• Non ci sono risultati.

proposta di legge n. 28

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "proposta di legge n. 28"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 28

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 3 marzo 2021

______

INTERVENTI A FAVORE DEL MOTOTURISMO

__________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove il mototurismo quale offerta turistica destagionalizzata e specializzata nella scoperta e valorizzazione dei territori attra- verso l’utilizzo dei motocicli.

Art. 2

(Programmazione regionale)

1. Nell’ambito degli interventi di pianificazione turistica regionale, indicati agli articoli 2 bis e 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e nei limiti delle risorse a disposizione, la Regione individua le iniziative volte allo sviluppo del moto- turismo, in particolare:

a) la promozione, anche in collaborazione con i soggetti attuatori della legge regionale 15 mag- gio 2017, n. 18 (Promozione di interventi di so- stegno e valorizzazione della cultura e della tra- dizione motoristica della regione Marche), di una rete di itinerari per mototuristi volti alla co- noscenza degli aspetti naturalistici, culturali, enogastronomici ed artigianali del territorio;

b) l’offerta da parte degli operatori del settore turi- stico, con particolare riferimento alle strutture ricettive, di specifici servizi diretti ai mototuristi;

c) la realizzazione di itinerari di mototurismo colle- gati con altri itinerari nazionali ed internazionali che valorizzino in particolare il territorio regio- nale.

2. Gli interventi previsti da questa legge sono coordinati con quelli finanziati sulla base di fondi europei e con gli interventi attuativi della l.r.

18/2017 o con altre azioni finalizzate al raggiungi- mento degli obiettivi previsti all’articolo 1.

Art. 3

(Formazione operatori del settore turistico)

1. La Regione promuove la formazione di ope- ratori che accompagnano singoli o gruppi in itine- rari mototuristici, anche avvalendosi del CONI e degli enti di promozione sportiva dallo stesso rico- nosciuti.

2. I programmi dei corsi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale, anche con ri- guardo agli eventuali crediti formativi già in pos- sesso dei singoli partecipanti, e i relativi percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a di- sposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale finanziati con fondi re-

(3)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

3

gionali o anche con fondi europei. I suddetti per- corsi formativi possono essere realizzati anche ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema re- gionale di formazione professionale).

Art. 4 (Elenco regionale)

1. Al fine di garantire un’adeguata informazione al turista è istituito l’elenco regionale degli accom- pagnatori mototuristici.

2. L’elenco è costituito secondo criteri e moda- lità determinati dalla Giunta regionale, previo pa- rere della competente Commissione assembleare.

All’elenco sono iscritti, su richiesta degli interes- sati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui all’articolo 3 e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

3. L’elenco ha esclusivamente funzioni infor- mative e conoscitive. L’iscrizione nell’elenco non è condizione per l’esercizio dell’attività.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni indicate all’articolo 2 sono in- serite nella programmazione turistica regionale vi- gente alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale adotta:

a) la deliberazione indicata al comma 2 dell’arti- colo 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;

b) le disposizioni previste al comma 2 dell’articolo 4 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio re- gionale; alla sua attuazione si provvede con le ri- sorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Riferimenti

Documenti correlati

Il Direttore Ufficio 7-Trapianti, sangue ed emocomponenti della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria – Ministero della Salute, con nota e-mail dell’1/12/2016,

il riconoscimento dei crediti presso il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica di Codesto Ateneo, essendo in possesso della certificazione allegata e non avendo richiesto

I dati personali che Lei ci comunica, quali ad esempio il nome, il cognome, il codice fiscale etc., sono oggetto di trattamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che li utilizza

- di disporre che eventuali prescrizioni relative alle altre specialità medicinali a base di Riruximab Originator (MABTHERA nella formulazione endovena) e

1. La Regione istituisce la Consulta per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. Essa svolge attività propositive e

• comma 1-bis, per violazione degli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nella parte in cui attribuisce al solo Ministero dello Sviluppo Economico il compito di predisporre un

di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel

e stata presen- tata una proposta di legge regionale avente ad oggetto la istituzione di un *Corni- tato regionale per i problemi dell'amministrazione della giustizia