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Finanziaria 2008: servono modifiche per un patrimonio forestale veramente pro-Kyoto

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Academic year: 2022

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Art. 45.

(Realizzazione di aree forestali ai fini dell’attuazione del Protocollo di Kyoto)

1. In ottemperanza di quanto disposto dalla delibera del CIPE n.123/2002, é istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la riforestazione di aree a maggior rischio di degrado ambientale. Le attività di riforestazione saranno realizzate con l’obiettivo di tutelare anche la biodiversità locale.

2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevati 4,5 milioni di euro, per ciascuna annualità del triennio 2008-2010, ai fini del completamento dell’Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio (INFC-terza fase+) e per le attività del Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio Agro-Forestale.

3. Con l’obiettivo della protezione dell’ambiente si introduce, con il presente comma, un regime di tutela degli ecosistemi forestali. La tutela si applica a tutti gli ecosistemi forestali, siano essi di proprietà privata, pubblica o di proprietà collettiva. Questo perché gli ecosistemi forestali svolgono una funzione essenziale per preservare gli equilibri ecologici fondamentali, in particolare per quanto riguarda l’aria, il clima, il suolo, le acque, la fauna e la flora. Le finalità sono quelle della tutela e dell’evoluzione delle funzionalità degli ecosistemi forestali ed in particolare, del ruolo svolto da questi per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la lotta alla desertificazione, la regimazione delle acque, la conservazione del suolo e la conservazione della biodiversità. A tal scopo si definisce ecosistema forestale l’insieme degli elementi biotici ed abiotici che si estendono su di un’area minima di mezzo ettaro (0,5 ha) ed in cui è presente una copertura arborea superiore al dieci per cento (10%) con alberi con altezza potenziale a maturità, in situ, di almeno due metri (2 m), e dove non sia predominante un uso agricolo e/o urbano. Inoltre, si definisce attività di gestione ogni azione dell’uomo che si svolge in conformità alle disposizioni di legge vigenti e che perciò è volta all’uso delle risorse dell’ecosistema forestale senza pregiudizio per la funzionalità. Le aree soggette a ricolonizzazione che non hanno ancora raggiunto una densità di copertura del dieci per cento ed una altezza di due metri, ma che, in virtù della tutela, ci si aspetta che li raggiungano, sono considerate ecosistemi forestali. L’attività antropica regolamentata è in grado di sostenere la stabilità e l’efficienza degli ecosistemi forestali, pertanto nelle aree di cui al presente comma è vietato asportare od apportare elementi biotici ed abiotici ed accendere fuochi, se non in conseguenza di attività di gestione. Negli ecosistemi forestali è vietata la variazione d’uso del suolo, se non autorizzata dagli organi competenti. L’espansione degli ecosistemi forestali per mezzo della ricolonizzazione o della piantagione su nuove aree è tutelata per mezzo delle presenti disposizioni. In definitiva, chi, asportando od apportando elementi biotici ed abiotici o accendendo fuochi, causa danno all’ecosistema forestale è tenuto al ripristino del medesimo.

Inoltre, è tenuto a risarcire lo Stato per la conseguente riduzione degli stock di carbonio in misura di 100 Euro per tonnellata di anidride carbonica equivalente. Il sanzionato, in accordo con la proprietà, deve procedere al ripristino del danno nei tempi indicati ed in conformità alle indicazioni fornite dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, in accordo con i competenti Enti di gestione del territorio. E’ facoltà delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano definire eventuali sanzioni accessorie. Nel caso in cui il sanzionato in accordo con la proprietà non proceda, nei tempi indicati ed in conformità alle indicazioni fornite, al ripristino del danno, la Regione o la Provincia Autonoma in accordo con tutti i competenti Enti di gestione del territorio, può procedere essa al ripristino del danno, rivalendosi sul sanzionato inadempiente per

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le spese sostenute. Al Corpo Forestale dello Stato spetta il compito di vigilanza di tutti gli ecosistemi forestali. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i competenti Enti di gestione del territorio, individuano ulteriori organi di vigilanza. Al Corpo Forestale dello Stato spetta il compito del rilievo del danno nonché della certificazione dell’avvenuto ripristino. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano individuano ulteriori organi. Al Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio Agro-Forestale, di cui al comma precedente, è affidato il calcolo della perdita degli stock di carbonio ed il conseguente calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra.

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