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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

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(1)

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

COMUNALE, DEI GRUPPI

E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

adottato con deliberazione consiliare n.10 del 23 settembre 1993,

modificato con successive deliberazioni n. 70 del 18 dicembre 1997,

n. 83 dell’8 ottobre 2008, n. 30 del 28 marzo 2012, n. 27 del 15 giugno 2016 e n. 8 del 28 gennaio 2020

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Indice

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 MATERIA DEL REGOLAMENTO ...6

ART. 2 DIFFUSIONE ...6

CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI ART. 3 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO - RESPONSABILITÀ PERSONALE ...7

ART. 4 CONFERIMENTO DI INCARICHI SPECIALI ...7

ART. 5 INDENNITÀ DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE ...7

ART. 6 ASTENSIONE OBBLIGATORIA ...8

ART. 7 ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ ...8

ART. 8 DIMISSIONI ...8

ART. 9 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ...8

ART. 10 NOMINE ED INCARICHI ...9

ART. 11 FUNZIONI RAPPRESENTATIVE ...9

ART. 12 DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE DI ATTI ...9

ART. 13 DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ...10

ART.14 DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI ...10

TITOLO II GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI CAPO I I GRUPPI CONSILIARI ART. 15 ORGANIZZAZIONE ...12

ART. 16 SEDE DEI GRUPPI ...12

CAPO II LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ART. 17 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO ...14

ART. 18 COMMISSIONE PERMANENTE DEL REGOLAMENTO ...14

ART. 19 COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI – ISTITUZIONE ...15

ART. 20 NOMINA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ...15

ART. 21 SOSTITUZIONI ...16

ART. 22 PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI ...16

ART. 23 COMPITI DELLE COMMISSIONI ...16

ART. 24 COMPETENZA PER MATERIA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI. ...17

ART. 25 CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI. ...17

ART. 26 APERTURA, VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI E DELLE DELIBERAZIONI ...17

ART. 27 SEDUTE DELLE COMMISSIONI ...18

ART. 28 SEDUTE MONOGRAFICHE DEDICATE ALLA CONSULTAZIONE ED ALLA AUDIZIONE ...18

ART. 29 VERBALI DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI ...18

ART. 30 RICHIESTA DI DATI ...19

ART. 31 COMMISSIONI SPECIALI - ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO ...19

ART. 32 RINVIO ...19

(3)

TITOLO III

NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO CAPO I

L’AVVISO DI CONVOCAZIONE

ART. 33 COMPETENZA ...20

ART. 34 NOTIFICA AI CONSIGLIERI ...20

ART. 35 TERMINI PER LA NOTIFICA ...21

ART. 36 CONVOCAZIONE D'URGENZA ...21

CAPO II L'ORDINE DEL GIORNO ART. 37 NORME DI COMPILAZIONE ...23

ART. 38 ISCRIZIONE DI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO ...23

TITOLO IV LE ADUNANZE CONSILIARI CAPO I LA SEDE ART. 39 LA SEDE DELLE RIUNIONI ...24

CAPO II IL PRESIDENTE ART. 40 PRESIDENZA ORDINARIA NELLE SEDUTE ...25

ART. 41 POTERI DEL PRESIDENTE ...25

CAPO III GLI SCRUTATORI ART. 42 NOMINE ED ATTRIBUZIONI ...26

CAPO IV LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI ART. 43 SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE ...27

ART. 44 NUMERO LEGALE ...28

ART. 45 SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE ...28

CAPO V LA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE ART. 46 SEDUTE PUBBLICHE ...30

ART. 47 SEDUTE SEGRETE ...30

ART. 48 ADUNANZE "APERTE" ...30

CAPO VI DISCIPLINA DELLE SEDUTE ART. 49 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI ...32

ART. 50 NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI ...32

ART. 51 TUMULTI IN AULA ...33

ART. 52 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO E DEI CONSIGLIERI ...33

ART. 53 AMMISSIONE DI FUNZIONARI IN SALA ...34

CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ART. 54 COMUNICAZIONI - ORDINE DEI LAVORI ...35

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ART. 55 DIVIETO DI DELIBERARE SU ARGOMENTI ESTRANEI ALL'O.D.G. ...35

ART. 56 NORME PER LA DISCUSSIONE GENERALE ...35

ART. 57 GLI EMENDAMENTI ...36

ART. 58 QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA ...37

ART. 59 RICHIAMI ALL'ORDINE DEL GIORNO ...38

ART. 60 FATTO PERSONALE ...38

ART. 61 TEMPORANEA SOSPENSIONE DEI LAVORI ...39

ART. 62 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - DICHIARAZIONI DI VOTO ...39

CAPO VIII CONCLUSIONE DELLE SEDUTE ART 63 ORA DI CHIUSURA DELLE SEDUTE ...40

ART. 64 RINVIO DELLA SEDUTA AD ALTRO GIORNO ...40

ART. 65 TERMINE DELLA SEDUTA ...40

CAPO IX INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI. ART. 66 DIRITTO DI PRESENTAZIONE ...41

ART. 67 CONTENUTO DELLA INTERROGAZIONE ...41

ART. 68 CONTENUTO DELLA INTERPELLANZA ...42

ART. 69 DISCUSSIONE DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE ...42

ART. 70 GLI ORDINI DEL GIORNO ...43

ART. 71 LE MOZIONI ...44

ART. 72 LE RISOLUZIONI ...44

ART. 73 LA MOZIONE D'ORDINE ...45

CAPO X LE VOTAZIONI ART. 74 NORME DI VOTAZIONE ...46

ART. 75 VOTAZIONE IN FORMA PALESE ...46

ART. 76 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE ...47

ART. 77 ORDINE DELLE VOTAZIONI ...47

ART. 78 VOTAZIONI SEGRETE ...48

ART. 79 ESITO DELLE VOTAZIONI ...49

ART 80 DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LE VOTAZIONI ...50

TITOLO V VERBALI DELLE ADUNANZE CAPO I ART. 81 COMPETENZE DELIBERATIVE DEL CONSIGLIO ...51

ART 82 APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ...51

ART. 83 REVOCA, MODIFICA, ANNULLAMENTO. ...51

CAPO II ART. 84 LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL’ADUNANZA. ...53

ART. 85 IL VERBALE DELL’ADUNANZA - REDAZIONE, FIRMA E PUBBLICAZIONE. ...53

ART. 86 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ...54

ART. 87 RICHIAMO ALLE LEGGI ...54

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TITOLO I

NORME GENERALI CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 MATERIA DEL REGOLAMENTO

1.1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.

1.2 Se nel corso delle adunanze si presentano casi che non risultano disciplina_ dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente dell'Assemblea.

ART. 2 DIFFUSIONE

2.1 Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala della adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri

2.2. Copia del regolamento deve essere inviata ai Consiglieri neoelea, in occasione della no_fica della proclamazione.

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CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 3 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO - RESPONSABILITÀ PERSONALE

3.1 Ai Consiglieri Comunali non può mai essere dato mandato impera_vo; se è dato, esso non è vincolante.

3.2 Ciascun Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei vo_ che esprime in favore o contro i provvedimen_ tra$a_ dal Consiglio.

3.3 Entro il giorno precedente la seduta di convalida degli elea o di surroga, ciascun consigliere rilascia dichiarazione, resa nelle forme di cui all’art.76 del DPR 445/2000 in merito all’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompa_bilità rispe$o alla carica.

ART. 4 CONFERIMENTO DI INCARICHI SPECIALI

4.1 Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggea che esigono indagini od esame speciali.

4.2 Per l'espletamento di tali incarichi, i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.

Essi concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene le$a al Consiglio, il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

ART. 5 INDENNITÀ DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE

5.1 I consiglieri hanno diri$o alla indennità di presenza per ogni adunanza a cui abbiano partecipato, nella misura e con le modalità fissate dalla legge.

5.2 Spe$a ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

5.3 Ai Consiglieri Comunali che per incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spe$a il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e delle altre spese di perno$amento e soggiorno effeavamente occorse e documentate.

5.4 Le indennità e i rimborsi spesa di cui al presente ar_colo, sono riconosciu_ nella misura e con le modalità fissate dalla legge.

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ART. 6 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

6.1 I Consiglieri Comunali debbono astenersi dal prendere parte dire$amente od indire$amente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appal_, incarichi retribui_, prestazioni professionali remunerate, riguardan_ il Comune e le is_tuzioni od organismi dallo stesso dipenden_, amministra_ o comunque soggea a vigilanza.

6.2 Tale obbligo sussiste sia quando si tra$a di interesse proprio dei Consiglieri, del coniuge o di loro paren_ od affini sino al quarto grado civile, sia quando si traa di conferire ai medesimi vantaggi, promozioni o tra$amen_ economici che non abbiano cara$ere obbligatorio per legge.

6.3 Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la tra$azione di dea affari.

6.4 I Consiglieri obbliga_ ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà a$o a verbale dell'avvenuto assolvimento ditale obbligo.

ART. 7 ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ

7.1 Sono esen_ da responsabilità, sia amministra_vo-contabile che civile e penale, i Consiglieri Comunali che, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fa$o constare in tempo, nel verbale, il loro mo_vato dissenso, i richiami e le opposizioni e, sopra$u$o, il loro voto contrario, espresso per evitare aa dai quali è derivato danno al Comune.

ART. 8 DIMISSIONI

8.1 Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri per iscri$o, con le$era indirizzata al Presidente del Consiglio e mediante consegna personale al protocollo generale del Comune.

8.2 Le dimissioni sono efficaci fino dal momento in cui pervengono al protocollo del Comune.

ART. 9 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

9.1 II Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tu$e le sedute del Consiglio.

9.2 In caso di assenza la gius_ficazione può avvenire mediante comunicazione scri$a mo_vata, inviata dal Consigliere al Presidente che ne darà no_zia al Consiglio.

9.3 Ogni Consigliere può, con le$era dire$a al Presidente chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute, fino ad un massimo di tre consecu_ve. Il Presidente ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

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9.4 Delle gius_ficazioni si prende nota a verbale.

9.5 I Consiglieri Comunali possono presentare la gius_ficazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna ulteriore gius_ficazione è più ammessa.

9.6 La decadenza si realizza, previo voto conforme dell’assemblea, in caso di assenza ingius_ficata a tre sedute consecu_ve. Per la disciplina del procedimento si rinvia alle disciplina in tema d’incompa_bilità.

9.7 II Consigliere che si assenta defini_vamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il funzionario verbalizzante, perché ne sia presa nota.

9.8 Alle adunanze del Consiglio comunale prendono parte gli assessori comunali con funzioni di relazione e diri$o di intervento, ma senza diri$o di voto. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 10 NOMINE ED INCARICHI

10.1 Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Rappresentante del Consiglio Comunale, ques_ deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.

10.2 Gli incarichi suddea non cos_tuiscono cause di ineleggibilità o incompa_bilità ai sensi dell'art. 67 del TUEL 18 agosto 2000 n.267.

10.3 Quando sia previsto che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere fa$a sempre in seduta pubblica, con voto segreto.

ART. 11 FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

11.1 Per la partecipazione del Comune a par_colari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

11.2 La delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi di urgenza, dalla Conferenza dei capi gruppo.

ART. 12 DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE DI ATTI

12.1 Gli aa rela_vi agli argomen_ iscria all'ordine del giorno del Consiglio Comunale vengono deposita_ presso la Segreteria Comunale, od altro ufficio indicato nell'avviso di

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convocazione, nel giorno della riunione e nei cinque giorni preceden_, durante l'orario d'ufficio.

12.2 Con l'avviso di convocazione, viene contestualmente messa a disposizione dei consiglieri comunali, nella apposita sezione del sito is_tuzionale, la documentazione integrale rela_va agli argomen_ iscria all'ordine del giorno.

12.3 Nessuna proposta iscri$a all’ordine del giorno del consiglio comunale può essere so$oposta a deliberazione consiliare, se non viene, almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta, depositata con tua i documen_ necessari per poter essere esaminata.

12.4 All'inizio della seduta, le proposte ed i documen_ devono essere deposita_ nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

12.5 I Consiglieri hanno diri$o di prendere visione degli aa d'ufficio che sono richiama_ o cita_

negli schemi di deliberazione deposita_ e nei rela_vi allega_, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibaa_ consiliari, nonché il diri$o di o$enere le informazioni necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 13 DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

13.1 I consiglieri comunali hanno diri$o di o$enere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, is_tuzioni ed en_ dipenden_, tu$e le informazioni in loro possesso, u_li all'espletamento del mandato eleavo.

13.2 Essi hanno diri$o di accesso e di consultazione di tua gli aa del Comune.

13.3 I consiglieri esercitano i diria di cui ai commi preceden_ richiedendo dire$amente le informazioni e la consultazione degli aa al Segretario Generale e ai Dirigen_ o dipenden_

responsabili prepos_ ai singoli uffici, servizi, aziende, is_tuzioni ed altri organismi.

13.4 I consiglieri comunali sono tenu_ al segreto nei casi specificatamente determina_ dalla legge o per quegli aa e procedimen_ individua_ come segre_ o riserva_.

ART.14 DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI

14.1 I consiglieri comunali, per l'esercizio del loro mandato, hanno diri$o al rilascio di copia informa_ca degli aa dell'Amministrazione, dei verbali delle Commissioni consiliari permanen_, se is_tuite, dei verbali di altre commissioni comunali is_tuite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, delle ordinanze emesse dal Sindaco, delle pe_zioni, delle istanze o proposte presentate dai ci$adini.

14.2 L’uso delle copie informa_che rilasciate è limitato all'esercizio dei diria connessi al mandato di Consigliere Comunale. Il rilascio deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta

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14.3 È assicurato ai Consiglieri Comunali, per il migliore esercizio del mandato, la consultazione del protocollo generale, con accesso in modalità informa_ca, limitatamente ai soli da_ di sintesi, numero di registrazione del protocollo, data, mi$ente e des_natario, ogge$o, non al contenuto dei documen_. A tal fine deve essere garan_ta apposita postazione di accesso dedicata.

14.4 A ciascun Consigliere Comunale è assegnata una casella di posta ele$ronica per il ricevimento delle comunicazioni, lo scambio di informazioni, e la trasmissione della documentazione u_le per l’esercizio del mandato. A ciascun Consigliere Comunale è anche assegnata una casella di posta ele$ronica cer_ficata, qualora non ne sia già in possesso, per le no_fiche della convocazione delle sedute del Consiglio Comunale e per le ulteriori comunicazioni per le quali sia necessaria la no_fica.

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TITOLO II

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI CAPO I

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 15 ORGANIZZAZIONE

15.1 I consiglieri elea nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

15.2 II consigliere comunale che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato ele$o, ne dà comunicazione scri$a al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di acce$azione da parte del gruppo di nuova appartenenza.

15.3 Ciascun gruppo è cos_tuito da almeno due consiglieri; tu$avia, se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito un solo seggio in Consiglio, il consigliere ele$o in tale lista viene considerato "gruppo " a tua gli effea.

15.4 I consiglieri appartenen_ a liste con un solo candidato ele$o o i consiglieri recedu_ da gruppi consiliari diversi possono cos_tuire un unico "gruppo misto ". La cos_tuzione del gruppo misto è ammessa anche in caso di recesso di unico consigliere da gruppo consiliare. Il gruppo consiliare interessato dal recesso permane anche in rimanenza di un solo consigliere.

15.5 Ogni gruppo deve comunicare al Presidente il nome del proprio capogruppo; in mancanza, si considera tale il consigliere comunale, appartenente al gruppo, più anziano per legge e cioè che abbia conseguito la più alta cifra individuale fra tua i candida_ della stessa lista.

15.6 Ogni gruppo è tenuto a dare tempes_va comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sos_tuzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

ART. 16 SEDE DEI GRUPPI

16.1 Ai gruppi consiliari sono assegna_, con provvedimento del Sindaco, idonei locali arreda_

ed a$rezza_ per l'espletamento delle loro mansioni consiliari.

16.2 Gli aa des_na_ ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata sono no_fica_ o consegna_ presso la sede di cui al precedente comma.

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16.3 Le spese per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e per il collegamento telefonico e la conneavità, nonché ogni altra spesa per il funzionamento dei gruppi, sono a carico del bilancio comunale.

16.4 A ciascun consigliere è consen_to, ed in qualsiasi ora, accedere alla casella di posta ele$ronica di cui all’art.14.4, negli apposi_ locali di cui al primo comma del presente ar_colo.

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CAPO II

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 17 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

17.1 Il Consiglio Comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

Per la predisposizione del calendario e del programma dei lavori consiliari e per ogni altra ques_one rela_va al funzionamento del Consiglio, è cos_tuita la Conferenza permanente dei capigruppo, composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede senza diri$o di voto, e dai capigruppo consiliari o loro delega_ appartenen_ ai rispeavi gruppi.

17.2 Il Consigliere Anziano supplisce il Presidente del Consiglio, in caso di suo impedimento o assenza.

17.3 Il Presidente convoca la Conferenza di sua inizia_va, su richiesta del Sindaco o di almeno 3 Capigruppo. La convocazione deve essere formulata in forma scri$a e recapitata a ciascun componente a mezzo di posta ele$ronica anche non cer_ficata con posta ele$ronica anche non cer_ficata o fax, con almeno 72 ore di an_cipo rispe$o all’inizio della seduta;

l’avviso è corredato dall’ordine del giorno. Con l'avviso di convocazione, viene, di norma, messa a disposizione dei capigruppo, nella apposita sezione del sito is_tuzionale, la documentazione integrale rela_va agli argomen_ iscria all'ordine del giorno. Ai capigruppo che ne facciano richiesta, con l’avviso di convocazione viene consegnata anche la documentazione in cartaceo.

17.4 Il Sindaco, o un Assessore delegato, partecipa ai lavori della Conferenza, senza diri$o di voto.


17.5 Il Presidente che ricopra anche il ruolo di capogruppo, esercita congiuntamente entrambe le preroga_ve. Ogni capogruppo esprime un voto proporzionale alla consistenza del proprio gruppo. Qualora non si raggiunga un accordo la decisione è rimessa al Presidente.

17.6 Il Segretario Generale, o chi esercita le funzioni vicarie, funge da Segretario della Commissione, con il compito di istruirne i lavori e di redigere i verbali delle riunioni e delle decisioni ado$ate, che so$oscrive con il Presidente al Consiglio Comunale.

ART. 18 COMMISSIONE PERMANENTE DEL REGOLAMENTO

18.1 La Conferenza dei capigruppo, oltre a quanto stabilito nell'ar_colo precedente, opera quale Commissione permanente del regolamento, che provvede quale a:

a) studiare e proporre al Consiglio le modificazioni ed aggiunte che l'esperienza possa suggerire sullo Statuto Comunale e sul Regolamento per il funzionamento del Consiglio stesso;

b) proporre la soluzione ai quesi_ che si presen_no in ordine alla interpretazione e all'applicazione dello Statuto comunale e del regolamento per il funzionamento del Consiglio;

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c) esaminare preven_vamente tu$e le proposte delle norme da inserire nello Statuto e/o nel regolamento per il funzionamento del Consiglio, coordinandole in uno schema reda$o in ar_coli da so$oporre, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

18.2 Per quanto non è previsto nel presente ar_colo, si applicano le disposizioni rela_ve alle commissioni consiliari permanen_.

ART. 19 COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI – ISTITUZIONE

19.1 Sono is_tuite nel seno del Consiglio le seguen_ commissioni consiliari consul_ve:

1ª COMMISSIONE: Programmazione, bilancio e finanze, patrimonio, economia, servizi pubblici locali e società partecipate.

2ª COMMISSIONE: Governo del territorio, opere pubbliche, ambiente, viabilità e traspor_.

3ª COMMISSIONE: Servizi sociali, sicurezza urbana, istruzione, cultura e sport, associazionismo.

19.2 Alle commissioni consiliari è affidato il ruolo di agevolare e snellire i lavori dell'Assemblea, svolgendo aavità preparatorie in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre ques_oni so$oposte all'esame del Consiglio Comunale

ART. 20 NOMINA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

20.1 II Presidente del Consiglio provvede, entro 45 giorni dall’insediamento del mandato amministra_vo, alla nomina delle Commissioni Permanen_, che restano in carica per tu$a la durata del Consiglio Comunale con le modalità di cui all’ art. 21 - comma 6° - dello Statuto.

20.2 Le commissioni sono composte da nove consiglieri comunali, scel_, secondo accordi tra i capigruppo consiliari, in proporzione all'en_tà di ciascun gruppo ed assicurando in ogni caso la presenza di almeno un consigliere per gruppo.

20.3 Ogni componente delle Commissioni esprime con voto ponderale il parere dei consiglieri del proprio gruppo di appartenenza, esclusi i consiglieri cessa_ dalla carica e non ancora sos_tui_.

20.4 Il voto ponderale viene calcolato dividendo il numero dei consiglieri di ogni singolo gruppo per il numero dei rispeavi consiglieri assegna_ alla Commissione.

20.5 Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari.

20.6 Partecipano alle riunioni delle commissioni, senza diri$o di voto, i membri della Giunta competen_ per materia.

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20.7 Tua i consiglieri possono partecipare alle sedute delle commissioni, senza prendere parte alle votazioni e senza diri$o a ge$oni di presenza.

ART. 21 SOSTITUZIONI

21.1 La sos_tuzione in commissione è disposta dal Presidente del Consiglio, su comunicazione del Capogruppo interessato.

21.2 Il consigliere, che non possa intervenire ad una singola seduta della propria commissione, può farsi sos_tuire da altro consigliere del suo gruppo, comunicandolo, prima della seduta, al Presidente della Commissione.

21.3 La disposizione di cui al 1° comma si applica anche alla sos_tuzioni che si rendano necessarie per dimissioni, decadenza o impedimento dei componen_ in carica.

ART. 22 PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

22.1 Le commissioni eleggono nel proprio seno il Presidente ed il vice presidente, il quale collabora con il Presidente e lo sos_tuisce in caso di assenza o impedimento.

22.2 Alla segreteria delle commissioni è assegnato un funzionario del Comune designato dal Segretario Generale, nonché il personale necessario al regolare funzionamento delle commissioni stesse.

ART. 23 COMPITI DELLE COMMISSIONI

23.1 Le Commissioni, nell'ambito delle rispeave competenze per materia, hanno il compito di:

a) esaminare in sede referente tu$e le proposte di deliberazione da iscrivere all’ordine del giorno del consiglio comunale;

b) esprimere pareri su ques_oni di interesse per la Ci$à loro eventualmente deferite dalla Giunta o dal Sindaco;

c) esprimere di propria inizia_va pareri su materie e argomen_ di par_colare interesse per la Ci$à, segnalandoli al Sindaco ed alla Giunta;

d) redigere una relazione annuale dell'aavità svolta, da trasme$ere al Presidente del Consiglio Comunale.

23.2 Le proposte di deliberazione da so$oporre all'esame del Consiglio Comunale, correda_

dai pareri di cui all’art.49 del TUEL, sono trasmesse, a cura della segreteria generale, al Presidente della competente commissione. Il Presidente provvede, senza indugio, alla convocazione della Commissione, affinché la Commissione possa formulare il proprio parere. Gli aa dovranno essere, a cura del Presidente, res_tui_ allo segreteria generale muni_ del prescri$o parere. Qualora il Presidente ritardi od ome$a la convocazione provvede in via sos_tu_va il Presidente del Consiglio comunale.

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23.3 Le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il Presidente riceve gli aa dalla segreteria generale. In mancanza, l’iter delibera_vo può proseguire, prescindendo dal parere.

23.4 Qualora la Commissione appor_ modifiche alla proposta di deliberazione so$oposta al suo esame il Presidente ne informa la segreteria generale affinché provveda all’inoltro ai soggea competen_ per l’espressione dei pareri prescria dall’art.49 del TUEL.

23.5 Le Commissioni possono procedere, per le proposte e per i pareri di loro competenza, allo svolgimen_ di audizioni.

23.6 Con l'avviso di convocazione, viene, di norma, messa a disposizione dei commissari, nella apposita sezione del sito is_tuzionale, la documentazione integrale rela_va agli argomen_

iscria all'ordine del giorno. Ai commissari che ne facciano richiesta, con l’avviso di convocazione viene consegnata anche la documentazione in cartaceo.

ART. 24 COMPETENZA PER MATERIA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.

24.1 Le Commissioni permanen_ hanno competenza con riguardo all’aavità dell'Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le Is_tuzioni, le Società a partecipazione comunale, i Consorzi e le ges_oni in concessione.

24.2 Quando una proposta di deliberazione da so$oporre al Consiglio Comunale riguardi materie di competenza di più commissioni o ne sia controversa o dubbia l’appartenenza, il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione del Segretario generale, ne deferisce l’esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più commissioni.

ART. 25 CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI.

25.1 La convocazione delle Commissioni, se is_tuite, è disposta dal rela_vo Presidente, con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Comunale.

25.2 I l Presidente è tenuto a convocare specifiche sedute su richiesta di almeno un terzo dei commissari o di un terzo dei vo_ ponderali per l'esame degli argomen_ da ques_ propos_.

25.3 Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio.

ART. 26 APERTURA, VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI E DELLE DELIBERAZIONI

26.1 Le sedute delle Commissioni e le rela_ve deliberazioni sono valide quando risul_no presen_ almeno qua$ro componen_ e sempre che gli stessi rappresen_no il cinquanta più uno per cento dei vo_ ponderali.

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26.2 Il Sindaco, l'Assessore delegato, gli Assessori, i Capigruppo, i Consiglieri uditori, non concorrono alla formazione del numero legale di cui al comma precedente.

ART. 27 SEDUTE DELLE COMMISSIONI

27.1 Per quanto non previsto dal presente capo alle sedute delle Commissioni, si applicano, in quanto compa_bili, le norme rela_ve al funzionamento del Consiglio Comunale del quale le Commissioni stesse sono ar_colazione.

27.2 Alle sedute delle Commissioni sono ammessi, su decisione del Presidente, i funzionari del Comune competen_ ra_one materiae, nonchè consulen_ e professionis_ incarica_ di proge$azione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimen_.

27.3 Le sedute delle commissioni sono, di norma, pubbliche. A tal fine l’avviso di convocazione viene pubblicato sul sito is_tuzionale e sui panelli informa_vi.

ART. 28 SEDUTE MONOGRAFICHE DEDICATE ALLA CONSULTAZIONE ED ALLA AUDIZIONE

28.1 Il Presidente, di propria inizia_va, su invito del Sindaco o degli Assessori, d'intesa con gli altri Presiden_ oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri, può indire speciali riunioni della commissione finalizzate alla audizione e consultazione di esper_, rappresentan_ di En_, Aziende ed Is_tuzioni o Associazioni locali.

28.2 Al termine dell’audizione, il Presidente relaziona al Sindaco circa gli esi_ della stessa.

ART. 29 VERBALI DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

29.1 I verbali, redaa dal funzionario designato dal Segretario Generale, conterranno soltanto le decisioni rela_ve ad ogni punto all'ordine del giorno tra$ato, de$ate dal Presidente a conclusione nonché i pareri e le dichiarazioni dei quali venga dai singoli consiglieri espressamente richiesta la verbalizzazione mediante apposita de$atura.

29.2 L'esame delle proposte di deliberazione da so$oporre al Consiglio Comunale deve concludersi con la espressione di un parere scri$o, votato con la maggioranza di cui agli ar_coli 20 - terzo comma - e 26 - primo comma – del presente regolamento; del parere verrà data le$ura in assemblea, a cura del presidente della commissione, prima dell'apertura della discussione.

29.3 Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della Commissione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale del Comune, ai membri della Commissione e ai capigruppo consiliari.

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ART. 30 RICHIESTA DI DATI

30.1 Ogni commissione, prima di procedere all'esame degli argomen_ ad essa conferi_, fermo restando il rispe$o del termine per l’espressione del proprio parere, può fare richiesta al Sindaco perché sia sen_to il parere di altra commissione.

30.2 Le commissioni possono, per l'adempimento dei loro compi_, chiedere al Sindaco e agli Assessori chiarimen_ e informazioni o no_zie su aa e documen_ d'ufficio.

30.3 Tali richieste devono pervenire agli uffici per il tramite della segreteria generale.

ART. 31 COMMISSIONI SPECIALI - ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

31.1 II Consiglio, con le modalità di cui ai preceden_ ar_coli, is_tuisce, quando a suo giudizio è necessario:

a) commissioni incaricate di esperire indagini conosci_ve ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomen_ ritenu_ di par_colare interesse ai fini dell'aavità del Comune;

b) commissioni di inchiesta, alle quali i _tolari degli uffici del Comune, di en_ e di aziende dipenden_ hanno l'obbligo di fornire tua i da_ e le informazioni necessarie, senza il vincolo del segreto d'ufficio.

31.2 La commissione di inchiesta può essere is_tuita o su proposta del Sindaco o su proposta della Giunta oppure a richiesta di un terzo dei consiglieri assegna_ al Comune, con l’indicazione dei mo_vi.

31.3 La deliberazione is_tu_va della commissione di inchiesta deve essere approvata con il voto della maggioranza dei consiglieri assegna_.

31.4 Il Presidente della Commissione d’Inchiesta è individuato tra i consiglieri dalla minoranza consiliare.

ART. 32 RINVIO

32.1 Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle commissioni di cui al precedente ar_colo, si applicano, in quanto compa_bili, le disposizioni di cui agli ar_coli che precedono.

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TITOLO III

NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO CAPO I

L’AVVISO DI CONVOCAZIONE

ART. 33 COMPETENZA

33.1 La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fa$a dal Presidente, a mezzo di avvisi scria.

33.2 Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene fa$a dal consigliere anziano.

ART. 34 NOTIFICA AI CONSIGLIERI

34.1 La convocazione del Consiglio Comunale avviene a mezzo di Posta Ele$ronica Cer_ficata (PEC) con avvisi invia_ ai componen_ del Consiglio presso l'indirizzo da essi depositato con apposita dichiarazione scri$a ovvero assegnato dall'Amministrazione.

L’avviso di convocazione è altresì comunicato ai componen_ della Giunta presso l'indirizzo dagli stessi depositato con apposita dichiarazione scri$a ovvero assegnato dall’Amministrazione.

34.2 A tal fine, a tua i consiglieri dovrà essere garan_ta adeguata ed uguale strumentazione informa_ca. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Ele$ronica Cer_ficata.

34.3 La Conferenza dei Capigruppo può disporre che tale modalità sia integrata da altre forme di comunicazione volte a diffondere l'avvenuta convocazione delle sedute, come l'invio di brevi messaggi di testo (SMS) al telefono cellulare dei consiglieri ovvero l'inoltro della convocazione anche ad altri indirizzi di posta ele$ronica ordinaria aggiun_vi alla PEC.

34.4 L'avviso di convocazione viene contestualmente pubblicato sul sito internet della Ci$à di Treviglio, assolvendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telema_ca non potesse avere luogo, si procederà a recapitare l'avviso di convocazione per mezzo del messo comunale. Con lo stesso avviso possono essere convocate più adunanze. Copia delle proposte di deliberazione e degli eventuali documen_ allega_ dei quali è proposta l'approvazione è recapitata, con le stesse modalità telema_che innanzi previste.

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ART. 35 TERMINI PER LA NOTIFICA

35.1 L'avviso di convocazione, con accluso l'elenco degli affari da tra$are e la rela_va documentazione, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. In tale termine sono inclusi i giorni fes_vi ricorren_ per calendario.

35.2 Per le sedute di seconda convocazione, l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

35.3 Qualora una seduta venga sospesa e la tra$azione degli affari rimas_ sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabili_ dal Consiglio al momento della sospensione, il Presidente dovrà no_ficare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assen_ al momento della sospensione, ritenendosi quelli presen_ informa_

del rinvio. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presen_ nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che risul_no presen_, viene registrata a verbale.

35.4 Ai Consiglieri assen_ sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avver__ del giorno, ora, luogo ed affari rinvia_ da tra$are nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di an_cipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.

35.5 Nel caso in cui, dopo effe$uate le no_fiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgen_ o sopravvenu_, occorre darne avviso scri$o ai Consiglieri almeno ven_qua$ro ore prima della seduta, precisando l'ogge$o degli affari aggiun_. La maggioranza dei Consiglieri presen_ alla seduta ha diri$o di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimen_ rela_vi agli affari aggiun_ all'ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.

35.6 Non sussiste alcun obbligo di dare avviso del rinvio e della conseguente prosecuzione della seduta per tra$are solo gli affari aggiun_ di cui al comma 5, ai Consiglieri assen_ nel momento in cui esso viene deciso.

35.7 L'eventuale ritardata o mancata consegna dell'avviso di convocazione, si ri_ene sanata, qualora il Consigliere interessato partecipi ugualmente alla riunione del Consiglio.

ART. 36 CONVOCAZIONE D'URGENZA

36.1 II Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza, quando ciò risul_ gius_ficato dall'esigenza dell'esame immediato di determina_ affari, per i quali il rispe$o dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i ci$adini.

36.2 In questo caso, l'avviso dì convocazione chiaramente compilato e corredato dalla documentazione disponibile deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente ar_colo 35.

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36.3 Il deposito dei documen_ rela_vi agli affari da tra$are avviene contemporaneamente all’inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

36.4 I mo_vi dell'urgenza possono essere sindaca_ dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presen_, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si _ene la riunione od anche ad altro successivo stabilito dal Consiglio stesso.

36.5 In caso di rinvio al giorno successivo, si osservano le norme stabilite nel penul_mo comma del precedente ar_colo 35.

36.6 Ove il rinvio sia stabilito per un giorno diverso da quello immediatamente successivo, si osservano le modalità fissate al sesto comma del citato precedente ar_colo 35.

Nei casi di calamità ed emergenza eccezionali, la convocazione può avvenire immediatamente con qualunque mezzo.

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CAPO II

L'ORDINE DEL GIORNO

ART. 37 NORME DI COMPILAZIONE

37.1 L'elenco degli oggea degli affari da tra$arsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne cos_tuisce l'ordine del giorno.

37.2 Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consen_re ai Consiglieri di conoscere esa$amente l'elenco degli argomen_ che verranno tra$a_.

37.3 Spe$a al Presidente il potere di stabilire, reaficare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art.

38.

37.4 Nell'ordine del giorno debbono essere elenca_ dis_ntamente gli affari da tra$are in seduta segreta ed in seduta pubblica.

37.5 L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale devono essere pubblica_ nell'Albo pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, a cura del Segretario Generale.

ART. 38 ISCRIZIONE DI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

38.1 L'inizia_va delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete all'Autorità governa_va, al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri Comunali.

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TITOLO IV

LE ADUNANZE CONSILIARI CAPO I

LA SEDE

ART. 39 LA SEDE DELLE RIUNIONI

39.1 Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il Palazzo Comunale, in apposita sala.

39.2 Il Presidente può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia mo_vato da ragioni di cara$ere sociale e poli_co che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verifichino par_colari situazioni, esigenze ed avvenimen_ che impegnino la solidarietà generale della comunità, ovvero anche quando si preveda un rilevante afflusso di pubblico, tale da rendere incapiente l’ordinaria sala delle adunanze.

39.4 La sede ove si _ene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

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CAPO II IL PRESIDENTE

ART. 40 PRESIDENZA ORDINARIA NELLE SEDUTE

40.1 Il Predente del Consiglio è ele$o dall’Assemblea, con scru_nio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegna_ al Comune; in caso di assenza o di impedimento, la presidenza spe$a al consigliere anziano presente in aula.

ART. 41 POTERI DEL PRESIDENTE

41.1 II Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle ques_oni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

41.2 II Presidente è inves_to di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamen_, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

41.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle preroga_ve del Consiglio e dei diria dei singoli Consiglieri.

41.4 Il Presidente ha l'inizia_va delle aavità di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il migliore funzionamento del Consiglio e delle commissioni.

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CAPO III

GLI SCRUTATORI

ART. 42 NOMINE ED ATTRIBUZIONI

42.1 All'inizio della seduta, effe$uato l'appello, il Presidente può nominare fra i presen_ tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, per le votazioni, sia palesi che segrete.

42.2 Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avver_re il Presidente, che provvede a sos_tuirli.

42.3 La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assis_to dagli scrutatori.

42.4 Nel caso di scru_nio segreto, la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.

42.5 Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei vo_, che il segretario riepiloga nello schema di provvedimento in tra$azione. Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo tra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.

42.6 Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risulta_, vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.

42.7 Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale sì riferiscono.

42.8 Nel verbale deve darsi espressamente a$o che l’esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

42.9 Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

42.10 Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripe_zione della stessa, su invito del Presidente.

42.11 Le votazioni possono svolgersi anche mediante sistema ele$ronico di rilevazione.

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CAPO IV

LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

ART. 43 SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE

43.1 L'adunanza del Consiglio si _ene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Trascorsi 30 minu_ da quel momento, il Presidente, se vi sono interrogazioni od interpellanze iscri$e all'O.d.G., può dar corso alla discussione, ancorché non si sia ancora raggiunto il numero legale dei presen_ richiesto, secondo quanto indicato al successivo art. 44, per rendere valida la seduta agli effea delibera_vi.

43.2 Potranno, inoltre, essere fa$e dal Presidente o dalla Giunta comunicazioni, ove esse non riguardino e non compor_no deliberazioni.

43.3 Il numero dei presen_ viene accertato mediante appello eseguito dal Segretario Generale ed i cui risulta_ sono annota_ a verbale.

43.4 Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presen_ in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello, quando tale numero risul_ raggiunto.

43.5 Raggiunto il prescri$o numero legale, il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effe$o e ne precisa l'ora.

43.6 In caso contrario, il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito nuovamente l'appello e constatata la mancanza del numero legale, ne fa dare a$o a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenu_.

43.7 Dopo l'appello nominale effe$uato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l’ appello nominale, sono tenu_ a darne avviso al Segretario, il quale, ove in base a tali comunicazioni accer_ che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenta_si e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripe_zione dell'appello nominale.

43.8 Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verifichino le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.

43.9 Nel caso in cui dalla verifica risul_ che il numero dei Consiglieri presen_ sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini delibera_vi, il Presidente, pervenu_ i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minu_, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presen_.

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43.10 Ove da tale appello risul_ che il numero dei presen_ è ancora inferiore a quello prescri$o per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggea ancora rimas_

da tra$are ed è quindi legalmente sciolta.

43.11 Di quanto sopra viene dato a$o a verbale, indicando il numero dei Consiglieri rimas_

presen_ al momento dello scioglimento.

ART. 44 NUMERO LEGALE

44.1 II Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegna_ al Comune, ivi compreso il Sindaco.

44.2 Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegna_ al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

44.3 I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 45 SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

45.1 La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni affare iscri$o all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.

45.2 La seduta che segue ad una prima iniziatasi col numero legale ed interro$a nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presen_, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimas_ da tra$are.

45.3 Nel caso però di affari volontariamente rinvia_ dal Consiglio per la tra$azione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interro$a per qualsiasi mo_vo diverso dalla mancanza del numero legale dei presen_, la nuova adunanza non assume il cara$ere di "seconda convocazione ".

45.4 Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissa_ dire$amente dal Presidente, ovvero essere già indicate nell’avviso spedito per la prima convocazione del Consiglio.

45.5 La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effe$uata con avvisi scria, nei modi previs_ per la prima convocazione.

45.6 Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione, stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso in cui essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenu_ alla prima convocazione od assen_ al momento

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in cui tale seduta, legalmente cos_tuitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapita_ almeno ven_qua$ro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

45.7 La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

45.8 In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richieda la presenza di un par_colare numero di Consiglieri o l'approvazione con una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel par_colare numero dei presen_

al momento della tra$azione dell'affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.

45.9 Trascorsi trenta minu_ dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi a$o di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presen_.

45.10 Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiun_ affari non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali affari devono essere iscria e tra$a_ nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha cara$ere e richiede le presenze prevista per la prima convocazione.

45.11 L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tua i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ven_qua$ro ore prima della seduta. In questo caso, può essere chiesto il rinvio della loro tra$azione in conformità agli ar$. 35 e 36 del presente regolamento.

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CAPO V

LA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

ART. 46 SEDUTE PUBBLICHE

46.1 Le sedute del Consiglio Comunale sono , di regola, pubbliche. E’ prevista la possibilità di effe$uare riprese audio/video per la maggior diffusione del dibaato in aula.

46.2 Le sedute non possono essere mai pubbliche quando si debbono tra$are ques_oni concernen_ persone, a meno che le stesse siano coinvolte nell’argomento ogge$o della tra$azione.

46.3 Si deliberano ugualmente in seduta pubblica i provvedimen_ di cara$ere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

ART. 47 SEDUTE SEGRETE

47.1 La seduta del Consiglio Comunale non può essere mai pubblica, quando si debbano tra$are ques_oni concernen_ persone, che compor_no apprezzamen_ sui meri_, demeri_, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, oppure abbiano per ogge$o il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque compor_no valutazioni sulla qualità delle persone.

47.2 Quando nella tra$azione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini mo_vi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua con_nuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta mo_vata del Presidente ed a maggioranza di vo_ espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone a$o a verbale con espressa annotazione dei mo_vi.

47.3 Durante la seduta segreta, possono restare in aula, oltre ai componen_ del Consiglio Comunale, il Segretario Generale, il personale di supporto, ed i componen_ della Giunta comunale, tua vincola_ al segreto d'ufficio.

ART. 48 ADUNANZE "APERTE"

48.1 Quando par_colari mo_vi di ordine sociale e poli_co, comunque aanen_ alle funzioni dell’ente, lo facciano ritenere opportuno, il Presidente può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi par_colari previs_ dal secondo comma dell'art. 39 del presente regolamento.

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48.2 Tali adunanze hanno cara$ere straordinario ed alle stesse possono essere invita_, con i Consiglieri comunali, Parlamentari, rappresentan_ della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze sociali, poli_che e sindacali, interessa_ ai temi da discutere.

48.3 In tali par_colari adunanze, il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interven_ dei rappresentan_ come sopra invita_, perché por_no il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamen_ delle par_ sociali da loro rappresentate.

48.4 Durante le sedute "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere tra$a_ affari di ordinaria competenza is_tuzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

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CAPO VI

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 49 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

49.1 I Consiglieri Comunali nella discussione degli affari hanno il più ampio diri$o di esprimere apprezzamen_, cri_che, rilievi e censure, ma esse devono riguardare a$eggiamen_, opinioni o comportamen_ poli_co-amministra_vi.

49.2 Tale diri$o va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limi_ dell'educazione, della prudenza e del civile rispe$o, senza uso di parole sconvenien_ e senza degenerare. E' rigorosamente vietato a tua di fare imputazioni di caava intenzione, che possano offendere l'onorabilità di chicchessia.

49.3 Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenien_ o lede i principi afferma_

nei preceden_ comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.

49.4 Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, fa$o ad uno stesso Consigliere senza che ques_ tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli ulteriormente la parola, fino alla conclusione dell'affare in discussione.

ART. 50 NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI

50.1 I Consiglieri partecipano alle adunanze sedu_ nei pos_ loro assegna_ e parlano dal loro banco, rivol_ al Presidente ed al Consiglio.

50.2 I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibaato od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano o mediante sistema ele$ronico di prenotazione.

50.3 Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire, togliendo la parola a tua coloro che hanno dato origine al dialogo e res_tuendola al Consigliere iscri$o a parlare.

50.4 I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la le$ura non può eccedere la durata prevista dal successivo art. 56.

50.5 A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.

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50.6 Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all’ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di con_nuare a parlare.

50.7 Nessun intervento, quando sia contenuto nei limi_ fissa_ dal regolamento, può essere interro$o per la sua con_nuazione in seduta successiva.

ART. 51 TUMULTI IN AULA

51.1 Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risul_no vani i richiami del Presidente, ques_ abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto.

51.2 Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla defini_vamente.

51.3 In questo ul_mo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

ART. 52 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO E DEI CONSIGLIERI

52.1 I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte di sala des_nata al pubblico spe$ano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agen_ della Polizia Locale. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dire$e dipendenze del Presidente.

52.2 La forza pubblica non può entrare nell’aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

52.3 II pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corre$o, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni ado$ate dal Consiglio. Non è ammesso introdurre ed esporre nella sala cartelli, striscioni e l’uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

52.4 Una parte dell'aula è riservata ai rappresentan_ della stampa. Il Presidente autorizza la ripresa televisiva dei lavori dell’Assemblea.

52.5 Il Presidente, dopo aver dato gli avver_men_ del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato nei preceden_ commi ed ar_coli, e nei casi più gravi, può, nel rispe$o della legge, ordinare l’arresto, avvalendosi della Forza Pubblica.

52.6 Qualora il comportamento del pubblico o di consiglieri ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dall'aula di tua i disturbatori. Quindi, ove gravi mo_vi di ordine pubblico lo impongano, con decisione mo_vata presa a maggioranza

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dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

52.7 Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Presidente del Consiglio, accedere durante la seduta alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono sempre ammessi gli assessori nonchè i funzionari comunali la cui presenza sia richiesta per lo svolgimento della seduta.

ART. 53 AMMISSIONE DI FUNZIONARI IN SALA

53.1 II Presidente, per le esigenze del Consiglio o su richiesta di uno o più Consiglieri o della Giunta, può invitare nella sala i funzionari comunali, perché effe$uino relazioni o diano informazioni e quant'altro risul_ necessario.

53.2 Possono altresì essere invita_ consulen_ e professionis_ incarica_ di proge$azione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimen_.

53.3 Effe$uate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesi_ rivol_ dal Presidente o dai Consiglieri, i predea funzionari e consulen_ vengono congeda_ e lasciano l'aula, restando a disposizione, se in tal senso richies_.

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CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 54 COMUNICAZIONI - ORDINE DEI LAVORI

54.1 Concluse le formalità preliminari, il Presidente effe$ua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie. Seguono le comunicazioni del Sindaco su faa e circostanze di par_colare rilievo.

54.2 Sulle comunicazioni del Sindaco può intervenire, per associarsi, o dissen_re, un solo Consigliere per ciascuno gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minu_.

54.3 Successivamente, ogni Consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di even_ e la commemorazione di persone.

54.4 Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute in una durata non superiore a 5 minu_ per ogni argomento tra$ato.

54.5 Alle comunicazioni ed alla tra$azione delle interpellanze ed interrogazioni, che avviene subito dopo le comunicazioni, non può essere dedicata più di un'ora per ogni seduta.

54.6 Inizia, quindi, la discussione delle proposte iscri$e nell'ordine del giorno di cui al precedente art. 37, che vengono so$oposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.

54.7 L'ordine di tra$azione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

ART. 55 DIVIETO DI DELIBERARE SU ARGOMENTI ESTRANEI ALL'O.D.G.

55.1 Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomen_ che non figurino iscria all'O.d.G. della seduta.

55.2 Il Presidente o il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomen_ all'ordine del giorno, quando riguardino faa di par_colare importanza sopravvenu_ o dei quali abbia avuto no_zia a seduta iniziata.

ART. 56 NORME PER LA DISCUSSIONE GENERALE

56.1 Terminata la illustrazione dell'argomento iscri$o all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, secondo

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l’ordine di prenotazione, procurando, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.

56.2 L'esame delle proposte formalmente ar_colate in più par_ si inizia sempre con la discussione delle singole par_ delle proposte.

56.3 Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

56.4 Nella tra$azione di uno stesso affare ciascun Consigliere capo-gruppo (od altro Consigliere incaricato di tra$are l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di dieci minu_ e la seconda per non più di cinque minu_ e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minu_ ciascuno e prima della replica del Sindaco.

56.5 I termini di tempo previs_ dal comma qua$ro sono raddoppia_ per le discussioni generali rela_ve al bilancio preven_vo e al rendiconto, al piano di governo del territorio e rela_ve varian_, allo statuto ed ai regolamen_ comunali. In ogni altra occasione, limi_ di tempo più ampi possono essere fissa_ dalla Commissione dei capi-gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'affare.

56.6 Ciascun Consigliere ha poi diri$o di intervenire per porre ques_oni pregiudiziali o sospensive, per fa$o personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interven_ contenu_ nel più breve tempo possibile.

56.7 Ciascun consigliere può presentare ordini del giorno sull'argomento in discussione che dovranno essere vota_ secondo le procedure previste dal successivo ar_colo 57.

56.8 Nella discussione delle singole par_ di una proposta, che segue ad una discussione generale, può intervenire un solo Consigliere per gruppo, la prima volta per non più di dieci minu_ e la seconda volta per non più di cinque.

Trascorsi i termini di intervento fissa_ nel presente ar_colo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso, l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di vo_.

56.9 Il Sindaco o l'Assessore competente possono intervenire in sede di contro replica, per non più di cinque minu_ ciascuno.

ART. 57 GLI EMENDAMENTI

57.1 Sono considera_ "emendamen_" le sos_tuzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

57.2 Gli emendamen_ devono essere presenta_ per iscri$o al Presidente, prima o durante la discussione di un argomento; allorquando sull’emendamento necessi_ acquisire i pareri di

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