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(1)

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1458

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 31 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 890)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(GIOVANNINI)

DAL MINISTRO DELL ’ ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

E DAL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

(TRIGILIA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupa- zione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 1

o

agosto 2013

(2)

A

RT

. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in parti- colare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, è convertito in legge con le mo- dificazioni riportate in allegato alla pre- sente legge.

2. La presente legge entra in vigore il

giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(3)

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76

All ’articolo 1:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L ’incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico»;

al comma 2, la lettera c) è soppressa;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incre- mento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015»;

al comma 5, le parole: «un ’ulteriore assunzione di lavoratore»

sono sostituite dalle seguenti: «entro un mese un ’ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente»;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dei lavo- ratori a tempo pieno»;

al comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tali as- sunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. Il Mini- stero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell ’incentivo mediante avviso pubblicato nel sito in- ternet istituzionale»;

al comma 12, lettera a), le parole: «per le regioni del Mezzo- giorno» sono sostituite dalle seguenti: «per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia» e dopo la pa- rola: «Commissione» è inserita la seguente: «europea»;

al comma 12, lettera b), il secondo periodo è soppresso;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. L ’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS

con le modalità di cui al presente comma. L ’Istituto provvede, entro tre

giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da

parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in

ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l ’ac-

cesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione di cui al

precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme

(4)

torio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l ’onere di comunicare al competente ufficio dell ’INPS l’avvenuta stipula del con- tratto che dà titolo all ’agevolazione. In caso di mancato rispetto dei ter- mini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L ’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall ’INPS in base all’ordine crono- logico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l ’effettiva stipula del contratto che dà titolo all ’agevolazione e, in caso di insuffi- cienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con rife- rimento alla durata dell ’incentivo, l’INPS non prende più in considera- zione ulteriori domande con riferimento alla regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L ’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata del- l ’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle po- litiche sociali e al Ministero dell ’economia e delle finanze»;

al comma 15, al primo periodo, le parole: «anche non rientranti nel Mezzogiorno,» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso;

il comma 17 è soppresso;

dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

«22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono og- getto di monitoraggio ai sensi dell ’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012».

All ’articolo 2:

al comma 1, le parole: «di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015,» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «per assunzioni effettuate entro il 31 di- cembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla rac- comandazione della Commissione del 6 maggio 2003» sono soppresse;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «effettuate dall ’entrata

in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015,» sono soppresse, e

al secondo periodo, le parole: «Resta comunque salva» sono sostituite

dalle seguenti: «Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, resta comun-

que salva»;

(5)

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali è istituito, per l ’anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività cul- turali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 mi- lione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente comma.

5-ter. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all ’Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Confe- renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto- nome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunica- zioni di cui all ’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicem- bre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale»;

al comma 13, l ’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Tale im- porto è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato. Per i soli tirocini all ’estero presso soggetti pubblici l’importo può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non mo- netari».

All ’articolo 3:

al comma 1, alinea, le parole: «quanto a 108 milioni di euro per l ’anno 2013, a 108 milioni di euro per l’anno 2014 e a 112 milioni di euro per l ’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 108 mi- lioni di euro per l ’anno 2013, a 68 milioni di euro per l’anno 2014 e a 152 milioni di euro per l ’anno 2015»;

al comma 1, lettera b), le parole: «da giovani e da soggetti delle

categorie svantaggiate» sono sostituite dalle seguenti: «da giovani e da

soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate» e, dopo le pa-

role: «beni pubblici nel Mezzogiorno,» sono inserite le seguenti: «con

particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all ’articolo 48,

comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,»;

(6)

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che preve- dano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un ’azione di accompagnamento e tutoraggio per l’avvio e il consolida- mento dell ’attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività. La re- munerazione dell ’impresa che svolge attività di tutoraggio, nell’ambito delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è definita con appo- sito decreto del Ministro dell ’economia e delle finanze, d’intesa con i Mi- nistri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La remunerazione è corrisposta solo a fronte di successo dell ’impresa oggetto del tutoraggio. L’impresa che svolge attività di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipa- zione o controllo societario nei confronti dell ’impresa oggetto del tutorag- gio»;

al comma 2, le parole: «100 milioni di euro per l ’anno 2014 e di 67 milioni di euro per l ’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni di euro per l ’anno 2014 e di 27 milioni di euro per l’anno 2015».

All ’articolo 5:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «struttura di mis- sione» sono aggiunte le seguenti: «con compiti propositivi e istruttori»;

al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all ’impiego delle regioni, che sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi»;

al comma 2, lettera b), dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i criteri per l ’utilizzo delle relative risorse econo- miche»;

al comma 2, la lettera c) è soppressa;

al comma 2, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«i-bis) avvia l ’organizzazione della rilevazione sistematica e la

pubblicazione in rete, per la formazione professionale finanziata in tutto

o in parte con risorse pubbliche, del tasso di coerenza tra formazione im-

partita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante di-

stacco, personale dei Centri per l ’impiego, di Italia Lavoro S.p.A. o del-

l ’ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

(7)

dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative»;

al comma 3, le parole: «del medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20.000 per l ’anno 2013 ed euro 70.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo so- ciale per occupazione e formazione di cui all ’articolo 18, comma 1, let- tera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli oneri per il funziona- mento dei Comitati scientifico e tecnico per l ’indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costi- tuiti per le finalità di cui all ’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero, sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20.000 per l ’anno 2013 ed euro 30.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede me- diante corrispondente riduzione del citato Fondo sociale per occupazione e formazione»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. In considerazione delle attività affidate all ’ISFOL, con riferi-

mento alle previsioni di cui al presente articolo e, più in generale, a sup-

porto dell ’attuazione della “Garanzia per i Giovani”, nonché di quelle

connesse al monitoraggio di cui all ’articolo 1, comma 2, della legge 28

giugno 2012, n. 92, è destinato l ’importo di 6 milioni di euro per l’anno

2014, per la proroga dei contratti di lavoro stipulati dall ’ISFOL ai sensi

dell ’articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino

al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6

milioni di euro per l ’anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la

compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante

riduzione dell ’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occu-

pazione e formazione, di cui all ’articolo 18, comma 1, lettera a), del de-

creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 10 milioni di euro per l ’anno 2014.

(8)

dell’ISFOL, fermo restando che il medesimo personale conserva sino al 31 dicembre 2011 il suddetto trattamento in godimento presso l ’Istituto per gli affari sociali».

L ’articolo 6 è soppresso.

A ll’articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a):

al capoverso 1-bis:

alla lettera a): dopo le parole: « non superiore a dodici mesi » sono inserite le seguenti: « comprensiva di eventuale proroga »;

alla lettera b), la parola: « contrati » è sostituita dalla seguente: « contratti »;

alla lettera c), numero 3), capoverso 3, dopo le parole: « Le di­

sposizioni di cui al presente comma » sono inserite le seguenti: « , nonché di cui al comma 4, »;

alla lettera d), numero 1), al capoverso c-ter, alle parole: « i rapporti » sono premesse le seguenti: « ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, »;

al comma 2, è premessa la seguente lettera:

«0a) all’articolo 30, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che ab­

biano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modifica­

zioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"»;

al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, le parole: «In ogni caso»

sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l ’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo» e dopo le parole: «per ciascun lavo­

ratore» sono inserite le seguenti: «con il medesimo datore di lavoro»;

al comma 2, la lettera b) è soppressa;

(9)

"2-bis. Se il contratto ha per oggetto un ’attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il pro- getto prosegue automaticamente"»;

al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all ’articolo 62, comma 1, alinea, le parole: “, ai fini della prova ” sono soppresse»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L ’espressione "vendita diretta di beni e di servizi", contenuta nell ’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita di- retta di beni, sia le attività di servizi»;

al comma 5, lettera a), è aggiunto il seguente numero:

«2-bis) al comma 28, capoverso articolo 2549, è aggiunto il seguente comma:

"Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limita- tamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati me- diante elezione dall ’organo assembleare di cui all’articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all ’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di im- magini in movimento"»;

al comma 5, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dodici mesi»

sono inserite le seguenti: «dalla data di entrata in vigore dalla presente legge»;

al comma 5, lettera c), è aggiunto il seguente numero:

«5-bis) ai commi 5, 42, 44 e 45, le parole: "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. All ’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall ’articolo 4, comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "inferiore a sei mesi"

sono sostituite dalle seguenti: "fino a sei mesi"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche alla disciplina

introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92».

(10)

pazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo in- determinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di asso- ciazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associa- zioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazio- nale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l ’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro sti- pulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di asso- ciazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interes- sati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguar- dante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

4. L ’efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolu- tivamente condizionata all ’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all ’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in parteci- pazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell ’INPS,

i contratti di cui al comma 1 e gli atti di conciliazione di cui al comma 2,

unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipu-

lati con ciascun lavoratore e all ’attestazione dell’avvenuto versamento di

cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa la

correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto

riguarda l ’effettività dell’assunzione, sono comunicati alle competenti Di-

rezioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell ’a-

zienda.

(11)

o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all ’esito della verifica di cui al comma 5.

7. Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativa- mente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l ’estin- zione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l ’efficacia dei provvedimenti am- ministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i mede- simi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non defini- tivo. L ’estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma».

All ’articolo 8:

al comma 3, le parole: «27 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «23 dicembre 1997», dopo le parole: «le Province autonome,»

sono inserite le seguenti: «le province, l ’ISFOL,» e le parole: «il Mini- stero dell ’istruzione, università e ricerca scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell ’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell ’interno, il Ministero dello sviluppo economico»;

al comma 5, le parole: «per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalità nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed elabora- zione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze».

All ’articolo 9:

al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applica esclusivamente alle sanzioni irro- gate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data»;

il comma 4 è soppresso;

(12)

crementata di 10 milioni di euro per l ’anno 2013 e di 20 milioni di euro per l ’anno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 mi- lioni di euro per l ’anno 2013 e a 20 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di inde- bitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell ’autorizzazione di spesa di cui all ’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all ’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro per l ’anno 2013 e per 33,3 milioni di euro per l ’anno 2014.

4-ter. All ’articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e pri- vati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disa- bilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere al- l ’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la fi- nanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponi- bili a legislazione vigente"»;

al comma 6, le parole: «Alla lettera a) del comma 1 dell ’articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24» sono sostituite dalle se- guenti: «All ’articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni»;

al comma 8, primo periodo, le parole: «di cui all ’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell ’articolo» e le parole: «di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»

sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. All ’articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di cui al de-

creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "master univer-

sitario di secondo livello" sono inserite le seguenti: "ovvero la laurea

triennale o la laurea specialistica"»;

(13)

zioni, dalla legge»;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall ’ar- ticolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell ’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

10-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell ’interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Uf- ficiale n. 299 del 27 dicembre 2007»;

al comma 13, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili"»;

dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. All ’articolo 2464, quarto comma, del codice civile sono ap- portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "presso una banca" sono sostituite dalle seguenti: "all ’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I mezzi di paga- mento sono indicati nell ’atto".

15-ter. All ’articolo 2463 del codice civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"L ’ammontare del capitale può essere determinato in misura infe- riore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l ’amministrazione.

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolar-

mente approvato, per formare la riserva prevista dall ’articolo 2430, deve

essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non ab-

bia raggiunto, unitamente al capitale, l ’ammontare di diecimila euro. La

riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale

e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma

del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione"»;

(14)

dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

«16-bis. All ’articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel primo periodo, le parole: "entro 60 giorni dalla stessa data" sono soppresse.

16-ter. All ’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 1 e al comma 4, le parole: "2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "2013, 2014, 2015 e 2016".

16-quater. Gli importi dei versamenti all ’entrata del bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi del comma 3, lettera d), dell ’articolo 38 del predetto decreto-legge n.

179 del 2012, sono rideterminati in 145,02 milioni di euro per l ’anno 2013, 145,92 milioni di euro per l ’anno 2014, 137,02 milioni di euro per l ’anno 2015, 76,87 milioni di euro per l’anno 2016, 66,87 milioni di euro per l ’anno 2017, 970.000 euro per l’anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall ’anno 2019.

16-quinquies. Il comma 188 dell ’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l ’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Isti- tuto nazionale per l ’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l ’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l ’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l ’energia e lo sviluppo economico soste- nibile (ENEA), l ’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), nonché per le univer- sità e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zoopro- filattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo de- terminato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continua- tiva per l ’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica an- che finanziati con le risorse premiali di cui all ’articolo 4, comma 2, del de- creto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti".

16-sexies. All ’articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci

lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo

1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all ’articolo 7, comma 4,

del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31"».

(15)

seguenti: «22 dicembre 2011»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. L ’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall ’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal- l ’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell ’entrata ed in quello del Ministero della giu- stizia. Il Ministro dell ’economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nel titolo II, dopo l ’articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. - (Disposizioni concernenti gli enti di diritto privato) – 1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai de- creti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare risorse aggiuntive all ’ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei pro- fessionisti nelle fasi di crisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione attraverso forme associative destinando le ulteriori economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri iscritti e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell ’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modifica- zioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all ’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, de- rivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi nel rispetto dell ’equilibrio finanziario di ciascun ente possono essere destinati ad interventi di promozione e so- stegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi

30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente op-

pure attraverso l ’Associazione degli enti previdenziali privati – Adepp,

al fine di anticipare l ’ingresso dei giovani professionisti nel mercato

del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione

e sostegno dell ’attività professionale anche nelle forme societarie previste

dall ’ordinamento vigente».

(16)

cui all ’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l ’anno 2013 e di 10 milioni di euro per l’anno 2014»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. All ’articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono ap- portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "nonché degli altri soggetti pub- blici competenti" sono inserite le seguenti: "e degli enti ecclesiastici civil- mente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222";

b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all ’articolo 91, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici, per quanto attiene a progettazione, coordi- namento sicurezza lavori e direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo re- stando l ’obbligo di gara ai sensi dell’articolo 57, comma 6, del medesimo codice, fra almeno dieci concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi"»;

al comma 11, le parole: «dell ’ordinanza n. 83» sono sostituite dalle seguenti: «dell ’ordinanza del Capo del Dipartimento della prote- zione civile n. 0083»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) de- gli edifici della ricostruzione privata, emessi dal direttore dei lavori, suc- cessivi al primo SAL, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall ’amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l ’unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo a fronte di autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dall ’impresa affidataria dei lavori con cui si atte- sti l ’avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei su- bappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL. L ’autocertifi- cazione non si applica alla rata finale del pagamento.

11-ter. Il Ministero dell ’ambiente e della tutela del territorio e del

mare definisce un programma di interventi finalizzato a provvedere alle

(17)

Valle del Belice indicati all ’articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n.

21. Alla realizzazione del programma di cui al presente comma si prov- vede, nel limite di 10 milioni di euro per l ’anno 2013, nell’ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione sici- liana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, anche mediante una rimo- dulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle relative somme è stabilito nel rispetto delle quote percentuali determinate nel de- creto del Ministro delle infrastrutture 2 agosto 2007.

11-quater. All ’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, i soggetti autorizzati all ’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l ’Associa- zione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell ’ar- ticolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 set- tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no- vembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro".

11-quinquies. Agli interventi di ricostruzione, riparazione e migliora- mento sismico di immobili compresi all ’interno del piano integrato di re- cupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano di cui al comma 3 dell ’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione Umbria, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis dell ’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122»;

al comma 12, capoverso Art. 3-ter, comma 1, le parole: «Al fine»

sono sostituite dalle seguenti: «Esclusivamente al fine»;

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. All ’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sani-

tari, sottoscritti ai sensi dell ’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicem-

bre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e commissariate alla data di

entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di cui all ’articolo 3

possono essere effettuati, oltre che in applicazione dei criteri indicati

nel comma 1 del presente articolo, anche attribuendo precedenza ai cre-

diti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi

(18)

23 dicembre 2009, n. 191 ”.

12-ter. I debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dell ’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell ’ar- ticolo 7 del medesimo decreto-legge, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

12-quater. Per i debiti in conto capitale delle pubbliche amministra- zioni di cui al comma 12-ter continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle opera- zioni di pagamento per debiti di parte corrente effettuate ai sensi del de- creto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12-quinquies. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-ter ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite con- venzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non pos- sono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell ’ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l ’amministrazione debitrice di- versa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di cinque anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L ’amministrazione debitrice può contrattare con una banca o un intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo ces- sionario.

12-sexies. Per le finalità di cui al comma 12-ter, è istituito presso il

Ministero dell ’economia e delle finanze apposito Fondo per la copertura

degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, nell ’ambito

di quanto previsto dal comma 9-bis dell ’articolo 7 del decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2013, n. 64. Con decreto del Ministro dell ’economia e delle finanze,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalità di

attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima

dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti

ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della ga-

ranzia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La garanzia dello Stato di cui ai

(19)

12-septies. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa è esercitata sulle somme a qualsiasi titolo spettanti all ’ente debitore. Con il decreto di cui al comma 12-sexies sono disciplinate le modalità per l ’esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma»;

al comma 13, le parole: «n. 41831» sono sostituite dalle seguenti:

«, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 2013»;

al comma 17, le parole: «Ministero per i beni e le attività cultu- rali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

al comma 22, l ’alinea è sostituito dal seguente: «Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e succes- sive modificazioni, dopo l ’articolo 62-ter è aggiunto il seguente:»;

al comma 22, capoverso Art. 62-quater, comma 2, le parole: «de- creto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze»;

al comma 22, capoverso Art. 62-quater, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell ’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.

38, adottato in attuazione dell ’articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;

al comma 23, capoverso 10-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposi- zioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori».

Dopo l ’articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Limite di indebitamento degli enti locali e Fondo svalutazione crediti). – 1. Al comma 1 dell’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "l ’8 per cento per l ’anno 2012, il 6 per cento per l’anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall ’anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "l’8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall ’anno 2014".

2. Al comma 17 dell ’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le

parole: "relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata

concessa l ’anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento" sono so-

stituite dalle seguenti: "relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a

(20)

All ’articolo 12:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «2, commi» è inserita la se- guente: «5-bis,», dopo le parole: «comma 7» è inserita la seguente: «, 7- bis», dopo le parole: «commi 1, 5,» è inserita la seguente: «6-bis,» e le parole da: «1.114,5 milioni di euro» fino a: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1.122,15 milioni di euro per l ’anno 2013, a 576,525 mi- lioni di euro per l ’anno 2014, a 321,925 milioni di euro per l’anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l ’anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l ’anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018»;

al comma 1, lettera d), le parole da: «quanto a 84,9 milioni di euro» fino a: «per l ’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 91,05 milioni di euro per l ’anno 2013, a 209,15 milioni di euro per l ’anno 2014, a 6,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 6 milioni di euro a decorrere dall ’anno 2018»;

al comma 1, lettera f), le parole: «fondo per il funzionamento or- dinario» sono sostituite dalle seguenti: «fondo per il finanziamento ordi- nario»;

dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per l ’anno 2013 e a 10 mi-

lioni di euro per l ’anno 2014 mediante corrispondente riduzione, per i

medesimi anni, dell ’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo

comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota de-

stinata allo Stato dell ’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone

fisiche».

(21)

DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76

(22)

T

ESTO DEL DECRETO

-

LEGGE

Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare dispo- sizioni volte a promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, e la coesione sociale, al fine di favorire immediate opportunità di impiego, in considerazione della gravità della situazione occupazionale;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare disposizioni in materia di IVA e altri interventi urgenti per il sistema produttivo, nonché di adottare misure idonee a promuovere gli investimenti e ad assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la coesione territoriale;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

T

ITOLO

I

MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DELL’OCCUPA- ZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE

A

RTICOLO

1.

(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani).

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani

fino a 29 anni di età e in attesa dell’adozione di ulteriori misure da

(23)

T

ESTO DEL DECRETO

-

LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL

S

ENATO DELLA

R

EPUBBLICA

T

ITOLO

I

MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DELL’OCCUPA- ZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE

A

RTICOLO

1.

(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani).

1. Identico.

(24)

grammazione comunitaria 2014-2020, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell’articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

2. L’assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

c) vivano soli con una o più persone a carico.

3. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.

4. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo.

5. L’incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, per un periodo di

12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per

lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo inde-

terminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3,

con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro

hanno comunque già beneficiato dell’incentivo di cui al comma 4. Alla

trasformazione di cui al presente comma deve comunque corrispon-

dere un’ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso,

per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al

comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.

(25)

1-bis. L’incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico.

2. Identico:

a) identica;

b) identica.

c) soppressa

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.

4. Identico.

5. L’incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, per un periodo di

12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per

lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo inde-

terminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3,

con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro

hanno comunque già beneficiato dell’incentivo di cui al comma 4. Alla

trasformazione di cui al presente comma deve comunque corrispon-

dere entro un mese un’ulteriore assunzione di lavoratore con con-

tratto di lavoro dipendente, prescindendo in tal caso, per la sola

assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, ai

fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.

(26)

base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro.

7. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

8. All’incentivo di cui al presente articolo si applicano le dispo- sizioni di cui all’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo e di consentire la fruizione dell’incentivo stesso; entro il medesimo termine l’Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative del presente incentivo.

10. L’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al comma 12.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inps provvedono a dare diffusione dell’avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 10.

12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell’incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono deter- minate:

a) nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150

milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015

e 100 milioni di euro per l’anno 2016, per le regioni del Mezzogiorno,

a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del

Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già

destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il

tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo

di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione,

ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011,

n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le

predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del

comma 13;

(27)

6. L’incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

7. Identico.

8. Identico.

9. Identico.

10. L’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al comma 12. Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell’incentivo mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale.

11. Identico.

12. Identico:

a) nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150

milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015

e 100 milioni di euro per l’anno 2016, per le regioni Abruzzo, Molise,

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere

sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di

rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai

Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo

avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di

rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione,

ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011,

n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione

europea. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai

sensi del comma 13;

(28)

b) nella misura di 48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni di euro per l’anno 2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per l’anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all’attivazione dell’incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la coesione territoriale.

13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

14. L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’Inps

in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più

risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insuffi-

cienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con

riferimento alla durata dell’incentivo, l’Inps non prende in conside-

razione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale

è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata

comunicazione. L’Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate

valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni

mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero

dell’economia e delle finanze.

(29)

b) nella misura di 48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni di euro per l’anno 2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per l’anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali.

13. Identico.

14. L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS con le modalità di cui al presente comma. L’Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l’onere di comunicare al competente ufficio dell’INPS l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguente- mente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.

L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS in base

all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto

seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’agevolazione e,

in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base

pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non

prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla

Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse,

fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito

internet istituzionale. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori

entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando

relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al

Ministero dell’economia e delle finanze.

(30)

operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome anche non rientranti nel Mezzogiorno, possono prevedere l’ulteriore finan- ziamento dell’incentivo di cui al presente articolo. In tal caso l’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l’attivazione dell’incentivo medesimo, e comunque inter- venute non oltre il 30 giugno 2014.

16. La decisione regionale di attivare l’incentivo di cui al presente articolo deve indicare l’ammontare massimo di risorse dedicate all’incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Inps. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell’ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalità di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati per singola Regione anche ai fini dell’attuazione della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.

17. La decisione regionale di cui al comma 15 non può prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel presente articolo.

18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inps provvedono a dare diffusione dell’avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 15.

19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l’incentivo, l’Inps ne dà apposita diffusione.

20. L’Inps fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate neces- sarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese con- nesse all’attuazione dell’incentivo.

21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

22. In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE)

n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la

compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove

norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e

propone le misure necessarie all’eventuale adeguamento.

(31)

15. A valere sulle risorse programmate nell’ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome, pos- sono prevedere l’ulteriore finanziamento dell’incentivo di cui al presente articolo.

16. Identico.

17. Soppresso 18. Identico.

19. Identico.

20. Identico.

21. Identico.

22. Identico.

22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono oggetto

di monitoraggio ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno

2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad

effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo

periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

(32)

A

RTICOLO

2.

(Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare giovanile).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicem- bre 2015, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.

2. In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l’adozione di misure volte a restituire all’apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di me- stiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nell’ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:

a) il piano formativo individuale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e speciali- stiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professio- nale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante « Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino »;

c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel

rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede

legale.

(33)

A

RTICOLO

2.

(Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare giovanile).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.

2. In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l’adozione di misure volte a restituire all’apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di me- stiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Nell’ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:

a) identica;

b) identica;

c) identica.

(34)

3. Decorso inutilmente il termine per l’adozione delle linee guida di cui al comma 2, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate dall’entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2. Resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all’adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.

4. Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 7 del predetto decreto interministeriale è prorogabile di un mese.

5. Il comma 4 trova applicazione anche per i tirocini instaurati nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le quali, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell’accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante

« Linee guida in materia di tirocini », provvedono alla corresponsione

dei rimborsi spese ivi previsti. A tal fine le amministrazioni provve-

dono mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati alle

spese per incarichi e consulenze come determinati ai sensi delle

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

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