• Non ci sono risultati.

proposta di legge n. 28

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "proposta di legge n. 28"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 28

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 3 marzo 2021

______

INTERVENTI A FAVORE DEL MOTOTURISMO

__________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove il mototurismo quale offerta turistica destagionalizzata e specializzata nella scoperta e valorizzazione dei territori attra- verso l’utilizzo dei motocicli.

Art. 2

(Programmazione regionale)

1. Nell’ambito degli interventi di pianificazione turistica regionale, indicati agli articoli 2 bis e 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e nei limiti delle risorse a disposizione, la Regione individua le iniziative volte allo sviluppo del moto- turismo, in particolare:

a) la promozione, anche in collaborazione con i soggetti attuatori della legge regionale 15 mag- gio 2017, n. 18 (Promozione di interventi di so- stegno e valorizzazione della cultura e della tra- dizione motoristica della regione Marche), di una rete di itinerari per mototuristi volti alla co- noscenza degli aspetti naturalistici, culturali, enogastronomici ed artigianali del territorio;

b) l’offerta da parte degli operatori del settore turi- stico, con particolare riferimento alle strutture ricettive, di specifici servizi diretti ai mototuristi;

c) la realizzazione di itinerari di mototurismo colle- gati con altri itinerari nazionali ed internazionali che valorizzino in particolare il territorio regio- nale.

2. Gli interventi previsti da questa legge sono coordinati con quelli finanziati sulla base di fondi europei e con gli interventi attuativi della l.r.

18/2017 o con altre azioni finalizzate al raggiungi- mento degli obiettivi previsti all’articolo 1.

Art. 3

(Formazione operatori del settore turistico)

1. La Regione promuove la formazione di ope- ratori che accompagnano singoli o gruppi in itine- rari mototuristici, anche avvalendosi del CONI e degli enti di promozione sportiva dallo stesso rico- nosciuti.

2. I programmi dei corsi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale, anche con ri- guardo agli eventuali crediti formativi già in pos- sesso dei singoli partecipanti, e i relativi percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a di- sposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale finanziati con fondi re-

(3)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

3

gionali o anche con fondi europei. I suddetti per- corsi formativi possono essere realizzati anche ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema re- gionale di formazione professionale).

Art. 4 (Elenco regionale)

1. Al fine di garantire un’adeguata informazione al turista è istituito l’elenco regionale degli accom- pagnatori mototuristici.

2. L’elenco è costituito secondo criteri e moda- lità determinati dalla Giunta regionale, previo pa- rere della competente Commissione assembleare.

All’elenco sono iscritti, su richiesta degli interes- sati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui all’articolo 3 e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

3. L’elenco ha esclusivamente funzioni infor- mative e conoscitive. L’iscrizione nell’elenco non è condizione per l’esercizio dell’attività.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni indicate all’articolo 2 sono in- serite nella programmazione turistica regionale vi- gente alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale adotta:

a) la deliberazione indicata al comma 2 dell’arti- colo 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;

b) le disposizioni previste al comma 2 dell’articolo 4 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio re- gionale; alla sua attuazione si provvede con le ri- sorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Riferimenti

Documenti correlati

Il Direttore Ufficio 7-Trapianti, sangue ed emocomponenti della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria – Ministero della Salute, con nota e-mail dell’1/12/2016,

- di disporre che eventuali prescrizioni relative alle altre specialità medicinali a base di Riruximab Originator (MABTHERA nella formulazione endovena) e

1. La Regione istituisce la Consulta per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. Essa svolge attività propositive e

• comma 1-bis, per violazione degli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nella parte in cui attribuisce al solo Ministero dello Sviluppo Economico il compito di predisporre un

di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel

e stata presen- tata una proposta di legge regionale avente ad oggetto la istituzione di un *Corni- tato regionale per i problemi dell'amministrazione della giustizia

I dati personali che Lei ci comunica, quali ad esempio il nome, il cognome, il codice fiscale etc., sono oggetto di trattamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che li utilizza

il riconoscimento dei crediti presso il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica di Codesto Ateneo, essendo in possesso della certificazione allegata e non avendo richiesto