Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 2021/00238 del 19/05/2021
al Collegio Sindacale alla Giunta Regionale
OGGETTO
Istituto di specializzazione in psicoterapia di Basilicata-NEWFORM, approvazione convenzione per tirocini curriculari-determinazioni
Unità operativa proponente Direzione Scientifica Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato Descrizione Allegato
20210003777_04.05.2021_richiesta convenzione x tirocini.pdf
Dichiarazione di immediata esecutività
Destinatari dell’atto per l’esecuzione
Psico-oncologia (UOSD) Direzione Scientifica
Formazione Responsabile per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza Destinatari dell’atto per conoscenza
Controllo di Gestione
RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) CdR
PdC At / Pa / Ce Importo €
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative all a disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:
pubblicazione integrale
pubblicazione della sola deliberazione pubblicazione del solo frontespizio
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che l’art. 3 dell’Atto Aziendale, giusta deliberazione n° 481 del 30 07 2018, fra le finalità e la mission dell’Istituto prevede anche l’orientamento all’integrazione tra la funzione di assistenza, di ricerca e di formazione, in condivisione con le altre Aziende del SSN, del S.S.R. e le Università;
VISTE: la comunicazione trasmessa dal Legale Rappresentante dell’Istituto di specializzazione in psicoterapia di Basilicata, con la quale ha chiesto l’attivazione di una convenzione disciplinante lo svolgimento di tirocini curriculari nell’ambito della specializzazione de qua;
VISTO, altresì, lo schema di convenzione disciplinante le modalità di espletamento dei tirocini di formazione ed orientamento, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che per i tirocini curriculari de quibus non si applicano le norme di cui al disciplinare approvato con D.G.R. n° 116 del 30 Gennaio 2014;
DATO ATTO che:
l’art. 11 del Decreto Legge n° 138/2011, non pone limitazioni alla durata dei tirocini formativi e di orientamento curriculari,
ensi dell’art. 18, comma 1, lettera d., della legge
n. 196 del 1997, non costituiscono rapporto di lavoro;
a norma dell'art.1, comma 3, del D.M. 25-03-1998 n°142 “i datori di lavoro con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare in relazione all'attività dell’Azienda, contemporaneamente, Tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti in servizio al 31 Dicembre dell’anno precedente”;
il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31 Dicembre 2020 è di 402;
che ad oggi 8 tirocinanti frequentano l’Istituto, nel rispetto del limite del 10% sopra richiamato;
che sulla scorta di quanto sopra indicato è possibile ospitare altri tirocinanti;
RITENUTO di:
prendere atto del predetto schema disciplinante le modalità di espletamento del tirocinio curriculare sopra citato, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, precisando giusta art. 5 che gli oneri per le polizze assicurative ramo infortuni e responsabilità civile, saranno a carico dell’Università de qua;
precisare che il numero dei tirocinanti sarà individuato considerando gli impegni e disponibilità dei tutor e in completo rispetto delle indicazioni organizzative dell’IRCCS- CROB;
specificare che le autorizzazioni saranno formalizzate previo rispetto delle normative in ambito di Privacy, Sicurezza e contenimento del Covid-19.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
D E L I B E R A
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1. Di approvare lo schema di Convenzione disciplinante le modalità di espletamento del tirocinio curriculare proposto dall’Istituto di specializzazione in psicoterapia di Basilicata, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale.
2. Di dare atto che:
l’art. 11 del Decreto Legge n° 138/2011, non pone limitazioni alla durata dei tirocini formativi e di orientamento curriculari,
i tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d., della legge n°196 del 1997, non costituiscono rapporto di lavoro;
a norma dell'art.1, comma 3, del D.M. 25-03-1998 n°142 “i datori di lavoro con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare in relazione all'attività dell’Azienda, contemporaneamente, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti in servizio al 31 Dicembre dell’anno precedente;
il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, in servizio in questo Istituto al 31 Dicembre 2020, è di 402;
ad oggi 8 tirocinanti frequentano l’Istituto, nel rispetto del limite del 10% sopra richiamato;
sulla scorta di quanto sopra indicato è possibile ospitare altri tirocinanti.
3. Di prendere atto del predetto schema disciplinante le modalità di espletamento dei tirocini sopra citati, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, precisando, giusta art. 5, che gli oneri per le polizze assicurative ramo infortuni e responsabilità civile, saranno a carico dell’Università de qua.
4 Di precisare che il numero dei tirocinanti sarà individuato considerando gli impegni e disponibilità dei tutor e in completo rispetto delle indicazioni organizzative dell’IRCCS- CROB;
Di specificare che le autorizzazioni saranno formalizzate previo rispetto delle normative in ambito di Privacy, Sicurezza e contenimento del Covid-19.
5 Di stabilire che per ciascun tirocinante che frequenterà l’Istituto sarà nominato un Tutor.
6 Di notificare il presente provvedimento all’Istituto di specializzazione in psicoterapia di Basilicata, alla Direzione Sanitaria, alla Direzione Scientifica, al Responsabile del servizio di psicologia, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i seguiti di rispettiva competenza.
7 Di dare atto che l’istruttore curerà la notifica del provvedimento ai destinatari.
Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri
Gioacchino Marziano
L’Istruttore Il Dirigente
Alessandro Sgambato Il Dirigente Responsabile
Gianvito Amendola Antonio Prospero Colasurdo
Il Direttore Amministrativo F.F. Il Direttore Sanitario
Alessandro Sgambato Gerardo di Martino
Il Direttore Scientifico Il Direttore Generale
Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.
Rionero in V.re lì, 19/05/2021