necessari da inserire nel Registro.
5. Per le risorse genetiche vegetali l’ufficio competente dell’ ARSIAL provvede ad acquisire gli atti e i dati relativi a specie e varietà a rischio di erosione genetica del territorio laziale disponibili presso organismi nazionali ed internazionali riconosciuti.
6. L’ufficio competente dell’ ARSIAL provvede ad attuare, per le entità iscritte al Registro, tutte le procedure necessarie per effettuarne l’iscrizione in banche dati e repertori tenuti da organismi nazionali ed internazionali riconosciuti.
7. L’ARSIAL può proporre alla Direzione regionale competente le modifiche e le integrazioni alle modalità per la tenuta del Registro, ritenute necessarie per il suo miglior funzionamento.
8. I dati esclusivamente tecnici contenuti nel Registro sono pubblici e, chiunque ne abbia interesse, vi può accedere con le modalità e le procedure stabilite dall’ARSIAL sulla base della legge n.
241/90.
ISCRIZIONE AL REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE
1. Al Registro volontario regionale possono essere iscritte tutte quelle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, per i qual esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale che siano minacciate di erosione genetica secondo i requisiti di cui all’art. 1 della L.R. n. 15/2000.
2. L’iscrizione al Registro di ciascuna specie, razza, varietà, popolazione, cultivar, ecotipo e clone può essere effettuata su iniziativa dell’ARSIAL ovvero su proposta della Giunta Regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini.
3. La richiesta di iscrizione al Registro, predisposta secondo gli schemi di domanda riportati nelle sezioni 2 e 3 del presente allegato deve essere accompagnata dalla documentazione in essi riportata e deve essere indirizzata all’ARSIAL – Area Tutela risorse, vigilanza e qualità produzioni.
2
4. L’iscrizione al Registro volontario regionale è gratuita ed eseguita a cura dell’ARSIAL, previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica di cui all’art.
3 della L.R. n. 15/2000.
5. L’ufficio competente dell’ARSIAL, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, ne verifica la completezza e la correttezza documentale e richiede la documentazione eventualmente mancante o risultata carente, stabilendo il termine entro il quale deve essere fornita. Il periodo intercorrente dalla data della richiesta alla data di ricevimento della documentazione suddetta non è computato nei 60 giorni. Ad istruttoria ultimata l’ARSIAL ne informa il richiedente, comunicando che la richiesta sarà sottoposta al parere della Commissione.
6. L’attività di supporto tecnico operativo al funzionamento delle Commissioni tecnico-scientifiche è svolta dall’ufficio competente dell’ARSIAL. L’Ufficio effettua l’istruttoria delle domande di iscrizione al Registro e propone al Presidente la convocazione della Commissione.
La Commissione può, altresì, essere convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Con congruo anticipo sulla data di convocazione, l’ufficio provvede ad inviare ai singoli componenti la copia della documentazione da esaminare.
7. La riunione per esprimere il parere è valida se è presente la metà più uno dei membri effettivi della Commissione.
8. Il parere motivato, favorevole o contrario all’iscrizione, è espresso per iscritto a maggioranza dei membri presenti con indicazione del numero dei favorevoli e dei contrari.
Ai componenti delle Commissioni non residenti nel luogo ove si svolgono i lavori delle commissioni è dovuto, dietro presentazione dei giustificativi, il rimborso delle spese di trasferta in misura non superiore a quella stabilita per i dirigenti regionali.
9. In casi specifici la Commissione può chiedere all’ufficio competente dell’ARSIAL ulteriori informazioni o documentazione. L’ARSIAL al fine di fornire quanto richiesto potrà consultare esperti o richiedere a esperti o laboratori specializzati studi o analisi particolari che si rendessero necessari per la valutazione delle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni proposti.
10. Il parere espresso dalla Commissione è vincolante. L’ufficio competente dell’ARSIAL, a seguito di parere favorevole, provvede all’iscrizione al Registro e, in caso di parere negativo, respinge la richiesta con provvedimento motivato ai sensi della Legge 241/1990.
L’ufficio provvede a comunicare al soggetto richiedente l’esito della richiesta di iscrizione al Registro.
11. Il materiale iscritto nel registro volontario regionale può essere cancellato dall’ARSIAL se non sussistono più i requisiti di cui al punto 1 e previo parere favorevole della Commissione tecnico- scientifica competente.
12. Conformemente a quanto previsto al comma 6 dell’articolo 3 della L.R. n. 15/2000, ARSIAL nel fornire il proprio supporto tecnico-operativo al funzionamento delle Commissioni tecnico- scientifiche, può definire ed approvare, con propria determinazione, modalità di funzionamento delle Commissioni stesse, dandone comunicazione alla Direzione regionale competente.
3
ALLEGATO A – SEZ. 2
SCHEMA DI REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI
Il testo è stato redatto base delle “Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” approvate con DM del MiPAAF il 6 luglio 2012, in particolare si fa riferimento alle 83 schede descrittive delle specie riportate in appendice (MIPAAF, 2013) e alle seguenti schede dell’allegato 6: 6.2 scheda di valutazione in azienda, 6.3 Descrittori passaporto (Passport data), 6.4 elenco delle specie per le quali sono state fornite le schede descrittive e 6.8 scheda sintetica varietale.
Numero dell'iscrizione Si intende ogni singola iscrizione sia essa una specie, varietà locale, cultivar, clone, ecotipo, popolazione che abbia i requisiti dell’art.1 della L.R. 15/2000. Tale numero viene assegnato al momento dell’iscrizione.
Identificazione Famiglia, Genere, Specie, Entità sottospecifica, Nome comune della specie, Nome della varietà locale, Cultivar, Clone, Ecotipo, Popolazione Sinonimi accertati, Eventuali denominazioni errate, Denominazione (i) dialettale (i) locale (i) (definendo il dialetto utilizzato).
Rischio di erosione genetica
Areale regionale di conservazione in situ Provincia/e, Comune/i, Località.
Data di iscrizione al RVR
Soggetto/i proponente/i con indicazione, nel caso di enti, del responsabile tecnico di riferimento.
Aziende coltivatrici (in situ/on farm presso cui sono state collezionate le accessioni valutate per l’iscrizione al RVR): con indicazione di superficie e consistenza della risorsa genetica.
Azienda/e incaricata/e della moltiplicazione/riproduzione - Rete di Conservazione e Sicurezza.
Azienda/e incaricata/e della conservazione - Rete di Conservazione e Sicurezza.
Luogo di conservazione e/o riproduzione (ex situ): Banche del Germoplasma, Case delle sementi, Orti botanici, enti scientifici pubblici o privati che conservano, custodiscono o riproducono la risorsa in oggetto con indicazione di superficie e quantità o numero di accessioni coltivate o conservate.
Status biologico della risorsa
Sistema prevalente di propagazione della specie: vegetativo o da seme.
Sistema riproduttivo della specie: % allogamia o % autogamia.
Caratterizzazione morfo-fisiologica
La descrizione dovrà riportare, le caratteristiche indicate indispensabili e specifiche della risorsa in oggetto e dovrà essere realizzata secondo le Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l’agricoltura. Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agricolo (MIPAF, 2013) con indicazione dei descrittori specie specifici indicati come obbligatori o raccomandati dalle stesse Linee guida.
Indicazioni relative alle indagini genetiche molecolari (se disponibili)
4
Descrizione agronomica
La descrizione dovrà riportare il comportamento agronomico della risorsa rilevato nei sopralluoghi presso le aziende coltivatrici anche attraverso schede di valutazione in azienda.
Caratteristiche tecnologiche ed organolettiche del prodotto includendo informazioni sull'eventuale utilizzazione gastronomica e sulle possibilità di valorizzazione del prodotto e suo legame con il territorio.
Zona tipica di produzione
Cenni storici, origine e diffusione
La descrizione dovrà riportare le fonti storiche documentate volte a dimostrare il legame tra la coltivazione della risorsa in questione e il territorio di riferimento.
Rilievi etnografici rappresentativi del capitale sociale espressivo del rapporto tra l'agricoltore, la comunità ed il territorio (se disponibili): trasmissione dei saperi relativi a coltivazione ed uso della risorsa.
Altro interesse alla conservazione: economico, paesaggistico, agroecologico/ecologico, scientifico, ecc.
Bibliografia e Sitografia di riferimento Documentazione fotografica
Data di aggiornamento
5
ALLEGATO A – SEZ 3
SCHEMA DI REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE ANIMALI
Il testo è stato redatto sulla base delle “Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” approvate con DM del MiPAAF il 6 luglio 2012 e, per la definizione del grado di rischio di erosione genetica delle risorse genetiche animali, si rinvia a quanto definito in materia dal National Focal Point Italiano della FAO.
Numero dell’iscrizione Si intende ogni singola iscrizione di specie, razza o popolazione che abbia i requisiti dall’art.1 della L.R. 15/2000. Tale numero viene assegnato al momento dell’iscrizione.
Identificazione Famiglia, Genere, Specie, Entità sottospecifica, Nome comune della specie, Nome della razza, Popolazione, Tipo Genetico Autoctono, Sinonimi accertati, Eventuali denominazioni errate, Denominazione (i) dialettale (i) locale (i) (definendo il dialetto utilizzato).
Rischio di erosione genetica
Areale regionale di conservazione on farm Provincia/e, Comune/i, Località.
Data di iscrizione al RVR
Soggetto/i proponente/i con indicazione, nel caso di enti, del responsabile tecnico di riferimento
Allevamenti presso i quali è stata individuata la risorsa per l’iscrizione al RVR con indicazione delle consistenze
Azienda/e incaricata/e della conservazione e/o riproduzione - Rete di Conservazione e Sicurezza, aziende nelle quali è attuata la conservazione in situ della risorsa genetica relativa ai riproduttori, fornite dai libri genealogici o registri anagrafici se presenti. Indicazioni di eventuali piani di accoppiamenti guidati.
Luogo di conservazione e/o riproduzione (ex situ): Centri di produzione e stoccaggio di materiale genetico, pubblici o privati che conservano, custodiscono o riproducono la risorsa in oggetto con indicazione del materiale genetico stoccato.
Libro genealogico o Registro anagrafico se presente (Legge n. 30/1991 e successive modificazioni).
Indicazione della consistenza, stimata o reale, della risorsa al livello regionale (fornita dai libri genealogici o registri anagrafici se presenti).
Descrizione morfologica
La descrizione dovrà riportare, le caratteristiche indicate indispensabili e specifiche della risorsa in oggetto e dovrà essere realizzata secondo le Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l’agricoltura. Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agricolo (MIPAF, 2013) con indicazione dei descrittori per specie raccomandati dalle stesse Linee guida.
6
Riproduzione: descrizione delle criticità Attitudine produttiva storica ed attuale
Resistenza ad ambienti difficili e altre caratteristiche qualificanti Miglioramento genetico (se attuato)
Indicazioni relative alle indagini genetiche molecolari (se disponibili) Descrizione della tipologia prevalente di allevamento
Caratteristiche tecnologiche ed organolettiche dei prodotti includendo informazioni
sull'eventuale utilizzazione gastronomica e sulle possibilità di valorizzazione del prodotto e suo legame con il territorio.
Zona tipica di allevamento
Cenni storici, origine e diffusione
La descrizione dovrà riportare le fonti storiche documentate volte a dimostrare il legame tra la coltivazione della risorsa in questione e il territorio di riferimento.
Rilievi etnografici rappresentativi del capitale sociale espressivo del rapporto tra l'allevatore, la comunità ed il territorio (se disponibili): trasmissione dei saperi relativi all’allevamento ed uso della risorsa in oggetto.
Altro interesse alla conservazione: economico, paesaggistico, agroecologico/ecologico, scientifico, ecc.
Bibliografia e Sitografia di riferimento Documentazione fotografica
Data di aggiornamento
7
ALLEGATO A – SEZ 4
SCHEMA DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO VOLONTARIO
REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI E
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE INDIRIZZATA A:
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura nel Lazio Area Tutela risorse, vigilanza e qualità delle produzioni
via Rodolfo Lanciani, 38 00162 ROMA
CAMPI DA PREVEDERE:
Numero Protocollo (ricezione domanda presso ARSIAL) Soggetto proponente
Nome dell’ente, associazione, organizzazione, singolo cittadino, ditta, etc.
Indirizzo (indicare con provincia, comune, località, via, se in area protetta e quale) Telefono
mail/pec
Responsabile o tecnico di riferimento Nome e cognome
Ente di appartenenza indirizzo
telefono mail/pec
Entità per cui si richiede l'iscrizione Famiglia
Genere Specie
Entità sottospecifica Nome comune della specie
Nome della varietà locale / cultivar / clone / varietà storica / popolazione / ecotipo Sinonimi accertati
Eventuali denominazioni errate
Denominazione (i) dialettale (i) locale (i) (definendo il dialetto utilizzato) Stato biologico risorsa
Numero Fotografie allegate
Aziende coltivatrici in situ/on farm presso cui è coltivata la risorsa in oggetto con indicazione di superficie e consistenza della risorsa genetica
Nome dell’azienda, ente, associazione, organizzazione, singolo cittadino, etc.
indirizzo telefono mail/pec
8
Modalità e luogo di conservazione ex situ
Banche del Germoplasma, Case delle sementi, Orti botanici, enti scientifici pubblici o privati che conservano, custodiscono o riproducono la risorsa in oggetto con indicazione di superficie e quantità o numero di accessioni coltivate o conservate.
indirizzo telefono mail/pec
FIRMA DEL RICHIEDENTE
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA AI FINI DELL’ISCRIZIONE (da presentare in allegato alla domanda)
Una relazione tecnica che deve contenere i capitoli sotto elencati e deve essere firmata dal richiedente o dal responsabile tecnico:
Caratterizzazione morfo-fisiologica
La descrizione dovrà riportare, le caratteristiche indicate indispensabili e specifiche della risorsa in oggetto e dovrà essere realizzata secondo le Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l’agricoltura.
Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agricolo (MIPAF, 2013) con indicazione dei descrittori specie specifici indicati come obbligatori o raccomandati dalle stesse Linee guida.
Indicazioni relative alle indagini genetiche molecolari (se disponibili) Descrizione agronomica
La descrizione dovrà riportare il comportamento agronomico della risorsa in situ/on farm (dati descrittivi in azienda) e gli elementi utili alla valutazione del rischio di erosione genetica.
Caratteristiche tecnologiche ed organolettiche del prodotto includendo informazioni sull'eventuale utilizzazione gastronomica e sulle possibilità di valorizzazione del prodotto e suo legame con il territorio.
Zona tipica di produzione
Cenni storici, origine e diffusione
La descrizione dovrà riportare le fonti storiche documentate volte a dimostrare il legame tra la coltivazione della risorsa in questione e il territorio di riferimento.
Rilievi etnografici rappresentativi del capitale sociale espressivo del rapporto tra l'agricoltore, la comunità ed il territorio (se disponibili): trasmissione dei saperi relativi a coltivazione ed uso della risorsa.
Altro interesse alla conservazione: economico, paesaggistico, agroecologico/ecologico, scientifico, ecc.
Bibliografia e Sitografia di riferimento Documentazione fotografica
9
ALLEGATO A – SEZ 5
SCHEMA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE ANIMALI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
INDIRIZZATA A:
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura nel Lazio Area Tutela risorse, vigilanza e qualità delle produzioni
Via Rodolfo Lanciani, 38 00162 ROMA
CAMPI DA PREVEDERE:
Numero Protocollo (ricezione domanda presso ARSIAL) Soggetto proponente
Nome dell’ente, associazione, organizzazione, singolo cittadino, ditta, etc.
Indirizzo (indicare con provincia, comune, località, via, se in area protetta e quale) Telefono
mail/pec
Responsabile o tecnico di riferimento Nome e cognome
Ente di appartenenza indirizzo
telefono mail/pec
Entità per cui si richiede l'iscrizione Famiglia
Genere Specie
Entità sottospecifica Nome comune della specie
Nome della razza / Popolazione / Tipo Genetico Autoctono Sinonimi accertati
Eventuali denominazioni errate
Denominazione (i) dialettale (i) locale (i) (definendo il dialetto utilizzato) Numero Fotografie allegate
Allevamenti presso i quali è stata individuata la risorsa per l’iscrizione al RVR con indicazione delle consistenze indicare alcuni allevamenti ove è attuata la conservazione in situ Nome dell’azienda, ente, associazione, organizzazione, singolo cittadino, etc
indirizzo telefono mail/pec
Modalità di conservazione ex situ
10
Centri di produzione e stoccaggio di materiale genetico pubblici o privati che conservano, custodiscono o riproducono la risorsa in oggetto con indicazione del materiale genetico stoccato.
indirizzo telefono mail/pec
FIRMA DEL RICHIEDENTE
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA AI FINI DELL’ISCRIZIONE (da presentare in allegato alla domanda)
Una relazione tecnica che deve contenere i capitoli sotto elencati e deve essere firmata dal richiedente o dal responsabile tecnico:
Descrizione morfologica
La descrizione dovrà riportare, le caratteristiche indicate indispensabili e specifiche della risorsa in oggetto e dovrà essere realizzata secondo le Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l’agricoltura. Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agricolo (MIPAF, 2013) con indicazione dei descrittori per specie raccomandati dalle stesse Linee guida.
Libro genealogico o Registro anagrafico se presente (Legge n. 30/1991 e successive modificazioni).
Riproduzione: descrizione delle criticità.
Attitudine produttiva storica ed attuale, resistenza ad ambienti difficili e altre caratteristiche qualificanti, miglioramento genetico (se attuato)
Indicazioni relative alle indagini genetiche molecolari (se disponibili) Descrizione della tipologia prevalente di allevamento in situ/on farm
La descrizione dovrà riportare i dati descrittivi in azienda e gli elementi utili alla valutazione del rischio di erosione genetica.
Caratteristiche tecnologiche ed organolettiche dei prodotti includendo informazioni sull'eventuale utilizzazione gastronomica e sulle possibilità di valorizzazione del prodotto e suo legame con il territorio.
Zona tipica di allevamento
Cenni storici, origine e diffusione
La descrizione dovrà riportare le fonti storiche documentate volte a dimostrare il legame tra la coltivazione della risorsa in questione e il territorio di riferimento.
Rilievi etnografici rappresentativi del capitale sociale espressivo del rapporto tra l'allevatore, la comunità ed il territorio (se disponibili): trasmissione dei saperi relativi all’allevamento ed uso della risorsa in oggetto.
11
Altro interesse alla conservazione: economico, paesaggistico, agroecologico/ecologico, scientifico, ecc.
Bibliografia e Sitografia di riferimento Documentazione fotografica