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Academic year: 2022

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(1)

6.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria) 1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 590-sexies. -- (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso

concreto."

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.»

7.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 dell'articolo 7 con il seguente:

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto

della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 590-sexies del codice penale, come introdotto dal precedente articolo 6.".

7.28 ZIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.».

7.30

MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Aggiungere in fine il seguente comma:

(2)

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.».

7.31

ANITORI, DI GIACOMO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria».  

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