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Lett. Circolare del Ministero delle attività produttive del 27 marzo 2002, n. 503649

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Lett.Circ. 27 marzo 2002, n. 503649 (1).

Agenti di affari in mediazione - Art. 3, comma 5-bis, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, aggiunto dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

---

(1) Emanata dal Ministero delle attività produttive, Area C, Ufficio C3, Attività fieristiche ausiliari del commercio, magazzini generali.

---

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Ufficio albi e ruoli

Loro sedi

Alla Regione autonoma Valle d'Aosta

Assessorato reg.le al turismo, sport,

commercio e trasporti

Piazza Narbonne

11100 Aosta

Unioncamere

Piazza Sallustio

00187 Roma

e, p.c.: All'A.N.I.A.

Via della Frezza 70

00186 Roma

---

Si fa riferimento alla circolare 18 dicembre 2001, n. 515950 concernente l'oggetto.

Di seguito si forniscono ulteriori chiarimenti concernenti alcuni aspetti di particolare rilevanza.

Per quanto concerne la verifica dell'adempimento di quanto previsto dalla normativa, così come modificata, si precisa che, per i nuovi iscritti, è necessaria l'acquisizione, da parte delle Camere di commercio, Uffici albi e ruoli, di una dichiarazione da parte del mediatore.

Per i mediatori già iscritti tale dichiarazione potrà essere acquisita durante la revisione indicata all'art. 3, punto 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452 o in sede di eventuale contenzioso.

Pertanto la verifica dell'adempimento relativo alla polizza di assicurazione deve essere considerata nell'ambito della revisione sopra citata che già

(2)

consiste nella verifica del permanere dei requisiti morali e nel controllo dell'assenza di incompatibilità.

Per quanto concerne le sanzioni in caso di mancato adempimento, si ritiene di poter applicare la sanzione della sospensione ai sensi degli articoli 18, lett. a), e 19, punto 3 e della radiazione ai sensi dei citati artt. 18, lett. c), e 19, punto 2, lett. c) del sopra richiamato decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452.

Si comunica inoltre l'ammontare minimo di copertura fissato delle polizze espresso in euro:

- euro 260.000,00 per ditte individuali;

- euro 520.000,00 per società di persone;

- euro 1.550.000,00 per società di capitali.

In considerazione di quanto sopra indicato, il termine entro il quale gli iscritti al ruolo di cui trattasi dovranno provvedere all'adeguamento delle polizze assicurative è prorogato al 30 giugno 2002.

Il Direttore generale Dott. Piero Antonio Cinti ---

Circ. 18 dicembre 2001, n. 515950 D.M. 21 dicembre 1990, n. 452 L. 3 febbraio 1989, n. 39

L. 5 marzo 2001, n. 57

FONTE: Leggi d’Italia professionale

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 11/09/2008

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